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Coronavirus: i servizi pubblici essenziali e la sorveglianza sanitaria

Coronavirus: i servizi pubblici essenziali e la sorveglianza sanitaria

Alcune indicazioni della Regione Lombardia e dell’ATS di Bergamo sulla sorveglianza degli operatori dei servizi pubblici essenziali, sul contenimento del contagio nelle attività di front office e sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

 

Brescia, 4 Mar – Per cercare di avere informazioni, utili al mondo del lavoro, sull’applicazione delle tante norme, divieti, ordinanze relative al virus Sars-CoV-2 e alla malattia COVID-19, può essere utile presentare alcune indicazioni regionali che arrivano dalla regione più colpita dal virus, la Regione Lombardia, e riguardano le problematiche correlate alla sorveglianza sanitaria e alle attività lavorative relative ai servizi pubblici essenziali.

 

Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:


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La sorveglianza sanitaria degli operatori dei servizi pubblici essenziali

Un primo documento riguarda una nota relativa alle “Istruzioni operative per la dotazione dei dispositivi di protezione individuale e la sorveglianza sanitaria degli operatori dei servizi pubblici essenziali ex artt. 1 e 2 della Legge 146/1990 volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale – NON SOGGETTI A RESTRIZIONE AI SENSI DEL D.P.C.M. DEL 23 FEBBRAIO 2020”.

 

La nota si applica dunque a tutti gli operatori dei servizi pubblici essenziali che – “volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale” – non sono soggetti a restrizione ai sensi del DPCM del 23 febbraio 2020, “e segnatamente agli operatori dei Corpi e delle Istituzioni garanti ‘… per quanto concerne la tutela della libertà e della sicurezza della persona, …; la protezione civile; …; l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione; …; … b) per quanto concerne la tutela della libertà di circolazione; i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole; c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonché gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti; i servizi di erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario; d) … e) per quanto riguarda la libertà di comunicazione; le poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica. …”

 

L’attività lavorativa di questi operatori “deve svolgersi ordinariamente: non è sottoposta a restrizioni. Le presenti istruzioni operative forniscono le indicazioni utili alla adeguata sorveglianza ed utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per il contenimento dell’esposizione a COVID-19”.

 

Le procedure di sorveglianza “vengono adottate dal Datore di Lavoro attraverso la collaborazione con Medico Competente. Le indicazioni di sorveglianza sono declinate in considerazione dell’attuale quadro epidemiologico”.

Riportiamo le indicazioni di sorveglianza in formato tabellare.

 

Si indica che il CASO CERTO richiamato nella tabella “è da intendersi come caso positivo al tampone naso-faringeo per COVID-19 ed è distinto dal CASO CONFERMATO l’Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici)”.

 

 

(*) “L’opportunità di effettuare il tampone è da riferirsi ai Corpi dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Esercito, Guardia Penitenziaria VVF, Polizia Locale. Nel dettaglio, la Circolare del Ministero Salute del 22.02.2020 “COVID 19. Nuove indicazioni e chiarimenti” raccomanda che l’esecuzione dei tamponi sia riservata ai soli casi sintomatici di ILI (Influenza-Like Illness, Sindrome Simil-Influenzale) e SARI (Severe Acute Respiratory Infections, Infezione Respiratoria Acuta Grave), oltre che ai casi sospetti di COVID-19 secondo la definizione di cui all’allegato 1 della citata circolare”.

 

Si indica poi che l’esito positivo del tampone “deve essere comunicato dall’operatore nel più breve tempo possibile al datore di lavoro, secondo procedere interne da questi definite”.

Inoltre gli operatori dei servizi essenziali, “qualora provengano da una delle aree di cui alla zona rossa o che abbiano avuto contatto con persone provenienti dalla medesima area, sono tenuti a comunicare tale circostanza all’Amministrazione anche per la conseguente informativa all’ATS – Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro”.

 

Rimandiamo alla lettura del documento in relazione ai dispositivi di protezione individuale.

 

Indicazioni per il contenimento del contagio nelle attività di front office

Riportiamo poi una breve nota, sempre della Regione Lombardia, sulle ulteriori specifiche relative alla gestione del front office da parte degli uffici di pubblica utilità e servizi essenziali, ad esclusione della sanità.

 

Si indica che con riferimento decreto n. 498 del 24 febbraio 2020 “Ulteriori misure applicative dell’ordinanza del 23 febbraio 2020 – riunioni in uffici pubblici ed attività di front-office” ed il DPCM 23 febbraio 2020 le suddette attività “sono esenti da restrizioni ai sensi del citato DPCM, e che pertanto gli operatori sono tenuti allo svolgimento dell’ordinaria attività lavorativa, nel rispetto delle norme igieniche previste dal Ministero della Salute”.

 

Queste alcune indicazioni utili al contenimento del contagio da COVID-19 nelle attività di front office:

  • “areare i locali;
  • organizzare il flusso di accesso allo sportello evitando che si creino affollamenti nei locali in genere;
  • favorire il rispetto di adeguate distanze di interlocuzione con l’utente;
  • effettuare pulizia e disinfezione accurate giornalmente con particolare attenzione alle superfici ad alta frequenza di contatto”.

 

Indicazioni sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori

Concludiamo riportando una nota dell’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo con riferimento alle “Indicazioni sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori – CoVid 19”.

 

Si indica che “in risposta alle molteplici richieste pervenute dai medici competenti che operano sul territorio bergamasco, in accordo con il Presidente dell’Associazione Medici Competenti della Provincia di Bergamo, si riportano di seguito le indicazioni da adottare per garantire l’effettuazione della prevista sorveglianza sanitaria dei lavoratori:

  1. I datori di lavoro devono informare tutti i lavoratori affinché in caso di sintomatologia (febbre, sintomi respiratori) evitino di recarsi al lavoro e garantire la diffusione delle regole generali di igiene raccomandate dal Ministero della Salute;
  2. Non è richiesto né previsto alcun accertamento dello stato febbrile per accedere ai luoghi di lavoro.  Si ricorda a tal proposito che ai sensi dell’articolo 5 della L n.300/1970 sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente;
  3. L’accesso all’ambulatorio del medico competente deve avvenire solo dopo contatto telefonico e su appuntamento evitando affollamento in sala d’attesa;
  4. Fatto salvo il rispetto della puntuale tempistica con cui è stata programmata la sorveglianza sanitaria, il medico competente darà priorità alle visite preventive dei lavoratori nonché alla sorveglianza prevista prima della riammissione al lavoro a seguito di assenza del lavoratore per malattia superiore a giorni 60;
  5. Nella sala d’aspetto dell’ambulatorio devono essere disponibili mascherine chirurgiche e disinfettante per le mani;
  6. Non è previsto in nessun caso l’effettuazione di tamponi per accertare lo stato di salute nei lavoratori;
  7. Nel caso in cui un lavoratore dovesse iniziare ad accusare sintomatologia durante il turno di lavoro, dovrà tornare al proprio domicilio avvisando telefonicamente il proprio medico curante”. 

 

Si precisa, infine, che “qualora risulti accertato un caso di CoVID19 presso un’azienda Bergamasca, il personale sanitario di ATS attiverà un’indagine epidemiologica e tutte le azioni a salvaguardia del personale dell’azienda stessa, in collaborazione con il medico competente”. 

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica i documenti da cui è tratto l'articolo:

Regione Lombardia, “ Istruzioni operative per la dotazione dei dispositivi di protezione individuale e la sorveglianza sanitaria degli operatori dei servizi pubblici essenziali ex artt. 1 e 2 della Legge 146/1990 volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale –NON SOGGETTI A RESTRIZIONE AI SENSI DEL D.P.C.M. DEL 23 FEBBRAIO 2020” (formato PDF, 166 kB).

 

Regione Lombardia, “ Ulteriori specifiche relative alla gestione del front office da parte degli uffici di pubblica utilità e servizi essenziali, ad esclusione della sanità”, Nota Protocollo G1.2020.0009370 del 27/02/2020 (formato PDF, 68 kB).

 

ATS Bergamo, “ Indicazioni sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori – CoVid 19”, Nota n. 23127 - 29-02-2020 (formato PDF, 111 kB).

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01381) (GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020).

 

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020)

 

 

 

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