Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Area riservata:

Password dimenticata?
Username dimenticato?

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

Interpello: è sempre obbligatoria la visita medica dopo una lunga malattia?

Interpello: è sempre obbligatoria la visita medica dopo una lunga malattia?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

08/02/2024

La Commissione interpelli risponde ad un quesito relativo alla sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 giorni per motivi di salute. Gli articoli del Testo Unico e la sentenza 7566/2020 della Cassazione. Le premesse e la risposta.

Interpello: è sempre obbligatoria la visita medica dopo una lunga malattia?

La Commissione interpelli risponde ad un quesito relativo alla sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 giorni per motivi di salute. Gli articoli del Testo Unico e la sentenza 7566/2020 della Cassazione. Le premesse e la risposta.

Roma, 8 Feb – Come ricordato anche in altri articoli di presentazione delle risposte elaborate dalla Commissione interpelli, prevista dall’articolo 12 del Decreto legislativo 81/2008 (TU), uno dei temi più ricorrenti nei quesiti inviati alla Commissione riguarda la sorveglianza sanitaria e gli obblighi correlati alla figura del medico competente o dei datori di lavoro riguardo all’organizzazione ed effettuazione di accertamenti sanitari e visite mediche nelle occasioni e situazioni normate dall’articolo 41 del TU.

 

E non è un caso che anche il primo interpello del 2024, ai sensi dell’articolo 12 del TU, riguardi proprio la sorveglianza sanitaria ed in particolare un dubbio connesso all’obbligo della visita medica di controllo al termine di un lungo periodo di assenza dal lavoro, superiore a sessanta giorni, per motivi di salute.

 

Insomma, è sempre obbligatoria la visita medica successiva ad una lunga malattia?

 

Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:

  • Il quesito dell’interpello 1/2024 sulla sorveglianza sanitaria
  • Le premesse normative della Commissione Interpelli
  • Le sentenze della Cassazione e la risposta della Commissione Interpelli

 


Pubblicità
Dirigenti - Sicurezza sul lavoro - 16 ore
Dirigenti - Dirigenti - Sicurezza sul lavoro - 16 ore
Corso online di formazione generale per i Dirigenti di tutti i settori o comparti aziendali

 

Il quesito dell’interpello 1/2024 sulla sorveglianza sanitaria

Il nuovo interpello di cui ci occupiamo oggi è l’Interpello n. 1/2024 pubblicato il 6 febbraio 2024 e approvato nella seduta della Commissione del 25 gennaio 2024 in merito alla “Sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 gg. per motivi di salute (art .41 comma 2 lettera e -ter D.Lgs. n. 81/08)”

 

 

L'opportunità per una nuova valutazione della Commissione, che fornisce criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza, è presentata dall'istanza di interpello inviata dall’Università degli Studi di Milano-Direzione Risorse Umane.

 

Nell’Istanza si chiede di conoscere il parere della Commissione Interpelli in merito al seguente quesito: “A fronte delle varie differenti applicazioni nei vari ambiti della P.A. dell'assunto in oggetto, si chiede a Codesto Ministero di fornire un'interpretazione univoca della legge, ovvero di chiarire se un soggetto, anche se non esposto, nè segnalato esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di VDT), debba essere visitato dopo i 60 gg. di assenza per malattia”.

 

Per rispondere al quesito la Commissione fa alcune premesse normative con riferimento a quanto indicato nel decreto legislativo n. 81/2008 e in alcune Sentenze della Corte di Cassazione.

 

Le premesse normative della Commissione Interpelli

La Commissione premette che:

  • l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lettera m) definisce la “sorveglianza sanitaria” come: “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”;
  • l’articolo 18, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, al comma 1, lettera a), pone, in capo al datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 del citato decreto (e ai dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite), l’obbligo di “nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28”;
  • l’articolo 18, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 al comma 1, lettera c), stabilisce anche che il datore di lavoro “nell’affidare i compiti ai lavoratori” ha l’obbligo di “tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”, e la lettera bb) prevede, altresì, che il medesimo ha l’obbligo di: “vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità”, inoltre, la lettera z) stabilisce che, lo stesso datore di lavoro ha l’obbligo di: “aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione”;
  • l’articolo 41, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Sorveglianza sanitaria”, al comma 1, prevede che: “La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi”. Lo stesso articolo, al comma 2, alla lettera e-ter) prevede in particolare, che la sorveglianza sanitaria comprende, tra l’altro, una visita medica “precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione”. -

 

Le sentenze della Cassazione e la risposta della Commissione Interpelli

Un po’ inusualmente la Commissione in premessa riporta anche alcuni indirizzi giurisprudenziali.

