Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Hai dimenticato lo username?

Inserisci l'indirizzo Email associato al tuo account per ricevere il tuo username.

Errore! L'email inserita non è valida
Torna al Login

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

Accertamenti sanitari per i lavoratori: le mansioni in elenco

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

26/10/2009

Dalla Lombardia alcuni chiarimenti circa le categorie di lavoratori da sottoporre a sorveglianza sanitaria e accertamenti per l'assunzione di sostanze stupefacenti: manovratori di carroponte, mulettisti e addetti alla conduzione di transpallet?

Accertamenti sanitari per i lavoratori: le mansioni in elenco

Dalla Lombardia alcuni chiarimenti circa le categorie di lavoratori da sottoporre a sorveglianza sanitaria e accertamenti per l'assunzione di sostanze stupefacenti: manovratori di carroponte, mulettisti e addetti alla conduzione di transpallet?

google_ad_client
 
Abbiamo già presentato qualche settimana fa la Circolare del 22 gennaio 2009 (Prot. H1.2009.0002333) della Regione Lombardia che forniva alcuni indirizzi operativi per un’applicazione puntuale e uniforme nelle aziende lombarde delle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope negli ambienti di lavoro.
 
 
  
 
---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----



 
Continuiamo ora con la pubblicazione di alcuni dei quesiti presenti nel documento:
 
Quali categorie di lavoratori devono essere sottoposte a sorveglianza sanitaria comprensiva degli accertamenti per l'assunzione di sostanze stupefacenti?
I lavoratori da sottoporre nel corso della sorveglianza sanitaria anche ad accertamenti per la ricerca delle sostanze stupefacenti sono esclusivamente quelli previsti nell’Allegato I dell’Intesa della Conferenza Unificata Stato – Regioni del 30 ottobre 2007 (Repertorio Atti n. 99/CU). Si commentano in seguito le mansioni incluse nell’Allegato I che hanno determinato difficoltà interpretative rispetto all’obbligo o meno dell’effettuazione degli accertamenti sanitari:
 
1. Punto 2, lett. a) dell’elenco: sono inclusi i conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso di patente categoria C, D, E; non sono invece da sottoporre agli accertamenti in questione i conducenti di veicoli con patente categoria A e B.
 
2. Punto 2, lett. f) dell’elenco: sono inclusi conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o apparecchi di sollevamento; sono esclusi i manovratori di carri ponte, purché comandati da terra a mezzo di pulsantiera, e di monorotaie.
Sono pertanto esonerati dagli accertamenti i manovratori di carri ponte, gru a ponte (e di altri apparecchi di sollevamento tipo ponte, es. gru a portale, caratterizzati da movimenti ristretti e confinati, che operano sia all’aperto che al chiuso) comandati da terra mediante pulsantiera. Le monorotaie sono gru dette a “struttura limitata” in relazione sia alla portata che ai movimenti loro permessi. Utilizzando la categoria “apparecchi di sollevamento a struttura limitata” per delimitare il campo d’inclusione/esclusione, vengono esentati dagli accertamenti gli addetti a manovrare: paranchi, argani, apparecchi di sollevamento corredati da strutture metalliche di entità e sviluppo semplice, di portata non superiore a Kg 2.000, con equipaggiamenti di comandi ridotti e impianti elettrici semplici. Tra questi ultimi rientrano anche gli argani a cavalletto utilizzati in edilizia e gli argani a bandiera e a colonna presenti nelle officine.
I manovratori di tutti gli altri apparecchi di sollevamento sono assoggettati agli obblighi di accertamento di assenza di tossicodipendenza. Nell’allegato 1 cui si forniscono delle informazioni nel merito della classificazione e tipologie degli apparecchi di sollevamento.
 
3. Punto 2, lett. n) dell’elenco: sono inclusi gli addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci. Per gli addetti alla movimentazione terra si fornisce un commento nell’allegato 2. Per gli addetti alla movimentazione merci sono da inserire gli operatori alla guida di muletti o carrelli elevatori (definito come: carrello per movimentazione atto a sollevare, trasportare, accatastare, immagazzinare in scaffalature carichi di qualsiasi genere), tra i quali sono compresi i lavoratori che utilizzano tali attrezzature, anche se per tempi brevi nell’arco della giornata/settimana, qualora l'attività rientri tra i compiti lavorativi (si ribadisce l’importanza che l’individuazione dei lavoratori impiegati in attività incluse, anche in base alla determinazione dei tempi cui i lavoratori sono in queste impiegati, debba avvenire nell’ambito del processo di valutazione dei rischi come specificato nella FAQ n. 1 ed avere evidenza nel documento di valutazione dei rischi).
 
Aderendo alle indicazioni fornite dalla Regione Piemonte (si veda la D.G.R. n. 13-10928 del 09/03/2009), si assume, per definire l’inclusione o meno degli operatori nell’obbligo di esecuzione degli accertamenti, il seguente orientamento: “Per l’individuazione delle mansioni deve essere utilizzato il criterio dell’effettivo svolgimento, indipendentemente dalla denominazione formale della mansione o della qualifica. Non sono tuttavia lecite inclusioni “per analogia” o sulla base di valutazione del rischio di incidente/infortunio per mansioni diverse da quelle elencate nell’allegato all’Atto di Intesa del 2007”.
Si ritiene infine errata l’interpretazione per la quale, sulla base di quanto riportato nell'art. 1 comma 1 del provvedimento del 30/10/2007 “le mansioni soggette al controllo sono, oltre a quelle inerenti attività di trasporto, anche quelle individuate nell'allegato I”, si sostiene l’allargamento del campo d’inclusione a tutti gli operatori che sono addetti ad attività di trasporto. Si ribadisce che le mansioni incluse sono solo quelle riportate nell’allegato I del provvedimento del 30/10/2007.
 
Gli addetti ai carrelli elevatori rientrano nelle categorie da sottoporre a screening?
Sì, in quanto guidano macchine di movimentazione merci. Si applica in questo caso il principio di effettività, con il quale si esclude dagli accertamenti i lavoratori che, benché formati, non utilizzano carrelli.
La formulazione della norma prevede che l’idoneità alla mansione è comunque necessaria a prescindere dai tempi d’impiego nell’attività a rischio.
Devono essere considerati esclusi gli addetti alla conduzione di transpallet manuali o a motore.
 
 
Regione Lombardia - Circolare 22/09/2009 - Ulteriori chiarimenti in materia di accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope negli ambienti di lavoro, in applicazione degli orientamenti forniti con Circolare regionale del 22 gennaio 2009 (Prot. H1.2009.0002333).
 
 

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Rispondi Autore: Gianpaolo Gallorini immagine like - likes: 0
12/02/2015 (13:29:49)
Ho un quesito dettato da una normativa che non riesco a comprendere:
L'OPERATORE CHE UTILIZZA IL COMMISSIONATORE CON UOMO A BORDO IN PIEDI SU PEDANA (carrello con pale a sollevamento parziale - circa 5 cm atto al prelievo e al trasporto dei pallet all'interno di un magazzino) RIENTRA NELLE MANSIONI DA SOTTOPORRE A TOSSICODIPENDENZA?
Autore: luisa atzei
06/03/2017 (18:51:34)
qualcuno ha per caso risposto alla sua domanda sul fatto di fare i narcotest agli operatori di transpallet con pedana? anch'io sarei interessata alla risposta
grazie
Rispondi Autore: Sabrina Mangone immagine like - likes: 0
21/03/2017 (12:31:44)
Si,movimentazione merci con uomo a bordo sono inclusi. Transpallet uomo che cammina no.
Rispondi Autore: GIOVANNI SANTORO immagine like - likes: 0
19/01/2018 (16:03:32)
Mia moglie ha una invalidità civile riconosciuta al 70% poi dopo visita di aggravamento riconosciuta all'80% da parte della commissione medica INPS, con riverifica a ottobre 2010. Il datore di lavoro pubblico, scuola, vuole inviarla a visita collegiale medica per volerla mandare in pensione. Può farlo? mia moglie si può rifiutare? come si deve comportare?
Grazie della risposta.
Giovanni Santoro
Rispondi Autore: Di grazia caterina immagine like - likes: 0
03/10/2018 (22:16:31)
Sono una barman volevo sapere se devo fare ibligatoriamente i prelievi del sangue per l azienda
Rispondi Autore: Bruno immagine like - likes: 0
11/06/2019 (15:00:30)
Devo fare esami del sangue come operatore magazzino vorrei sapere se fanno anche quello della droga se guido il trespallet manuale e elettrico
Rispondi Autore: Estefania immagine like - likes: 0
19/06/2019 (15:19:55)
Buonasera, oggi sono andata a fare la visita medica per lavorare in produzione, mi hanno fatto tante domande, tra quelle domande c'era se faccio uso di sostanze stupefacenti, e io ho detto di sì, a volte, dopodiché mi sono pentita e ho chiesto al medico se quella risposta mi lascia senza lavoro, mi ha detto di no, solo ai lavoratori che fanno uso di muletto, ma non sono tranquilla con la sua risposta, mi chiameranno a lavorare o ho fatto una cazzata a dire la verità?
Rispondi Autore: Anonimo immagine like - likes: 0
12/11/2020 (19:57:36)
Se mi fanno esame urine e non faccio parte delle mansioni a rischio. Se positivo a cosa vado in contro? Grazie
Rispondi Autore: Caroi immagine like - likes: 0
26/07/2021 (18:59:20)
Avrei bisogno di una consulenza. Io lavoro per una azienda da 7
anni a tempo indeterminato come operaio ,sto lavorando magazziniere e uso ii
mezzi di tipo (trasparet,paperino e muletto ) dal 27iuglio/2020 sono stato in
malattia per depressione fino al fine del anno, e dal 1/01/21 al 30/06/21
sono stato ancora in malattia dopo una caduta a casa che avevo rotto
clavicola e sono stato operato.Al rientro al lavoro ho fatto visita medica e
il medico competente mi ha fatto esame tossicologico e dopo 10 giorni ricevo
un messaggio dalla mia azienda con prenotazione per esame di sangue e urine.
Il giorno di prelievo avevo visto le carte per esame di sangue che dovevo
fare ii prelievo gGT,AST,ALT e CDT per alcool . Chiedo se per legge e giusto
a farmi esame per alcool prima di entrare al lavoro (io avevo bevuto nelle
ultime settimane occasionale e cosa devo aspettarmi ai risultati cosa
succederà). La legge 125/01 dice che è vietato assumere alcolice durante al
posto di lavoro ma non fuori dal lavoro . Nel mio contratto c'è scritto che
i soci sono obligati ai controlli sanitari art.41 decreto 81/08. Aspettò una
risposta se mi può dare qualche informazione. Grazie cordiali salute

Rispondi Autore: lautafrancesco@gmail.com immagine like - likes: 0
08/12/2021 (10:41:32)
Vorrei sapere se avendo fatto corso di lavoratore alto rischio e corso di carrelli elevatori con relativo patentino da più di trent'anni per la stessa ditta alimentare lavorando sia fuori (con tutti i disagi atmosferici zona vicino montagna) che dentro al magazzino è considerato lavoro gravoso essendo io lavoratore precoce e avendo i41 di contributi versati grazie.
Rispondi Autore: Giorgio Maria immagine like - likes: 0
09/12/2024 (22:36:09)
Buona sera volevo un informazione riguardo i test tossicologici sono un operaio che lavora in officina metropolitana non ho nessuna abilitazione né porto muletto posso ritenermi escluso dai test tossicologici? Grazie cordiali saluti attendo risposta
Rispondi Autore: Sara immagine like - likes: 0
15/05/2025 (17:14:08)
Buonasera io lavoro in una ditta di pulizie all'interno dell'agip guido un doblo' per arrivare nei luoghi da pulire ora mi vogliono fare analisi del sangue...lo possono fare?
Rispondi Autore: Francesco immagine like - likes: 0
30/10/2025 (22:02:10)
Salve,sono un metalmeccanico ed oggi per la seconda volta in due mesi ci hanno fatto fare le analisi tossicologiche a sorpresa,essendo un operatore di linea che usa sporadicamente il carro ponte con il filo e la pulsantiera a terra,io le dovevo fare oppure hanno sbagliato loro? Grazie anticipatamente
Rispondi Autore: Giuseppe immagine like - likes: 0
31/10/2025 (19:02:10)
Ciao il medico del lavoro mi ha fatto il test sulle urine ieri mattina,se fossi stato positivo me lo avrebbe gia comunicato.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

Sicurezza, rischi e criticità per i prestatori di assistenza domiciliare

Gestione dei rifiuti contenenti sostanze radioattive nella medicina nucleare

Settore veterinario: rischi chimici, rischi fisici e rischio infortuni

Infezioni nelle aree critiche in sanità: DPI, disinfezione e nuove tecnologie


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

29APR

Decreto lavoro: il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri

29APR

RENTRI: modalità di pagamenti sanzioni art.258

28APR

Il portale per la libera consultazione delle norme UNI per la SSL

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
30/04/2026: Inail – Schede informative: batteri - Supporto per la realizzazione del Manuale informativo: Rischio biologico in scenari di intervento ordinari e di emergenza - edizione 2025
30/04/2026: Corte di Cassazione Civile, Sez. 1 - Sentenza n. 9324 del 13 aprile 2026 - Indicato CSE a sua insaputa in appalti pubblici, profili di sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 e trattamento dei dati personali: rigettata la domanda risarcitoria.
29/04/2026: Corte di Cassazione Sezione Lavoro - Ordinanza 13 febbraio 2026 n. 3263 - Licenziamento legittimo del lavoratore vittima di una truffa informatica (phishing)
29/04/2026: Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 6379 del 10 febbraio 2017 - Responsabilità di un lavoratore gruista per la violenta collisione con un carroponte fermo. Il mancato funzionamento del sistema anticollisione interrompe il nesso causale tra condotta del lavoratore.
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


PREVENZIONE INCENDI

La Classe di fuoco L per le batterie al Litio


INTERVISTE E INCHIESTE

Le interviste di PuntoSicuro: la verifica dell’efficacia della formazione


DPI

Uso e gestione dei DPI sul lavoro: scelta, informazione e formazione


INTERPELLI

Interpello: la formazione alla sicurezza per i docenti di scuole e università


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità