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Denuncia tardiva di malattia professionale e sanzioni
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Sanzionato il ritardo del datore di lavoro nella denuncia all’Inail della malattia professionale insorta ad un proprio dipendente che causa inabilità permanente.
Sulla applicabilità della sanzione prevista dall’art. 53, comma 8, del D.P.R. n. 1124/1965, come modificata dall’art. 2 lett. b) della L. n. 561/1993, in caso di denuncia tardiva si è pronunciato il Ministero del Lavoro, rispondendo ad una istanza di interpello avanzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.
Il lavoratore deve denunciare la malattia professionale al proprio datore di lavoro entro il termine di quindici giorni dalla sua manifestazione (art. 52, comma 2, del D.P.R. n. 1124/1965).
Tale denuncia deve essere trasmessa dal datore di lavoro all’Istituto assicuratore corredata del certificato medico, “entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d’opera ha fatto denuncia”, come previsto dall’art. 53, comma 5, del D.P.R. n. 1124/1965. Le violazioni alle disposizioni di tale comma comportano l’irrogazione di un sanzione amministrativa consistente nel versamento di una somma di denaro (comma 8 dell’art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965 ).
“L’art. 53, comma 5 - rilegge nella risposta all’istanza di interpello - non contempla alcuna ipotesi di esclusione dall’obbligo della denuncia o dall’obbligo del rispetto del relativo termine di inoltro; può pertanto affermarsi che i suddetti adempimenti costituiscono obblighi di carattere generale, aventi sempre natura cogente quali che siano le conseguenze scaturenti dalla tecnopatia contratta dal lavoratore, compresa anche l’eventuale inabilità permanente al lavoro dell’assicurato.”
La tempestività della denuncia consente all’Inail di verificare la documentazione e di procedere poi, nel più breve tempo possibile, alla liquidazione, in favore dell’assicurato, dell’indennità per inabilità temporanea assoluta.
Tale tempestività consente, inoltre, di accertare anche eventuali postumi invalidanti di grado indennizzabile.
Il Ministero del Lavoro ha concluso che “la sanzione prevista dall’art. 53, comma 8, del D.P.R. n.1124/1965, come modificata dall’art. 2 lett. b) della L. n. 561/1993, deve essere applicata anche in caso di denuncia tardiva, da parte del datore di lavoro, della malattia professionale che abbia dato luogo ad inabilità permanente del lavoratore.“
Sulla applicabilità della sanzione prevista dall’art. 53, comma 8, del D.P.R. n. 1124/1965, come modificata dall’art. 2 lett. b) della L. n. 561/1993, in caso di denuncia tardiva si è pronunciato il Ministero del Lavoro, rispondendo ad una istanza di interpello avanzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.
Il lavoratore deve denunciare la malattia professionale al proprio datore di lavoro entro il termine di quindici giorni dalla sua manifestazione (art. 52, comma 2, del D.P.R. n. 1124/1965).
Tale denuncia deve essere trasmessa dal datore di lavoro all’Istituto assicuratore corredata del certificato medico, “entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d’opera ha fatto denuncia”, come previsto dall’art. 53, comma 5, del D.P.R. n. 1124/1965. Le violazioni alle disposizioni di tale comma comportano l’irrogazione di un sanzione amministrativa consistente nel versamento di una somma di denaro (comma 8 dell’art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965 ).
“L’art. 53, comma 5 - rilegge nella risposta all’istanza di interpello - non contempla alcuna ipotesi di esclusione dall’obbligo della denuncia o dall’obbligo del rispetto del relativo termine di inoltro; può pertanto affermarsi che i suddetti adempimenti costituiscono obblighi di carattere generale, aventi sempre natura cogente quali che siano le conseguenze scaturenti dalla tecnopatia contratta dal lavoratore, compresa anche l’eventuale inabilità permanente al lavoro dell’assicurato.”
La tempestività della denuncia consente all’Inail di verificare la documentazione e di procedere poi, nel più breve tempo possibile, alla liquidazione, in favore dell’assicurato, dell’indennità per inabilità temporanea assoluta.
Tale tempestività consente, inoltre, di accertare anche eventuali postumi invalidanti di grado indennizzabile.
Il Ministero del Lavoro ha concluso che “la sanzione prevista dall’art. 53, comma 8, del D.P.R. n.1124/1965, come modificata dall’art. 2 lett. b) della L. n. 561/1993, deve essere applicata anche in caso di denuncia tardiva, da parte del datore di lavoro, della malattia professionale che abbia dato luogo ad inabilità permanente del lavoratore.“
L'interpello (file PDF 32 kb).
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Ultimo aggiornamento in Banca dati normativa (riservato agli abbonati):
Tribunale Vicenza, sez. lavoro, sentenza n° 321 del 04.01.2007 - danno differenziale, risarcimento danni, lavoro, calcolo
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