 

Si indica, infatti, che la Corte di Cassazione, Sez. Lav., con sentenza del 27 marzo 2020, n. 7566 (richiamata peraltro anche nella sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lav., del 12 ottobre 2022, n. 29756) in ordine alla visita medica di cui al citato articolo 41, comma 2, lettera e-ter), ha chiarito che: «La norma va letta - secondo un'interpretazione conforme tanto alla sua formulazione letterale come alle sue finalità - nel senso che la "ripresa del lavoro", rispetto alla quale la visita medica deve essere "precedente", è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore, quando egli faccia ritorno in azienda dopo un'assenza per motivi di salute prolungatasi per oltre sessanta giorni, alle medesime mansioni già svolte in precedenza, essendo queste soltanto le mansioni, per le quali sia necessario compiere una verifica di "idoneità" e cioè accertare se il lavoratore possa sostenerle senza pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica».

 

Fatte tutte queste premesse la Commissione Interpelli con l’Interpello n. 1/2024 - rispondendo al quesito dell’Università degli Studi di Milano-Direzione Risorse Umane - ritiene che “solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere sottoposti alla visita medica di cui all’articolo 41, comma 2, lettera e-ter)” – cioè la visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi – “al fine di verificare l’idoneità dei medesimi alla mansione”.

 

Rimandiamo, in conclusione, ad alcuni altri interpelli pubblicati dal nostro giornale che hanno riposto ad alcuni dubbi interpretativi delle norme relative alla sorveglianza sanitaria:

  • Interpello 2/2023 sulla nomina del medico competente in assenza di obbligo di sorveglianza sanitaria;
  • Interpello 1/2023 sulla sorveglianza sanitaria nelle attività in smart working;
  • Interpello 2/2022 in merito all’obbligo e i limiti della sorveglianza sanitaria;
  • Interpello n. 15/2016 sull’applicabilità della sorveglianza sanitaria ai medici di continuità assistenziale;
  • Interpello n. 8/2013 sulle visite preventive alla ripresa del rapporto di lavoro;
  • Interpello n. 1/2013 per rispondere sull’obbligo di visite mediche nei confronti di studenti minorenni partecipanti a stage formativi.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 1/2024 del 25 gennaio 2024, pubblicato il 6 febbraio 2024 e con risposta al quesito dell’Università degli Studi di Milano-Direzione Risorse Umane che ha per oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito alla “Sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 gg. per motivi di salute (art .41 comma 2 lettera e -ter D.Lgs. n. 81/08)”. Seduta della Commissione del 25 gennaio 2024.

 


Creative Commons License Licenza Creative Commons


Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Rispondi Autore: Antonio immagine like - likes: 0
08/02/2024 (10:37:48)
Buongiorno,
nell'interpello si fa riferimento al lavoratore esposto a rischio chimico, biologico, meccanico e a uso VDT. Non si fa cenno per esempio se il lavoratore è esposto a rischio agenti fisici o Movimentazione manuale dei carichi.
Per quest'ultimi la risposta all'interpello non è valida?
Rispondi Autore: Simone immagine like - likes: 0
08/02/2024 (10:46:49)
Nell'interpello è specificato che “solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere sottoposti alla visita medica (di rientro)". Non ci sono riferimenti alle tipologie di rischio.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

Attività di volontariato: incidenti, normativa e riflessioni

Interpello: la formazione alla sicurezza per i docenti di scuole e università

Commissione interpelli: ancora sull’aggiornamento del preposto

Disposizioni in materia di lavoro: modifiche al decreto 81 e nuova nota INL


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

08MAG

Sottoscritto un protocollo tra Inail e Federmanager

06MAG

Il riscaldamento in Europa accelera oltre la tendenza globale

05MAG

Il legame tra l'esposizione ai pesticidi e il cancro

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
08/05/2026: Imparare dagli errori – Ancora infortuni nelle attività di pulizia – le schede di Infor.mo. 5804 e 16307.
08/05/2026: Corte di Cassazione - Sentenza n. 43840 del 3 ottobre 2018 - Sulla configurabilità di un cantiere in rapporto all’approvazione della licenza edilizia.
07/05/2026: Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 14579 del 21 aprile 2026 - Lavoratore schiacciato dal trattore cingolato. Mancanza di formazione, roll-bar non attivato e aggiornamento del DVR dopo l'infortunio.
07/05/2026: Inail – Gestione del rischio amianto negli edifici: ruoli e indicazioni operative- edizione 2026
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


RISCHI CAMPI ELETTROMAGNETICI

Lavanderie, sistemi RFID ed esposizione ai campi elettromagnetici


VIDEOTERMINALI

Postura e videoterminalisti: un intervento per migliorare la prevenzione


INDUSTRIA MECCANICA

Industrie meccaniche: i rischi nelle attività di sgrassaggio


QUESITI SULLA SICUREZZA

La copia degli attestati della formazione sulla sicurezza


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità