Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Hai dimenticato lo username?

Inserisci l'indirizzo Email associato al tuo account per ricevere il tuo username.

Errore! L'email inserita non è valida
Torna al Login

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

COVID-19: requisiti e criticità della sorveglianza sanitaria eccezionale

COVID-19: requisiti e criticità della sorveglianza sanitaria eccezionale
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

03/09/2020

Un saggio si sofferma sulla sorveglianza sanitaria eccezionale nel sistema aziendale di prevenzione. Il ruolo del medico competente, le criticità del nuovo istituto, gli effetti sul diritto alla sicurezza e gli attuali problemi normativi.

COVID-19: requisiti e criticità della sorveglianza sanitaria eccezionale

Un saggio si sofferma sulla sorveglianza sanitaria eccezionale nel sistema aziendale di prevenzione. Il ruolo del medico competente, le criticità del nuovo istituto, gli effetti sul diritto alla sicurezza e gli attuali problemi normativi.

 

Urbino, 3 Set – Se normalmente al medico competente, con specifico riferimento al D.Lgs. 81/2008 e alla collaborazione all’elaborazione della valutazione dei rischi,  è richiesto un “atteggiamento proattivo e propulsivo, pur nei limiti della sua qualificazione professionale”, questo ruolo viene ulteriormente potenziato, “per le implicazioni sanitarie che comporta”, dall’emergenza COVID-19.

Ed infatti la Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915 – “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività -  “si riferisce al medico competente in termini di ‘consulente globale’ del datore di lavoro, evidentemente in quanto soggetto in grado di fornire una collaborazione qualificata e inserita a tutto tondo” nel sistema aziendale di prevenzione.

 

A ricordare in questi termini il ruolo del medico competente nell’emergenza COVID-19 e a fornire un approfondimento sul nuovo istituto della sorveglianza sanitaria eccezionale è un saggio pubblicato sulla rivista “Diritto della sicurezza sul lavoro” dell'Osservatorio Olympus e pubblicazione semestrale dell' Università degli Studi di Urbino.

 

Il contributo – dal titolo “La sorveglianza sanitaria eccezionale nel sistema aziendale di prevenzione” - analizza, con particolare riferimento al caso delle Università, l’istituto della sorveglianza sanitaria eccezionale, introdotto dal d.l. n. 34/2020 (art. 83), convertito, con modificazioni, dalla l. n. 77/2020, evidenziandone – come indicato nel’abstract – “natura, ratio e criticità”.

 

In questo articolo ci soffermiamo brevemente sui seguenti argomenti:

  • Il medico competente e la sorveglianza sanitaria eccezionale
  • Le criticità e le problematiche del nuovo istituto
  • Gli auspici, le esclusioni e i possibili sviluppi della normativa

Pubblicità
Dirigenti - Aggiornamento - Sicurezza sul lavoro in tempo di pandemia - 2 ore
Dirigenti - Dirigenti - Aggiornamento - Sicurezza sul lavoro in tempo di pandemia - 2 ore
Corso online di aggiornamento per Dirigenti che gestiscono luoghi di lavoro in emergenza da pandemia. Costituisce quota dell'aggiornamento quinquennale di 6 ore.

 

Il medico competente e la sorveglianza sanitaria eccezionale

Il contributo “La sorveglianza sanitaria eccezionale nel sistema aziendale di prevenzione”, a cura di Chiara Lazzari (ricercatrice di Diritto del lavoro e Docente di Laboratorio di diritto sindacale e del lavoro all’Università di Urbino Carlo Bo), si sofferma, dunque, sull’obbligo per i datori di lavoro privati e pubblici di sottoporre a sorveglianza sanitaria eccezionale i ‘lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità’. 

 

In particolare si indica che il nuovo istituto “presenta evidenti tratti di specialità rispetto a quello della sorveglianza sanitaria ‘ordinaria’, pure pienamente confermata dall’incipit dell’art. 83, comma 1 (‘fermo restando quanto previsto dall’art. 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81’), avendo carattere straordinario e transitorio”.

In questo caso il controllo sanitario, più che essere associato a un rischio connesso alla mansione svolta in sé e per sé considerata, risulta collegato alla situazione di fragilità del singolo. O, per meglio dire, i due profili appaiono strettamente correlati”.

Si segnala il contenuto del Vademecum del medico competente «Covid-19 Fase 2. Accompagnare il lavoratore al rientro al lavoro», predisposto dall’Associazione Nazionale Medici d’Azienda (ANMA), che afferma che il medico dovrà fornire la propria ‘valutazione razionale in merito a se e quando un lavoratore, che ha un proprio profilo di rischio legato alle sue caratteristiche individuali, può riprendere il lavoro in ragionevole sicurezza nella specifica propria situazione lavorativa che, a sua volta, ha un proprio profilo di rischio’.

 

Inoltre “a ulteriore conferma della specialità della sorveglianza ex art. 83 del d.l. n. 34/2020 – è lasciata al datore di lavoro la facoltà (onerosa) di scegliere se nominare un medico ad hoc per il periodo emergenziale o rivolgersi ai servizi territoriali dell’INAIL, che provvederanno alla richiesta di attivazione del controllo sanitario con propri medici del lavoro, nel qual caso, però, non troveranno applicazione gli artt. 25, 39, 40 e 41 del d.lgs. n. 81/2008 (art. 83, comma 2)”.

 

Le criticità e le problematiche del nuovo istituto

Il problema è che alla chiara importanza dell’istituto “non corrisponde una altrettanto precisa definizione del medesimo, che si presenta lacunoso sotto vari aspetti, probabilmente scontando una non pienamente adeguata ponderazione, da parte del legislatore, del suo impatto sul quadro normativo vigente, oltre che l’incertezza scientifica che ancora circonda la malattia Covid-19 e il virus che la provoca”.

 

Ad esempio – continua Chiara Lazzari – “il richiamo all’età risulta del tutto generico, non essendo accompagnato dall’individuazione di una determinata soglia”.

Utili indicazioni sul tema possono arrivare, tra gli altri documenti, dalla Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 “secondo cui ‘i dati epidemiologici rilevano una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione (>55 anni di età)’, quantunque non manchino informazioni parzialmente differenti a proposito dei gruppi vulnerabili”.

 

Inoltre anche il riferimento alla «comorbilità» “appare piuttosto vago, non essendo specificato quali patologie concomitanti possano rilevare. In questo caso, nutriti elenchi indicativi, ma non certo esaustivi, possono rintracciarsi nei documenti elaborati dalle società scientifiche del settore, le quali è auspicabile si facciano altresì carico di promuovere percorsi formativi ad hoc, stante la necessità che il sistema previsto dall’art. 38 del d.lgs. n. 81/2008 per il medico competente sia adeguato – per quanto concerne il profilo dell’aggiornamento professionale – al mutato contesto. Risulta, poi, evidente come il fatto di soffrire di altre patologie non implichi in automatico una condizione di fragilità, essendo rimessa al prudente apprezzamento del sanitario la valutazione della rilevanza, ad esempio, di situazioni ben compensate dall’eventuale terapia farmacologica assunta e quella della gravità del quadro clinico complessivo”.

 

Inoltre anche le modalità di effettuazione della «sorveglianza sanitaria eccezionale» “non sono definite puntualmente dal legislatore e parrebbero richiedere un adattamento, in via interpretativa, della normativa vigente. D’altra parte, già a proposito del compito di segnalare le persone in condizione di fragilità, individuato dal Protocollo condiviso, si era osservato come, allorché il lavoratore fragile non fosse stato soggetto in precedenza a sorveglianza sanitaria e/o le sue problematiche di salute non fossero note al medico competente in quanto non correlate all’occupazione, per quest’ultimo sarebbe stato difficile venire a conoscenza delle stesse, se non da lui palesate spontaneamente”. 

 

Rimandiamo alla lettura integrale del contributo che si sofferma su altre conseguenze e criticità del nuovo Istituto, ad esempio in relazione alla possibile assenza di medici competenti aziendali o al diritto alla riservatezza.

 

Gli auspici, le esclusioni e i possibili sviluppi della normativa

Il contributo indica poi che nonostante i limiti ampiamente rilevati “merita osservare come il diritto della salute e della sicurezza sul lavoro di stampo emergenziale sembri avere comunque qualcosa d’interessante da dire” all’ordinario sistema di prevenzione aziendale già delineato dal d.lgs. n. 81/2008.

 

Se il medico competente va considerato alla stregua di un «consulente globale» del datore di lavoro, questo ruolo non può più prescindere dalla sua necessaria “collaborazione alla valutazione dei rischi, che dovrebbe, in altri termini, essere svincolata dall’obbligo della sorveglianza sanitaria. In tal senso, occorre superare concettualmente anche la logica cui si ispira la previsione dell’art. 83, il quale, pur prefigurando la nomina del medico altresì nelle realtà ove questi non sia già presente, continua a collegarla alla necessità di un controllo sanitario, per quanto eccezionale. Mentre sono ormai maturi i tempi perché il processo di piena emancipazione di tale figura dalla vecchia concezione del medico quale esecutore di visite – processo a cui ha indubbiamente contribuito la legislazione più recente tramite la valorizzazione della dimensione collaborativa della sua attività – si compia ormai in via definitiva”.

 

Inoltre la gestione della sorveglianza sanitaria eccezionale “implica con tutta evidenza, alla luce di quanto osservato anche a proposito degli intrecci fra art. 83 del d.l. n. 34/2020 e art. 26, comma 2, del d.l. n. 18/2020, una stretta cooperazione fra medico competente e medico di medicina generale. Il che conferma una volta di più l’urgenza di procedere con decisione lungo la strada di una maggiore interazione/integrazione fra la figura in questione e, tramite essa, l’intero sistema di prevenzione aziendale, e il Servizio Sanitario Nazionale, dunque fra modelli prevenzionali interni ed esterni all’organizzazione datoriale, al fine d’implementare una strategia di tutela della salute del lavoratore a tutto tondo, idonea altresì a fornire una migliore risposta a eventi come quello ancora in corso, e la cui diffusione cambiamenti climatici e densità demografica sono purtroppo destinati a favorire”.

 

Rimandiamo, infine, alla lettura della parte finale dell’intervento che ricorda che un allegato del d.l. n. 83/2020 - Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 – riporta le norme i cui termini sono prorogati al 15 ottobre 2020. E tra queste norme non è presente l’art. 83 del d.l. n. 34/2020. E, conclude il contributo, “si auspica che in sede di conversione possa porsi rimedio a una esclusione francamente poco comprensibile, in virtù delle persistenti ragioni di tutela dei lavoratori fragili, destinate a permanere fintanto che la fase pandemica non sia definitivamente superata (e, stando alla situazione interna e internazionale, purtroppo non pare che la sua fine sia prossima)”.

 

Riguardo all’attuale quadro normativo di riferimento e alla cessazione della disposizione relativa alla “sorveglianza sanitaria eccezionale” rimandiamo anche alla lettura dell’articolo “ COVID-19: le novità per la sorveglianza sanitaria e il concetto di fragilità” sulla Circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 4 settembre 2020.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Università di Urbino Carlo Bo, Osservatorio Olympus, Diritto della sicurezza sul lavoro, “ La sorveglianza sanitaria eccezionale nel sistema aziendale di prevenzione”, a cura di Chiara Lazzari - ricercatrice di Diritto del lavoro e Docente di Laboratorio di diritto sindacale e del lavoro all’Università di Urbino Carlo Bo (formato PDF, 320 kB).

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO-LEGGE n. 104 del 14 agosto 2020 - Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 07 agosto 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

DECRETO-LEGGE 30 luglio 2020, n. 83 - Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.

 

Testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19».

 

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

 

 

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sul nuovo coronavirus Sars-CoV-2

 


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

Il rischio da agenti biologici in ambiente sanitario: la valutazione

Bio-ritmo, una metodologia per la valutazione del rischio biologico

Glossario UE sui rischi chimici, biologici, radiologici, nucleari ed esplosivi

Le attività di restauro dei beni culturali: i pericoli di natura biologica


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

29APR

Decreto lavoro: il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri

29APR

RENTRI: modalità di pagamenti sanzioni art.258

28APR

Il portale per la libera consultazione delle norme UNI per la SSL

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
30/04/2026: Inail – Schede informative: batteri - Supporto per la realizzazione del Manuale informativo: Rischio biologico in scenari di intervento ordinari e di emergenza - edizione 2025
30/04/2026: Corte di Cassazione Civile, Sez. 1 - Sentenza n. 9324 del 13 aprile 2026 - Indicato CSE a sua insaputa in appalti pubblici, profili di sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 e trattamento dei dati personali: rigettata la domanda risarcitoria.
29/04/2026: Corte di Cassazione Sezione Lavoro - Ordinanza 13 febbraio 2026 n. 3263 - Licenziamento legittimo del lavoratore vittima di una truffa informatica (phishing)
29/04/2026: Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 6379 del 10 febbraio 2017 - Responsabilità di un lavoratore gruista per la violenta collisione con un carroponte fermo. Il mancato funzionamento del sistema anticollisione interrompe il nesso causale tra condotta del lavoratore.
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


PREVENZIONE INCENDI

La Classe di fuoco L per le batterie al Litio


INTERVISTE E INCHIESTE

Le interviste di PuntoSicuro: la verifica dell’efficacia della formazione


DPI

Uso e gestione dei DPI sul lavoro: scelta, informazione e formazione


INTERPELLI

Interpello: la formazione alla sicurezza per i docenti di scuole e università


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità