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COVID-19: sulla valutazione dei rischi da esposizione ad agenti biologici

COVID-19: sulla valutazione dei rischi da esposizione ad agenti biologici
Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Rischi da agenti biologici

02/03/2020

Polmonite da Coronavirus (Covid-19), influenza, aggiornamento della valutazione dei rischi da esposizione non intenzionale/occasionale ad agenti biologici e misure di prevenzione e protezione. A cura dell’avvocato Rolando Dubini.

 

È evidente che in questa fase emergenziale correlata alla diffusione inaspettata sul nostro territorio del nuovo coronavirus, il tema dell’eventualità che sia obbligatorio, utile o inutile un aggiornamento della valutazione dei rischi biologici è un tema delicato che genera opinioni diverse. Per questo motivo, dopo i precedenti articoli sul tema, abbiamo deciso di continuare a parlarne e pubblicare anche il parere dell’avvocato Rolando Dubini.

Parlare di questa eventualità, magari cercando di individuare anche le particolari situazioni lavorative e/o territoriali per cui potrebbe valere, può essere utile in attesa di un chiarimento definitivo da parte degli organi istituzionali.


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Il rischio biologico
Formazione sui rischi specifici dei lavoratori che operano con agenti biologici del Gruppo 3 (Art. 37 D.Lgs. 81/08)

 

Indicazioni normative

Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) … deve riguardare tutti …i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari ...

 

Articolo 271 - Valutazione del rischio [biologico]

1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all’articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall’ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all’articolo 268, commi 1 e 2;

b) dell’informazione sulle malattie che possono essere contratte;

c) dei potenziali effetti allergici e tossici;

d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all’attività lavorativa svolta;

e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall’autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;

f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

2. Il datore di lavoro … adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente Titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative…

4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell’ALLEGATO XLIV, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l’attuazione di tali misure non è necessaria.

5. Il documento di cui all’articolo 17 è integrato dai seguenti dati:

a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;

b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);

c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate;

e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.

6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell’effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.

 

Articolo 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all’articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.

2. In particolare, il datore di lavoro: ...

b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;

c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l’uso di dispositivi di sicurezza atti a

proteggere dall’esposizione accidentale ad agenti biologici;

d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l’esposizione; ...

h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti ...

 

I rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori

La Valutazione dei Rischi aziendale dovrebbe già contenere il capitolo del “ rischio biologico, anche se inteso come rischio INDIRETTO [esposizione non deliberata ad agenti chimici n.d.r.] e non per l’uso deliberato di specifici agenti biologici; stante quella che potremmo definire una “globalizzazione negativa” di nuovi e sempre più subdoli rischi per i luoghi di lavoro, ritengo che un capitolo ampliato su questi “rischi” andrebbe sempre compreso nel Documento completo, anche per una sempre maggiore “promozione della salute”. [Medico Competente Dott. Luigi Del Cason, Intervista a Punto Sicuro]

 

1. Premessa

Il 31 dicembre 2019 le autorità cinesi hanno segnalato un focolaio di polmonite da cause sconosciute nella città di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei. Il 9 gennaio 2020 la task-force cinese grazie alle tecnologie molecolari ha isolato l’agente eziologico: un nuovo ceppo di coronavirus, denominato provvisoriamente 2019-nCoV, non identificato prima nell'uomo.

 

Il 12 febbraio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha identificato il nome definitivo della malattia in COVID-19, abbreviazione per coronavirus disease 2019.

 

Nello stesso giorno la Commissione internazionale per la tassonomia dei virus (International Committee on Taxonomy of Viruses - ICTV) ha assegnato il nome definitivo al virus che causa la malattia: SARS-CoV2, sottolineando che si tratta di un virus simile a quello della SARS. L’emergenza di sanità pubblica internazionale (Public Health Emergency of International Concern – PHEIC9) è stata dichiarata dal Direttore generale dell'OMS il 30 gennaio 2020.

 

Nella Conferenza stampa del Capo della protezione civile Angelo Borrelli alle ore 12 del 27 febbraio 2020 sono stati comunicati i dati italiani: 528 persone colpite da Covid-19 con incremento di 128 casi, rispetto alle ore 18 del 26 febbraio, di cui:

- 14 deceduti

- 42 guariti (di cui 1 dimesso)

Le persone contagiate sono così suddivise per Regione:

  • 305 Lombardia. Rispetto al 26 febbraio ore 18, si è verificato un incremento di n. 47 casi
  • 98 Veneto. Rispetto al 26 febbraio ore 18, si è verificato un incremento di n. 27 casi
  • 97 Emilia Romagna. Rispetto al 26 febbraio ore 18, si è verificato un incremento di n. 50 casi
  • 3 Piemonte
  • 3 Lazio (si tratta di due turisti cinesi ricoverati allo Spallanzani e del ricercatore dimesso, tutti guariti)
  • 3 Marche. Rispetto al 26 febbraio ore 18, si è verificato un incremento di n.2 casi
  • 3 Sicilia (comitiva proveniente dalla provincia di Bergamo)
  • 2 Toscana
  • 2 Campania
  • 11 Liguria.
  • 1 Abruzzo
  • 1Trentino Alto Adige

 

I primi casi in Italia

Il primo caso di trasmissione secondaria si è verificato all'Ospedale di Codogno il 18 febbraio 2020.

La maggioranza dei casi rilevati è in isolamento domiciliare e non necessita di cure ospedaliere.

 

La principale differenza con l’influenza è che quando siamo di fronte al Coronavirus le difficoltà respiratorie si manifestano «subito, nei primi giorni». Rispetto all’influenza il coronavirus provoca più facilmente complicanze a carico del sistema respiratorio come «polmoniti gravi e polmoniti interstiziali».

 

Come ha spiegato il professor Fabrizio Pregliasco "la malattia provocata dal nuovo coronavirus, rispetto ad altre, è banale e non è contagiosissima, come possono esserlo, ad esempio, il morbillo o la varicella, ma è piuttosto comparabile all’influenza. La ragione per cui le istituzioni hanno adottato dei provvedimenti di sanità pubblica è che si tratta di un virus nuovo, per cui nessuno di noi ha gli anticorpi. Quindi lo scenario è quello della spagnola del 1918. La malattia non è grave ed è poco contagiosa, ma se si lasciassero le cose come sono, senza prendere provvedimenti, ci ritroveremmo in una situazione in cui in 6/8 settimane il 35-40% della popolazione sarebbe contagiato".

 

2. La valutazione del rischio biologico deliberato, potenziale, occasionale

Non esiste solo il rischio biologico deliberato, ma anche quello occasionale e potenziale:

D.Lgs. n. 81/2008 - Art. 266- 1. Le norme del presente Titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.

Il rischio biologico va inquadrato ai sensi dell’articolo 271: il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi per la salute derivanti dall’esposizione agli agenti biologici presenti nell’ambiente di lavoro.

Il rischio biologico può essere sia deliberato (ovvero gli agenti biologici sono introdotti o presenti in maniera deliberata nell’ambito del ciclo produttivo) sia potenziale od occasionale. Sulla base degli esiti della valutazione è poi tenuto a porre in atto le misure necessarie a ridurre o eliminare, se possibile, l’esposizione agli agenti potenzialmente patogeni.

Per la valutazione del rischio l’articolo 28 comma 2) lettera a) D.Lgs. n. 81/2008 dispone che “la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”.

 

3. Obblighi inderogabili del Datore di lavoro

In caso di epidemia dichiarata dalle autorità sanitarie internazionali (Organizzazione Mondiale della Sanità OMS) e del paese (Ministero della Salute, Regione competente) il datore di lavoro deve aggiornare il documento di valutazione dei rischi, individuare misure di prevenzione e protezione, istruire, informare e formare il datore di lavoro, il tutto in stretta collaborazione con il medico competente.

 

Il lavoro che implica contatto continuativo col pubblico, o con colleghi, tra i quali è probabile la presenza di soggetti contagiosi, espone il lavoratore nell'ambiente lavorativo ad un rischio biologico che attiene la posizione di garanzia del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. e D. Lgs. n. 81/2008, articoli 271 e 272 in particolare.

 

Il rischio da Coronavirus (Covid-19), o da epidemia influenzale, è rischio professionale se il lavoratore è esposto a tale rischio nel luogo di lavoro dove il datore di lavoro ha deciso debba essere svolta la prestazione lavorativa in misura significativa e per elevata presenza di pubblico e di colleghi il cui stato di salute riguardo l'epidemia non è ragionevolmente verificato.

 

Concettualmente è esattamente come il rischio rapina, se ragionevolmente prevedibile, deve essere oggetto di valutazione dei rischi.

Deve essere oggetto della valutazione dei rischi datoriale, nonchè di conseguente individuazione di istruzioni finalizzate alla prevenzione e protezione, e di DPI necessari ed adeguati.

 

Il Titolo X del D.Lgs 81/2008, relativo all’esposizione ad agenti biologici sul luogo di lavoro, sancisce una serie di obblighi inderogabili quali la valutazione del rischio, la messa in atto di misure tecniche, organizzative, procedurali e igieniche, l’informazione, la formazione e l’addestramento dei lavoratori nonché la sorveglianza sanitaria; per gli agenti biologici classificati nei gruppi 3 e 4 anche l’istituzione del registro degli esposti e degli eventi accidentali e quello dei casi di malattia e decesso.

 

E se il rischio di infezione da agenti biologici - compreso dunque quello relativo all’influenza da virus oppure la più grave polmonite da coronavirus ( Covid-19) - è più alto nel comparto sanità, vi sono altri contesti lavorativi che possono essere interessati in modo piuttosto significativo dal rischio di infezione da influenza pandemica, dagli aeroporti, all’attività di assistenza familiare, esercizi commerciali con elevato afflusso di pubblico, tatuatori ecc.

 

Nel caso poi di epidemia particolarmente virulenta tutte le attività umane possono essere esposte al rischio di infezione.

 

È possibile distinguere quattro livelli di rischio per gli operatori:

1. Occupazioni a rischio di esposizione molto alto [operatori sanitari (OS) che eseguono manovre che generano aerosol su pazienti noti o sospetti per aver contratto il virus, OS o laboratoristi che raccolgono o manipolano campioni provenienti da soggetti noti o sospetti per aver contratto il virus].

2. Occupazioni a rischio di esposizione alto [OS adibiti a mansioni assistenziali nei confronti di pazienti noti o sospetti per aver contratto il virus; OS adibiti al trasporto di pazienti noti o sospetti per aver contratto il virus pandemico all’interno di ambulanze, OS che eseguono autopsie di pazienti noti o sospetti per aver contratto il virus pandemico; addetti alle camere mortuarie].

3. Occupazioni a rischio di esposizione medio [lavoratori del pubblico impiego addetti agli sportelli, lavoratori nel settore del trasporto aereo e navale, personale scolastico, lavoratori del settore alberghiero, forze dell’ordine, lavoratori del commercio, in particolare addetti alle casse ecc.].

4. Occupazioni a rischio di esposizione basso [impiegati di uffici senza accesso al pubblico].

 

Le norme universali di protezione e prevenzione del rischio biologico hanno un valore generale e devono essere applicate ogni qualvolta si manifesti un rischio biologico potenziale, ipotetico/ occasionale:

  • rischio potenziale in ambito professionale: condizione nella quale le attività lavorative svolte possono comportare una possibile esposizione ad una condizione di potenziale pericolo;
  • rischio ipotetico/occasionale in ambito professionale: condizione nella quale le attività lavorative svolte in presenza occasionale di microrganismi pericolosi o potenzialmente tali, possono ipoteticamente dar luogo ad un’esposizione capace di causare l’insorgenza di un danno alla salute del soggetto esposto.

 

Parte della valutazione verrà sviluppata applicando gli articoli 271 e 272 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2008, un’altra parte può essere svolta, scrivono Ravanelli, Di Lorenzo, Aguzzi, come una “composizione di valutazione dei rischi suddivisa per SCENARI STANDARD, di agile lettura e di rapida applicazione al mutare degli eventi.

Indipendentemente dallo scenario di prima applicazione, alla data di redazione del presente DVR, è compito del datore di lavoro, definire lo scenario di appartenenza dell’azienda al variare delle condizioni”.

 

Gli autori indicano che l’eventuale modifica dello scenario di appartenenza “può pertanto essere deciso e reso evidente ai fatti (compresa la ‘data certa’)” anche “mediante comunicazione scritta tracciabile da parte del datore di lavoro”.

 

Nel caso del “primo scenario (bassa probabilità di diffusione del contagio) – “ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali non siano presenti, nell’intera provincia, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire “bassa” la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti)” - il Datore di Lavoro “ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

  • Informazione a tutti i lavoratori in merito al rischio, mediante diffusione capillare [...];
  • Affissione, in uno o più punti visibili della sede di lavoro, nonché nei servizi igienici e nelle mense e/o zone ristoro, del ‘decalogo’ [...]. Tale manifesto dovrà essere sostituito quando dovesse essere emesso un similare ritenuto dalle autorità più aggiornato o più completo;
  • Affissione, nei servizi igienici aziendali, nei pressi dei lavamani, nonché nelle mense e/o zone ristoro ove siano presenti lavandini, delle ‘istruzioni grafiche per il lavaggio delle mani’ ...;
  • Stretto controllo sugli accessi esterni (intesi come fornitori e/o appaltatori), per la limitazione al minimo dei contatti con i propri lavoratori. Se necessario, dotazione agli stessi di mascherina chirurgica;
  • Allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore manifesti sintomi ascrivibili a quelli del coronavirus e interdizione per lo stesso al rientro al lavoro fino ad accertata negatività rispetto al virus o a completa guarigione”.

Nel caso di secondo scenario (media probabilità di diffusione del contagio) andranno adottate, scrivono i nostri tre autori, le seguenti “misure di prevenzione e protezione:

  • Tutte le misure indicate per Scenario 1;
  • Dotazione di dispenser distributori di igienizzante alcoolico per le mani agli ingressi aziendali, con cartello indicante la necessità di disinfezione delle mani all’ingresso presso la sede di lavoro (valido anche per l’ingresso di utenti esterni);
  • Uso di guanti in lattice monouso da parte dei lavoratori che debbano interagire con materiali / prodotti da scaffale, permanentemente esposti alla clientela;
  • Una attenta e puntuale valutazione delle eventuali ulteriori azioni da mettere in atto per lavoratori appartenenti a fasce di popolazione sensibili rispetto al rischio (minori, lavoratori oltre i 60 anni, lavoratori con nota immunodeficienza o che la dichiarino per la prima volta, avvalorandola con atti … anche le donne in stato di gravidanza, pur non essendoci ad oggi alcuna informazione di letteratura che indichi l’incidenza del virus sul feto ...);
  • Dotazione di disinfettanti per superfici a base alcoolica e panni di carta usa e getta, al minimo per le postazioni/uffici destinati ad accogliere utenti esterni;
  • Limitazione al minimo indispensabile di attività di front office nei confronti di utenti esterni: si preferiranno, ove possibile, gestioni telefoniche. Ove non possibile, saranno valutate opzioni di front office con predilezione delle postazioni munite di vetro di protezione”.

 

Serve “adottare nelle pratiche di lavoro misure di prevenzione cosiddette ‘universali’ che in ogni situazione, indipendentemente dalla natura infettiva dei campioni trattati e delle condizioni di igiene del lavoro, garantiscano la assenza di una esposizione, così da raggiungere il controllo o l’abbattimento del ‘rischio di natura ed entità incerta’ connesso a queste attività” [da Influenza e prevenzione, Autori Vari, Rivista Prevention and Research ].

 

Con riferimento alle “Raccomandazioni generali ad interim per la riduzione del rischio espositivo in corso di pandemia influenzale nei luoghi di lavoro” del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, il sito indica che in ambito sanitario [ma ovviamente non solo sanitario] - laddove il documento di valutazione dei rischi (DVR) evidenzia la presenza di un rischio da agenti biologici - il datore di lavoro:

  • “verifica che le misure di prevenzione contenute nel DVR, compreso l’uso dei DPI, siano conformi a quanto previsto dalle indicazioni scientifiche e circolari ministeriali specifiche relative al virus [oggetto di prevenzione e protezione];
  • adegua all’attuale evento pandemico le azioni di prevenzione da mettere in atto, soprattutto per quanto riguarda l’informazione, la formazione, le procedure e l’organizzazione del lavoro, l’utilizzo dei DPI”.

 

Gli interventi a seguito della valutazione del rischio saranno finalizzati a due obiettivi:

1. ridurre la trasmissione del virus;

2. ridurre il rischio che un lavoratore suscettibile si infetti.

 

L’ISPESL ha individuato tre tipi di misure da adottare:

  1. Strutturali: riguardano l’ambiente nel quale viene svolta l’attività lavorativa (es. barriere fisiche di protezione, presidi per il lavaggio delle mani);
  2. Organizzative: riguardano le procedure da adottare sul luogo di lavoro per informare e proteggere il lavoratore (es. istruzioni per il lavaggio delle mani, per la corretta igiene respiratoria);
  3. Comportamentali: riguardano gli atteggiamenti da intraprendere da parte del singolo lavoratore (es. utilizzo dei dispositivi di protezione individuale) [si vedano I documenti Ispesl sull’Influenza A).

 

Linee guida per il Monitoraggio e il controllo sull’applicazione del D. Lgs. 626/1994 - Linee guida regionali, giugno 1997 riportano le Linee Guida Cee per effettuare la valutazione dei rischi – Direzione Generale V – III Sezione m che citano ESEMPI DI SITUAZIONI E DI ATTIVITA' LAVORATIVE CHE RICHIEDONO UNA VALUTAZIONE DEI RISCHI, e tra questi:

“6. ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

a) Rischio di infezioni derivanti dalla manipolazione e dall'esposizione non intenzionale a microorganismi, esotossine ed endotossine.

b) Rischio di infezioni dovute all'esposizione non intenzionale a microorganismi (per es: legionella liberata dai sistemi radianti di raffreddamento [ma anche epidemie ecc. n.d.r.]).

e) Presenza di allergeni”.

 

Va qui segnalato l’utile documento per redigere la valutazione del rischio biologico nei casi di uso non deliberato di tali agenti: “ Valutazione del rischio biologico. Relazione sulla valutazione del rischio biologico correlato all’improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto ‘coronavirus’) causa della malattia Covid-19 (Art. 271 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)”, a cura dell’Ing. Andrea Ravanelli, del Dott. Fabio Di Lorenzo e della Dott.essa Irene Aguzzi.

 

4. La giurisprudenza: omessa valutazione del rischio biologico

 

Cassazione Penale, Sez. 3, 27 luglio 2017, n. 37412 - Impresa agricola e inidonea valutazione dei rischi specifici. Esposizione al rischio biologico e necessaria nomina del medico competente

 

Il tribunale ha correttamente evidenziato, in maniera approfondita, tutti gli elementi posti a base della condanna, giacché il documento per la valutazione dei rischi, presentava nel caso di specie numerose incongruenze e incompletezze (in un'impresa agricola dedita all'allevamento principalmente di ovini, ma anche di suini e bovini risultavano indicati soltanto dipendenti adibiti alla pulizia delle stalle, rispetto ai quali peraltro, non erano analizzati con completezza i relativi rischi; pure essendo analizzati i rischi per le attività di coltivazione, ossia aratura erpicatura, fertilizzazione dei terreni, falciatura e trinciatura, non era indicato alcun lavoratore addetto, sul posto era presente una voliera con pollame senza che l'attività di avicoltura fosse indicata, non erano analizzati i rischi legati all'uso di attrezzature meccaniche dell'attività di allevamento, pur presenti né risultavano indicate le mansioni specifiche dei dipendenti).

 

Del pari congrua e logica appare la motivazione allorché evidenzia l'omessa indicazione del rischio biologico specifico esistente in una delle lavorazioni (in particolare correttamente evidenziando la sentenza impugnata come mentre il documento riconosceva la presenza di rischi biologici a pagina 47 non analizzava i rischi legati alla possibile presenza di agenti patogeni veicolati dagli animali, nonostante vi fossero lavoratori addetti alla mungitura e allevamento esposti a tali rischi biologici (derivanti dal contatto con gli animali).

 

La giurisprudenza di questa corte ha, in numerose occasioni, chiarito come non è solo l'assenza ma la incompletezza del DVR a concretizzare l'ipotesi di reato, giacché, ritenendo diversamente, tale redazione assumerebbe un significato solo formale.

 

Da ciò correttamente deduceva, altresì, il tribunale, la necessità della nomina di un medico competente per la sorveglianza sanitaria, non nominato nonostante vi fosse l'esposizione al rischio biologico derivante dall'allevamento di animali”.

 

 

Fonti:

- https://www.ars.toscana.it/2-articoli/4241-polmonite-da-nuovo-coronavirus-cina.html

- http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=81701

- http://weekly.chinacdc.cn/en/article/id/e53946e2-c6c4-41e9-9a9b-fea8db1a8f51

 

 

 

Rolando Dubini, avvocato in Milano, cassazionista

 

 

 

Scarica la sentenza di riferimento:

Corte di Cassazione Penale, Sez. 3, 27 luglio 2017, n. 37412 - Impresa agricola e inidonea valutazione dei rischi specifici. Esposizione al rischio biologico e necessaria nomina del medico competente.

 

 

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Rispondi Autore: Carlo Alghisi - likes: 0
02/03/2020 (06:19:18)
“Il legislatore ha ben definito quali siano i cambiamenti che impongano un aggiornamento formale del DVR e sono sempre circoscritti al concetto di RISCHI PROFESSIONALI,

Tutta la normativa prevenzionale riguarda gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Non credo che un'infezione da COVID-19 possa rientrare tra queste, stanti le regole attuali.
Altrimenti, qualunque tipo di rischio:
- che non nasce all'interno dell'organizzazione di lavoro,
- che non è prevenibile dal datore di lavoro,
- che non è legato alla mansione espletata ed all'attività lavorativa,
diverrebbe automaticamente oggetto di un DVR con relative misure e conseguente programma di miglioramento.

Non mi pare una strada percorribile.

Ovviamente, questa è la mia opinione personale.”
Rispondi Autore: Giovanni Carpani - likes: 0
02/03/2020 (07:27:53)
Buongiorno,
ritengo l'articolo interessante con alcuni spunti di riflessione utili da un punto di vista legale.

Da tecnico della sicurezza ritengo che le idee proposte siano poco applicabili per i seguenti motivi:
1) la valutazione del rischio biologico è effettuata considerando i 4 gruppi in cui sono divisi gli agenti e non valutando ogni singolo di essi. Se così fosse, sarebbero da valutare anche la pertosse, gli orecchioni, etc.. considerando le ricadute su differenza di genere e di età.
2) in generale, l'esposizione a tale agente non si può considerare come rischio professionale, esclusione fatta per personale sanitario o che deliberatamente analizza e studia questo virus. In questa esclusione, però, vedasi considerazione precedente.

Fatta questa premessa, quindi, mi sembra assurdo aggiornare il DVR, mentre concordo pienamente con l'adottare attività di informazione e formazione per il personale. Ritengo sia più quest'ultima una reale misura di prevenzione e protezione, che non un mero atto burocratico, come poi, parliamoci chiaro, sarebbe l'aggiornamento documentale.

In definitiva questo confronto mi porta anche a riflettere sull'enorme distanza ancora presente in Italia tra chi deve applicare la normativa e chi la deve "giudicare": distanza ancor più accentuata purtroppo dalla alta interpretazione soggettiva.

Buona giornata,
Giovanni Carpani
Autore: Danilo Zulian
07/03/2020 (14:42:52)
Condivido appieno
Rispondi Autore: Filippo - likes: 1
02/03/2020 (07:29:53)
Fortunatamente è solo una lettura del tutto personale altrimenti staremmo freschi..ci sarebbe una Vdr e un successivo documento per qualsiasi cosa..pure l'influenza stagionale..speriamo di non essere bannato o bloccato per questo commento...ah no, qui non siamo su un gruppo Fb :)
Rispondi Autore: Riccardo borghetto - likes: 0
02/03/2020 (07:36:44)
Articolo lunghissimo e noioso con conclusioni sbagliate. Si tratta di una emergenza sanitaria planetaria in cui le misure vengono decise dall'autorità. Redigere il Dvr non è ne obbligatorio ne utile tranne nei casi previsti dal D.lgs 81 / 08.
Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 0
02/03/2020 (07:54:26)
Articolo lunghissimo, che si fatica a leggere, ma che conclude, per me, con l'errore di considerare un obbligo dove non c'è. No, mi spiace, il DVR da coronavirus non va aggiornato se NON rappresenta un rischio professionale per i lavoratori o quando fuori dalle attività dell'All.XLIV del D.lgs.81/08.
Spero che questo commento non venga cancellato, come invece successo in altri luoghi del web, solo perché contrario alla visione dell'autore dell'articolo.
Rispondi Autore: Roberto Volpi - likes: 0
02/03/2020 (08:01:32)
Articolo di chi fa sicurezza solo sulla carta e che trae conclusioni assolutamente personali e in disaccordo con prassi consolidate. Siamo alla fantasicurezza!
Rispondi Autore: Dani Mass - likes: 0
02/03/2020 (08:03:09)
Cortesemente, non alimentate la psicosi da DVR, ci pensano già le regioni ad appesantire un apparato decisionale molto ma molto confuso. Altra cosa :medici competenti non hanno la stessa conoscenza di medici di ps,pneumologi o infettivologi per cui farei affidamento solo a questi ultimi.
Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 0
02/03/2020 (08:16:48)
Volevo solo aggiungere che la sentenza, secondo me curiosamente citata, riguarda una attività agricola, stessa attività richiamata nell'All.XLIV al punto 2, quindi ovviamente tenuta alla VdR biologici. Ovviamente qui si sta discutendo di una cosa differente, ovvero attività palesemente fuori dall'alveo dell'allegato citato e lavorazioni ove il rischio da contagio non sia legato al lavoro. Quindi, no aggiornamento DVR, SI attenersi alle indicazioni del Ministero.
Rispondi Autore: Andrea Valeri - likes: 0
02/03/2020 (08:25:57)
Inappropriato e fuorviante. L'azienda citata non potrebbe mai e poi mai escludere la valutazione del rischio biologico, mentre sono moltissime le aziende esonerate dal farlo. Atteniamoci ai dettami di legge senza interpretazioni fantasiose. La sicurezza in Italia non ha bisogno di appesantimenti burocratici derivanti da fissazioni e personalismi.
Rispondi Autore: Andrea Rotella - likes: 0
02/03/2020 (08:36:36)
È stupefacente come, a distanza di 26 (diconsi VENTISEI) anni dal primo recepimento della Direttiva 89/391/CEE ancora ci sia qualcuno, per di più un avvocato, che non abbia ancora compreso che il limite della valutazione è quello dei rischi professionali.
Dubini cita e riporta l'art. 28, ma lo censura delle parti che lo smentiscono: «La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori...».
Il legislatore con l'inciso «anche nella scelta, ecc.» intendere chiaramente fornire un esempio - non esaustivo - di rischi nei confronti dei quali si deve rivolgere l'attenzione del datore di lavoro.
E come si vede sono tutti rischi di origine professionale.
Anche quando, con il D.Lgs. n. 81/2008, si introdusse l'esplicito riferimento allo stress, il legislatore specificò «Lavoro-correlato», lasciando intendere che l'unica componente oggetto di valutazione era quella professionale, come infatti appare evidente anche dalla metodologia in uso più diffusa per la sua valutazione, che analizza solo caratteristiche stressogene dell'organizzazione.
Avv. Dubini, il datore di lavoro non è un novello Giobbe sul quale un Dio-legislatore crudele fa ricadere qualunque possibile sciagura per verificare la sua capacità di tenuta.
Il datore di lavoro è tenuto a valutare esclusivamente i rischi specifici (derivanti cioè dalle particolari condizioni dell’attività lavorativa svolta e/o dell’apparato produttivo dell’azienda) e i rischi generici aggravati (quelli che pur essendo comune a tutti i cittadini hanno una maggiore probabilità di verificarsi o possono produrre un maggior danno in ragione dell'attività lavorativa svolta).
Non per tutte le attività lavorative il nuovo coronavirus è un rischio specifico o rischio generico aggravato.
Rispondi Autore: Francesco Forte - likes: 0
02/03/2020 (08:57:13)
Vorrei dare qualche consiglio alla redazione:
-cortesemente evitate articoli troppo lunghi
-cortesemente evitate di usare troppo avvocatese altrimenti diventa un quotidiano forense
-cercate di mantenere una linea univoca sul coronavirus, non potete pubblicare un articolo simile dopo averne pubbicati altri dai contenuti contrari
Tutto questo lo dico da assiduo vistro lettore
Rispondi Autore: Riccardo Raviolo - likes: 0
02/03/2020 (08:57:18)
Non scrivo opinioni personali: mi limiteró ad inserire gli articoli di Legge, in ordine cronologico, e ad evidenziare brevemente ciò che la Legge esplicita chiaramente, considerando l'art 12 delle pre-leggi secondo cui:

"Art. 12 Interpretazione della legge"
Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore."

Da qui scrivo dell'81/08 evidenziando con i segni >> >rischi professionali>presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività>rischi professionali>tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.>2. In particolare, il datore di lavoro:
a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente;
Rispondi Autore: Andrea Quaranta - likes: 0
02/03/2020 (09:00:16)
Articolo che tecnicamente presenta delle lacune e dei concetti basilari errati, come già espresso dai colleghi. Invito la redazione di Puntosicuro, per i quali ho profonda stima avendo anche partecipato di persona al ventennale tenutosi a Bologna a fine ottobre, di dare spazio a professionisti validi del settore per settore, come di solito fa, tenendo presente alcuni aspetti. Qui non si vuole impedire di negare lo spazio per togliere la democrazia o negare il libero pensiero, ma far scrivere cose oggettivamente veritiere. Fintantochè la lettura viene fatta da tecnica navigati, l'errore è subito colto, ma la mia considerazione nasce dal fatto che codesto giornale, stimabile e valido ai fini della crescita professionale, è letto anche da novelli del settore, per i quali personalmente non ritengo positivo leggere palesi inesattezze o essere fuorvianti, questo solo di perdere credibilità.
Rispondi Autore: Riccardo Raviolo - likes: 0
02/03/2020 (09:01:00)
Purtroppo le parole nelle risplste sono contingentate e il mio commento é risultato tronco.
Riassumendo: si tratta sempre di rischi professionali.
Non ai aggiorna il DVR per il Covid.
Si rilegga bene l'art 2 nelle definizioni di SPP.
Rispondi Autore: Vincenzo Di Guida - likes: 0
02/03/2020 (09:02:40)
Purtroppo non può essere così.
Il rischio va valutato solo se deriva da agenti che fanno parte del ciclo di lavoro.
Perché allora l’autore non si sofferma anche sul rischio da radiazioni gamma (notoriamente una radiazione ionizzante), potenzialmente possibile in caso di cataclisma cosmico?
Suvvia, la norma non esiste per sé ma per regolamentare un’attività umana tanto necessaria come quella di lavorare e produrre. Comprendo che Dubini sia un avvocato e non un tecnico ma il DL.81/08, se letto come Dubini lo propone, condurrebbe al blocco di tutte le attività lavorative.
Rispondi Autore: Salvatore Zaffina - likes: 0
02/03/2020 (09:07:02)
Concordo con tutta l’impostazione dell’articolo. Il rischio biologico per CoV-19 deve essere valutato al pari degli altri rischi presenti negli ambienti di lavoro. Non è detto che sia presente per tutti gli ambienti ma questa conclusione non può che essere a valle di una valutazione dei rischi che, in virtù delle competenze specifiche, non può che prevedere la collaborazione al datore di lavoro dei medici competenti. I casi di infezione avvenuti in Ospedale a Codogno tra gli operatori sanitari sono da ritenersi avvenuti per causa di lavoro, in occasione di lavoro e provocato una patologia di origine professionale. Affermare che non sia un rischio professionale è un’affermazione da fare solo dopo che si è fatta la valutazione del rischio. Altrimenti è come si sta correttamente facendo, nelle aziende non si dovrebbero adottare tutte le misure di prevenzione (procedure, DPI, allontanamento, etc) che sono conseguenti alla valutazione del rischio.
Rispondi Autore: Erika Grosso - likes: 0
02/03/2020 (09:08:52)
Mi permetto di dissentire dalla linea interpretativa proposta in questo articolo.
Il rischio di subire infezione da Coronavirus e conseguentemente sviluppare la connessa malattia per tutte le attività lavorative di tipo NON sanitario, NON è un rischio lavorativo o professionale che dir si voglia: non ho una maggior probabilità di incontrare il nostro simpatico virus andando in ufficio rispetto ad andare a fare shopping in un centro commerciale (che nella mia Regione, per inciso, non hanno mai chiuso).
Pertanto trattandosi di rischio non professionale, non risulta pertinente l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi.
Rispondi Autore: pojani fabrizio - likes: 0
02/03/2020 (09:17:30)
Concordo con quanti ritengono NON pertinente ai rischi endogeni all’attivita’ il coronavirus.
la lunghezza dell’articolo mi sembra seguire una vecchia regola del foro ; “ se non puoi convincerli .,,confondili””
Rispondi Autore: Andrea Gobbi - likes: 0
02/03/2020 (09:26:35)
Concordo con i colleghi. Questa emergenza non è un rischio professionale da gestire nel DVR, se non nelle attività direttamente coinvolte.
Basta attenersi alle disposizioni ministeriali ed eventualmente informare i lavoratori sulle stesse.
Rispondi Autore: Andrea Camplone - likes: 0
02/03/2020 (09:27:39)
Il decreto parla di rischi professionali pertanto non ritengo necessario valutare il nulla perché se valutassimo questo dovremmo valutare anche il raffreddore. Ormai pur di guadagnare ci inventiamo di tutto
Rispondi Autore: Franco Maina - likes: 0
02/03/2020 (09:30:02)
Arringa troppo lunga e noiosa da leggere. Non si può essere d'accordo con l'autore per il semplice e banale motivo che il "rischio da coronavirus" non è un rischio professionale, per cui atteniamoci ai consigli del ministero e/o invitiamo i datori di lavoro a farlo .
Rispondi Autore: Mirco Bigarini - likes: 0
02/03/2020 (09:35:02)
Non concordo con Avv. Dubini, l'articolo è pretestuoso e non risulta coerente con la valutazione dei rischi in quanto è un problema di Sanità pubblica la cui responsabilità e relativa valutazione è in capo al Governo centrale ed alle Regioni, è cura del DDL attenersi strettamente alle disposizioni emanate da questi organi, aggiungo inoltre che la mia azienda non usa deliberatamente agenti biologici e che non rientra tra quelle dell'allegato XLIV.

Con questo articolo a parere mio è pregiudicata l'autorevolezza di Punto Sicuro riferimento per tanti professionisti del settore, con tutto il rispetto per Avv. Dubini redattore dell'articolo.
Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti - likes: 0
02/03/2020 (09:47:21)
Concordo con la maggioranza dei colleghi. Vorrei solo precisare che non sempre i rischi "nascono" all'interno dell'organizzazione lavorativa. Infatti, ad esempio, una maestra alla scuola dell'infanzia non (normalmente) è soggetta a rischio biologico ma se la persona è in gravidanza (e questo di solito non dipende dal tipo di lavoro) , allora il rischio si modifica per la maestra (rischio di genere ? o semplice applicazione del d.lgs 151 del 2001?) . Si concorda per il covid-19 su buona informazione evitando carte che poi come quasi sempre restano nel cassetto. Ma mi chiedo: il Datore di Lavoro "deve" interessarsi su eventuali "portatori di covid.19" provenienti dalla "zone rosse" che vengono chiamati all'interno della propria attività lavorativa ? Penso a ditte che chiamino un rappresentante o un collaboratore del paese "X" risaputo centro con diverse persone contagiate. Grazie
Rispondi Autore: fabio novi - likes: 0
02/03/2020 (09:48:37)
Articolo assolutamente avulso dalla realtà: chiunque abbia un minimo di esperienza sul campo può capire che un ragionamento del genere, se fosse valido, potrebbe essere paragonato a qualunque rischio esogeno. Anche la presenza di un circo vicino ad una impresa, allora, dovrebbe rendere obbligatorio da parte del datore di lavoro l'aggiornamento del dvr per il rischio aggressione da parte di animali selvatici, qualora questi dovessero fuggire. Inoltre il tutto contrasta palesemente con le indicazioni fornite nel DPCM 1 marzo 2020, dove, tra le altre cose, viene imposto l'obbligo di utilizzo di dpi (mascherine) SOLO da parte di personale sanitario impegnato nell’assistenza ai malati di covid 19 o da parte di chi è stato contagiato.
Addirittura nelle zone rosse si prescrive “la sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano al di fuori dell'area”, cosa che già da sola basterebbe a far cadere tutto il ragionamento sopra esposto
Rispondi Autore: Francesco Morittu - likes: 0
02/03/2020 (09:49:14)
Avv. Dubini, in questo articolo, secondo me, lei vede la questione solamente da un punto di vista giuridico, ma non da un punto di vista tecnico, del resto lei è avvocato e i tecnici che hanno commentato sono tecnici. La questione su chi fa uso deliberato di agenti biologici o delle attività comprese nell'allegato XLIV penso la abbiano già sviluppata ampiamente i colleghi nei precedenti commenti. Le chiedo solamente questo, come un aggiornamento del DVR (stiamo parlando di carta) possa effettivamente influire maggiormente delle direttive emanate dal ministero della salute sottoforma di informativa? Oltretutto lei parte da un presupposto che il DVR e la relativa valutazione siano eseguiti in maniera impeccabile, ma nella realtà sa benissimo che non sempre è così, ecco perchè stiamo parlando di carta alla fin fine. Io da tecnico punterei più sul corretto rispetto delle procedure anche quelle basilari, le quali vengono spesso violate persino negli ambienti in cui il rischio biologico è alto.
Rispondi Autore: SILVIA - likes: 0
02/03/2020 (10:06:01)
Sono in completo disaccordo con l'interpretazione fornita in questo lungo articolo circa una legge che andrebbe unicamente "letta" e applicata, e non veicolata a seconda delle necessità e delle psicosi del momento. Obblighiamo anche i datori di lavoro a fare un aggiornamento del rischio chimico ogni volta che c'è un blocco fino agli Euro 4 o 5 nelle città per eccessiva presenza delle polveri sottili? Vengono inoltre citati articoli, precedentemente pubblicati dalla rivista, che fornivano indicazioni errate circa l'uso dei DPI per Coronavirus, ovvero le mascherine: ricordo che i virologici e gli epidemiologi dell'OMS, del Ministero, ecc., hanno ben specificato che sono necessarie unicamente qualora si presentino sintomi virali, in quanto non sono un dispositivo che protegga le persone sane! Inutile quindi dotare tutti i lavoratori di tale dispositivo!
Trovo inoltre fazioso citare una sentenza di un campo molto circoscritto come quello del settore agricolo per cui il D.Lgs. 81 stesso impone la valutazione. E' necessario fare le corrette distinzioni tra attività lavorative già normate in merito, e quelle per cui non vi sia differenza tra l'essere a lavoro o meno, in tema di esposizione a virus influenzali che colpiscono ovunque (guarda caso, principale diffusione si ha avuta in una discoteca e non in un posto di lavoro).
Quello che delude maggiormente, però, è come la rivista non operi una minima scrematura circa i contenuti degli articoli e non dia una lettura univoca della legge.
Rispondi Autore: Aurora Brancia - likes: 0
02/03/2020 (10:06:06)
resto sconcertata nel leggere l'ennesima travisazione del contenuto, oltre che della ratio giuridica , del d.lgs. 81/08 da parte di questo 'autore'.
E ciò che più mi sconcerta è che la Redazione di Punto sicuro continui a rendersi di fatto propalatrice di tali travisazioni, più che mai inopportune in simili frangenti.

Giusto ieri è stato emanato un DPCM sulle misure urgenti di contenimento del contagio , modulato geograficamente, sulle misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, sulla esecuzione e monitoraggio delle misure (affidati ai Prefetti) e da nessuna parte si parla di questo aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi da parte dei Datori di Lavoro.
Il minimo che se ne possa dire è che l'avv. Dubini ignora persino che l'Igiene Pubblica ha valenza prioritaria e prevalente anche sulla regolamentazione specifica dell'Igiene Occupazionale.
Al pari di coloro che magari non lo ignorano ma pure inducono ulteriori, ingiustificabili quanto immotivati, timori sanzionatori al mero fine di specularci a fini personali.
Rispondi Autore: Mattia - likes: 0
02/03/2020 (10:17:10)
Quindi, con l'ultima frase Lei sostiene che oltre all'aggiornamento del DVR, si debba procedere alla nomina del MC e alla sorveglianza sanitaria per la totalità delle attività lavorative nessuna esclusa?
Onestamente non ne sono convinto ne nella forma che nella pratica, modesto parere.
Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 0
02/03/2020 (10:17:21)
@Salvatore Zaffina, lei cita i casi degli operatori dell'Ospedale di Codogno. Ma ha letto qui di cosa si parla? Per tali operatori è innegabile che l'argomento passi per la VdR in quanto gli stessi sono soggetti obbligati. Invece qui si prova a fare chiarezza nel dire che tale rischio NON va valutato nel merito del DVR in TUTTE le attività, ma solo di quelle che riguardano mansioni di lavoratori professionalmente esposti o rientranti nei casi dell'All.XLIV (come il caso degli agricoltori, riportato nella sentenza citata).
Autore: SALVATORE ZAFFINA
02/03/2020 (11:34:28)
Concordo con lei sul fatto che la valutazione del rischio, le misure di prevenzione e le procedure siano necessarie in TUTTE le attività lavorative a rischio (per es. attività sanitarie). Questo è l'approccio per tutte le attività lavorative ed è diverso dall'affermare che NON bisogna fare la valutazione del rischio. Se il datore di lavoro, supportato dal medico competente e dal RSPP, ritiene che non ci sia rischio non deve procedere ad alcuna valutazione. Quello che ho difficoltà a comprendere è perchè non si debba considerare questo agente biologico alla stregua degli altri .... Continuerò a leggere i commenti che finora non mi hanno purtroppo convinto.
Rispondi Autore: Giovanni Bersani - likes: 0
02/03/2020 (10:25:13)
Non ritengo che l'articolo sia troppo lungo, a volte un articolo tecnico o tecnico-giuridico che vuol fare chiarezza su un argomento richiede l'elencazione di premesse basilari di spiegazioni, di esemplificazioni ecc. Siamo su un sito per addetti ai lavori
Detto ciò, ritengo che sia sbagliato il contenuto.
Provo a dirlo in maniera diversa rispetto a tutti quelli che mi hanno preceduto:
se in situazioni ordinarie un lavoratore prendesse l'influenza o altra malattia, grave o meno, perché un collega l'ha avuta prima di lui, il datore di lavoro è forse sanzionato ex D.Lgs.81/08? Doveva forse indicare nel DVR che chi è influenzato deve mettersi in mutua? Doveva scrivere nel DVR l'elenco di tutte le malattie possibili, indicando procedure specifiche per ogni malattia?
Direi proprio di NO.
Che in generale, nei procedimenti giudiziari, sia meglio avere tonnellate di carta in più piuttosto che in meno, è noto (poi cmq si va anche a vedere se quella carta era resa viva-operativa). Ma questo stile di 'tutela' non giustifica a mio parere l'abnormità della soluzione proposta, perché altrimenti davvero sarebbe interpretabile ugualmente qualsiasi cosa, come dagli esempi di chi mi ha preceduto qui sotto.
Rispondi Autore: Cristian Capuani - likes: 0
02/03/2020 (10:35:27)
Un successone eh avvocato?

Al di là delle battute, però, credo che la serietà di una redazione sia quella di prendere una posizione.

Il problema qui non è rappresentato da tutti i colleghi che sono intervenuti evidenziando le inesattezze riportate dal Dubini.
Il problema è che articoli del genere vengono letti anche da colleghi meno esperti che potrebbero non avere l'esperienza e la consapevolezza necessaria a separare il grano dall'oglio.
Se questi colleghi poi ce li ritroviamo all'interno degli Odv, il danno è evidente.
Rispondi Autore: MICHELE LANCIANO - likes: 0
02/03/2020 (10:49:54)
Articolo prolisso e anacronistico visti i vari disposti istituzionali.
Credo che il confronto sia utile, ma la posizione espressa nell'articolo è stata ormai ampiamente superata. Inoltre l'articolo riporta inesattezze, riferimenti e considerazioni fuorvianti. Credo che la redazione debba effettuare verifiche più puntuali o dare maggiore risalto ai commenti ai vari articoli, per tutelare la credibilità della testata. A memoria ricordo di aver già dovuto fare lo stesso commento per un articolo che riguardava il PSS, perarltro dello stesso autore, per cui rinnovo l'invito alla redazione a voler "verificare" i contenuti degli articoli prima di pubblicarli.
Rispondi Autore: Stefano - likes: 0
02/03/2020 (10:59:27)
Buongiorno, volevo sapere se l'obbligo per l'aggiornamento del dvr per il rischio biologico da coronavirus vale anche per le scuole primarie e secondarie. Grazie

Stefano
Rispondi Autore: Paolo Borelli - likes: 0
02/03/2020 (11:10:55)
Interpretazione personale di Dubini, con toni da *** avvocatizia, senza alcun riscontro tecnico. Dispiace che Puntosicuro abbia deciso di dare parola all'interpretatore folle che non accetta commenti o discussioni alla sua personale interpretazione del testo unico sicurezza. 81/08 parla di esposizioni professionali, altrimenti bisognerebbe valutare anche il rischio di atterraggio alieno sopra al proprio capannone industriale. Non fatevi ammaliare da interpretazioni giuridiche fini a se stesse.
Rispondi Autore: Francesco Ventura - likes: 0
02/03/2020 (11:56:24)
Un collage di copia incolla venuto male, partirei da qui. Quanto ai contenuti, sull’inconsistenza degli stessi vale quanto detto da chi mi ha preceduto e da quanto già ribadito sulla tematica all’autore in altri contesti social.
La cosa che più mi lascia perplesso è che la redazione di una rivista così autorevole come PuntoSicuro non faccia una verifica preliminare circa i contenuti degli articoli che pubblica, ma soprattutto che non abbia una linea editoriale univoca. Non si può pubblicare a distanza di pochi giorni articoli diametralmente opposti nell’interpretazione di uno stesso problema, soprattutto in una fase così delicata. Invito quindi la redazione a fare una seria riflessione e a fornire magari dei chiarimenti visto che per me ma credo per tanti siete comunque IL punto di riferimento sulla SSL. Buon lavoro.
Rispondi Autore: GiBol - likes: 0
02/03/2020 (11:56:53)
E' noto il detto: - chi si muove per primo la vince. Un buon avvocato deve avere sempre una tesi da portare avanti, ovvero per difendere la causa, deve interpretare la norma con fini "speculativi".
Nel caso COVID-19 allo stato delle cose, mi sembra eccessivo lo zelo nel promuovere la valutazione del rischio per una "influenza" però: SENZA NESSUNA SPECULAZIONE...
La vicenda "veneziana" dei 3 sanitari contagiati dal paziente, mostra quanto siano stati incauti, non adeguateti formati, addestrati e consapevolizzati. Il che sta ad indicare la scarsa efficacia della formazione, la mancata verifica preventiva della adeguatezza e famigliarità con le situazioni potenzialmente pericolose. Per ora sono in attesa di sviluppi, ovvero come sarà gestita "asl Serenissima" la vicenda. Cosa sarà chiamato rispondere l'rspp e il datore di lavoro nel caso i tre lavoratori impugnassero il DVR e non fosse scritto passo dopo passo come si dovevano comportare.
Rispondi Autore: Samanta Soranno - likes: 0
02/03/2020 (11:56:57)
Concordo con i colleghi che l'articolo non ha ragion d'essere visto che l'esposizione al Nuovo Corona Virus non rappresenta un rischio professionale se non per quelle attività previste nell'all.XLIV del D.Lgs.81/08.

Il problema è che, finchè tale articolo lo leggono persone "competenti" ma soprattutto eticamente padrone della materia (l'eticamente deriva dal fatto che abbiamo visto la speculazione conseguita, anche da parte di chi, consapevolmente, sa che il DVR non va aggiornato se il COVID-19 non rappresenta un rischio professionale ma ha capito che può fare soldi facili incutendo terrore), il danno non viene fatto.
Ma se chi legge non ha sufficiente esperienza e, soprattutto, non si prende la briga di approfondire la questione e provare a farsi una sua idea, studiando seriamente la legge, cosa succede?

La redazione dovrebbe prendersi la responsabilità di valutare gli articoli che pubblica, perchè si rende complice di divulgare informazioni errate e soprattutto illecite.
Rispondi Autore: Redazione PS - likes: 0
02/03/2020 (12:02:32)
La redazione raccomanda il massimo rispetto delle opinioni degli autori e dei commenti dei lettori.

Dato che non esiste al momento una posizione ufficiale, nè una linea guida, è nostro dovere dare spazio a differenti opinioni per consentire a ciascuno di fare le proprie valutazioni.

Nel momento in cui sarà disponibile una posizione ufficiale, sarà nostra premura diffonderla tempestivamente.

Raccomandiamo educazione e rispetto al fine di un confronto costruttivo.

La redazione di Puntosicuro


Rispondi Autore: Federica Carminati - likes: 0
02/03/2020 (12:14:39)
Concordo pienamente con i molti colleghi che mi hanno preceduto nel commento a questo lunghissimo ed inutile articolo. Attendo una risposta dalla redazione , quantomeno nel rispetto della presa di posizione di questi professionisti seri e competenti .
Rispondi Autore: Arch. Riccardo Raviolo - likes: 0
02/03/2020 (12:34:59)
Chissà perchè ci sono diverse "dimenticanze" nel citare gli articoli di Legge.
A puro titolo esemplificativo l'art 272, comma 2, ha anche le lettere a), e), f), g), h), i), l), m) accuratamente scomparse per avvalorare la Sua tesi. Non si preoccupi, le inserisco qui io:

a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente;
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati;
g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale;
h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;
l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;
m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all’esterno del luogo di lavoro.

Cancellare commi/lettere per avvalorare la propria tesi è segno di disonestà intellettuale.
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0
02/03/2020 (13:01:47)
Valutazione del rischio significa anche dichiarare che un certo rischio non è presente, assumendosene però la responsabilità di fronte ai lavoratori e alle autorità competenti.
Innanzitutto valutazione del rischio è anche valutare che un certo rischio non è attivo nel contesto aziendale, assumendosene la responsabilità in caso contrario. È così difficile da capire?
Rispondi Autore: Lino Emilio Ceruti - likes: 0
02/03/2020 (13:04:25)
Mi farebbe piacere leggere un intervento che dimostri, concretamente, cosa si potrebbe inserire di diverso/aggiuntivo nell'aggiornamento del DVR (ammesso e, a parere, non concesso) rispetto alle indicazioni fornite finora dal MinSalute.

Intendendo per "concretamente": prescrizioni/procedure CERTE su questo rischio nei confronti del quale esperti Virologi/Scienziati/Ricercatori offrono opinioni fra loro diverse perché ancora (sono dichiarazioni ufficiali) di questo virus non si hanno dati certi sulla sua origine e su come eliminarlo.

Questa "GENTE" sta alacremente lavorandoci sopra con una dedizione e spirito di sacrificio encomiabili mentre noi stiamo a spaccare il pidocchio in quattro per vedere se sia obbligatorio o no "scrivere" su un DVR "cose" già scritte da chi ne sa ed è più aggiornato di noi: il MinSalute, unica Istituzione di riferimento deputata al rilascio di qualsiasi indicazione e nei confronti della quale non è concessa diversa interpretazione se non attraverso dati scientificamente riconosciuti dagli Organi Istituzionali.

In questa situazione, i MC a quale fonte istituzionale e certa si possono "appoggiare" per risolvere l'obbligo (secondo l'articolista on-line) in capo al DdL di un'impresa/azienda non inserita nell'elenco di cui all'All. XLIV se non, appunto, le indicazioni del MinSalute ?

C'è qualcuno che può affermare che le specifiche "precauzioni" prese all'interno di un ambito lavorativo (nei confronti del CoronaVirus) risultino diverse da quelle che deve applicare fuori da quest'ambito dove, tra l'altro, ha maggiori possibilità di essere contagiato ?

Se c'è chi può rispondere in modo CERTO e non attraverso proprie interpretazioni, attraverso conoscenze scientifiche condivise dagli Organi Istituzionali... lo faccia.
Sarebbe un contributo importantissimo e molto apprezzato.

Nel frattempo, mi sia consentito di dare a certe interpretazioni il giusto peso che meritano e affidarmi come consulente tecnico all'unica "interpretazione" messa a disposizione del MinSalute... per TUTTI (che comprendono le Persone dentro e fuori gli ambienti di lavoro).

PS: qualche collega ha accennato a lavoratori in ambito sanitario e in agricoltura (quest'ultima attraverso una sentenza di condanna di un DdL per non aver effettuato la valutazione del rischio biologico)
Entrambe queste due categorie, insieme ad altre, già dal licenziamento dell'81/08 e s.m.i. si leggono nell'elenco inserito nell'All. XLIV come "soggetti" obbligati alla valutazione di questo rischio.
Se qualcuno non l'ha fatto, giustamente, doveva essere condannato... che esempi sono ?
Sicuramente sono estranei ed ininfluenti all'argomento in trattazione e, sempre a parere, con possibili effetti fuorvianti per i neofiti e non.
In particolare verso le Figure deputate ai controlli che, senza approfondire la questione, potrebbero (a parere illegittimamente) applicare tout-cout l'interpretazione che non condivido dell'autore di questo articolo.

Ben vengano indicazioni Istituzionali in merito alle quali nessuno di noi vorrà sottrarsi.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
02/03/2020 (13:05:14)
La favoletta del rischio esogeno non professionale. ***** se in azienda entra un persona che starnutisce potentemente*** il datore di lavoro non deve fare nulla perché è un rischio esogeno non professionale? Dunque se avviene una rapina o una aggressione fisica il datore di lavoro non deve fare nulla perché è un rischio esogeno e non professionale? Dunque se mando all'estero un dipendente non devo fare nulla perché il rischio è solo quello professionale della mansione e il contesto è ininfluente? Bello credere alle favolette della minor tutela tecnologicamente fattibile dei lavoratori. Che violano tutte, senza eccezione alcuna, l'articolo 2087 del codice civile, questo sconosciuto
Rispondi Autore: attilio macchi - likes: 0
02/03/2020 (13:06:18)
Egregia Redazione,

come non c'è una posizione ufficiale (istituzionale penso si intenda)?

Come tutti sappiamo sono state emanate circolari e ultimo decreto (Dpcm 1 marzo 2020: per le aree rosse in dettaglio e per le altre zono in generale) e non c'è scritto da nessuna parte che le aziende debbano aggiornare la VdR relativamente a questo virus.

Questa è la posizione ufficiale istituzionale del legislatore. In sintesi: eseguite quanto richiesto su questi documenti evitando di ricamare.

Magari domani ci diranno di aggiornare la VdR e, nolenti o dolenti, ci si attiverà.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
02/03/2020 (13:07:00)
Tutti i rischi vanno valutati, nessuno escluso.
Non esiste alcuna definizione di "rischio professionale" nel D.Lgs. n. 81/2008. Invece il dettato dell'art. 28 è chiarissimo, TUTTI i rischi vanno valutati, inclusi rischi chiarante esogeni come la presenza di ordigni bellici in edilizia, le differenze di genere, il rischio rapina (che nessuno nega sia da valutare dove probabile) e aggressione, tutti i rischi dei lavoratori viaggianti, il rischio sismico (molte Asl lo pretendono, giustamente), il rischio epidemia per le mansioni più esposte, ecc. ecc.
Art 2 c. 1 lett. "q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori
presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate
misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento
nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione
ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;"
Autore: Lino Emilio Ceruti
02/03/2020 (13:33:28)
Ancora con questi esempi messi lì come obblighi esogeni non codificati.

L'individuazione, analisi ed eliminazione/riduzione del rischio derivante dal ritrovamento di Ordigni Bellici E' OBBLIGATORIO !!!

Lei continua ad omettere obblighi ben individuati nell'81 come questo della BOB (art. 100 c. 1)
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
02/03/2020 (13:08:37)
Verifiche 231 e virus
Mi pare utile che come organismi di vigilanza 231 si vada ad approfondire le modalità valutative e procedurali aziendali relative ai rischi di contagio (influenze stagionali e coronavirus) correlate alla frequenza di contatti umani potenzialmente contagiosi, il tutto ai sensi degli art. 15, 17, 28, 30, 269 e segg. D.Lgs. n. 81/2008 e 2087 c.c. al fine di prevenire i reati presupposto omicidio e lesioni personali colpose d violazione delle norme di igiene e sicurezza durante il lavoro
Rispondi Autore: Aristide Montrano - likes: 0
02/03/2020 (13:09:36)
**** perché è anche colpa di questi fatti se poi l'OdV giovincello ti arriva in azienda e ti vuole sanzionare per non aver messo mano al paragrafetto del rischio biologico per una falegnameria. E' anche colpa di questi fatti se poi l'rspp inesperto e ai primi approcci, poi manda email a raffica imponendo obblighi allucinanti, come quello di seguire corsi "antipanico da coronavirus" per una carpenteria. E non condivido la posizione di Punto Sicuro sul fatto che non esista una posizione ufficiale. La posizione esiste ed è il D.Lgs.81/08, basta leggerlo con la mente di chi lo applica veramente nelle aziende e non cerca "arringhe" pleonastiche che servono solo a "provare" a sanare brutte figure. Brutto scivolone per Punto Sicuro e mi pare di ricordare che non è la prima volta. E' già successo altre due volte: una con la pantomima dei near miss e l'altra con il PSS. Guarda caso, sempre con autore la stessa persona. Forse bisognerebbe rivedere un pochetto, questo è un mero consiglio spassionato, la rosa che si ha in squadra di chi scrive i vostri articoli. Questo perché gli stessi giungono non solo a noi esperti, potendo discendere la verità dalla sciocchezza o la fantascienza, ma anche a coloro che sono alle prime armi. Ed è proprio a loro che bisogna rivolgersi con senso di responsabilità e senza superficialismi da "click".
Detto questo, intanto, mi è appena arrivata nella casella di posta la comunicazione di una notissima casa software che ben potrebbe lucrare su questo corona virus, che invece risponde a tutti gli utenti, a prescindere che siano clienti (io infatti non lo sono), con queste parole "Fatta eccezione per gli operatori sanitari o comunque per coloro che hanno funzioni di controllo rispetto alla diffusione del virus, il contagio da COVID-19 non rappresenta un rischio di natura professionale. Non occorre a nostro avviso aggiornare il DVR". AMEN.
Cos'altro vogliamo aggiungere per mettere finalmente a tacere questa roba?
Rispondi Autore: Maria Antonietta Gusella - likes: 0
02/03/2020 (13:13:50)
Ma perchè??? Cosa aggiungerei al DVR di Bepi Buleghin metalmeccanico con 6 dipendenti? Carta.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
02/03/2020 (13:18:05)
I lavoratori vengono al lavoro con la febbre o con malattie respiratorie? Se si vengono mandati a casa? Avete fatto firmare a tutti i dipendenti una dichiarazione di non avere avuto contatti con persone della croce Rossa? Ma prima di tutto avete chiesto istruzioni al medico competente? A Vicenza in un cantiere di mia conoscenza un operaio influenzato che anziché stare a casa è andato al lavoro ha contagiato tutti e oggi il cantiere è chiuso per mancanza di manodopera. Dopo fate voi. Ma se io fossi un dipendente agirei contro la mia azienda che ha lasciato libertà di contagio
Rispondi Autore: Lino Emilio Ceruti - likes: 0
02/03/2020 (13:22:48)
>

Perché, c'è qualcuno degli intervenuti che ha affermato l'inesistenza del rischio CoronaVirus o che la responsabilità delle azioni di un DdL in ambito Decreto Prevenzionale se le assume il Parroco di Bottanuco ?

Cortesemente, rimanga in argomento.
Rispondi Autore: Marco Maglie - likes: 1
02/03/2020 (13:25:16)
Concordo con tutti quelli che hanno commentato circa il fatto che ci si trovi davanti esclusivamente ad un'interpretazione personale errata della normativa vigente. L'autore, inoltre, successivamente in un commento cita l'esempio della cassiera del supermercato: vorrei sapere quali supermercati frequenta, dove la cassiera si trova a meno di un metro dal cliente che sputa in continuazione in faccia mentre paga la spesa o mentre chiede un etto di prosciutto.
La redazione chiede giustamente rispetto verso le opinioni dell'autore: il rispetto manca in partenza dall'autore stesso, quando commenta con "E' così difficile da capire?". Evidentemente, se 50 persone commentano in disaccordo o c'è qualcosa che non va nei contenuti oppure si, è difficile da capire. E in quest'ultimo caso la responsabilità è dell'autore. Come formatori e comunicatori insegniamo sempre che, spesso, è meglio un "non mi sono spiegato bene" al posto di un "non hai capito".
Inoltre, le posizioni ufficiali ci sono eccome: Ministero della Salute, OMS, diverse ASL competenti per territorio, Presidenza del Consiglio dei Ministri... Quali altre fonti ufficiali occorre aspettare?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
02/03/2020 (13:28:14)
********* tra troppi commenti inutili finalizzati solo ad impedire una riflessione serena, ho letto alcuni commenti seri e molto interessanti e ringrazio gli autori per la comprensione. ******
Autore: Lino Emilio Ceruti
02/03/2020 (14:02:15)
Eh no caro mio...
Già una volta (e, sbagliando, non ho replicato) mi ha dato del "cane da seguita" (o qualcosa del genere) perché insieme ad altri ho scritto in modo civile il mio dissenso verso una sua interpretazione.

Questa del Troll eterodiretto gliela rimando.
La indirizzi a chi l'accetta... non a me ché, a differenza sua, posto interventi educati e in modo civile.

Lo stesso vale per i falsi profili... non mi appartengono.

Il fatto che abbia contribuito al nascere della rivista non l'autorizza a ritenersi quell'individuo che può disprezzare chi non la pensa come lei.
Fortunatamente, su PS (finora) non le è consentito di bannare chi non ritiene suo "discepolo" così come ha sempre fatto sulle pagine FB dove gliel'hanno consentito.

Ma, stiamo uscendo dal seminato.
Se non ha altro di concreto da aggiungere suggerirei umilmente alla Redazione di finirla qui

Rispondi Autore: Franco Maina - likes: 0
02/03/2020 (13:45:38)
Avv. Dubini, ******al soffiar di venti non mi metterò contro vento per non bagnarmi come non accolgo la sua posizione sull'aggiornamento del DVR.
Rispondi Autore: Marco Piva - likes: 0
02/03/2020 (14:21:55)
Egr. Avv. Rolando Dubini.
Le faccio solo presente, in termini matematici e statistici, che in due suoi post si è contraddetto.
Prima mi scrive: "Valutazione del rischio significa anche dichiarare che un certo rischio non è presente"
Poi replica scrivendo: «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno...

Le cito la tesi di Parmenide, secondo cui esiste solo l’essere, mentre per definizione il non essere non può esistere né venir pensato.

Ergo, se un pericolo non è presente o non manifestabile, esso non è (voce del verbo essere) e se ne deduce che anche il conseguente rischio è nullo e non può esistere ne può essere pensato (leggasi valutato).
Di contro se un rischio è al 100% è certo e quindi va eliminato o ridotto (così dice la normativa)
Il range di riferimento per la valutazione può andare da 0,000...1% a 99,999...9%.

Valutare (un rischio) significa attribuire un valore all'interno di quel range altrimenti:
a) è nullo ossia non esiste e non lo si può pensare nè citare nel DVR
b) è certo ossia è e accade e va eliminato o ridotto all'interno del range dei valori.

Il rischio di un lavoratore non esposto professionalmente ad agenti biologici è del tutto uguale a quello di un comune cittadino nell'esercizio delle sue funzioni quotidiane e pertanto ci si attiene e ci si deve attenere a quanto deliberato dagli organi istituzionali competenti.
Rispondi Autore: Avv Rolando Dubini - likes: 0
02/03/2020 (14:27:32)
"Nessun paese – se non qualcuno fra quelli in via di sviluppo – ha la nostra inesauribile fertilità d’invenzione normativa sulla sicurezza del lavoro. Del nostro colore locale fa parte oramai un’enorme quantità di prescrizioni: disposti costituzionali, leggi, regolamenti e una fitta costellazione di circolari, contratti di lavoro, regole tecniche. In compenso, però, la più grande confusione domina nella letteratura sull’argomento, non a caso per oltre nove decimi prodotta da tecnici, medici, funzionari, ““falsi giuristi” (”con rude schiettezza, nel 1944, un “vero giurista” additò in parecchie “specialità”, come all’epoca il diritto corporativo, “materie che si prestano più facilmente agli assalti degli improvvisatori, dei dilettanti, dei giornalisti, alla loquacità dei paglietta, alle smanie di popolarità dei giudici tipo Magnaud, all’arrivismo di certi aspiranti all’insegnamento”). Senza nemmeno i più elementari attrezzi del mestiere, ci si adagia a scimmiottare vieti luoghi comuni, o si buttano giù formule all’ingrosso, che sulle prime possono sedurre, ma alla distanza lasciano di stucco per il loro ingenuo cinismo costituzionale. (dal libro di Raffaele Guariniello, Se il lavoro uccide)
Rispondi Autore: Lino Emilio Ceruti - likes: 1
02/03/2020 (14:41:02)
Bene. E' il suo Mentore (lo ha dichiarato in un precedente intervento di cui non ricordo l'oggetto).
Non è il mio.
Cosa vuol farmi capire con questi "dogmi" ?
C'entra qualcosa con l'argomento che stiamo trattando ?
Per favore... è lei che ha voluto intervenire con questo argomento.
Cortesemente, si limiti concretamente solo ad esso.
E' questo che a noi tecnici serve in questo momento non l'unico pensiero di un ex-PM
Rispondi Autore: Giovanni - likes: 1
02/03/2020 (14:49:10)
Oramai diverse Istituzioni (ASL , ANCE, Organizzazioni di medici, etc, ) hanno già preso una loro posizione sul problema coronavirus e nessuno mi risulta, fino a questo momento, sia in linea con la tesi dell’Avv. Dubini . Mi auguro comunque che, con il suo punto di vista, non abbia a influenzare qualche sprovveduto collega (ispettore) con la conseguenza che da oggi, lo stesso, possa mettersi a distribuire contravvenzioni anche laddove, pur non ricorrendo gli OBBLIGHI, il DdL non abbia ritenuto aggiornare il fantomatico DVR. Fatta eccezione per gli operatori sanitari o comunque per coloro che hanno funzioni di controllo rispetto alla diffusione del virus, il contagio da COVID-19 non rappresenta un rischio di natura professionale, questo se lo dovrebbe mettere bene in testa. Tutti siamo potenzialmente esposti al rischio di contagio a prescindere dall’attività lavorativa svolta, cosi come al diluvio universale, la caduta di un asteroide, un aereo che possa caderci sopra casa…. etc. Di conseguenza, posso ragionevolmente credere che il datore di lavoro NON HA alcun obbligo di aggiornare il documento di valutazione dei rischi ed in particolare la valutazione del rischio biologico per come da lei sostenuto e qui non mi dilungo oltre avendoglielo spiegato ed ampiamente tutti gli altri tecnici. Pertanto, i datori di lavoro (non obbligati da rischi professionali) che ritengono ben gestire l’attuale situazione di emergenza, possano sentire la necessità del buon padre di famiglia, ma non come obbligo di legge, di diffondere le indicazioni fornite dal Ministero della Sanità circa le misure comportamentali da adottare ed oramai note a tutti (come lavarsi le mani …. Etc. ), ma nulla di più. Concludo dicendo che anche stavolta infelicemente mi trova in disaccordo con le sue interpretazioni sperando non le taccia come ridicole per come ultimamente va dicendo, sol perché sono tesi contrarie …. D’altronde la storia si ripete cosi come il fatto che lei sostiene vada ancora fatta la redazione del PSS … etc. etc. Le auguro una buona lettura di tutte le altrui opinioni e che se ne possa fare una santa ragione (modesta però le raccomando).
Rispondi Autore: Giovanni Bersani - likes: 1
02/03/2020 (14:55:12)
Avvocato Dubini: la citazione dell'indagine della procura di Lodi (nell'ambito di procedure ospedaliere) cosa c'entra col DVR delle aziende che sono del tutto fuori dal rischio professionale biologico o simile, di cui stiamo discutendo?
Con rispetto parlando, sembra (ripeto: sembra) che non voglia vedere quello che parrebbe sempre più un errore nelle sue posizioni.
E ribadisco la mia domanda precedente: un'azienda normale qualsiasi deve forse indicare nel suo DVR il rischio delle malattie che ci si può trasmettere normalmente fra colleghi?
Rispondi Autore: raffaele giovanni - likes: 0
02/03/2020 (14:59:46)
non capisco perché sono bloccato e non riesco a pubblicare
Rispondi Autore: Cipriano Bortolato - likes: 0
02/03/2020 (15:03:25)
Ma no, dai!
Per favore,
Rispondi Autore: Luigi Matteo Meroni - Direttore di PuntoSicuro - likes: 1
02/03/2020 (15:11:15)
Care lettrici e lettori buongiorno.
Abbiamo colto la preoccupazione rispetto a quanto oggetto del dibattito di questi giorni (corona virus in DVR sì o no?), date le responsabilità di ognuno. Non ci sottraiamo all'invito a esprimerci sul tema. Il parere che ci viene richiesto però non possiamo darlo visto che non è attività che compete ad un giornale che si occupa, ormai da più di vent'anni, di scrivere di salute e sicurezza principalmente attraverso gli interventi di professionisti di alto livello per i vari ambiti che caratterizzano il nostro settore.
Può succedere, ed è già successo, che vi siano opinioni divergenti sullo stesso ordine di quesiti da parte dei professionisti che collaborano con il giornale ma la redazione non può schierarsi a favore di una posizione rispetto ad un'altra. Quello che possiamo invece fare è dare il massimo per continuare l'approfondimento ed è ciò che faremo in questa situazione cercando di stimolare le istituzioni verso la ricerca di una posizione ufficiale che potrebbe essere di chiarimento. I contatti con il Ministero del Lavoro sono già in corso ma purtroppo le notizie non sono confortanti rispetto all'oggetto del dibattito: in questo momento nessuno prenderà posizione riguardo alla discussione su DVR sì, DVR no. Probabilmente ne sarà investita la Commissione Interpelli, ma i tempi non saranno brevi.

Le opinioni sulla vicenda che sono uscite chiaramente sul giornale e nell'area commenti vanno rispettate e prese in considerazione per farsene una propria.
Ma siamo obbligati a intervenire e moderare alcuni commenti dato che i toni del dibatto si sono alzati in modo poco rispettoso.
Rimarrà la possibilità di intervenire ma richiediamo educazione da parte di tutti. Insultandoci a vicenda non si arriverà ad alcunchè.

Ognuno operi, in questo momento nuovo che investe la nostra Italia (ma che presto ahinoi coinvolgerà tutta Europa), con buon senso e nel rispetto in primis della salute delle persone e della loro sicurezza.
Buon lavoro a tutti!

Luigi Matteo Meroni
Direttore di PuntoSicuro
Rispondi Autore: MICHELE LANCIANO - likes: 0
02/03/2020 (15:17:38)
Cara Redazione,
mi sento offeso dalle parole dell'avv. Dubini e dalle sue minacce di querela. Elementi ufficiali in materia ce ne sono e credo che siano chiari e soprattutto attuabili, e sono stati richiamati in precedenti articoli. L'articolo e i commenti successivi pongono le basi per un terrorismo mediatico nei confronti dei datori di lavoro dei supermercati, che sarebbero costretti a chiudere e attività per possibile presenza di coronavirus, terremoto, rapine con armi di distruzione di massa ecc. ecc., (che lavoro pericoloso quello di cassiera) perchè in alternativa potrebbero essere chiamati a rispondere ai sensi dell'art. 2087 (quello sconosciuto), avendo a disposizione l'alternativa tecnologicamente disponibile e attuabile delle casse automatiche. Invero, quella stessa cassiera a lavoro a 30 km da casa, non potrebbe neanche andarci visto che non puo' frequentare posti affollati (autobus, treni, metro) per il rischio coronavirus e non puo' utilizzare l'auto perché potrebbe capitargli un incidente stradale (in termini di probabilità allo stato attuale molto peggio del corona virus). Insomma, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 81/08, che ci impone di sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, non avremmo più possibilità di "lavorare" in italia, perchè siamo a rischio art. 2087. E allora che si fa?
Rispondi Autore: Carlo - likes: 1
02/03/2020 (16:18:06)
Avv Dubini premetto di stimarla tantissimo, ma se seguissi le sue interpretazioni a ogni ceppo influenzale dovrei aggiornare il DVR per rischio esogeno a mia attività ( uffici). Cordialmente Carlo
Rispondi Autore: Giovanni - likes: 1
02/03/2020 (16:38:46)
A mio parere, questa emergenza non si configura quale rischio professionale, se non per attività coinvolte direttamente (aziende ospedaliere, ecc.).
Pertanto, sarebbe utile più che altro informare i lavoratori su come prevenire il rischio di contagio, ma su questo basta seguire alla lettera le indicazioni emanate dal Ministero della Salute oppure elaborare delle linee guida o procedure interne, sempre riferite alle indicazioni ministeriali.

Pensare ad un aggiornamento del DVR aziendale, lo reputo alquanto esagerato.
Si dovrebbe allora procedere annualmente all'aggiornamento non appena viene diffuso il nome del ceppo virale dell'influenza stagionale.

Ovviamente, rispetto l'opinione dell'autore, ma non la condivido.
Rispondi Autore: Alessandro I. - likes: 0
02/03/2020 (16:42:04)
Gentile Redazione,
in basso nella pagina trovo scritto:
"È la rivista ufficiale Aifos - Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro, è sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza."

A parer mio, dopo queste credenziali, non si può dire che si lascia spazio a interpretazioni personali su qualcosa che può essere o bianco o nero.
O non bisogna valutare i rischi "esogeni" o dobbiamo, sulla stessa falsariga che segue l'articolo, valutare anche la caduta di un corpo celeste sulla sede aziendale o uno tsunami in alta montagna.

Rispondi Autore: Aurora Brancia - likes: 0
02/03/2020 (17:18:06)
Preg.mo Direttore di Punto Sicuro Luigi Matteo Meroni,. nel suo intervento leggo:
"Quello che possiamo invece fare è dare il massimo per continuare l'approfondimento ed è ciò che faremo in questa situazione cercando di stimolare le istituzioni verso la ricerca di una posizione ufficiale che potrebbe essere di chiarimento. I contatti con il Ministero del Lavoro sono già in corso ma purtroppo le notizie non sono confortanti rispetto all'oggetto del dibattito: in questo momento nessuno prenderà posizione riguardo alla discussione su DVR sì, DVR no. Probabilmente ne sarà investita la Commissione Interpelli, ma i tempi non saranno brevi.".

Mi perdoni, ma a me sembra abbastanza irrispettoso pretendere dal Ministero del Lavoro, e per esso dalla Commissione di cui all'art. 12 del d.lgs. 81/08, se l'81/08 stesso, che è rubricato come "Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" si riferisce ai rischi professionali presenti nei vari luoghi di lavoro in funzione e diretta connessione con le tante variabili attività lavorative, anche volontarie, oppure a "tutti i rischi" cui è assoggettata proprio malgrado l'intera umanità inclusa quella che vive in Italia.

Oltre tutto, non ci fareste nemmeno una bella figura, nel porre -o meglio nel far porre da soggetti legittimati ai sensi del co.1 dell'art 12 stesso- un quesito che. in sintesi, chiederebbe se la valutazione dei rischi professionali riguardi i rischi professionali oppure tutti i rischi possibili per chiunque, inclusi quelli di sanità pubblica. .
Rispondi Autore: paolo moscetta - likes: 0
02/03/2020 (17:45:52)
Dopo più di 70 commenti sono esausto e ho finito i popcorn.
Il DVR per Coronavirus non si aggiorna.
Il Coronavirus non si ignora.
Questo s'é capito. É un punto fermo di tutti.
Il DVR no, perché non é un rischio di quelli "valutabili" (nell'accezione che la normativa da di rischio professionale e ponderabile qualitativamente e quantitativamente)
Devono essere prese misure che non possono essere altre se non quelle del ministero della salute e istituzioni locali (Regioni e Asl) quando le azioni di queste ultime non siano in contrasto con le indicazioni del ministero.
Poi possiamo fare accademia come vogliamo, ma perché?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
02/03/2020 (18:01:17)
I virus rappresentano nel mondo del lavoro un potenziale pericolo per la salute. Ad esempio a causa della loro “elevata resistenza ai fattori ambientali e ai trattamenti di disinfezione anche prolungati nel tempo” o per la “capacità di diffondersi attraverso molteplici vie di trasmissione”. Senza dimenticare “l’elevata variabilità genetica e la possibilità di ricombinazione” che comporta “l’eventualità di origine di nuovi agenti virali in grado di innescare problemi sanitari imprevisti".
L’Inail ha elaborato un testo dal titolo La contaminazione microbiologica delle superfici negli ambienti lavorativi realizzato da Contarp e dal Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale (Università di Pisa, Dipartimento di Biologia, Laboratorio di Igiene e Virologia Ambientale). Un documento che ha l’obiettivo di individuare criteri ed elaborare strumenti operativi utili alla “valutazione del rischio di esposizione ad agenti biologici negli ambienti di lavoro”.
Nel testo viene evidenziata la presenza negli ambienti lavorativi, sia sanitari che non, di “agenti virali caratterizzati da molteplici vie di trasmissione (aerea, ematica e oro-fecale)”.
Ad esempio epidemie legate a norovirus “hanno interessato strutture di assistenza, navi da crociera (Isakbaeva et al., 2005), scuole, asili nido (CDC 2008; CDC 2009), ristoranti, alberghi (Domenech- Sanchez et al., 2011), diversi centri di addestramento militare (Mayet et al., 2011)”. Ricordiamo – come riportato su un portale a cura del Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute dell’Istituto superiore di sanità – che i norovirus ‘rappresentano uno tra gli agenti più diffusi di gastroenteriti acute di origine non batterica, costituendo così un serio problema nel campo della sicurezza alimentare’.
Il documento Inail segnala poi che l’importanza dei virus quali agenti di rischio in diversi ambienti di lavoro “è stata confermata, oltre che da evidenze epidemiologiche, anche dai risultati di monitoraggi microbiologici”. E il “rilevamento virale su una grande varietà di superfici (ad esempio le maniglie delle porte, le ringhiere per scale, le maniglie sui servizi igienici, i giocattoli, i telefoni, le tazze, i tessuti) (Gallimore et al., 2008) ha contribuito a spiegare la modalità di trasmissione epidemica”.
Viene inoltre sottolineato come molti agenti biologici possono avere più di una via di trasmissione.
Per esempio “è dimostrato come rinovirus possa essere trasmesso sia per via aerea che per contatto con superfici contaminate e come ciò possa influire sull’infettività virale (Couch et al., 1966). Le vie di trasmissione possono essere semplici, come nel caso dell’inalazione diretta di aerosol contenente il patogeno o estremamente complesse e coinvolgere diverse matrici ambientali”.

Con sentenza n. 6121 dell’8 febbraio 2018, la Corte di Cassazione ha affermato che il datore di lavoro è responsabile ella valutazione dei rischi presenti in azienda e che deve fornire, ai lavoratori, tutti i rischi ed i fattori di pericolo cui quest’ultimi sono esposti in relazione ai compiti Loro affidati e che deve verificare, periodicamente, la efficacia del documento di valutazione dei rischi.
la sentenza n. 18323 del 03.05.2019, la Cassazione afferma che l’omessa specificità
lo strumento della adeguata valutazione dei rischi è un documento che il datore di lavoro deve elaborare con il massimo grado di specificità, restandone egli garante.
L'essenzialità di tale documento deriva, invero, dal fatto che, senza la piena consapevolezza di tutti i rischi per la sicurezza, non è possibile una adeguata politica antinfortunistica.
Ciò in quanto in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il rapporto di causalità tra la condotta dei responsabili della normativa antinfortunistica e l'evento lesivo deve essere accertato in concreto, rapportando gli effetti dell'omissione all'evento che si è concretamente verificato
Rispondi Autore: Fabrizio D'Aluisio - likes: 0
02/03/2020 (18:19:53)
Dai ma per piacere, qui siamo all'ABC della sicurezza. Dubini, è fuori strada su tutta la linea, il DVR non va aggiornato nei casi di rischio non professionale.

Vista la psicosi generale consiglio alla redazione di rimuovere quest'articolo fuorviante e che alimenta solamente lo sciacallaggio informativo a cui stiamo assistendo noi tutti.

Grazie
Rispondi Autore: Alessandro Delena - likes: 0
02/03/2020 (18:33:33)
Letto l’articolo e mi sorprende come la redazione di Puntosicuro non faccia filtro o analisi di ciò che viene pubblicato, perché dopo una serie di articoli ben fatti sull’argomento, chiari e con riferimenti oggettivi, questo non mi sembra rispettare gli stessi canoni dei precedenti. Nello specifico mi par è un insieme di copia-incolla di riferimenti normativi, citazioni ecc…estrapolati dal loro contesto. Ad esempio quello l’art. 28 del D.Lgs. 81/08 e la definizione di “tutti i rischi”, come capita a volte di leggere nei forum tecnici da parte di chi si approccia alla materia, non prende però in considerazione tutto ciò che c’è a monte, in precedenza, come le stesse definizioni contenute nell’art. 2 dello stesso decreto legislativo, articolo che in più parti ribadisce che per rischi si intende “rischi professionali”, si pensi alle definizioni di “servizio di prevenzione”, “prevenzione”, “valutazione dei rischi” (comma 1 lettere l, n, q). Non si considera anche ciò che c’è in precedenza, come l’art. 2 della Direttiva 89/391/CEE che parla di “ prevenzione dei rischi professionali “, e tanto altro. Non so il motivo di questa estrapolazione dal contesto, di questa omissione di base, però necessaria e fondamentale per comprendere di cosa si parla. L’analisi del coronavirus, co me di qualsiasi altro virus circolante, va fatta con discernimento, in funzione del fatto che rappresenti o meno un rischio professionale, non va fatta invece dove non rappresenta rischio professionale. Oramai lo si evince da circolari, dalla norma, ecc… anche quando si cita l’allegato XLIV, sembra non si sia voluto leggere appositamente il titolo stesso in cui si parla di “attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici”. Il riferimento è sempre l’attività lavorativa e scorrendo l’elenco di attività dello stesso allegato, che pare essere si stato riportato nell’articolo, ma non analizzato, lo si evince subito.

Il coronavirus va analizzato in funzione che rappresenti o meno rischio professionale, solo in tal caso va considerato nel DVR. Per le attività per le quali non rappresenta rischio professionale, ma che determino un aumento della probabilità di esposizione, si seguiranno le indicazioni apposite emanate dalle autorità competenti.

Avv. Dubini, nel bene della professione, della salute e sicurezza sul lavoro, la invito pubblicamente ed ufficialmente come auditore al convegno che si terrà a Napoli il 21 e 22 marzo prossimi presso l’Holiday Inn, in cui ci saranno tanti professionisti competenti con cui confrontarsi anche su queste tematiche, nello spirito del dibattito costruttivo. Venga con serenità, son sicuro che sarà un momento costruttivo per tutti.
Rispondi Autore: Manfredo Occhionero - likes: 0
02/03/2020 (18:34:02)
Posizione dell'autore che non condivido e che trovo fuorviante.
Rispondi Autore: Gaetano - likes: 0
02/03/2020 (18:38:44)
Scusate ma non sono per niente in accordo con l'articolo.
Rispondi Autore: paolo moscetta - likes: 0
02/03/2020 (18:52:22)
Mi spendo con meno ironia, rispetto al mio commento precedente. Ripeto anzitutto che se siamo sul piano "il coronavirus non posso ignorarlo" penso siano tutti d'accordo.
Lo metto trai rischi da valutare SOLO se ce l'ho tra quelli professionali, nell'ambito del rischio biologico. Ne deriveranno misure specifiche sulla base delle normali prassi attuabili per questo tipo di virus e altre se ne potranno aggiungere man mano che aumenterá la conoscenza dei meccanismi di diffusione ecc.
Quindi ambiti dove occorre che sia valutato ci sono. Una revisione del DVR i, in questo senso sará possibile e auspicabile.
In TUTTI gli altri ambiti non può essere valutato alla stregua dei rischi professionali. Sará invece opportuno, così come accade per la popolazione, divulgare. Tutti i lavoratori informazioni utili sulle modalitá adeguate per ridurre al minimo le possibilitá di contagio e propagazione, seguendo le indicazioni di fonti ufficiali, quali Ministero della Salute, Regioni, ASL.....
C'é un discreto numero di professionisti che ha espresso la propria opinione in merito e credo siano persone che non evitano il confronto e di certo non sottostimano il rischio, tantomeno lo ignorano.
Si sta parlando semplicemente di quali siano gli strumenti adeguati. Quelli più opportuni.
A mio parere, norma alla mano, il giusto contesto per affrontare l'attuale emergenza da coronavirus in ambito lavorativo, non si alloca nella revisione del DVR.
Un ultimo pensiero: "valutare tutti i rischi" ...già! Mi ricordo nel 1999 quando contestavamo al DL di turno che....non aveva scritto che il rischio "pinco pallo" non era stato nominato come "non presente" nel DVR....che tempi mi ha ricordato l'autore. Gioventú e spensieratezza. Poi fortunatamente si cresce
Rispondi Autore: Antonio Cappa - likes: 0
02/03/2020 (18:55:41)
Articolo che si fonda su una idea palesemente errata, cioè la valutazione di rischi esogeni. Quando il DVR si deve basare su rischi specifici e generali aggravati. Qualcuno ha chiesto dei filtri per garantire il livello delle pubblicazioni, mi pare una ottima idea. Qualcun altro ha chiesto una eliminazione dell'articolo, per lo stesso motivo, ottima idea pure quella, mi pare non emendabile.
Rispondi Autore: Giovanni Bersani - likes: 0
02/03/2020 (18:57:29)
Alessandro Delena qui sotto ha spiegato molto bene (sempre che ce ne fosse ancora bisogno) la questione dei "rischi professionali" nell'ambito di "tutti i rischi". E come era stato già accennato, la def. dell'art. 2 del Servizio di prevenzione e protezione indica testualmente che tale Servizio è relativo ai "rischi professionali per i lavoratori". NON possiamo pensare che esso sia tenuto a priori a valutare SOLO UNA PARTE dei rischi del DVR... sarebbe assurdo.
Insisto (rispettosamente) con l'Avv. Dubini, perché mi pare utile ragionarci su:
se ho in ufficio un collega che ha preso il morbillo (malattia che da adulti è ancora più fastidiosa di un'influenza) è EVIDENTEMENTE un rischio per chi gli è stato vicino. Aggiorniamo il DVR dell'azienda?
Rispondi Autore: Giampiero Ballisai - likes: 0
02/03/2020 (19:59:25)

Rispetto sempre le differenti visioni, ma in questo caso ci troviamo di fronte ad un'interpretazione errata della normativa vigente, decisamente "estensiva" e fuorviante.
Esistono già posizioni ufficiali del Ministero della Salute, OMS, diverse ASL competenti per territorio, Presidenza del Consiglio dei Ministri, e conseguentemente in modo molto ragionevole (e a mio avviso efficace) i tecnici e i consulenti esperti della sicurezza hanno adottato un'informativa contestualizzata all'evento in oggetto, non perchè "sottovalutano", ma perchè (competenti concretamente sul campo) "non esasperano" sulla spinta delle personali congetture.
Queste disamine su argomenti TECNICI al limite del fanatismo LEGALE, finalizzate ad imporre le proprie tesi non servono, a nessuno; inoltre allontanano dall'obbiettivo che consiste nell'essere realmente efficaci nella gestione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.
E visto che è stato esaurientemente e ripetutamente già argomentato in precedenza, ribadisco il parere dei miei autorevoli e numerosi colleghi: "ad oggi" il DVR non va aggiornato nei casi di rischio non professionale.

Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
02/03/2020 (20:06:52)
Ministero della Salute e del Lavoro
Raccomandazioni generali ad interim per la riduzione del rischio espositivo in corso di pandemia influenzale nei luoghi di lavoro (2009)
Nota Bene: * nella attuale situazione pandemica, si può presumere che un caso di sindrome simil influenzale (ILI) sia
attribuibile al nuovo virus A(H1N1), anche in assenza di conferma di laboratorio
Aggiornato 1 dicembre 2009
INTRODUZIONE
Il virus dell’influenza pandemica AH1N1v (v sta per variante)è un virus influenzale del tipo A che ha cominciato a circolare nella primavera del 2009, diffondendosi in maniera rapidissima dagli originali focolai di infezione del Messico e degli Stati Uniti d’America alla maggior parte dei paesi del mondo, determinando una vera e propria pandemia influenzale...
2.1 AZIONI DEI DATORI DI LAVORO E DEI DIRIGENTI UTILI PER LA RIDUZIONE DELLA
DIFFUSIONE DEL VIRUS INFLUENZALE NEI LUOGHI DI LAVORO:
Le raccomandazioni che seguono tendono a favorire la corretta gestione degli eventi connessi con la pandemia influenzale in atto che va affrontata con misure di sanità pubblica anche nei luoghi di lavoro.
Si raccomanda a tutti i datori di lavoro, anche attraverso il proprio responsabile del servizio
prevenzione e protezione ed il medico competente, di aggiornarsi sulle corrette misure di prevenzione e profilassi che la comunità scientifica e le autorità internazionali, nazionali e regionali indicano ed indicheranno sulla base della evoluzione dell’evento pandemico in atto
- Sensibilizzare i lavoratori che riferiscono sintomi influenzali a consultare il proprio medico e a non tornare al lavoro se non dopo 24 ore dalla cessazione dei sintomi in assenza di terapia sintomatica ed antipiretica, e comunque previa indicazione del medico curante.
- Provvedere affinché siano fornite ai lavoratori corrette informazioni sulla nuova influenza AH1N1 in forma e linguaggio facilmente comprensibili da parte di tutti i lavoratori, operando allo scopo in stretto collegamento con le autorità sanitarie locali e/o attingendo alle fonti ufficiali di informazioni (es: Sito del Ministero della Salute, focus Influenza AH1N1,
ovvero siti degli Assessorati Regionali alla Sanità)
- Provvedere affinché sul posto di lavoro sia sempre assicurata la disponibilità a sufficienza, di detergenti liquidi e ove necessario nelle aree comuni quali sale di attesa, aree break, posti di ristoro, bar e mense aziendali, corridoi, servizi igienici, spogliato la disponibilità di
salviettine monouso umidificate per poter effettuare con frequenza la pulizia delle mani,
anche in assenza di acqua e sapone.
- Rendere disponibili, ove necessari, fazzolettini di carta e salviette monouso per contribuire a tenere sempre pulite le postazioni di lavoro (ripiano della scrivania, tastiera del computer,
telefono) e idonei recipienti (cestini dotati di sacchetto impermeabile) per il loro
smaltimento con le modalità seguite per i rifiuti domestici.
- Disporre affinché siano effettuate nei luoghi di lavoro pulizie con maggior cura ed
attenzione rispetto a quanto posto in essere con le normali procedure, con particolare
riguardo alle superfici dure che più comunemente possono essere toccate da più persone (quali ad es. ripiani di scrivanie e tavoli, computer e relativi accessori, maniglie, telefoni, lavandini e rubinetti ecc.) I virus influenzali possono infatti sopravvivere sulle superfici ambientali, e rimanere infettanti per le persone, per 2-8 ore, ma la detersione/disinfezione delle superfici risulta in grado di ridurre notevolmente le possibilità di diffusione del nuovo virus influenzale AH1N1).
- Rendere disponibili sul luogo di lavoro, in caso si renda necessario, un adeguato numero di mascherine chirurgiche, fornendo le opportune indicazioni per il loro utilizzo in particolare da parte dei soggetti con sintomi di influenza. Lo scopo dell’utilizzo delle mascherine chirurgiche è quello di contenere, la trasmissione di malattie veicolate attraverso goccioline di secrezioni respiratorie (droplets) nella popolazione generale. Le mascherine forniscono un presidio nei confronti della diffusione dell’influenza bloccando goccioline o spruzzi di secrezioni respiratorie emessi dalle persone malate ed impedendo quindi che questi
raggiungano le mucose di naso e bocca dei contatti e di chi presta assistenza (in ambiti non sanitari). In tal modo si riduce la probabilità di contatto con goccioline infette. L’uso delle mascherine deve essere sempre combinato con altre azioni di prevenzione/igiene personale e respiratoria.

Rispondi Autore: Lino Emilio Ceruti - likes: 0
02/03/2020 (20:12:35)
Credo non risponderà concretamente ai nostri insistenti quesiti di natura squisitamente tecnica (cosa faccio in questo caso?... come mi comporto in quest'altro?...)

Finora non l'ha fatto ma, obiettivamente, gli stiamo chiedendo qualcosa che non ci può dare (salvo improbabili eccezioni)

I nostri sono quesiti che derivano dalla conoscenza dei problemi legati alla salute e sicurezza dei lavoratori reali, concreti, certi... conoscenza acquisita con l'esperienza di anni e anni nei diversi e più disparati luoghi di lavoro... esperienza acquisita in modo continuo e con approfondimenti costanti con i diretti interessati (DdL, Dirigenti, Preposti, Lavoratori...).

Qui sono intervenuti tecnici e UPG (anche un MC favorevole al pensiero dell'autore) che spaziano in numerosi ambiti lavorativi.

Come possiamo pretendere di avere concrete e specifiche risposte tecniche applicabili a questo argomento da una figura che tecnica non è se non in ambito legale ?

Il suo ambito, appunto, è quello legale... importante indubbiamente ma, in particolare su questa rivista interviene con proprie interpretazioni che numerose volte trovano legittime contestazioni da parte nostra quando sono palesemente incomprensibili.

Ho già avuto modo di affermare in altre circostanze che:
a)
il Tecnico sa far bene il suo lavoro ma laddove ha a che fare con questioni legali, se non annega, annaspa di brutto;
b)
l'Avvocato sa far bene il suo lavoro indicando sapientemente come devono essere interpretare le Leggi ma, questo, non serve ad una cippa se il Giudice la pensa diversamente;
c)
il Giudice è bravo ad emetter sentenze (ad eventi accaduti e dopo che i buoi sono usciti dalla stalla)
su di una materia nei confronti della quale una buona parte della Magistratura inquirente e giudicante dimostra poca conoscenza esperienziale mentre risulterebbe necessario che tale esperienza divenisse primaria (assieme alla conoscenza della normativa) per poter meglio comprendere gli accadimenti e i suoi nessi causali.

Ormai quel che si doveva dire si è detto tanto che, personalmente, non ritengo più necessario proseguire su questo argomento... correrei il rischio di contribuire più a confondere chi legge rispetto a dare anche solo un umile contributo.

Ringrazio PS per l'ospitalità che mi ha concesso
Rispondi Autore: Giovanni Bersani - likes: 0
02/03/2020 (20:32:45)
Interessante Raccomandazione ministeriale. Noto che:
- il testo indica "si raccomanda.." e quindi non è cogente ciò che poi elenca
- raccomamda di aggiornarsi sulle misure da porre in atto, non di aggiornare la valutazione (siamo in ambito giuridico e quindi se fosse da aggiornare il DVR dovrebbe indicarlo esplicitamente come la normativa fa in altri contesti)... e mi pare che possa essere inteso come un'informativa da fare...e azioni da adottare.. più o meno quel che si sta facendo ovunque in questi gg
- e oktre a ciò...una Raccomandazione ministeriale è come una linea guida.. un ottimo riferimento, soprattutto ove vi è carenza di altro cogente, ma non è cogente
Se mi sbaglio..sono gradite le osservazioni. Grazie
Rispondi Autore: Carlo Costantini - likes: 0
02/03/2020 (20:36:05)
Gentile avvocato Dubini
Lei sarà un ottimo avvocato. Ma la prego, la parte tecnica la lasci valutare a noi tecnici. E sicuramente ne uscirà un buon lavoro di squadra. Non condivido le conclusioni del suo post, è noto dai suoi commenti parecchia presunzione. D’altronde, com’è che ha definito su un noto social network chi ha commentato? Ah si, “un gruppetto di consulenti aziendali falsi giuristi scatenati contro di me”...
Direi che così non si presta al confronto ed all’approvazione, che dice?
Rispondi Autore: SALVATORE ZAFFINA - likes: 0
02/03/2020 (21:11:37)
Inserisco questa utile indicazione di una ASL di Roma:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221718381572963&set=gm.2699373773491488&type=3
Rispondi Autore: Paolo Giuntini - likes: 0
02/03/2020 (22:06:25)
Concordo pienamente con l'intervento dell'avv. Dubini. Non è sostenibile l'idea di liquidare tout court il problema coronavirus. Sta alla serietà e alla competenza del SPP valutare il rischio e semplificare i provvedimenti da adottare. Senza contare che anche nei casi apparentemente esentabili le organizzazioni hanno contatti con l'esterno. Senza contare che l'azienda ha tutto da guadagnare in immagine interna ed esterna da un adeguato comportamento e comunicazione.
Rispondi Autore: Marco Feliziani - likes: 0
02/03/2020 (22:57:56)
Ma per favore!
Rispondi Autore: Marco Feliziani - likes: 0
02/03/2020 (23:00:53)
Pienamente d'accordo con quanti affermano che la problematica coinvolge solo le attività per il il rischio biologico costituisce rischio professionale. Per tutte le altre, niente aggiornamento del DVR ma solo attenzione a seguire le disposizioni Ministeriali
Rispondi Autore: gpalmisano - likes: 0
02/03/2020 (23:22:22)
Se così fosse, visto che oltre a fare il tecnico sono pure formatore, al prossimo raffreddore, dopo essere stato a contatto con tanta gente, chiederò a INAIL il riconoscimento dell'infortunio o malattia professionale da rischio biologico, (da tecnico a sto punto, nn so dove possa ricadere questo tipo di evento)
Rispondi Autore: R Geromin - likes: 0
02/03/2020 (23:55:38)
Per per non si aggiorna per quanto già detto dei colleghi.
Il Mibact qualche giorno fa ha inviato una circolare in cui si chiedeva l'aggiornamento del DVR e del DUVRI. Gli RSPP hanno valutato la cosa e discusso con il ministero. Morale: inserite una informativa sul DUVRI alle ditte in appalto, informare i lavoratori e attuare quanto richiesto dagli organi competenti.
Nessun aggiornamento del DVR, nessun aggiornamento del DUVRI per il rischio biologico.
Rispondi Autore: Giovanni Bersani - likes: 0
02/03/2020 (23:57:30)
Il sig. Giuntini, che concorda con l'avvocato Dubini, da quanto scrive pare confondere il buon comportamento, che nessuno sta mettendo in discussione, con l'obbligo di aggiornare il DVR.
E rincara la confusione (mi permetto...) dicendo che la valutazione "sta alla serietà e competenza del SPP". Cioè insomma: 'sto DVR sul rischio coronavirus è un obbligo di legge oppure sta (solo) al buon comportamento serio e competente?!
Questa discussione qui oggi è stata un interessante esercizio di studio, anche se forse quasi surreale. Ha da passà 'a nottata...! :)
Rispondi Autore: Stefano - likes: 0
03/03/2020 (08:12:17)
Mi dispiace Avvocato ma non ci casco.
Questa è una fakenews.
Contiene grandi bufale mischiate artatamente a grandi verità.
Che il contagio influenzale (perchè di questo si tratta) sia un rischio lavorativo è una bufala.
A mio parere, come si usa definire in topografia, è un errore grossolano.
Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 0
03/03/2020 (09:29:43)
Mi permetto di aggiungere ulteriore contributo da Assolombarda-Confindustria:

I Decreti e le Ordinanze che vengono emanati da Governo/Regioni sono Atti generali contenenti disposizioni speciali in ragione dell’emergenza sanitaria che come tali prevalgono sugli ordinari obblighi di tutela della salute sul lavoro previsti dal D.Lgs 81/08 e da altre leggi.

In relazione a quanto sopra, previe verifiche effettuate, lo specifico obbligo di aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’art. 28 del decreto 81/08 suddetto in relazione al COVID19, è subvalente rispetto alle citate normative speciali emanate in via d’urgenza a tutela dell’incolumità pubblica e della salute della collettività.

I datori di lavoro e i lavoratori, in relazione al contenimento degli effetti del coronavirus, devono rispettare, nelle aree non soggette a disposizioni specifiche, le norme cogenti predisposte dalle Autorità, oltre a rafforzare le ordinarie indicazioni igieniche comunemente in atto.
Rispondi Autore: Andrea RSPP - likes: 0
03/03/2020 (10:15:16)
Forse stiamo dicendo tutti la stessa cosa...mettere in pratica nei luoghi di lavoro le indicazioni fornite dal Ministero e dall'ISS non è forse già valutare il rischio e cercare di prevenirlo?
Questo a prescindere che si aggiorni il DVR...certo che inserire nel documento due righe su quanto fatto non costa poi molto. E la diatriba è risolta!
A volte le cose sono più semplici di quanto appaiono...
Rispondi Autore: MARCO VANDELLI - likes: 0
03/03/2020 (10:25:55)
Dibattito interessante ma puramente accademico quello sulla valutazione del rischio da COVID19.
Supponiamo che la valutazione sia obbligatoria.
Io, datore di lavoro, ho l’obbligo indelegabile di valutare il rischio. Siccome sono un metalmeccanico mi avvalgo, come prevede la normativa, di risorse esterne. Ed affido l’incarico ad un esperto. Un esperto in coronavirus. E già questo è un problema visto che non tutti i virologi la vedono allo stesso modo.
E già rischio una culpa in eligendum. Senza considerare di affidare l’incarico ad un consulente esterno come un ingegnere che sarebbe peggio ancora.
Comunque procedo con la valutazione. Il mio esperto mi dirà, presumibilmente:
“Guardi, signor datore di lavoro, il corona è un virus ancora in fase di studio e non saprei come valutare adeguatamente il rischio. Non è valutabile strumentalmente come un rischio fisico per cui dobbiamo attingere a norme tecniche, dati di letteratura ed esperienziali, buone prassi. Ma dove si trovano?
Esistono solamente linee guida ed ordinanze emanate da fonti governative, amministrative e sanitarie, comunque istituzionali. In base a queste ritengo che il rischio sia irrilevante, lieve, medio, alto, molto alto ecc… Possiamo pure quantificarlo con un numeretto. L’entità del rischio lo calcoliamo applicando criteri epidemiologici, in primis la posizione geografica della Sua azienda.
A questo punto, qualunque sia il livello di rischio attribuito, dobbiamo indicare le misure di prevenzione e protezione necessarie (criteri generali di tutela di cui all’art 15 del TU)”.
Ed è questo l’aspetto più importante, la ratio della valutazione dei rischi: mettere in atto misure di prevenzione e protezione. La valutazione è solamente il primo indispensabile step per addivenire ad un miglioramento delle condizioni rilevate.
Ma quali sono le misure di contenimento? Guarda un po’: proprio le disposizioni emanate dalle fonti istituzionali. Non esiste altro.
Pertanto, alla fine del loop il datore di lavoro si ritrova a dover applicare normative già presenti e cogenti. Il suo DVR non ha aggiunto nulla. E’ servito solamente a produrre carta inutile e ad ingrassare le tasche di qualche ‘esperto’ dell’ultim’ora (o anche della prima…).
Piuttosto, volendo proprio scrivere qualche cosa (di utile) mettiamo mano al piano di emergenza introducendo modalità di intervento in caso di presenza di sospetti casi di contagio.
Ma è cosa ben diversa dal DVR.
Rispondi Autore: Andrea RSPP - likes: 0
03/03/2020 (10:40:26)
In questo caso, a mio avviso, dato che ci sono tutte le indicazioni di prevenzione da parte del Ministero, non occorre far ricorso ad un esperto.
Ci stanno già dicendo cosa e come fare la prevenzione del rischio, basta applicare quanto viene indicato e inserire due righe di semplice italiano nel documento circa quanto si è fatto.
La valutazione dei rischi è aggiornata e stiamo tutti tranquilli nel coso che ci venga richiesto se è stato fatto qualcosa.
Non tiriamo in ballo inutili esperti/consulenti/dvr preformati.
Rispondi Autore: Federico - likes: 0
03/03/2020 (10:46:41)
E' vero che il rischio biologico da coronavirus nei normali ambienti di lavoro è classificato come generico, esattamente come una normale influenza.
E questo è già indicato nei DVR in questione.

E' anche vero che per un influenza non hanno mai chiuso le scuole per 2 settimane, nè adottato le limitazioni previste al momento per i locali pubblici e le attività in generale.

E' una situazione eccezionale e come tale va trattata.

Quindi la cosa più importante è mettere in pratica le indicazioni di prevenzione, anche nei luoghi di lavoro, e il datore di lavoro deve farsene carico.

Dopodichè concordo con Andrea RSPP...aggiungere due semplici righe al DVR costa meno fatica che leggere tutti i commenti scritti su questo articolo.
Rispondi Autore: Giovanni Bersani - likes: 0
03/03/2020 (11:23:36)
Sigg. Andrea e Federico: non è questione di lana caprina, o di perdere meno tempo nel far 2 righe sul DVR invece che ragionarci su qui come stiamo facendo. E una questione di principio importante, perché porta con sé grossissiee conseguenze.
Se passa l'idea che vanno aggiunte anche solo 2 righe al DVR, questo va fatto parimenti per qualsiasi tipo di rischio anche quando 'non ci azzecca' nulla col rischio professionale. L'influenza (ad es.) porta più morti del coronavirus, e quindi perché allora non dovrei valutare il rischio influenza in un ufficio, in una fabbrica ecc? Solo perché è più nota rispetto al coronavirus, solo perché ci sono i vaccini? Ma i morti sono numeri...parlano chiaro nel "livello di rischio".
Insomma... anche solo aprire lo spiraglio a 'ste 2 righine nel DVR sarebbe ingiusto, sarebbe insensato, sarebbe un'enorme perdita di tempo (quella si...) e non sarebbe secondo i dettami della legge.
Rispondi Autore: Federico - likes: 0
03/03/2020 (11:37:39)
Come già detto, per un influenza non hanno mai chiuso le scuole per 2 settimane, nè adottato le limitazioni previste al momento per i locali pubblici e le attività in generale.

Questa è una situazione particolare e come tale va trattata. Questo è un rischio non professionale, ma per il quale vengono prese misure particolari. Un caso unico direi.

Costa di più parlarne che mettere in pratica poche cose. Quindi mettiamole in pratica e lasciamo perdere le questioni di principio che tanto non saremo noi tecnici a decidere.
Non credo che aggiungendo due righe al DVR sul coronavirus ci verrà poi chiesto di aggiornare i DVR a tutti i rischi esistenti nel mondo.

Poi di fatto se in azienda la prevenzione viene fatta, vuol dire in automatico che la valutazione è stata fatta! Allora se mi rifiuto di aggiornare il DVR per principio, dovrei rifiutarmi di attaccare gli appositi cartelli vademecum o di fornire il sapone disinfettante?
Rispondi Autore: Giovanni Bersani - likes: 0
03/03/2020 (12:04:57)
Lei sig. Federico sta usando dell'ottimo buon senso, e spesso è ampiamente sufficiente. Ma non sempre. Ci sono formalismi, talvolta utili e talvolta meno, che non guardano (solo) al buon senso. E vengono fuori prepotentemente ad es. in un procedimento penale, ove il giudice se ne può infischiare delle misure straordinarie attuali qualora fra 5 anni ci sia una causa in corso per mancata gestione dell'influenza del collega. Potremo aver messo avvisi alle pareti e fatto un sacco di belle cose, ma magari non abbiamo aggiornato il DVR che andrà in mano al giudice, il quale (stando all'avv. Dubini) potrà cercare la valutazione di TUTTI i rischi del mondo: influenza del collega, oppure presenza di animali da circo nelle vicinanze dell'azienda (come già accennato ieri da qualcuno.. la pantera scappa e si pappa il lavoratore..e tu non hai valutato il rischio pur essendo a 50 m dal circo... per dire una -solo apparente a quel punto- scemenza tra le mille possibili...).
E oltre al Giudice, anche ad es. il valutatore del Sistema di Gestione..che va a controllare se il DVR è completo... in base a quale criterio giudica se ci sono tutti i rischi nel DVR?
Mi spiace ma, in queste cose, il buon senso è un'ottima cosa ma NON basta. Dobbiamo essere rigorosi(ssimi). Ecco perché mi permetto di insistere in questo caso di studio, anche se vorrei proprio smetterla.
Saluti cordiali
Rispondi Autore: Giovanni Bersani - likes: 0
03/03/2020 (12:16:16)
Vedo ora il nuovo contributo dell'Avv. Dubini: e finalmente anche questo suo scritto indica che (siamo nel caso 2, in questa discussione) "...pertanto il datore di lavoro non deve aggiornare il DVR". Poi il testo aggiunge che "può considerare un'integrazione" ma questo è appunto 'solo' un consiglio, che può rientrare ad es. nelle famose 2 righe in più (non obbligatorie) che rimandano ai vari avvisi informativi ecc. che si stanno facendo un po' ovunque (e che non sono di per sé un aggiornamento del DVR ma sono la sostanza utile di questi gg).
Spero avere ben inteso, grazie.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
03/03/2020 (12:38:46)
Vademecum Aias sul Coronavirus che sposa sostanzialmente le mie posizioni.
Dice che l'azienda deve già avere il documento sul rischio biologico generico che include anche influenze e simili. E che però può essere opportuno un aggiornamento della parte rischio generico Coronavirus. È molto importante il punto che il rischio biologico generico sia sempre valutato.
Rispondi Autore: MARCO VANDELLI - likes: 0
03/03/2020 (13:56:43)
Da 'obbligo' a 'possibile opportunità' c'è la sua bella differenza.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
03/03/2020 (14:01:34)
In ogni caso il documento AIAS va letto molto attentamente. Nel secondo caso citato dal Vademecum, dove si parla di Valutazione dei rischi, si fa riferimento alla valutazione del rischio biologico generico, che l'azienda deve avere già fatto!!! In questo caso l'aggiornamento può non essere necessario se ci sono indicazioni igieniche per il generico rischio influenzale. Poi vista la situazione di allarme,e  la necessaria solidarietà per impedire l'estensione del contagio, aggiungo io, è la forte contagiosità del covid19, fa riferimento alle modalità di aggiornamento del dvr. Ma aggiornamento di una valutazione del rischio biologico generico già fatta, dimostrando così l'infondatezza delle posizioni di chi esclude i rischi esogeni, generici, dall'obbligo di valutazione dei rischi.
Rispondi Autore: Cipriano Bortolato - likes: 0
03/03/2020 (16:56:47)
Una nota di oggi della Regione Veneto chiarisce la questione:

- In tale scenario, infine, in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell’azienda). Diversamente, può essere utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, un piano di intervento o una procedura per la gestione delle eventualità sopra esemplificate, adottando un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato), sia sul contesto di esposizione.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
03/03/2020 (17:46:22)
L'obbligo di valutare i rischi è esclusivamente a carico del Datore di lavoro, che si avvale del RSPP, del medico competente e di eventuali consulenti specializzati in rischi biologici. Non è un obbligo della Regione. Nel del Ministro, ne del governo. La "nota" poi, non meglio identificata, non ha alcun valore di legge ma è solo una interpretazione che riguarda chi l'ha formulata e i destinatari della stessa, se gerarchicamente subordinati all'estensore. Se non serve valutare i rischi biologici generici o aggiornare in tal senso il DVR lo deve dire (in firma scritta, datata e firmata) uno specialista in tali rischi, che ha un titolo di studio e una esperienza professionale specifica in materia di rischi biologici o il medico competente.
Rispondi Autore: Lino Emilio Ceruti - likes: 0
03/03/2020 (19:27:08)
I datori di lavoro NON POSSONO raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti "o" comunque rientranti nella sfera extra lavorativa.”

Fonte: garante della privacy

https://www.puntosicuro.it/privacy-C-89/coronavirus-garante-privacy-no-a-iniziative-fai-AR-19869/
Rispondi Autore: Lino Emilio Ceruti - likes: 0
03/03/2020 (19:41:28)
Quindi, quello che ha inserito come obbligo da parte del DdL nell'intervento del 02/03/2020 (13:18:05) NON SI PUO' FARE.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
03/03/2020 (19:56:15)
Il Garante della Privacy, con quello che peraltro è solo una opinione del tutto priva di valore vigente [e i provvedimenti del Garante possono tranquillamente essere impugnati in Tribunale], dimentica un principio fondamentale dello stato di diritto moderno: per il privato quello che non è vietato è consentito. Dimentica pure che i dati personali sono disponibili. Ora nel sistema di valori della Costituzione il primo diritto individuale, e interesse collettivo, è il diritto alla salute, ai sensi dell'art. 32 della Costituzione. La privacy invece non è citata nella Costituzione. Tutte le misure che il datore di lavoro decide di adottare, a seguito della valutazione del rischio generico da agenti biologici, o specifico per alcuni settori, sono misure riconosciute dalla legge a tutela della salute dei lavoratori e finanche della collettività, perciò in alcun modo la tutela della privacy può interferire e menomare la tutela della salute. Perciò il mio messaggio per i datori di lavoro è avanti tutta con l'autocertificazione dei lavoratori di non aver avuto contatti con persone della zona rossa, con le telecamere termiche e via dicendo. Previa somministrazione dell'informativa privacy, ovviamente.
Gli ostacoli burocratici alle iniziative di chi contrasta attivamente la diffusione del contagio sono inaccettabili.
Rispondi Autore: Lino Emilio Ceruti - likes: 0
03/03/2020 (20:44:42)
Non sono il Garante e non posso rispondere.
So solo che se non rispetto la privacy e ciò che lui afferma sono dolori.

Di fronte al Tribunale so che con l'assistenza di un legale posso impugnare qualsiasi cosa ma, sottolineo quanto sopra ho già scritto in data 02/03/2020 (20:12:35)

"b)
l'Avvocato sa far bene il suo lavoro indicando sapientemente come devono essere interpretare le Leggi ma, questo, non serve ad una cippa se il Giudice la pensa diversamente"

Soprattutto, quando Organi Istituzionali non licenziano "obblighi" (o chiari e specifici indirizzi) e quando un Garante della Privacy pone degli "alto là".

Me ne guardo bene dal trasgredire solo perché, in caso di contestazione, la possibilità di impugnarli in Tribunale rientra nelle mie facoltà.
Le "tribulazioni che nascono", però, me le smazzo io.

Io dalle piante sono sceso molto tempo fa (così mi hanno detto i miei compaesani) e ho imparato a ragionare con la mia testa pur rimanendo sempre disponibile al confronto senza vestirmi di fastidiosa saccenza
Rispondi Autore: Paolo Giuntini - likes: 0
03/03/2020 (22:04:06)
Alcune posizioni negazioniste cominciano ad ammorbidirsi. Complimenti ! A domani.
Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0
05/03/2020 (07:42:01)
Eminente Avv. Dubini,

Le consiglio la lettura della Circolare del Veneto.
grazie.
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/rischi-da-agenti-biologici-C-52/covid-19-la-tutela-della-salute-negli-ambienti-di-lavoro-non-sanitari-AR-19877/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=3&utm_campaign=nl20200305%2BPuntoSicuro%3A+sommario+del+5+marzo+2020&iFromNewsletterID=2977
Rispondi Autore: G. I. - likes: 0
06/03/2020 (11:28:01)
E dopo come si è espresso il Garante per la Privacy, negando la possibilità di indagini conoscitive e controlli diretti da parte dei privati, come lo conteniamo e gestiamo questo rischio biologico ormai ubiquitario, ma comunque incrementato per attività lavorativa?
Io credo che sia necessario aggiornare la VDR biologico.
Rispondi Autore: Stefano Mordeglia - likes: 0
06/03/2020 (13:21:37)
Leggo, e mi associo ad essi, da diversi soggetti, anche istituzionali, indicazioni contrarie rispetto a quelle indicate in questo articolo.
Finalmente, prevalgono le tesi improntate ad una corretta interpretazione normativa (che non pù prescindere dalla conoscenza delle realtà delle cose e limitarsi isemmai ad una formale e burocratica lettura del dato normativo), ed alla capacità di traduzione delle indicazioni di contenimento nella operatività delle nostre aziende.
Doti tipiche di chi gestione in azienda, tutti i giorni, criticità ed emernge. Meno di chi nella vita si occupa di fornire pareri (e non implementare soluzioni).
Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 0
06/03/2020 (16:28:26)
Indicazioni della Regione Marche.

Aziende nelle quali l’esposizione a COVID-19, potenziale o in atto, non è connaturata alla tipologia dell’attività svolta e presenta gli stessi determinanti di rischio presenti nella popolazione generale.
Rappresenta la situazione della stragrande maggioranza dei comparti lavorativi (ad eccezione delle attività menzionate al punto precedente) ovvero casi in cui i determinanti del rischio da COVID-19 sono, per i lavoratori, sovrapponibili a quelli della popolazione generale: il rischio biologico da COVID-19 è quindi riconducibile al concetto di rischio generico e vanno semplicemente applicate e rispettate tutte le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale, valide per le collettività umane ai fini di contenere la diffusione del virus.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
08/03/2020 (14:11:11)
Valutare il rischio biologico da agenti virali
La situazione è sempre più grave. Ora tutta la Lombardia e molte provincie sono zona rossa. Gli spostamenti non sono più consentiti se non per comprovate ragioni lavorative, DPCM 7 marzo 2020, e quindi il datore di lavoro deve documentare le esigenze e deve giustificare nel DVR per quale motivo espone i lavoratori al rischio contagio consentendo i loro spostamenti per lavoro.
Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 0
08/03/2020 (15:09:00)
Stanno arrivando chiarimenti ovunque (Assolombarda, Confindustria Bergamo, ecc.), compreso dal Presidente Lombardia, che specificano che rientrano nelle "comprovate esigenze lavorative" le normali attività lavorative e produttive e che quindi il tratto casa lavoro è consentito.
Rispondi Autore: Lino Emilio Ceruti - likes: 0
08/03/2020 (15:25:47)
Cambio rivista... troppo coronastress
Buona domenica
Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0
09/03/2020 (17:11:17)
"Valutare il rischio biologico da agenti virali
La situazione è sempre più grave. Ora tutta la Lombardia e molte provincie sono zona rossa. Gli spostamenti non sono più consentiti se non per comprovate ragioni lavorative, DPCM 7 marzo 2020, e quindi il datore di lavoro deve documentare le esigenze e deve giustificare nel DVR per quale motivo espone i lavoratori al rischio contagio consentendo i loro spostamenti per lavoro."


SCUSI AVVOCATO, MA DOVE E' SCRITTO ?

Non possiamo INVENTARCI obblighi non PREVISTI.

IL DATORE DI LAVORO (ospedali cliniche etc.) NON ESPONE A RISCHIO I LAVORATORI, IL VIRUS C'E' GIA' IN OGNI LUOGO.

Poi concordo che misure di igiene (guanti) sono necessarie per alcune postazioni (banco vendite, reception etc.) ma non è un rischio derivante dal lavoro, è un'epidemia. che è diverso.
Rispondi Autore: Andrea RSPP - likes: 0
09/03/2020 (17:30:34)
Chiamatelo come volete, valutazione del rischio o no.

Il datore di lavoro è tenuto a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, infatti ci sono obblighi legati alla sanificazione, illuminazione, presenza di bagni, microclima etcc.

Non si tratta di rischio professionale, ma il datore di lavoro è tenuto a mettere in atto misure di prevenzione eccezionali. Quindi a rivalutare i rischi in azienda sulla base delle attività svolte dai lavoratori. Rivedere procedure e fornire i lavoratori dei DPI necessari per fa fronte a questa emergenza sanitaria.
Non per questo si dovrà poi rivalutare il rischio per ogni singola cosa a cui le persone nella loro vita quotidiana sono esposte (vedi normale influenza).

Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
10/03/2020 (12:50:51)
Col divieto di spostamento per la popolazione generale, e viceversa l'autorizzazione per chi ha invece comprovate ragioni lavorative per muoversi, il rischio da esposizione virale coronavirus è diventato un rischio professionale per tutti i lavoratori.
Col DPCM 9 marzo 2020, che ha esteso a tutto il territorio italiano la normativa relativa alle zone controllate (ex zone rosse), non vi è più il minimo dubbio che chi lavora ha ora un rischio aggiuntivo e maggiorato rispetto alla popolazione non lavorativa di fatto obbligata a restare a casa se non ha giustificati motivi dettati da oggettive necessità per spostarsi. E dunque obbligo di valutare nel DVR il rischio biologico virale da coronavirus.
Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 0
11/03/2020 (14:27:59)
Sempre per aggiungere contributi per i colleghi che leggono, anche a seguito del DPCM 09/03/2020, sul NON OBBLIGO di aggiornamento DVR, se non nei casi previsti

Stavolta, in aggiunta alle altre, si esprime la ASL Umbria 2, proprio a seguito del DPCM 09/03/2020:

INDICAZIONI PER IL DATORE DI LAVORO (E SUOI COLLABORATORI):

il nuovo Coronavirus responsabile del COVID-19 rientra nella classe dei Coronaviridae elencata tra gli agenti biologici dell’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08, con attuale classificazione in gruppo 2.
Per le aziende nelle quali esiste a priori un rischio biologico di tipo professionale, per uso deliberato di agenti biologici e/o un rischio biologico di tipo professionale connaturato alla tipologia dell’attività svolta, è ipotizzabile che il Datore di Lavoro debba verificare se nella Valutazione dei Rischi ex art. 271 del D.Lgs. 81/08, le misure di prevenzione e protezione già adottate risultino adeguate o meno ai fini del controllo dell’esposizione a SARS-CoV-2 e della sua trasmissione.
Nella stragrande maggioranza dei comparti lavorativi l’esposizione a SARS-CoV-2, potenziale o in atto, non è connaturata alla tipologia dell’attività svolta: il rischio biologico da SARS-CoV-2 è quindi riconducibile al concetto di rischio generico e vanno semplicemente applicate e rispettate tutte le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale, valide per la popolazione generale ai fini del contenimento della diffusione del virus.
Informazione/Formazione:
Le attività di formazione, informazione e addestramento, in relazione anche a quanto affermato nel DPCM dell’08/03/2020 e s.m.i., sono rimandate sino ad emergenza terminata a meno di non operare con modalità a distanza. Analoghe considerazioni per le abilitazioni con periodicità di rinnovo normate ed in scadenza.

Per approfondimenti, andare direttamente all'articolo presente sulla pagina USLUMBRIA2.it e cliccare la sezione NEWS
Rispondi Autore: Gaetano - likes: 0
15/03/2020 (16:10:44)
Chiedo alla redazione di punto sicuro come già fatto, che gli articoli siano soggetti alla cosiddetta "revisione dei pari" prima di essere pubblicati. Non tutti i lettori leggono tutto l'articolo spesso ci si ferma al titolo e non posso passare certo messaggi sbagliati. Se poi si leggono i commenti dei professionisti mi sembra sia chiaro come la sicurezza sia una materia prettamente tecnica e non per avvocati.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
16/03/2020 (16:04:41)
Sull'aggiornamento del DVR faccio presente che Cgil-Cisl e UIL Lombardia ritengono necessario l'aggiornamento del DVR e:
1) numerose aziende hanno aggiornato la parte Valutazione del rischio da agenti biologici,
2) altre hanno creato una autonoma valutazione del rischio da Coronavirus, 3) altre ancora hanno elaborato buon protocollo sicurezza Coronavirus dichiarandolo "coerente e parte integrante del DVR".
Più si prolunga questa emergenza meno va sottovalutato l'impatto che questo virus sta avendo sulla globalità dei nostri comportamenti, incluse le mansioni di lavoro.
Rispondi Autore: Gaetano - likes: 0
16/03/2020 (19:12:28)
L'autore dell'articolo dimentica forse che ha scritto lo stesso, con il senno del poi. Se la pandemia non vi fosse stata non avrebbe mai parlato di aggiornamento DVR, già solo questo può bastare a far capire l'errore di base che c'è nella tesi esposta.
Rispondi Autore: Umberto - likes: 0
17/03/2020 (21:47:21)
Vorrei chiedere a che grado nella classificazione del rischio è catalogato quello del covid.19
Grazie
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
20/03/2020 (10:03:37)
Agente biologico del gruppo 2, sig. Umberto
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
22/03/2020 (09:37:05)
E qual è la novità?

Le industrie alimentari (vedi allegato XLIV) e le industrie farmaceutiche citate nell'ordinanza (vedi anche quanto detto ieri da Conte) avevano già l'obbligo del DVR dal rischio biologico e, quindi, di aggiornarlo come già detto nel mio articolo del 27 febbraio scorso.
Poi, nell'ordinanza riguardante il solo territorio di Rimini, si ribadisce che l'operatività di questa tipologia di aziende è consentita previa adozione di specifici protocolli operativi a valle dell'aggiornamento del DVR. Aggiornamento che già doveva essere stato effettuato da questa tipologia di aziende fin da quando era stata proclamata la situazione d'emergenza in Italia, visto che ciò era già espressamente previsto dal D. Lgs. n° 81/2008.

P.S.. avrebbero fatto meglio, visto che hanno voluto fissare un nuovo distanziamento interpersonale, a utilizzare quanto previsto quanto consigliato dal CDC di Atlanta e cioè 6 ft (poco più di 1,80 mt).
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
22/03/2020 (20:48:09)
Quando si cita una fonte, la si deve citare correttamente e non "a pezzi" e "a convenienza".

Direttiva 89/391/CEE
Articolo 1 - Oggetto
1. La presente direttiva ha lo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
2. A tal fine, essa comprende principi generali relativi alla prevenzione dei RISCHI PROFESSIONALI e alla protezione della sicurezza e della salute, all'eliminazione dei fattori di rischio e di incidente, all'informazione, alla consultazione, alla partecipazione equilibrata conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, nonché direttive generali per l'attuazione dei principi generali precitati.

Articolo 6 Obblighi generali dei datori di lavoro
1. Nel quadro delle proprie responsabilità il datore di lavoro prende le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei RISCHI PROFESSIONALI, d'informazione e di formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
24/03/2020 (12:34:06)
La valutazione dei rischi per tutelare la salute e la sicurezza di lavoratrici e lavoratori da TUTTI i rischi presenti nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro (incluso ovviamente il contagio da Coronavirus) di cui al Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. n. 81/2008):
Art. 2 comma 1 lettera "q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza".
Art. 2 comma 1 lett. "o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità".
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
24/03/2020 (19:36:09)
TUTTI I RISCHI ma solo se PROFESSIONALI.
Come al solito si dimentica, ma non è una novità, di citare altri articoli del D. Lgs. n° 81/2008:

- Art. 2 comma 1, lett. n) del D. Lgs. n° 81/2008
Prevenzione
Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i RISCHI PROFESSIONALI nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno.

- Art. 2 comma 1, lett. l) del D. Lgs. n° 81/2008
Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi
Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai RISCHI PROFESSIONALI per i lavoratori.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
24/03/2020 (20:37:03)
Condivido la saggia riflessione di Daniele Ranieri.
Nell’immediato, la questione sul Dvr appare più formale che sostanziale. Trovandoci, si spera, di fronte a una emergenza temporanea, la cosa essenziale da fare è agire con efficacia. Emanando misure chiare e coerenti. Dove poi vadano scritte, in questa situazione, non sembra essere un fattore decisivo.

Qualcuno, però, tenta di approfittarne per riesumare interpretazioni superate. La più rilevante sostiene che si possa escludere il Dvr dal trattamento dell’emergenza in corso per il fatto che questo documento è dedicato ai “rischi professionali”, restringendo il campo di questi alle sole mansioni e ai compiti legati alla produzione aziendale.

La valutazione dei rischi, secondo l’art. 28 del D.Lgs. 81/2008, prevede però l’analisi di “TUTTI I RISCHI”, non solo quelli inerenti la produzione (che sono ovviamente quelli più diffusi e rilevanti), ma di tutti quelli presenti dentro “l’organizzazione aziendale”. Quei rischi nei quali il lavoratore non incorrerebbe, o nei quali avrebbe meno probabilità d’incorrere, se non lavorasse.

Tra questi rischi ne esiste una famiglia denominata “rischi generici aggravati dal lavoro”. In sostanza chiunque può cadere da qualsiasi scala (rischio generico), ma un lavoratore che per svolgere la sua mansione sia costretto a salirle e scenderle diverse volte, magari pressato dall’urgenza di portare a termine il suo compito, ha una probabilità di cadere più alta di altri (il rischio è quindi aggravato dal contesto lavorativo). Questa famiglia di rischi è normalmente inserita nella valutazione dei rischi.

Un terremoto, la caduta di un fulmine, una epidemia virale, un atto terroristico, una rapina e tanti altri avvenimenti rientrano in questa definizione? Certamente sì, se il lavoro è tale da comportare l’aggravamento delle possibilità d’incontrare uno di questi eventi o di aumentarne il grado di danno rispetto alla popolazione genericamente intesa. L’elemento è sempre dato, da una parte dall’aumento della probabilità e del danno, dall’altra dalla “costrittività” dei lavoratori, che non hanno la stessa possibilità del resto della popolazione di sottrarsi ai rischi presenti “nell’ambito dell’organizzazione in cui prestano la propria attività” (art. 2 lett. q).

Qualche spiritoso, non mancano mai, può dire: “Ma allora anche il rischio che cada un meteorite va valutato dal DdL”. Spiritoso, ma poco preparato. Il rischio, quello generico, per essere valutato e inserito nel Dvr, deve avere “l’aggravante” data dal contesto lavorativo. Il meteorite, che, com’è noto, ha già probabilità remote di arrivare sul pianeta Terra, può cadere su tutti, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo sia esso un deserto, speriamo, o addosso a una casa o una fabbrica. Non c’è nulla che nell’attività lavorativa possa rendere più probabile che cada in un punto piuttosto che in un altro. Inoltre, non esiste nulla di “tecnicamente possibile” per eliminare o ridurre il rischio. Non è così per i terremoti di cui, per esempio, esiste una mappa delle località a rischio, oltre a vari altri elementi che possono aiutare a prevedere e a ridurre il danno. Attraverso l’obbligo di costruzione antisismica, ad esempio, una particolare attenzione alle procedure di evacuazione, una diversa preparazione delle squadre di emergenza e primo soccorso rispetto al rischio specifico, una informazione e preparazione dei lavoratori (il Giappone è spesso citato come esempio). Stessa cosa vale se l’imprenditore colloca un lavoratore in locale completamente interrato in una zona a forte presenza di gas radon, o con temperature esterne stabilmente oltre i 30° (ma potrei dire vicino a una fonte inquinate, rumorosa). Il rischio che queste condizioni aggravino il rischio per la salute del lavoratore ci sono e vanno misurate, anche se non sono legate alla sua specifica professione e attività lavorativa.

D’altronde l’art.28 è di una chiarezza lampante. È evidente che se il legislatore avesse voluto ridurre la valutazione dei rischi ai soli rischi professionali l’avrebbe scritto esplicitamente e non avrebbe scritto “tutti i rischi” e basta. Dirò di più. L’Italia provò a restringere l’area dei rischi nel D.Lgs. 626/1994 all’art. 4. Il primo comma prevedeva:

Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

Fino al 2008 il rischio stress, pur correlato al lavoro, non non veniva considerato un rischio professionale e per questo motivo non veniva valutato.

Nel 2001 l’Italia venne condannata, proprio su questo punto, dalla Corte di Giustizia europea, e dovette modificare l’articolo che così venne accolto nel D.Lgs. 81/2008. Ora, nel citato art. 28, l’elencazione dei punti quali le attrezzature ecc. viene preceduta da un ANCHE. Come dire: non solo. E poi si ribadisce che deve riguardare TUTTI i rischi riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori, dizione ripetuta in più punti della normativa senza alcuna specifica, che viene invece aggiunta per quanto riguarda, per esempio, l’attività del servizio di prevenzione. Questa si occupa di una parte della valutazione, essendo un’altra demandata ad altre figure, quali il medico competente e se necessario altre figure esterne.

Torniamo all’oggi. Sarebbe logico inserire il rischio biologico causato dal Covid-19 nel complesso procedimento di valutazione-adozione di misure di programmazione-monitoraggio dell’efficacia, cioè in quel processo con cui si arriva alla stesura e alle modifiche successive del Documento di Valutazione dei Rischi. All’interno di quella “valutazione globale” prevista dalle norme. Considerando anche quanto scritto nel Titolo X del Testo Unico.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
24/03/2020 (21:00:19)
Puoi condividere tutte le opinioni che vuoi.
Il discorso non cambia.

Poi tu e Ranieri andatevi a rileggere il punto 13 della Sentenza della Corte di Giustizia CE, Sez. 5, 15 novembre 2001 - C-49/00 dove potrete trovare scritto:

13. Inoltre, è importante precisare che i RISCHI PROFESSIONALI che devono essere oggetto di una valutazione da parte dei datori di lavoro non sono stabiliti una volta per tutte, ma si evolvono costantemente in funzione, in particolare, del progressivo sviluppo delle condizioni di lavoro e delle ricerche scientifiche in materia di RISCHI PROFESSIONALI.

Il problema era che con il 626, recepimento della direttiva 89/391/CEE, avevano circoscritto solo ai rischi derivanti dalle attrezzature di lavoro e dalle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute.
Palesemente lo Stato italiano non poteva circoscrivere a queste sole tipologie di rischi professionali la valutazione.
Per questo l'Italia era stata giustamente condannata.

Quindi ci troviamo con il parere di un sindacalista e di un avvocato.
Li rispetto ma non li condivido.
Io condivido i pareri dei giuristi che ho già citato prima (Pascucci, Lepore, Fantini, Pelusi, ecc.) e quello che hanno detto le Autorità sanitarie delle Regioni come il Veneto, le Marche, l'Umbria, ecc.

Comunque, finita l'emergenza potrai offrire il tuo supporto legale, a tutti i lavoratori che, avendo contratto la COVID-19, decideranno di far causa alle aziende.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
25/03/2020 (10:23:12)
Obbligatorio il DVR rischio biologico Covid19 (art. 271 DLgs 81/2008)
La consapevolezza dell'obbligo inderogabile di valutare il rischio biologico da Coronavirus ai sensi dell'art. 271 DLgs 81/2008 (DVR) cresce inesorabilmente. Come è logico che sia. È indiscutibile che nelle attività essenziali autorizzate dal governo il datore di lavoro deve valutare esattamente il rischio per decidere se l'attività può proseguire o deve comunque essere interrotta per l'impossibilità tecnica di garantire adeguata protezione dei lavoratori durante l'attività lavorativa svolta nell'interesse dell'imprenditore dal gravissimo rischio di contagio virale in atto.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
25/03/2020 (17:34:22)
Niente da fare.
Non si capisce che la concreta e completa applicazione del Protocollo alle specificità dell'azienda, secondo quanto imposto dalle norme di Igiene Pubblica, declinandolo in funzione delle particolarità della stessa, è proprio quello che chiedono le Autorità Sanitarie per tutelare i lavoratori.
adesso aspettiamoci l'ennesimo copia-incolla per ricominciare il loop.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
25/03/2020 (18:06:11)
Desidererei che Dubini mi spiegasse quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure declinate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa.

Il motivo per cui sto continuando a replicare non è perché ce l'ho con Dubini ma perché non voglio che diventi prassi considerare i rischi esogeni, quale una pandemia da Corona Virus, come rischi professionali.

Che tal rischio sia un "Rischio generico" l'ha detto anche il Governo nell'incipit del Protocollo.
L'hanno detto varie Regioni: Veneto, Umbria, Marche, ecc.
L'hanno detto chi ne sa molto ma molto più di me in campo giuridico come il Prof. Pascucci, il prof. Lepore, il prof. Pelusi, l'avv. Fantini, ecc.
Tutti documenti che si trovano sul web.

Le norme per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro riguardano tutti i rischi professionali e non tutti i rischi indiscriminatamente.

In caso contrario, se passasse l'idea che qualunque tipo di rischio non professionale debba essere preso in considerazione, tutti noi RSPP e CSP/CSE, ci troveremmo ad essere coinvolti in concorso per i delitti di cui agli art. 589 e 590 cp con l'aggravante, ad esempio, di:
- non aver segnalato, quale RSPP di un'azienda di San Donato Milanese, il rischio di caduta di un aereo in fase di atterraggio a Linate (qualcuno mi dica quale misura dovrebbe adottare il datore di lavoro);

- non aver valutato, quale CSP e CSE, il rischio di caduta di alberi in cantiere a causa di una improvvisa tromba d'aria.

Ecco perché è importante ribadire quale sia la tipologia di rischi di cui ci dobbiamo preoccupare e considerare i rischi non professionali come rischi da gestire nell'ambito delle emergenze.

Questo è quello che avviene ovunque.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
25/03/2020 (20:16:09)
Coronavirus e tutela dei lavoratori
Anna D'Antuono
Tralasciando gli ambienti di lavoro in cui l’esposizione al COVID-19 è specifica (ambito sanitario, pronto soccorso, reparti malattie infettive, addetti alla sicurezza aeroportuale, addetti delle forze dell’ordine in aree oggetto di focolai, addetti dei laboratori di analisi, …) per cui il rischio è "professionale", occorre tutelare chi lavora negli ambienti di lavoro “in cui l’esposizione all’agente biologico è di tipo generico, e pertanto non rientra nel rischio specifico” (ambienti industriali, civili, scuole, terziario, grande e piccola distribuzione, attività commerciali, della ristorazione, trasporti, etc…).
In questi casi il Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 “ha già valutato il rischio biologico e sicuramente avrà presente nel documento di valutazione una sezione per il cosiddetto “Rischio Biologico Generico”.
Col divieto di spostamento per la popolazione e l'autorizzazione per chi ha invece comprovate ragioni lavorative per muoversi, il rischio da esposizione virale coronavirus a nostro parere è diventato un rischio professionale per tutti i lavoratori.
E dunque obbligo di valutare nel DVR il rischio biologico virale da coronavirus.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
26/03/2020 (10:53:12)
Questo è il parere di una Avvocato che si occupa di tutela dei consumatori per l'ADUC.

Non ho dubbi che sia una bravissima professionista nel suo settore dove avrà vinto molte battaglie per la tutela di noi consumatori.

Penso, però, che i pareri del prof. Pascucci, del prof. Lepore, dell'avv. Fantini, del prof. Pelusi, ecc., abbiano ben altro peso trattandosi di esperti del settore.
Settore che, invece, non è quello dell'avv. D'Antuono.

Intanto aspetto che Dubini, invece di fare i copia - incolla presi qua e là, mi risponda alla domanda che gli ho fatto su quale sia la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure declinate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
26/03/2020 (11:38:24)
Solo l'attenta lettura del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 consente di far luce sull'obbligo inderogabile di valutare il rischio da agente biologico Coronavirus-Covid-19. Invito tutti ad una attenta rilettura che consente di individuare tale obbligo giuridico senza dubbio alcuno, In questo caso di gravissima emergenza sanitaria e lavorativa il metodo spannometrico è i pregiudizi estranei alla lettera della norma di diritto vigente non aiutano. Una cosa è certa in modo assoluto, fare la valutazione del rischio da coronavirus non viola nessuna legge. Lo stesso non può dire chi non la predispone. Oltretutto il DVR ha il vantaggio della data certa opponibile a chiunque. per il resto vale aurea saggezza giuridica romana: de minimis non curat praetor .
I fondamenti legali della valutazione di tutti i rischi professionali e di tutti i rischi generici aggravati dalle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa
Art. 2 – Definizioni - D.Lgs. n. 81/2008
“q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività [rischi professionali e rischi generici aggravati dalle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa n.d.r.], finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno;
o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità”.
Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi3 - D.Lgs. n. 81/2008
1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) [valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività], anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori [rischi professionali e rischi generici aggravati dalle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa n.d.r.], ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo.
Articolo 271 - Valutazione del rischio [da esposizone ad agenti biologici] - D.Lgs. n. 81/2008
1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all’articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall’ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all’articolo 268, commi 1 e 2;
b) dell’informazione sulle malattie che possono essere contratte;
c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all’attività lavorativa svolta;
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall’autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.
2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente Titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell’attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall’ultima valutazione effettuata.
4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell’ALLEGATO XLIV [esemplificativo significa che le attività dell’esempio prevedono sicuramente l’esposizione non deliberata ad agenti biologici, ma significativa, e che poi è onere di ogni singolo datore di lavoro valutare se la sua attività preveda tale rischio al di là di detto elenco n.d.r ], che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi [dunque non solo rischi professionali, ma anche i rischi generici aggravati dalle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa n.d.r.], il datore di lavoro può prescindere dall’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l’attuazione di tali misure non è necessaria.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
26/03/2020 (15:42:54)
E mica risponde alla domanda.
Continua con il copia-incolla.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
26/03/2020 (18:03:48)
André Berni e Andrea Reghelin hanno sviluppato un ragionamento di grande interesse, che invito tutti a considerare con grande attenzione.
Il rischio epidemico è un rischio lavorativo? E’ cioè di pertinenza del datore di lavoro?
Il motivo del contendere, che è dibattuto da tutti gli esperti del settore, chi per ambito chi per pertinenza, è se il rischio epidemico a cui stiamo assistendo in questi giorni debba intendersi come rischio lavorativo correlato ad una mansione e sia di pertinenza o responsabilità o meno del Datore di Lavoro con il supporto del Medico Competente e del RSPP.
Senza voler tediare, la materia del rischio biologico fa riferimento a tre grandi scenari di rischio:
1) il primo caso è quello dell’uso deliberato dell’agente biologico; pensiamo ad un laboratorio in cui si sta cercando di isolare il virus per ricercare un possibile vaccino ( in questo caso la materia è disciplinata dal’ All. XLVI del d.lgs. 81/08);
2) il secondo caso è quello del cosiddetto rischio generico aggravato, o rischio da esposizione potenziale, nel caso in cui in funzione della mansione e del luogo di lavoro, il lavoratore sia esposto ad un aggravamento del rischio; si pensi nel caso ad un operatore ecologico in area di quarantena (rischio generico aggravato All. XLIV del d.lgs. 81/08;
 3) Il terzo caso è il cosiddetto rischio da esposizione occasionale caratterizzato dal fatto che gli agenti biologici si possono trovare in tutti gli ambienti di lavoro così come in qualsiasi altro contesto, a prescindere dalla mansione di lavoro e dalle condizioni ambientali.

Quali sono gli adempimenti per le organizzazioni?
La questione aperta è se le organizzazioni che devono farsi promotrici di iniziative in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, si debbano limitare a trasferire le disposizioni ministeriali e le ordinanze, se debbano predisporre e redigere procedure operative di lavoro, se debbano fare formazione e informazione o se debbano prendersi in carico una vera e propria valutazione dei rischi per determinare, in funzione del luogo di lavoro e della mansione, le misure di mitigazione idonee.
Quello di cui vogliamo parlare è dell’approccio metodologico rispetto ad uno scenario di emergenza e di come la valutazione del rischio, obbligo formale o mero adempimento, nella prassi odierna dagli stessi addetti al mestiere sia visto molto spesso come burocrazia, fastidiosa formalizzazione, inutile appendice.
... se dovessimo ricercare un tema che ci appassiona nel grande contenitore normativo del Testo Unico della Sicurezza, certamente lo troveremmo nell’art. 28 del D.lgs. 81/08. Nell’art. 28 del D.lgs. 81/08 a nostro avviso c’è quella che dovrebbe essere la vera filosofia di una valutazione dei rischi:
“b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi;
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri”.
Opportunità, necessità, o obbligo, il messaggio che vogliamo trasferire è che solo attraverso una valutazione ponderata al contesto, adeguata alle scelte strategiche aziendali si possano adottare le giuste procedure organizzative e gli adeguati piani di miglioramento, senza reazioni istintive, scelte emotive, o reazioni passive all’ adempimento.
Il focus deve essere posto sulla ricerca della miglior tutela possibile per i lavoratori
Ci piacerebbe che la discussione fosse riportata su un tema maggiormente comprensibile ai più, che è l’individuazione del modo più efficace per tutelare nel miglior modo possibile i lavoratori. Indipendentemente dall’esistenza di un obbligo giuridico di aggiornare il DVR (che noi pensiamo tra l’altro sussistente), da questo documento partono i processi di prevenzione dei lavoratori. L’aggiornamento di questo documento testimonia la continua attenzione del datore di lavoro sui nuovi rischi che fattori endogeni ed esogeni (come nel caso del Corona Virus) si introducono nell’organizzazione. Ma soprattutto da questo documento si origina la pianificazione delle misure di prevenzione a protezione dei lavoratori, le procedure di sicurezza e l’adozione di dispositivi di protezione collettiva e individuale.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
26/03/2020 (18:38:06)
Non ho dubbi che l'avv. Reghelin sia un esperto, come risulta dal profilo sul web, di consulenza legale direzionale nell’ambito della gestione degli aspetti legali dell’Information and Communication Technology (ICT law) e di 231 (che è ormai un contenitore enorme di reati fattispecie).

Personalmente, però, mi attengo a quanto detto da chi si occupa, da giuslavorista, del problema da decenni e cioè dal Prof. Pascucci, dal Prof. Lepore, dall'avv. Fantini e dal Prof. Pelusi, ecc..

Detto questo, se quel che conta è la tutela della salute dei lavoratori, l'adozione del Protocollo (per le aziende che non fanno uso deliberato di agenti biologici e non comprese nell'allegato XLIV) e la sua declinazione in funzione delle specificità della singola azienda, permette di raggiungere tale obiettivo.

Per declinare il Protocollo si può usare una procedura operativa che preciserà come questo sarà messo concretamente in atto.

Una procedura di questo tipo può essere strutturata come segue (contenuti non esaustivi):
1. Introduzione
2. Prevenzione del rischio da contagio
2.1 Interventi volti a contenere il rischio da contagio
2.1.1 Creazione task force aziendale
2.1.2 Informazione alle persone
2.1.3 Riduzione numero persone
2.1.4 Organizzazione aree di lavoro
2.1.5 Sanificazione delle aree di lavoro
3. Procedura di gestione in caso di positività ai test
3.1 Individuazione di casi sospetti in azienda
3.2 Attuazione misure indicate dalle Autorità
3.3 Misure immediate d’intervento
4. Messa conoscenza della procedura alle parti interessate
Allegati
Informativa Ingresso azienda – Istruzioni lavaggio mani - Informativa presso distributori automatici – Ingresso mensa - Informativa presso timbratrice - Spogliatoi, ecc.

Fare questo concretamente e non solo sulla carta, e te lo chiedo per l'ennesima volta visto che non hai mai voluto rispondere, non permette di garantire la tutela della salute e della sicurezza del lavoro dei lavoratori?

Allargare ai rischi NON PROFESSIONALI l'obbligo di valutazione e redazione del DVR comporta una estensione ingiustificata di quanto previsto fin dal 1989 con la Direttiva 89/391/CEE, una condotta penalmente inesigibile a carico del datore di lavoro e dei suoi collaboratori e un potenziale coinvolgimento, da parte di Procure in vena di protagonismo, di quei RSPP e CSP/CSE che non abbiano tenuto conto dei rischi non professionali.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
26/03/2020 (21:44:45)
Le aporie del prof. Pascucci
Non si capisce per quale motivo si deve valutare il rischio pandemia quando si manda il proprio dipendente all'estero, e viceversa non si dovrebbe fare la valutazione del rischio da pandemia quando si costringe il lavoratore ad andare al lavoro in Italia, anziché stare a casa, che è l'unica misura di prevenzione del contagio dettata da tutte le autorità competenti.
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
26/03/2020 (22:39:16)
Perché, anche se sto a casa, con una pandemia, il contagio me lo posso beccare lo stesso visto che non sono chiuso dentro 24h su 24 né io e né i miei parenti ed esco per andare a comprarmi da mangiare, per andare al tabacchino, per andare in farmacia, per accompagnare mia madre per fare la dialisi, ecc.

Quando invece devo andare in Tanzania per lavorare ad una diga, in un territorio dove c'è una epidemia di dengue, io sono esposto ad un rischio generico aggravato proprio perché mi stanno inviando in un posto particolare dove solo in quel posto c'è il dengue e non ovunque come c'è oggi in Italia il Corona Virus.

È più chiaro così?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
27/03/2020 (02:24:08)

IL RISCHIO SANITARIO COME RISCHIO GENERICO AGGRAVATO CHE DETERMINA L'OBBLIGO DI EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81) INTERPELLO N. 11/2016 del 25.10.2016
"L’art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 prevede, per il datore di lavoro, l’obbligo di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari ed adottare, conseguentemente, le misure di prevenzione e protezione che reputi idonee allo scopo.
Sulla base di quanto espresso in premessa, la Commissione ritiene che il datore di lavoro debba valutare tutti i rischi compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo esemplificativo, i cosiddetti «rischi generici aggravati», legati alla situazione geopolitica del Paese (es. guerre civili, attentati, ecc.) e alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento non considerati astrattamente, ma che abbiano la ragionevole e concreta possibilità di manifestarsi in correlazione all’attività lavorativa svolta".

Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
27/03/2020 (02:26:49)
Paragonare il rischio di contrarre il virus stando a casa con il rischio di chi va a lavorare per ore dà l'idea di cosa significhi metodo spannometrico.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
27/03/2020 (16:19:44)
Se non si riesce a capire che una cosa è essere mandato a lavorare in Tanzania dove c'è una epidemia di dengue e c'è solo lì (questo è il rischio generico aggravato) ………. e altra cosa è andare a lavorare in un'azienda (non sanitaria o che non usa agenti biologici deliberatamente) in Italia dove l'epidemia c'è in tutta Italia e pervade sia gli ambienti di lavoro che quelli di vita (questo è il rischio generico), non posso farci nulla.

La colpa è del Grande Biologo che, evidentemente, ai tempi era distratto.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
28/03/2020 (02:13:38)
Raffaele Guariniello fa chiarezza come sempre. Ubi maior minor cessat.

COVID-19, IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO: OBBLIGO DEL DVR CORONAVIRUS (Guariniello)
TUTTI SI STANNO chiedendo se il datore di lavoro debba valutare il rischio coronavirus e individuare le misure di prevenzione contro tale rischio nel documento di valutazione dei rischi. A dare la risposta è, a ben vedere, l’art. 28, comma 2, lett. a), TUSL, ove si usa l’espressione “tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa”. Un’espressione altamente volutamente significativa, in quanto fa intendere che debbono essere valutati tutti rischi che possono profilarsi, non necessariamente a causa dell’attività lavorativa, bensì durante l’attività lavorativa: come appunto il coronavirus. Proprio quel “durante” induce a condividere la linea interpretativa accolta dalla Commissione per gli Interpelli nell’attualissimo Interpello n. 11 del 25 ottobre 2016: “il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi, compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo esemplificativo, i rischi legati alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento”.
Il Fatto Quotidiano 26/3/2020
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
28/03/2020 (08:56:10)
Si ricomincia con il copia-incolla ossessivo - compulsivo.

Quando si cita qualcosa, bisogna farlo in modo completo e non funzionale a sostenete le proprie tesi.
Purtroppo, di questo, Dubini ci ha ormai abituati.

Allora, l'Interpello n° 11/2016 era stato proposto dalla UIL Trasporti:
"La UILTRASPORTI ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione relativamente alla sussistenza dell’obbligo, in capo al datore di lavoro, di considerare, nell’ambito della valutazione dei rischi, anche i rischi legati alla situazione ambientale (soprattutto nei paesi esteri) per il personale navigante delle compagnie aeree. In particolare, l’istante chiede di sapere: “… se nell’obbligo giuridico in capo al datore di lavoro della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), così come disciplinato dagli artt. 15, 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008 sia ricompresa anche la valutazione della situazione ambientale e di sicurezza intesa anche come security, in particolare in paesi esteri ma non solo, legata a titolo esemplificativo ma non esaustivo ad eventi di natura geo politica, atti criminali di terzi, belligeranza e più in generale di tutti quei fattori potenzialmente pericolosi per l’integrità psicofisica dagli equipaggi nei luoghi (tipicamente aeroporti, alberghi, percorso da e per gli stessi e loro immediate vicinanze) dove il personale navigante si trovi ad operare/alloggiare quando comandati in servizio”.

La risposta era stata la seguente:
"Sulla base di quanto espresso in premessa, la Commissione ritiene che il datore di lavoro debba valutare tutti i rischi compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo esemplificativo, i cosiddetti «rischi generici aggravati», legati alla situazione geopolitica del Paese (es. guerre civili, attentati, ecc.) e alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento non considerati astrattamente, ma che abbiano la ragionevole e concreta possibilità di manifestarsi in correlazione all’attività lavorativa svolta."

Come si vede, appare evidente che l'aggravamento del rischio è dovuto ad una situazione specifica in un determinato contesto geografico in cui un lavoratore è inviato per svolgere l'attività.
Per questo motivo il DVR lo devo aggiornare prevedendo le misure per tutelare l'integrità psicofisica di un equipaggio inviato in un Paese a rischio guerra, attentato, epidemia, ecc. (ma questo l'avevo già spiegato nei precedenti post).

Una pandemia, invece, permea tutti gli ambienti di lavoro e di vita e, per questo, il rischio è considerato "rischio generico".

In merito a ciò che afferma il mentore di Dubini (da lui così definito già ai tempi della diatriba sui near miss nel 2015), va ricordato che il "rischio Corona Virus" non si manifesta SOLO durante il lavoro ma è presente anche negli ambienti di vita proprio perché si è davanti ad una pandemia.

Questa è la differenza sostanziale tra l'inviare i lavoratori in un particolare contesto ambientale dove c'è il virus e c'è SOLO lì e avere una pandemia diffusa a livello mondiale dove il rischio di contagio è diffuso ovunque e cioè sia negli ambienti di lavoro che in quelli di vita.

Non è difficile da capire.
Però se vivi in adorazione perpetua di un personaggio che si è sempre e solo occupato della Pubblica Accusa, diventa difficile comprenderlo.

Pertanto, negli ambienti di lavoro delle aziende (aziende che NON fanno uso deliberato di agenti biologici e in allegato XLIV), senza toccare il DVR che riguarda i rischi professionali, si deve tassativamente contestualizzare il Protocollo alle specificità dell'azienda per garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Infine ripropongo a Dubini la domanda a cui continua a non rispondere ed il motivo è ormai chiaro:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure declinate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
28/03/2020 (11:46:57)
De minimis non curat praetor.
Il DVR va fatto sempre e comunque. E deve essere aggiornato alle mutevoli circostanze lavorative. Il virus ha sconvolto il lavoro e qualcuno sostiene che non si deve aggiornare il DVR! Invece il DVR deve includere anche il rischio generico aggravato dalle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, come quello sanitario da agente biologico Covid-19. Rispettare la legge sanzionata penalmente sul DVR e sul suo aggiornamento non è un optional ma un obbligo non delegabile del datore di lavoro sanzionato penalmente. Datori di lavoro, se non aggiornate il DVR al rischio Coronavirus la prescrizione e la sanzione per violazione di legge contravvenzionale non viene fatta al consulente che ci ha detto di non aggiornare il DVR al Coronavirus ma a voi, ed eventualmente al medico competente, se è stato coinvolto.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
28/03/2020 (11:56:11)
Si continua con il copia-incolla ossessivo - compulsivo.
Di meglio non riesce a fare.

Ripropongo la domanda che ho fatto e sarà così in seguito:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure declinate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
28/03/2020 (13:23:39)
Errare humanum est, perseverare autem diabolicum.
IL DATORE DI LAVORO DEVE NECESSARIAMENTE AGGIORNARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN SEGUITO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19?
Il Datore di Lavoro deve fornire informazioni ai lavoratori, anche mediante redazione di informative (o utilizzando opuscoli a disposizione, come quello redatto dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità, che indica i 10 comportamenti da adottare per prevenire la diffusione del virus) e adottare precauzioni utili a prevenire l’affollamento e/o situazioni di potenziale contagio, quali quelle già suggerite nelle “Buone pratiche” approvate da ATS.
Il documento di valutazione dei rischi dovrà essere aggiornato solo per i rischi specifici connessi alla peculiarità dello svolgimento dell’attività lavorativa, ovvero laddove vi sia un pericolo di contagio da COVID-19 aggiuntivo e differente da quello della popolazione in generale.
Diversamente risulta fondamentale adottare le precauzioni già note e diffuse dal ministero della Salute, declinandole alla specificità dei luoghi e delle attività lavorative.
ATS Bergamo
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
28/03/2020 (17:23:42)
Si continua con il copia incolla ossessivo-compulsivo.

ATS Bergamo.
"Il documento di valutazione dei rischi dovrà essere aggiornato solo per i rischi specifici connessi alla peculiarità dello svolgimento dell’attività lavorativa, ovvero laddove vi sia un pericolo di contagio da COVID-19 aggiuntivo e differente da quello della popolazione in generale.
Diversamente risulta fondamentale adottare le precauzioni già note e diffuse dal ministero della Salute, declinandole alla specificità dei luoghi e delle attività lavorative"

Questi sono i rischi professionali del personale sanitario, delle aziende in allegato XLIV e di quelle che fanno uso deliberato di agenti biologici.
Per questi, che già trattavano il rischio biologico nel loro DVR, il documento va aggiornato integrandolo con le prescrizioni del Protocollo.

Per le altre aziende, no.
Il rischio da Corona Virus non è un rischio professionale.
Leggiti l'incipit a pag. 3 del Protocollo.
E' un rischio generico anche se vai a lavorare perché sei in una pandemia.
Il rischio di contagio non c'è solo al lavoro ma anche nella vita sociale.
Questo vuol dire pandemia.

Per questa aziende, bisogna contestualizzare il Protocollo alle specificità delle imprese in funzione delle attività svolte e verificare che sia compiutamente applicato.

Per queste aziende ripropongo la domanda a cui Dubini continua a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
28/03/2020 (17:44:36)
Repetita Iuvant
Valutazione rischi da riscrivere dopo il Covid-19
di Daniele Cirioli
Il contagio conclamato in Italia del nuovo virus, infatti, impone alle aziende l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi per la presenza del nuovo rischio biologico, nonché la fornitura dei dispositivi di protezione individuali (le mascherine).
. La principale criticità che devono affrontare datori di lavoro e consulenti è la sicurezza lavoro, aspetto di particolare importanza atteso che, ai sensi del Tu sicurezza (dlgs n. 81/2008), la responsabilita ricade esclusivamente sul datore di lavoro. Il coronavirus rappresenta un nuovo rischio biologico che impone al datore di lavoro di tutelare i lavoratori. In collaborazione con il medico competente, quindi, deve procedere innanzitutto ad aggiornare il documento di valutazione rischi; quindi deve individuare le misure di prevenzione, tra cui la fornitura di Dpi (dispositivi protezione individuale); deve fornire adeguata formazione agli addetti al pronto soccorso e ai lavoratori; e così via. Tra le misure da adottare rientrano, certamente, quelle indicate dal ministero della salute nella nota n. 1141/2020, vale a dire: lavarsi frequentemente le mani; porre attenzione all'igiene delle superfici; evitare i contratti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali; non recarsi al pronto soccorso, in ospedale o dal medico in caso di sospetto contagio, ma attendere i servizi sanitari di pronto soccorso.
Italia Oggi 22.2.2020

Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
28/03/2020 (18:33:35)
Daniele Cirioli, cattolico, è sposato e papà di tre figli. Vive ad Alife (CE). Dottore di ricerca in Diritto delle relazioni di lavoro, è collaboratore di riferimento del quotidiano ItaliaOggi per le tematiche del lavoro e della previdenza.

Nessun dubbio sulla competenza nel suo settore.
Qui, però, parliamo d'altro senza dimenticare che è un articolo di un mese fa.

Faccio riferimento a quello che scrivono il prof. Pascucci, il prof. Lepore, l'avv. Fantini, il prof. Pelusi, ecc. che sono esperti del settore.

Del resto se qualcuno avesse un problema di emorroidi, non penso che andrà dal ginecologo.
E' vero che si tratta sempre di "cavità" ma è sempre meglio andare dal proctologo.
A ciascuno il suo.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
28/03/2020 (19:01:29)
Gutta cavat lapidem.
Secondo le disposizioni riguardanti l’Inail contenute nel Decreto Legge n°. 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” (il cosiddetto “Cura Italia”), il contagio da Covid-19 avvenuto in occasione di lavoro è da considerare a tutti gli effetti un infortunio.
Il punto 2 dell’articolo 42 del Decreto “Cura Italia”, infatti, chiarisce che “nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS – CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati”.
La Nota Inail n°. 3675 del 17 marzo 2020 specifica che, ai fini del computo della decorrenza della tutela Inail, il termine iniziale è quello della data di attestazione positiva dell’avvenuto contagio tramite il test specifico di conferma (il cosiddetto “tampone”) da parte delle autorità sanitarie.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
28/03/2020 (21:06:39)
Questa l'avevi già copia-incollata.

ripropongo la domanda a cui Dubini continua a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
29/03/2020 (01:14:46)
Vulpem pilum mutare, non mores.
Valutazione del rischio per la salute dei lavoratori derivante dall'esposizione, anche potenziale, agli agenti biologici deliberatamente o occasionalmente presenti nell'ambiente di lavoro (INAIL)
Il datore di lavoro è tenuto a valutare il rischio per la salute dei lavoratori derivante dall'esposizione, anche potenziale, agli agenti biologici deliberatamente o occasionalmente presenti nell'ambiente di lavoro. Questa sezione fornisce indicazioni di tipo generale e, laddove disponibili, specifiche per particolari ambienti di lavoro che possono essere d'aiuto nella fase di valutazione del rischio biologico.

Per stimare l'entità del rischio da esposizione ad agenti biologici, nel processo di valutazione è necessario:

identificare i pericoli anche potenziali
stimare la gravità delle conseguenze derivanti dall'esposizione a tali pericoli
identificare e quantificare i soggetti esposti
misurare l'entità di tale esposizione.
La valutazione del rischio biologico presenta tuttavia aspetti di incertezza notevoli, legati principalmente alla grande varietà di agenti da valutare, molti dei quali caratterizzati da complesse interazioni interspecifiche e ambientali che possono favorirne o limitarne la proliferazione, e alla diversa risposta di ciascun individuo all'esposizione.

Riguardo quest'ultimo punto, infatti, la valutazione del rischio deve tenere conto di tutti i lavoratori anche quelli temporanenamente o stabilmente più sensibili, quali ad esempio coloro che presentano una diminuzione delle difese immunitarie o le donne in gravidanza. Sarebbe molto utile, in fase di analisi dei rischi, conoscere:

la modalità di interazione microrganismo-ospite
il ciclo complessivo dell'infezione
eventuali fattori favorenti l'infezione o in grado di aumentare la patogenicità
la misura esatta della dose.
Tali informazioni, però, non sempre sono disponibili; la stima dell'esposizione, per esempio, valutabile attraverso la misura della contaminazione ambientale, presenta notevoli aspetti di incertezza: mancano metodiche di monitoraggio standardizzate, i dati sono spesso dispersi e non esistono valori limite di esposizione affidabili e definiti.

Inoltre, per la maggior parte degli agenti biologici non sono note le relazioni dose - effetto e dunque non si possono "definire" dosi utilizzabili come valori limite di esposizione. Ai fini preventivi, è comunemente adottato l'assunto conservativo secondo il quale non esiste una soglia di infettività, cioè è sufficiente anche un solo microrganismo a provocare l'infezione (Dose Minima Infettante, DI0 = 1) e, quando questa condizione è abbinata ad una elevata patogenicità (capacità di indurre una malattia in seguito ad infezione), trasmissibilità (capacità di essere trasmesso da un soggetto portatore ad un soggetto non infetto) e limitata neutralizzabilità (disponibilità di misure profilattiche o terapeutiche), l'unico intervento efficace per la prevenzione del rischio risulta l'eliminazione dell'esposizione.

Al termine del processo di valutazione del rischio il datore di lavoro è tenuto a predisporre gli interventi necessari alla riduzione, o eliminazione laddove possibile, dell'esposizione agli agenti biologici pericolosi e ad adottare le misure di prevenzione e protezione più idonee, commisurate all'entità del rischio.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
29/03/2020 (10:26:10)
Si continua con il copia-incolla ossessivo compulsivo.

Dice Inail
"Valutazione del rischio per la salute dei lavoratori derivante dall'esposizione, anche potenziale, agli agenti biologici deliberatamente o occasionalmente presenti nell'ambiente di lavoro"

E quali sono queste aziende che cita l'INAIL?
Quelle che fanno uso deliberato di agenti biologici e quelle che svolgono le attività di cui all'Allegato XLIV.
Per queste nessuno ha mai negato la necessità di aggiornare il DVR da rischio biologico integrando in esso ed adattandolo alle specificità dell'azienda, le misure previste dal Protocollo.

Qui parliamo di tutte le altre.

Per queste aziende ripropongo la domanda a cui Dubini continua a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

Poi visto che sta saccheggiando gli aforismi in latino di Publio Ovidio Nasone, ecc., chiudo anche io con il latino:

"Vanum es ludere latrunculorum cum pullis columbae"


Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
29/03/2020 (11:53:08)
Par pari respondere dicto

In caso di organizzazione di attività di lavoro in luoghi ad elevato rischio di esposizione al virus, deve ritenersi legittimo e non sanzionabile disciplinarmente l’eventuale rifiuto opposto dal dipendente, in forza del principio per cui la violazione dell’art. 2087 c.c. legittima i lavoratori a non eseguire la prestazione, conservando il diritto alla retribuzione (cfr. Cass., Sez. lavoro, Sent., 19/01/2016, n. 836; Cass., Sez. lavoro, Sent., 01/04/2015, n. 6631).
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
29/03/2020 (18:32:01)
Queste sono quelle che fanno uso deliberato di agenti biologici e quelle che svolgono le attività di cui all'Allegato XLIV.
Per queste nessuno ha mai negato la necessità di aggiornare il DVR da rischio biologico integrando in esso ed adattandolo alle specificità dell'azienda, le misure previste dal Protocollo.

Qui parliamo di tutte le altre.

Per queste aziende ripropongo la domanda a cui Dubini continua a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

De praesumptione semper ad deteriora invitat.
Autore: Andrea RSPP
30/03/2020 (09:43:07)
Come posso dimostrare l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa, se non inserendo il tutto nel DVR?
Quindi aggiorniamo il DVR con queste cose e che sia finita!
Per tutte le aziende che sono ancora aperte.

Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
29/03/2020 (20:32:47)
Parva volucris non ova magna parit
A quando una direttiva CE che regoli il rischio Pandemia e gli obblighi del datore di lavoro, direttamente collegata alla direttiva quadro 89/391 e dunque da recepire dentro il D.Lgs. n. 81/2008?
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
30/03/2020 (10:22:28)
Per Andrea RSPP.
Il problema è che se noi RSPP e CSP/CSE cominciamo a prendere in considerazione i rischi NON PROFESSIONALI nei DVR (e il Corona Virus non è un rischio professionale per le aziende che NON fanno uso deliberato di agenti biologici e che NON svolgono attività di cui all'Allegato XLIV), consolidando ciò con il nostro operato, ci troveremo ad essere tirati in ballo per qualunque reato d'evento in cui questo è stato originato da rischi che non nascono all'interno dell'organizzazione aziendale.
Quindi, non va assolutamente creato il precedente.
L'applicazione del Protocollo contestualizzato alle specificità dell'azienda, lo si fa con le azione concrete e la sua formalizzazione la si ottiene lo stesso con una procedura operativa. Il tutto senza toccare il DVR che riguarda di rischi professionali dell' azienda.


Per Dubini
Non la faranno mai perché la Pandemia o l'epidemia sono già rischi professionali per alcune categorie di lavoratori e sono coperti dai vari provvedimenti di recepimento nei vari Paesi membri UE.
Per le altre categorie di lavoratori sono rischi generici.

ripropongo la domanda a cui Dubini continua a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

De praesumptione semper ad deteriora invitat.
Autore: Andrea RSPP
30/03/2020 (11:01:33)
Quindi Ing. Catanoso, lei mi sta dicendo che il vero motivo per cui si è fissato sul fatto che il DVR non debba essere aggiornato è che non vuole creare un precedente.
Forse dovrebbe rendersi conto che questa è una situazione eccezionale, e come tale va trattata. O crede che ci saranno altre pandemie nei prossimi anni?? In quel caso il DVR sarà già stato aggiornato per questa e saremo più preparati.
L'ho sempre seguita con ammirazione, ma leggere che non vuole fare il DVR per non creare un precedente, lasciando quindi in balia della confusione le aziende e altri consulenti che la stimano, mi lascia senza parole.
Si faccia un esame di coscienza
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
30/03/2020 (19:03:29)
Andrea RSPP.
E' evidente che non riesco a farmi capire.
Ci riprovo.

Ho scritto da qualche parte che non si devono applicare le misure di tutela della salute indicate dal Protocollo?

Da sempre sto dicendo che il Protocollo si deve applicare.
Questo è quello che conta per garantire la tutela della salute dei lavoratori nelle aziende che NON fanno già uso deliberato di agenti biologici e che NON già svolgono attività di cui all'allegato XLIV.
Per applicarlo si deve contestualizzare alle specificità dell'azienda.

Proprio perché è una situazione eccezionale, non ci deve perdere in formalismi e darsi da fare applicando quanto previsto dalle Autorità Sanitarie.
Alla prossima epidemia, se ci sarà (speriamo di no), avremo un nuovo Protocollo e ci adegueremo a quello …. oppure si pensa ingenuamente che avendo aggiornato il DVR con il Corona Virus, la prossima volta dovremo mettere in campo le stesse misure adottate per la COVID-19 anche con virus diversi?

Quindi, per cortesia, non scriviamo sciocchezze e non facciamoci leggere dagli immunologi altrimenti il virus ce lo inoculano direttamente con un clistere.

Quindi, le misure le metto in atto con l'applicazione contestualizzata del Protocollo in funzione delle specificità dell'azienda.
Che è quello che conta, mi pare chiaro.
Mi sono spiegato stavolta o no?

Quindi, non è che non voglio applicare le misure di tutela della salute definite dalle Autorità Pubbliche ma non voglio che questo intervento venga spacciato come aggiornamento del DVR perché non lo è, essendo il DVR un documento programmatico che riguarda i RISCHI PROFESSIONALI e il rischio da COVID-19, per la tipologia di aziende che ho citato NON LO E'.

In caso contrario, il rischio per noi RSPP e CSP/CSE è quello di venire coinvolti per qualunque rischio NON PROFESSIONALE.
Mi sono spiegato anche per questo aspetto o no?
Poi, ognuno può fare come meglio reputa.

Quindi, se anche stavolta sarò invitato a farmi l'esame di coscienza, la mia prossima risposta sarà questa:
"prima di far partire le dita sulla tastiera invitando altri a farsi l'esame di coscienza e , sarebbe meglio provare a comprendere tutte le sfaccettature di un problema".

Con le aziende che seguo, si è fatta una specifica procedura di applicazione puntuale e completa del protocollo contestualizzandolo alle particolarità della singola azienda premettendo che tali misure sono quelle decise dalle Autorità Pubbliche in base alle Norme di Igiene Pubblica.

Concludo con una domanda:
"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
31/03/2020 (13:08:18)
Certo che non capire che la valutazione del rischio biologico è obbligatoria non solo in caso di esposizione intenzionale, ma anche in caso di esposizione non deliberata, qualora emerga un rischio aggravato dalle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, e perfino in caso di esposizione occasionale ma prevedibile dimostra una incomprensione totale del dettato normativo del Dlgs n. 81/2008, che alla lettera a) dell'articolo 28 fa un preciso riferimento all'obbligo di valutare TUTTI i rischi presenti DURANTE l'attività lavorativa. Perciò in presenza di rischio durante l'attività lavorativa o il datore di lavoro valuta questo rischio, e l'attività prosegue, o può decidere di non valutare nulla, ma deve immediatamente sospendere l'attività lavorativa. Per non dire del ricorso massiccio allo smart working, che come dice giustamente il documento di Assolombarda del 2015, implica un obbligo inderogabile di valutare il rischio di questa modalità particolare di lavoro, con aggiornamento del DVR.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
31/03/2020 (18:26:22)
L'esposizione, anche non deliberata, deve avvenire durante l'espletamento della propria attività professionale e solo in quella.

Qui, invece, siamo in una pandemia, dove il rischio di contagio è presente anche al di fuori dell'attività lavorativa.
E' questa la differenza che fa sì che tale rischio, sempre per le aziende che NON fanno uso deliberato di agenti biologici e NON ricomprese tra quelle dell'allegato XLIV, venga definito dalle Autorità Pubbliche, come RISCHIO GENERICO.

E' semprelice da comprendere ……. sempre se lo si vuole.

Torno a rifare le due domande a cui continui a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
31/03/2020 (19:45:24)
La Cassazione lo ha affermato con chiarezza il principio fondamentale del D.Lgs. n. 81/2008: la valutazione di TUTTI i rischi che si manifestano DURANTE il lavoro (art. 28 D.Lgs. n. 81/2008) deve essere effettuata col MASSIMO GRADO DI SPECIFICITÀ:
"Il datore di lavoro ha dunque l'obbligo giuridico di analizzare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda e, all'esito, deve redigere e sottoporre ad aggiornamenti periodici il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D.lgs.n.81/2008, all'interno del quale è tenuto ad indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Lo strumento della adeguata valutazione dei rischi è un documento che il datore di lavoro deve elaborare con il massimo grado di specificità, restandone egli garante: l'essenzialità di tale documento deriva con evidenza dal fatto che, senza la piena consapevolezza di tutti i rischi per la sicurezza, non è possibile una adeguata politica antinfortunistica (Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010, Cozzini e altri, Rv. 248943). E ciò perché in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il rapporto di causalità tra la condotta dei responsabili della normativa antinfortunistica e l'evento lesivo deve essere accertato in concreto, rapportando gli effetti dell'omissione all'evento che si è concretamente verificato [Sez.4, n. 8622 del 04/12/2009 (dep. 03/03/2010), Giovannini, Rv. 246498]". Così Cassazione Penale, Sez. 4, 03 maggio 2019, n. 18323.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
01/04/2020 (11:27:10)
Ricominciamo con il copia-incolla ……..

La sentenza citata (e ce ne sono altre) fa riferimento a "tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda".
Quindi si riferisce a "tutti i rischi" ma a TUTTI I RISCHI PROFESSIONALI.

Qui, invece, siamo in una pandemia, dove il rischio di contagio è presente anche al di fuori dell'attività lavorativa.
E' questa la differenza che fa sì che tale rischio, sempre per le aziende che NON fanno uso deliberato di agenti biologici e NON ricomprese tra quelle dell'allegato XLIV, venga definito dalle Autorità Pubbliche, come RISCHIO GENERICO.

E' semplice da comprendere ……. sempre se lo si vuole.

Torno a rifare le due domande a cui continui a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
01/04/2020 (12:49:27)
Datore di lavoro, obbligo di redigere ed aggiornare all'occorrenza, e comunque periodicamente, il documento di valutazione rischi
Corte di Cassazione -III sez. pen. - sentenza n. 30173 del 5-07-2018
In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha l’obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (per tutti, Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 – dep. 18/09/2014, omissis, Rv. 261109) precisandosi altresì, nel solco tracciato dalle Sezioni Unite, che il datore di lavoro ha l’obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro, e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (Sez. 4, n. 20129 del 10/03/2016 – dep. 16/05/2016, omissis, Rv. 267253).
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
01/04/2020 (13:46:15)
Obbligo di valutare il rischio biologico virale per tutti i lavoratori comunque esposti al contagio durante il lavoro.
Giova ricapitolare la disciplina del rischio biologico.
La valutazione del rischio biologico di cui all'articolo 271 del D.Lgs. n. 81/2008 è obbligatoria in cinque casi:
1) esposizione intenzionale in caso di uso deliberato dell'agente virale (es. laboratorio biologico);
2) esposizione intenzionale in mancanza di uso deliberato dell'agente virale (es. reparti ospedalieri);
3) esposizione non intenzionale aggravata (c.f. rischio generico aggravato dalle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa) durante il lavoro in luoghi dove è impossibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale (es. supermercati, sanificazione, trasporto pubblico, reparti produttivi, open space, front office, sportellisti, farmacie);
4) esposizione non intenzionale non aggravata (c.d. rischio generico non aggravato dalle modalità di svolgimento dell'attività) perché è possibile e spettare la distanza di sicurezza interpersonale (es. uffici non aperti al pubblico di dimensioni idonee);
5) rischio occasionale.
In tutti questi casi è indiscutibile l'obbligo di valutare il rischio per le lavoratrici e i lavoratori esposti, o di aggiornare il DVR alle nuove forme di rischio virale che di anno in anno si possono manifestare durante il lavoro.
Una cosa è certa, sul rischio COVID valutare o aggiornare il DVR non ha alcuna conseguenza negativa, ne per il datore ne per i lavoratori e gli RLS, anzi dimostra una preziosa attenzione alla salute della comunità lavorativa e non. Non farlo è l'esatto contrario
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
01/04/2020 (21:09:48)
Dubini,
ci puoi dire quale è il comma dell'art. 271 che ci dice che la valutazione è obbligatoria nei cinque casi citati?
Stavolta basta il semplice copia-incolla dell'articolo 271.

Intanto ti ripropongo le solite due domande a cui continui a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
02/04/2020 (09:07:18)
Il concetto di rischio occupazionale, questo sconosciuto. Tutti i rischi occupazionale durante il lavoro devono essere valutati (DVR)
L’European Agency for Safety and Health at Work ha individuato i seguenti dodici rischi biologici di tipo emergente, intendendo per “rischio emergente” qualunque rischio lavorativo che sia “nuovo” e “in aumento”: «rischi occupazionali correlati alle epidemie globali, difficoltà di valutazione dei rischi biologici, esposizione dei lavoratori a microrganismi farmacoresistenti, mancanza di informazioni sui rischi biologici, scarsa manutenzione dei sistemi di condizionamento dell’aria e idrico, formazione non adeguata del personale delle autorità locali, pericoli biologici negli impianti di trattamento dei rifiuti, esposizione combinata a bioaerosol e sostanze chimiche, endotossine, muffe nei luoghi di lavoro chiusi»
Questo afferma il documento European Agency for Safety and Health at Work. European Risk Observatory Report: Expert forecast on Emerging Biological Risks related to Occupational Safety and Health.
Facilmente reperibile in rete e digitando il titolo su Google.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
02/04/2020 (12:06:55)
E ridalli col copia incolla…...

Lo studio che citi (iniziato nel 2004 ed i risultati pubblicati nel 2007) è ampiamente conosciuto da chi si occupa di SSL per determinate attività lavorative.

Non a caso, nello studio, è citata N volte la direttiva 2000/54/CE che ha il seguente campo di applicazione:
"Art. 3 - Campo di applicazione — Individuazione e valutazione dei rischi
1. La presente direttiva si applica alle attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti biologici a causa della loro attività professionale".

Lo studio che citi, me l'ero letto già a tempi visto che lavoro anche con aziende farmaceutiche.
Al par. 5.2 pag. 82 dello studio (Diagram 7) c'è un bel grafico con indicato:
"Workplace and work-process specific biological risks identified in the survey".

- Biohazards in waste treatment plants
- Poorer control of microorganisms in nursing at home
- Allergies due to biological pest control
- Biohazards in water treatment plants
- Use of enzymes under new conditions
- Highly Dangerous pathogens in laboratories
- Flavivirus
- Infections with hepatitis B, CorHIV
- Renovation of sewage systems and drain pipes
- Research on aerosols transmitting biological agents
- Research on vaccines against pandemic flu
- Manufacture of viral constructs for gene therapy
- Treatment of clinical waste
- Biotechnologies involving new substances
- Microorganisms in laboratories
- Research on biosafety level 4 agents
- Large-scale production of vaccines against pandemicflu
- Laboratory acquired infections
- Clostridium tetany

Andando poi a pag. 98 e seguenti, si può vedere a quali organizzazioni è stato chiesto di rispondere al questionario (allegato 4): Laboratori, Università, aziende farmaceutiche, centri di ricerca, ecc..

Quindi, nello studio che citi questi rischi emergenti non si presentano indistintamente in qualunque ambiente di lavoro ma in quelli indicati ed a cui si riferiva la ricerca.

E quelli indicati, guarda caso, sono tutti quegli ambienti che sono già coperti da noi dall'art. 271 del D. Lgs. n° 81/2008:
- aziende che fanno uso deliberato di agenti biologici;
- aziende che svolgono attività di cui all'allegato XLIV.

Quindi, in caso di epidemie, chi lavora in certi ambienti di lavoro sarà esposto a questi rischi in maniera diretta nello svolgimento delle attività professionali espletate.
Altri no.

Questi altri avranno un rischio comune al resto della popolazione.
Tutti dovranno applicare le misure imposte dalle Autorità Pubbliche.

Quindi, la prossima volta, prima di fare i copia-incolla, andrebbe letto tutto che, nel caso del documento citato, sono 145 pagine.

Ti ripropongo le solite due domande a cui continui a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
03/04/2020 (17:33:06)
È di indubbio interesse il ragionamento sintetico sviluppato da due autori del mondo sindacale, ovvero del mondo più vicino a colori che rischiano il contagio ogni giorno nei luoghi di lavoro.

Valutazione del rischio biologico ed emergenza Covid-19
L’articolo 271 del D.Lgs. 81/2008, prevede la valutazione del “rischio biologico”: pertanto le azioni di prevenzione dovevano già essere individuate a prescindere dal Covid19.
Tuttavia, trattandosi di una situazione emergenziale, è utile ricordare come l’articolo 18 comma 1 lett. B dello stesso D.Lgs. 81/2008 preveda come obbligo del datore di lavoro la prevenzione e gestione delle emergenze (documentata e validata).
Inoltre, trattandosi di rischi per la salute, diventa fondamentale la valutazione e la posizione del medico competente, così come imposto dall’articolo 25 comma 1 lett. A, in quanto collaboratore del datore di lavoro.

Inoltre, ferme restando tutte le possibilità messe a disposizione da Governo e Regioni, come ad esempio quelle previste dalla Direttiva 1/2020 per la Pubblica Amministrazione, occorre monitorare le azioni che l’azienda intenda intraprendere, quali telelavoro, smart working, cassa integrazione e altre e, nel caso di lavoratore contagiato, ovviamente la malattia. Tutte condizioni che però non ricadono in termini economici su lavoratori e lavoratrici.
Serve anche una maggiore attenzione nei confronti di eventuali iniziative estemporanee di alcune imprese che dispongano discrezionalmente a lavoratori e lavoratrici non contagiati l’adozione di misure quali messa in libertà, messa in ferie, permesso o richiesta di farsi mettere in malattia dal medico, omettendo di specificare che in questo caso la decisione organizzativa è dell’azienda e facendo ricadere – con colpa – tale decisione sul lavoratore, contravvenendo così il disposto dell’articolo 15 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 (“Le misure relative alla sicurezza, all’igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori”).
Federico Bellono
Rocco Pellegrino
Camera del Lavoro – Torino
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
03/04/2020 (18:58:43)
E' il parere della Corte Costituzionale o di due sindacalisti?
Ognuno può dire quello che gli pare.
Il web è anche questo.

Ti ripropongo le solite due domande a cui continui a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
04/04/2020 (10:40:55)
Il fatto che l'INAIL, ente notoriamente con le casse piene rispetto all'INPS, abbia deciso di coprire economicamente il costo delle assenze per contagio da COVID-19 anche categorie di lavoratori come quelli indicati, non vuol automaticamente dire che i loro datori di lavoro abbiamo l'obbligo di "aggiornare il DVR".

I loro datori di lavoro, hanno sempre l'obbligo di applicare il protocollo contestualizzandolo alle specificità dell'azienda le cui misure forniscono le vere misure di tutela della loro salute e non perdere tempo con gli aspetti formali.

Inoltre, come scritto nella Circolare:
"Nell’attuale situazione pandemica, l’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus.

Lo stesso principio si applica anche ad altre categorie che operano in costante contatto con l’utenza, come i lavoratori impiegati in front-office e alla cassa, gli addetti alle vendite/banconisti, il personale non sanitario degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, e gli operatori del trasporto infermi.
In base alle istruzioni per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, la tutela assicurativa si estende, infatti, anche alle ipotesi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica.

Ne discende che, ove l’episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si può comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, l’accertamento medico-legale seguirà l’ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale".

Mi pare che quanto scrive l'INAIL sia chiaro.

Ti ripropongo le solite due domande a cui continui a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Autore: Francesca Zoccoli
04/04/2020 (15:21:47)
Condivido in pieno la sua opinione.
Rispondi Autore: Francesca Zoccoli - likes: 0
04/04/2020 (14:42:12)
Seguo solo fonti istituzionali. La posizione dell'INAIL a riguardo è stata molto chiara nel webinar tenutosi ieri pomeriggio. Trattandosi di pandemia il governo ha avocato a se la valutazione del rischio covid, il datore di lavoro ha l'obbligo di applicare il protocollo rendendolo attuativo all'interno della sua organizzazione.
Non aggiornare il DVR non significa non tutelare i lavoratori.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
05/04/2020 (11:04:13)
ABC della Sicurezza sul lavoro
Rischio generico: è rappresentato da un situazione di pericolo che grava in eguale misura sul lavoratore intento alla propria opera come su ogni altro individuo (ad esempio rischio che ci sia un terremoto).
Rischio generico aggravato: è quello che incombe su ogni cittadino ma grava in misura maggiore, per frequenza o entità, su coloro che disimpegnano determinate attività lavorative (ad esempio, la cassiera del supermercato durante la pandemia Covid-19).
Rischio specifico: è quello strettamente inerente alle condizioni fisiche di determinate attività lavorative e incombe in modo esclusivo o nettamente preponderante su coloro che esplicano mansioni peculiari.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
05/04/2020 (17:51:01)
Continua con il copia - incolla di definizioni ampiamente conosciute da chi ha un minimo di competenza.

La questione che continui a non capire è che in una pandemia, la valutazione anche per la cassiera, la farmacista, la portinaia, il muratore, l'autista di bus, il saldatore, ecc., l'ha già fatta l'Autorità Sanitaria e ci ha imposto quali misure adottare.

Il datore di lavoro di questi lavoratori deve adattare il Protocollo contestualizzandolo alle proprie specificità.
Il concetto è semplice, semplice……...

Ti ripropongo le solite due domande a cui continui a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
05/04/2020 (20:32:07)
È obbligatorio vellutate i rischi generici aggravato di natura sanitaria (Commissione Interpelli)
Con Interpello n.11/2016 il Ministero del Lavoro fornisce una precisazione in merito all’art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 che prevede, per il datore di lavoro, l’obbligo di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari ed adottare, conseguentemente, le misure di prevenzione e protezione che reputi idonee allo scopo.

In particolare, la Commissione ritiene che il datore di lavoro debba valutare tutti i rischi compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo esemplificativo, i cosiddetti «rischi generici aggravati», legati alla situazione geopolitica del Paese (es. guerre civili, attentati, ecc.) e alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento non considerati astrattamente, ma che abbiano la ragionevole e concreta possibilità di manifestarsi in correlazione all’attività lavorativa svolta.
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05/04/2020 (20:46:25)
Dubini,
questo l'hai già scritto una settimana fa e ti è stato spiegato che quell'interpello riguarda il caso particolare di coloro che vengono inviati per lavoro in aree geografiche a rischio.
Stavolta ti re-incollo quanto già scritto.

Allora, l'Interpello n° 11/2016 era stato proposto dalla UIL Trasporti:
"La UILTRASPORTI ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione relativamente alla sussistenza dell’obbligo, in capo al datore di lavoro, di considerare, nell’ambito della valutazione dei rischi, anche i rischi legati alla situazione ambientale (soprattutto nei paesi esteri) per il personale navigante delle compagnie aeree. In particolare, l’istante chiede di sapere: “… se nell’obbligo giuridico in capo al datore di lavoro della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), così come disciplinato dagli artt. 15, 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008 sia ricompresa anche la valutazione della situazione ambientale e di sicurezza intesa anche come security, in particolare in paesi esteri ma non solo, legata a titolo esemplificativo ma non esaustivo ad eventi di natura geo politica, atti criminali di terzi, belligeranza e più in generale di tutti quei fattori potenzialmente pericolosi per l’integrità psicofisica dagli equipaggi nei luoghi (tipicamente aeroporti, alberghi, percorso da e per gli stessi e loro immediate vicinanze) dove il personale navigante si trovi ad operare/alloggiare quando comandati in servizio”.

La risposta era stata la seguente:
"Sulla base di quanto espresso in premessa, la Commissione ritiene che il datore di lavoro debba valutare tutti i rischi compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo esemplificativo, i cosiddetti «rischi generici aggravati», legati alla situazione geopolitica del Paese (es. guerre civili, attentati, ecc.) e alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento non considerati astrattamente, ma che abbiano la ragionevole e concreta possibilità di manifestarsi in correlazione all’attività lavorativa svolta."

Come si vede, appare evidente che l'aggravamento del rischio è dovuto ad una situazione specifica in un determinato contesto geografico in cui un lavoratore è inviato per svolgere l'attività.
Per questo motivo il DVR lo devo aggiornare prevedendo le misure per tutelare l'integrità psicofisica di un equipaggio inviato in un Paese a rischio guerra, attentato, epidemia, ecc. (ma questo l'avevo già spiegato nei precedenti post).

Una pandemia, invece, permea tutti gli ambienti di lavoro e di vita e, per questo, il rischio è considerato "rischio generico".

In merito a ciò che afferma colui a cui si ispira Dubini, va ricordato che il "rischio Corona Virus" non si manifesta SOLO durante il lavoro ma è presente anche negli ambienti di vita proprio perché si è davanti ad una pandemia.

Questa è la differenza sostanziale tra l'inviare i lavoratori in un particolare contesto ambientale dove c'è il virus e c'è SOLO lì e avere una pandemia diffusa a livello mondiale dove il rischio di contagio è diffuso ovunque e cioè sia negli ambienti di lavoro che in quelli di vita.

Non è difficile da capire.

Pertanto, negli ambienti di lavoro delle aziende (aziende che NON fanno uso deliberato di agenti biologici e in allegato XLIV), senza toccare il DVR che riguarda i rischi professionali, si deve tassativamente contestualizzare il Protocollo alle specificità dell'azienda per garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Ricordo, infine, che l'Interpello era stato fatto a seguito di ciò che era successo ai dipendenti della Bonatti rapiti in Libia tra il luglio 2015 e il marzo 2016.

Ti ripropongo le solite due domande a cui continui a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
06/04/2020 (09:59:17)
Come scrive con acuta intelligenza giuridica su Giustizia Civile il professor Francesco Bacchini, "occorre sottolineare, per un verso, che il Protocollo d'intesa non ha rango di fonte di legge, nemmeno secondaria, rappresentando tutt'al più una regolamentazione cosiddetta di soft law e, per altro verso, che tali obblighi nemmeno discendono dalla suddetta già intervenuta decretazione (sulla quale molte parole potrebbero spendersi, ma non è questa la sede, in termini di rilevante distinzione tra raccomandazione e/o promozione e prescrizione, tra obbligo e relativa sanzione e persuasione e assenza di sanzione, tra norma e provvedimento).
Pertanto, la natura di obbligo giuridico dei citati adempimenti in capo al datore di lavoro appare derivare dall'art. 2087 c.c., nonché dall'obbligo di valutare, a norma dell'art. 28, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008 (innanzi, TUSL), tutti i rischi che espongono i dipendenti a pericoli per la loro salute e sicurezza, eliminandoli o, comunque, riducendone per quanto possibile l'esposizione, incluso il rischio biologico da Covid-19 all'interno dei luoghi di lavoro (ex art. 266 TUSL) giacché, da un lato, il Covid-19 è definito “rischio biologico generico” nell'incipit del Protocollo d'intesa e, dall'altro, nell'allegato XLVI del TUSL è presente, fra gli altri, anche il Coronaviridae, ossia l'aggregazione (o famiglia) di virus i cui componenti sono noti come “coronavirus”.

Infatti, sebbene il tenore letterale dell'art. 267 TUSL possa indurre a non ritenerlo applicabile alla fattispecie in discussione, la quale non riguarda aspetti ambientali connessi all'uso delle specifiche sostanze nelle lavorazioni proprie del processo produttivo, tuttavia, in virtù di un'interpretazione estensiva della norma in esame, non pare possibile escluderne l'applicabilità anche in relazione alla diffusione del coronavirus, soprattutto nel caso in cui sussista la probabilità di contagio all'interno dell'azienda".
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
06/04/2020 (17:43:28)
Dice Bacchini:
"Infatti, sebbene il tenore letterale dell'art. 267 TUSL possa indurre a non ritenerlo applicabile alla fattispecie in discussione, la quale non riguarda aspetti ambientali connessi all'uso delle specifiche sostanze nelle lavorazioni proprie del processo produttivo, tuttavia, in virtù di un'INTERPRETAZIONE ESTENSIVA della norma in esame, non pare possibile escluderne l'applicabilità anche in relazione alla diffusione del coronavirus, soprattutto nel caso in cui sussista la probabilità di contagio all'interno dell'azienda".

Ci sono altre interpretazioni che dicono il contrario: Pascucci, Lepore, Fantini, Pelusi, Regione Veneto, Marche, Umbria, ecc., ecc.

Quindi, la prendiamo per quella che è: una interpretazione estensiva …….. peraltro anche facilmente smontabile se il discriminante è inteso essere rappresentato dall'allegato XLVI dove vi è l'elenco degli agenti biologici suddivisi tra batteri e virus …….. visto che la famiglia dei Coronaviridae si presenta alla porta ogni autunno con un suo rappresentante.

Ti ripropongo le solite due domande a cui continui a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
06/04/2020 (18:20:35)

Mi preme sottolineare con forza che nell’individuazione e prevenzione dei potenziali pericoli per la salute (“rischi generici aggravati” come definiti nell’Interpello n. 11/2016 ai sensi art.12, D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.) si devono considerare molteplici fattori quali: località geografica, contesti macroclimatici complessi e relativa stagionalità, qualità delle infrastrutture, agenti fisici, agenti chimici, agenti biologici e agenti psicosociali.
Per impostare le linee di azione e stabilire gli strumenti preventivi, il Datore di Lavoro, l’RSPP ed il Medico Competente devono effettuare un’attenta valutazione del rischio e conseguenti azioni di prevenzione e protezione come normato dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. attraverso il Titolo X, rischio biologico, art. 278 Informazione sulle malattie che possono essere contratte e art. 279 Prevenzione e controllo.
Questo vale non solo per l'attuale pandemia da polmonite interstiziale Covid-19, ma anche per le influenze stagionali. D'ora in poi le larghissime omissioni della valutazione del rischio biologico non saranno mai più tollerabili.
Mi sono capitate in cantiere aziende che sostengono la tesi balzana della necessità di non aggiornare il DVR al rischio Covid-19. Il Committente ha chiesto loro una dichiarazione scritta firmata da datore di lavoro ed RSPP nella quale dichiarino sotto la loro responsabilità che non aggiornano il DVR al rischio Covid-19 ...
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
06/04/2020 (19:40:06)
Dubini,
non siamo in Uganda dove c'è una epidemia di dengue che c'è lì e solo lì.
Quindi, se io per lavoro vengo mandato in Uganda, il mio datore di lavoro deve attuare tutto ciò che deve essere fatto per tutelarmi: valutare il rischio dell'epidemia, profilassi da seguire, informazione, misure organizzative, ecc..
A questo si riferisce l'Interpello che continui a copia-incollare senza comprenderne il contesto a cui si riferisce ed i contenuti.

Se invece sono in Italia, e non lavoro in un ambiente sanitario o in una azienda di cui all'allegato XLIV, il rischio di contrarre il virus è lo stesso sia dentro che fuori casa che al lavoro.
Questo ci hanno detto le Autorità Pubbliche.

E' un concetto semplice da comprendere.

Poi, il legislatore Dubini ha stabilito che d'ora in poi, anche le influenze non saranno tollerate e diverranno parte integrante del DVR.
Ne prendiamo atto …. ma mi domando:
- il morbillo?
- la varicella?
- la rosolia?
- la gastroenterite?
E …….
Tutte con un R ben più alto di 3,8 (Covid 19) come il morbillo che è 18.

In merito alle aziende, quelle con cui ho a che fare io invece sono state apprezzate dal committente per la procedura che hanno scritto e messo in atto per l'applicazione contestualizzata del Protocollo.

Ti ripropongo le solite due domande a cui continui a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
06/04/2020 (21:42:52)
È interessante osservare che gli enti di certificazione dei sistemi di gestione della sicurezza (ISO 45001) non hanno alcun dubbio sull'obbligo inderogabile di aggiornare la valutazione dei rischi al rischio biologico Covid-19. Ovviamente gli escamotages per evitare gli obblighi di legge non hanno mai molte prospettive.
"VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
Monitoraggio biologico per la tutela della salute dei lavoratori

SCENARIO
A seguito del propagarsi dell'epidemia di COVID-19, tutti i datori di lavoro e gli RSPP hanno dovuto aggiornare o effettuare una valutazione del rischio biologico o aggiornare le misure di prevenzione e protezione specifiche.
In un ambiente di lavoro possono essere presenti differenti agenti biologici responsabili di infezioni o allergie. Le manifestazioni cliniche possono presentarsi con diversa intensità in relazione a diversi fattori, anche sinergici, tra i quali le condizioni ambientali e la suscettibilità individuale.

Attualmente gli scenari espositivi sono divisi in due categorie: uso deliberato di agenti biologici ed esposizione potenziale.
Il datore di lavoro deve tutelare la salute dei lavoratori valutando tutti i rischi, compreso quello biologico. Per far fronte a tale dovere, il D.lgs. 81/08 (All. XLVI) fornisce gli strumenti per l’identificazione, valutazione, gestione e controllo del rischio.

Bureau Veritas Nexta"
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
07/04/2020 (12:16:00)
La questione è di una semplicità sconcertante. La legge afferma chiaramente l'obbligo di valutare tutti i rischi presenti durante il lavoro.
Alcuni invece dicono che i rischi sono tutti meno quelli che dicono loro. E quindi non sono tutti. Quando non si riesce a comprendere il significato dell'aggettivo "tutti" ogni ulteriore discussione dicendo inutile e perfino dannosa.
Covid-19 e valutazione del rischio (Guariniello)
TUTTI SI STANNO chiedendo se il datore di lavoro debba valutare il rischio coronavirus e individuare le misure di prevenzione contro tale rischio nel documento di valutazione dei rischi. A dare la risposta è, a ben vedere, l’art. 28, comma 2, lett. a), TUSL, ove si usa l’espressione “tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa”. Un’espressione altamente volutamente significativa, in quanto fa intendere che debbono essere valutati tutti rischi che possono profilarsi, non necessariamente a causa dell’attività lavorativa, bensì durante l’attività lavorativa: come appunto il coronavirus. Proprio quel “durante” induce a condividere la linea interpretativa accolta dalla Commissione per gli Interpelli nell’attualissimo Interpello n. 11 del 25 ottobre 2016: “il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi, compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo esemplificativo, i rischi legati alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento” (Il Fatto Quotidiano 26/3/2020).
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
07/04/2020 (13:04:22)
Scusa ma Bureau Veritas è il nostro nuovo legislatore?
Mi sono perso qualcosa?

Per l'ennesima volta prova a capire con il tuo mentore che quel "durante" è sempre da inquadrare nell'alveo dei "RISCHI PROFESSIONALI" come previsto dalla direttiva 89/391/CEE come già spiegato giorni fa in questi commenti.

Ti ripropongo, questa volta da Lead Auditor OHSAS18001 e UNI ISO 45001, le solite due domande a cui continui a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
07/04/2020 (13:17:38)
Quando capirà che l'aggettivo "tutti" significa nessuno escluso, e non solo i rischi che decide Lei di valutare, sarà sempre troppo tardi.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
07/04/2020 (19:28:29)
Adesso passi al "Lei"?
Ci conosciamo dal 1989 quando, a MilanoFiori, per il CEDIS preparavi le check list rigirando a domande i contenuti dei decreti presidenziali degli anni '50.
Dimenticato?

Comunque, il "Tutti i rischi" sono tutti i RISCHI PROFESSIONALI" e non qualunque tipo di rischio che si può concretizzare in un ambiente di lavoro.
Non decido io di valutare solo i RISCHI PROFESSIONALI ma l'ha deciso la Direttiva 89/391/CEE recepita in Italia.

Quindi se fossi un lavoratore della Sanità, ad esempio, il DVR dovrà essere tassativamente aggiornato, con l'integrazione delle misure previste dalle Autorità Pubbliche, per la tutela dei lavoratori.

Se fossi un lavoratore di una azienda metalmeccanica, si dovrà applicare il Protocollo contenente le misure decise dalle Autorità Pubbliche contestualizzandolo alle specificità dell'azienda, in modo da tutelare i lavoratori.

Se l'obiettivo è quello di tutelare i lavoratori, il risultato si ottiene con l'applicazione delle misure decise dalle Autorità Pubbliche e ciò viene attuato anche nelle aziende "non sanitarie".
Oppure vuoi negare anche questa evidenza?

Ti ripropongo le solite due domande a cui continui a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?

Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
07/04/2020 (21:12:44)
I rischi da valutare sono tutti, tranne quelli che questo o quell'esperto decide di valutare ...
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07/04/2020 (22:18:48)
Prendo atto che Lei ha deciso ( in barba alla 81 che parla di rischi professionali) che bisogna valutare TUTTI i rischi.

Ho letto da qualche parte che nel 2020, oltre al rischio GENERALE di covid ( pandemia ) , un asteroide impatterà sulla crosta terreste.
Chiedo a Dubini di aiutarmi a valutare il rischio. Chiedo anche di aiutarmi a determinare le opportune misure preventive e protettive.
Come valuto il rischio meteorite? ( 9 domanda)

Visto che ha citato la 45001, Le chiedo:
Quale é la definizione di rischio? Può riportarla per noi tutti?

E questa è la 10* domanda cui attendo cortese risposta.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
08/04/2020 (09:55:31)
Omessa valutazione del rischio, mancata individuazione della zona sicura e responsabilità penale del datore di lavoro.
Cassazione Penale, Sez. IV, 2 ottobre 2015 n. 39765 ha confermato la condanna per omicidio colposo dell’amministratore delegato di un S.r.l. e del responsabile di un deposito della stessa poiché “non aveva valutato, tra gli altri, il rischio particolare cui era esposto il lavoratore, ...nel documento di valutazione rischi della s.r.l. mancava ogni riferimento a tale specifico rischio, con conseguente omessa individuazione delle misure preordinate a fronteggiarlo (individuazione di una zona che consentisse di operare in sicurezza ed indicazione delle modalità operative).”
Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0
08/04/2020 (10:26:51)
La risposta della Cassazione N.39765 non ha attinenza con il quesito in oggetto in quanto riguarda rischi professionali.

Le ripropongo nuovamente le medesime domande:

Scusi Avvocato, può rispondere cortesemente ai miei quesiti:

1)
Il Covid 19 è un rischio generico o rischio generico aggravato? Perchè in post diversi ha sostenuto tesi diverse.
2)
Posso fare causa al supermercato se mi becco il COvid all'interno per non aver adeguato le misure per la protezione dei Clienti ?
3)
Perchè la reg. Umbria scrive:
"ggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR):
il nuovo Coronavirus responsabile del COVID-19 rientra nella classe dei Coronaviridae elencata tra gli agenti biologici dell’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08, con attuale classificazione in gruppo 2.
Per le aziende nelle quali esiste a priori un rischio biologico di tipo professionale, per uso deliberato di agenti biologici e/o un rischio biologico di tipo professionale connaturato alla tipologia dell’attività svolta, è ipotizzabile che il Datore di Lavoro debba verificare se nella Valutazione dei Rischi ex art. 271 del D.Lgs. 81/08, le misure di prevenzione e protezione già adottate risultino adeguate o meno ai fini del controllo dell’esposizione a SARS-CoV-2 e della sua trasmissione.
Nella stragrande maggioranza dei comparti lavorativi l’esposizione a SARS-CoV-2, potenziale o in atto, non è connaturata alla tipologia dell’attività svolta: il rischio biologico da SARS-CoV-2 è quindi riconducibile al concetto di rischio generico e vanno semplicemente applicate e rispettate tutte le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale, valide per la popolazione generale ai fini del contenimento della diffusione del virus."
4)
Perchè sul sito dell'Emilia ROmagna c'è scritto:
"Misure di igiene, comportamenti da seguire per ridurre i rischi, pulizie dedicate e regolamentazione ....
Di tutto questo, e....si occupa il vademecum messo a punto dal Servizio Prevenzione collettiva e sanità pubblica della Regione Emilia-Romagna che è stato inviato dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ai firmatari del Patto per il lavoro.
“Le misure preventive per ridurre le probabilità di contagio da Covid-19 in un luogo di lavoro non sono dissimili da quelle adottate nei confronti della popolazione generale- precisa l’assessore allo Sviluppo economico e lavoro Vincenzo Colla-. Ma in questo difficile contesto, in ... riteniamo che tra i compiti più importanti e utili del datore di lavoro ci sia quello di fornire ai propri lavoratori una corretta informazione, che consenta di lavorare in sicurezza garantendo condizioni adeguate anche in un periodo di emergenza come questo”.
5)
Perchè lo SPISAL del Veneto (AULSS 8) scrive:
"Documento di Valutazione dei RischiIn tale scenario, infine, in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischiin relazione al rischio associato all’infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio di infezione da SARS-CoV-2 sia un rischio di natura professionale, legato allo svolgimento dell’attività lavorativa, aggiuntivo e differente rispetto al rischio per la popolazione generale). Diversamente, può essere utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente e con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, un pianodi intervento o una procedura per la gestione delle eventualità sopra esemplificate, adottando un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato),sia sul contesto di esposizione"
5)
Perchè la circ. Reg. Veneto cita (Versione 01del 02.03.202)
n tale scenario, infine,in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell’azienda).Diversamente, può essere utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, un piano diintervento o una procedura per la gestione delle eventualità sopra esemplificate, adottando un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato), sia sul contesto di esposizione.
6)
Perchè INL dice ai propri uffici:
In relazione a quanto sopra esposto, non vi è dubbio che le attività svolte dai nostri Uffici non rientrano tra quelle che espongono i lavoratori ad un rischio, da ricondursi all’uso di agenti biologici, derivante dalla specificità delle lavorazioni e pertanto non si ravvisa una “esposizione deliberata” né tantomeno una “esposizione potenziale”, richiedenti l’obbligo puntuale della valutazione del rischio e l’elaborazione del DVR eventualmente integrato ed aggiornato.
7)
Perchè il protocollo INAIL parla di rischio generico e non di “specifico” o di “generico aggravato”?
8)
A Livello di fonti del Diritto, ha valore la Sua ipotesi o la Circ. reg. Veneto, ATS, Protocollo INAIL?
9)
Se devo valutare TUTTI i rischi, come posso valutare il rischio meteorite su un capannone?
10)
Visto che parliamo di 45001, mi può confermare se la definizione corretta di rischio è " Combinazione delle possibilità del verificarsi di, o dell’esporsi a situazioni lavorative pericolose e la gravità dell’infortunio e della malattia (3.18) che ne derivano" ?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
08/04/2020 (11:45:01)
Il Documento di valutazione dei rischi riguarda tutte le tipologie di rischio, nessuna esclusa (e sempre incluso, ovviamente, quello sanitario)
Cassazione Penale, Sez. III, 30 settembre 2015 n. 39363 ricorda che “il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è applicabile a tutte le tipologie di rischio e a tutti i settori pubblici o privati (cfr. Sez. 3, Sentenza n.33567 del 04/07/2012 Ud. dep. 31/08/2012 Rv. 253171)
Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0
08/04/2020 (12:03:03)
Lo ha già scritto, ed a questo ennesi copia-incolla ho risposto con una domanda, alla quale come al solito, non ha risposto.

Le ripropongo la domanda che a questo punto diventano 11.

1)
Il Covid 19 è un rischio generico o rischio generico aggravato? Perchè in post diversi ha sostenuto tesi diverse.
2)
Posso fare causa al supermercato se mi becco il COvid all'interno per non aver adeguato le misure per la protezione dei Clienti ?
3)
Perchè la reg. Umbria scrive:
"ggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR):
il nuovo Coronavirus responsabile del COVID-19 rientra nella classe dei Coronaviridae elencata tra gli agenti biologici dell’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08, con attuale classificazione in gruppo 2.
Per le aziende nelle quali esiste a priori un rischio biologico di tipo professionale, per uso deliberato di agenti biologici e/o un rischio biologico di tipo professionale connaturato alla tipologia dell’attività svolta, è ipotizzabile che il Datore di Lavoro debba verificare se nella Valutazione dei Rischi ex art. 271 del D.Lgs. 81/08, le misure di prevenzione e protezione già adottate risultino adeguate o meno ai fini del controllo dell’esposizione a SARS-CoV-2 e della sua trasmissione.
Nella stragrande maggioranza dei comparti lavorativi l’esposizione a SARS-CoV-2, potenziale o in atto, non è connaturata alla tipologia dell’attività svolta: il rischio biologico da SARS-CoV-2 è quindi riconducibile al concetto di rischio generico e vanno semplicemente applicate e rispettate tutte le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale, valide per la popolazione generale ai fini del contenimento della diffusione del virus."
4)
Perchè sul sito dell'Emilia ROmagna c'è scritto:
"Misure di igiene, comportamenti da seguire per ridurre i rischi, pulizie dedicate e regolamentazione ....
Di tutto questo, e....si occupa il vademecum messo a punto dal Servizio Prevenzione collettiva e sanità pubblica della Regione Emilia-Romagna che è stato inviato dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ai firmatari del Patto per il lavoro.
“Le misure preventive per ridurre le probabilità di contagio da Covid-19 in un luogo di lavoro non sono dissimili da quelle adottate nei confronti della popolazione generale- precisa l’assessore allo Sviluppo economico e lavoro Vincenzo Colla-. Ma in questo difficile contesto, in ... riteniamo che tra i compiti più importanti e utili del datore di lavoro ci sia quello di fornire ai propri lavoratori una corretta informazione, che consenta di lavorare in sicurezza garantendo condizioni adeguate anche in un periodo di emergenza come questo”.
5)
Perchè lo SPISAL del Veneto (AULSS 8) scrive:
"Documento di Valutazione dei RischiIn tale scenario, infine, in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischiin relazione al rischio associato all’infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio di infezione da SARS-CoV-2 sia un rischio di natura professionale, legato allo svolgimento dell’attività lavorativa, aggiuntivo e differente rispetto al rischio per la popolazione generale). Diversamente, può essere utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente e con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, un pianodi intervento o una procedura per la gestione delle eventualità sopra esemplificate, adottando un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato),sia sul contesto di esposizione"
5)
Perchè la circ. Reg. Veneto cita (Versione 01del 02.03.202)
n tale scenario, infine,in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell’azienda).Diversamente, può essere utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, un piano diintervento o una procedura per la gestione delle eventualità sopra esemplificate, adottando un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato), sia sul contesto di esposizione.
6)
Perchè INL dice ai propri uffici:
In relazione a quanto sopra esposto, non vi è dubbio che le attività svolte dai nostri Uffici non rientrano tra quelle che espongono i lavoratori ad un rischio, da ricondursi all’uso di agenti biologici, derivante dalla specificità delle lavorazioni e pertanto non si ravvisa una “esposizione deliberata” né tantomeno una “esposizione potenziale”, richiedenti l’obbligo puntuale della valutazione del rischio e l’elaborazione del DVR eventualmente integrato ed aggiornato.
7)
Perchè il protocollo INAIL parla di rischio generico e non di “specifico” o di “generico aggravato”?
8)
A Livello di fonti del Diritto, ha valore la Sua ipotesi o la Circ. reg. Veneto, ATS, Protocollo INAIL?
9)
Se devo valutare TUTTI i rischi, come posso valutare il rischio meteorite su un capannone?
10)
Visto che parliamo di 45001, mi può confermare se la definizione corretta di rischio è " Combinazione delle possibilità del verificarsi di, o dell’esporsi a situazioni lavorative pericolose e la gravità dell’infortunio e della malattia (3.18) che ne derivano" ?
11)
Siccome Inl ha scritto che non aggiornerà i DVR ( e probabilmente ha voluto dare indicazioni anche per gli organi competenti), essendo covid un rischio biologico previsto dall' 81, la sentenza della Cassazione 39363 è sbagliata:
Il Documento di valutazione dei rischi riguarda tutte le tipologi .... il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, previsto ..., è applicabile a tutte le tipologie di rischio e a tutti i settori PRIVATI e NON PUBBLICI. Mi conferma questo oppure il ragionamento è sbagliato ?

Ce la facciamo prima della riapertura dell'Italia ad avere una risposta a 11 semplici domande?
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
08/04/2020 (18:46:31)
Continua con il copia incolla di sentenze che non c'entrano nulla con l'oggetto della discussione.

Cassazione Penale, Sez. 3, 30 settembre 2015, n. 39363 - Attività di ristorazione e D.lgs. 81/08: formazione e valutazione rischio incendio.

Qui c'era un Pub che non aveva effettuata la valutazione del rischio d'incendio.
"Nel caso in esame, essendo stata accertata - sulla scorta dei rilievi dei Vigili del Fuoco in sede di ispezione - l'inadeguatezza del documento rispetto al modo di fronteggiare i rischi di incendio e di esplosione (tipico accertamento in fatto), appare corretta in diritto anche la conclusione a cui è pervenuto il Tribunale, il quale ha precisato altresì, sempre sulla base di tipico accertamento in fatto, che, trattandosi di attività con accesso e permanenza di pubblico, il rischio infortunistico collegato all'evenienza incendi non poteva essere classificato come "basso", per cui si rendeva necessaria la previsione di vie di fuga agevoli in caso di uscita rapida per il pubblico".

Quindi di che cosa stiamo parlando?

Ti ripropongo le solite due domande a cui continui a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
08/04/2020 (18:48:01)
Valutazione del rischio Covid-19 e INL
Premesso che il documento INL è sempre citato a sproposito, poiché è destinato esclusivamente a uffici e organi dell'INL e non ai datori di lavoro delle aziende, e dunque è del tutto privo di valore legale per le imprese, Vi prendiamo in parola e vi chiediamo di produrre esattamente quanto previsto alla fine del documento interno INL che citate a sproposito, che afferma testualmente: "In ragione di quanto esposto e del pilastro normativo come norma di chiusura del sistema prevenzionistico di cui all’art. 2087 c.c. è consigliabile formalizzare l’azione del datore di lavoro con atti che diano conto dell’attenzione posta al problema in termini di misure, comunque adottate ed adottabili dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale, nonché dei DPI ritenuti necessari, in attuazione delle indicazioni nazionali, regionali e locali delle istituzioni a ciò preposte. Per la tracciabilità delle azioni così messe in campo è opportuno che dette misure, pur non originando dalla classica valutazione del rischio tipica del datore di lavoro, vengano raccolte per costituire un’appendice del DVR a dimostrazione di aver agito al meglio, anche aldilà dei precetti specifici del d.lgs. n. 81/2008".

Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0
08/04/2020 (21:10:50)
Buonasera, grazie per la risposta.

A mio modo di vedere, è semplicistico dire che a circolare è rivolta solo agli interni perchè indirizzata anche agli ispettorati, ai carabinieri etc. ma questa è una mia idea. Comunque ci troviamo in due situazioni distinte:

1) La Circolare vuole dare indicazione circa il NON OBBLIGO di aggiornare i DVR in sede di verifiche, quindi la Circ. ha finalità di indicazioni ma questo non ci è dato saperlo con sicurezza.
Questo ragionamento deriva da frasi come "sono pervenute richieste di chiarimenti in ordine agli adempimenti ...che coinvolgono la nostra Amministrazione nell’intero contesto sociale."

È indubbio che ci troviamo di fronte ad una emergenza ... che investe l’intera popolazione indipendentemente dalla specificità del “rischio lavorativo proprio” di ciascuna attività

"(diverso è il caso degli ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario o qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell’azienda)"

perchè inserire questa nota circa ambienti sanitari?

2)
La Circolare afferma che all'interno delle attività dell'Ispettorato (nota: L'INAIL HA ANCHE AMBULATORI CON PAZIENTI POTENZIALMENTE CONTAMINATI !!!!!!!!! ) lo stesso non è obbligato ad aggiornare il proprio DVR biologico.

I compiti dell'ispettorato non sono solo di cantiere, mi dispiace contraddirla.

Se è vero il Suo ragionamento (come ho scritto nella domanda 11) ovvero se il DVR deve essere aggiornato per tutti, allora la sentenza della Cassazione 39363 è sbagliata e dovrebbe essere così riscritta:
Il Documento di valutazione dei rischi riguarda tutte le tipologi .... il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, previsto ..., è applicabile a tutte le tipologie di rischio e a tutti i settori PRIVATI e NON PUBBLICI.

Detto questo, rispondo alla Sua osservazione e mi auguro che Le faccia lo stesso in ottica di dialettica.

"In ragione di quanto esposto e ...è consigliabile formalizzare l’azione del datore di lavoro con atti .. adottate ed adottabili dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale, nonché dei DPI...in attuazione delle indicazioni nazionali, regionali e locali delle istituzioni a ciò preposte. Per la tracciabilità ... pur non originando dalla classica valutazione del rischio tipica del datore di lavoro, vengano raccolte per costituire un’appendice del DVR a dimostrazione di aver agito al meglio, anche aldilà dei precetti specifici del d.lgs. n. 81/2008".

si chiamano PROCEDURE.
ED E' QUELLO CHE STIAMO SOSTENENDO DALL'INIZIO.
Nessun tecnico, nessun Datore di Lavoro sa come gestire la PANDEMIA perchè è un rischio ESOGENO, NON LAVORATIVO (tranne che per alcuni soggetti).
Quindi dobbiamo prendere il DPCM e calarlo nell'azienda con procedure, SENZA OBBLIGO DI AGGIORNARE IL DVR.
MEGLIO (ovviamente) se rimane traccia di quanto fatto per dimostrare la buona fede del Datore di Lavoro che altro non può fare se non applicare il DPCM (e magari migliorarlo in alcuni punti).

Copio incollo alcuni passaggi.

È indubbio che ci troviamo di fronte ad una emergenza da ascriversi nell’ambito del rischio biologico inteso nel senso più ampio del termine, che investe l’intera popolazione indipendentemente dalla specificità del “rischio lavorativo proprio” ....

.. non sia riconducibile all’attività del datore di lavoro ma si concretizzi in una situazione esterna che pur si può riverberare sui propri lavoratori ... per effetto delle dinamiche esterne non controllabili ...

...il datore di lavoro non sarebbe tenuto ai suddetti obblighi in quanto trattasi di un rischio non riconducibile all’attività ... non rientranti nella concreta possibilità di valutarne con piena consapevolezza tutti gli aspetti gestionali del rischio, in termini di eliminazione ...

“non ritenere giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione”

Attendo la risposta a 11 quesiti.
Grazie,
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
09/04/2020 (09:31:16)
ATS di Milano: Attuazione delle procedure precauzionali e di contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19 negli ambienti di lavoro [e DVR].
Punto 46. ULTERIORI AZIONI DA PROTOCOLLI AZIENDALI O ALTRO
Vi ricordiamo che la valutazione di interventi sul DVR non è riferita all'inserimento del Protocollo anti-contagio, ma a tutto ciò che riguarda la modifica di procedure/organizzazione aziendale del lavoro e l'utilizzo di macchine, sostanze ecc.
È necessario che la valutazione sia fatta con tutte le figure deputate alla salute e sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 compresi il medico competente, laddove nominato, e i RLS/RLST.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
09/04/2020 (11:18:22)
Veramente il titolo del documento è
"ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE PRECAUZIONALI E DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO"

Il DVR, tra parentesi, l'hai aggiunto ma nel titolo del documento non è citato.

Questo documento è un questionario diretto a tutte le imprese, ivi comprese quelle che fanno uso deliberato di agenti biologici e in allegato XLIV.

Basta leggere il titolo del punto 46 (ULTERIORI AZIONI DA PROTOCOLLI AZIENDALI O ALTRO) per capire che l'aggiornamento del DVR con il rischio da COVID-19 non è espressamente richiesto "a tappeto" come lo si vuol far intendere.
Del resto c'è espressamente scritto che " ... la valutazione di interventi sul DVR ...."

In caso contrario, ci sarebbe stata una domanda del tipo:
"L'azienda ha proceduto all'aggiornamento del proprio DVR definendo le misure di prevenzione e protezione da adottare per evitare il rischio di contagio da COVID-19".
Di questo non c'è traccia.

Quindi, fino a quando non ci sarà una norma specifica che estende alle aziende che non fanno uso deliberato di A.B. e non in allegato XLIV, l'obbligo di aggiornamento del DVR dovuto ad un rischio NON PROFESSIONALE, io mi atterò all'applicazione del Protocollo contestualizzandolo alle specificità dell'impresa senza toccare il DVR.

Ti ripropongo le solite due domande a cui continui a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?

Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
09/04/2020 (21:03:48)
Le fonti legislative dell'obbligo datoriale della valutazione del rischio Covid-19
L'articolo 28 del decreto legislativo n. 81/2008 fa riferimento a tutti i rischi, e ne esemplifica molti che esulano dalla specifica mansione lavorativa, perché , la cosa ad alcuni non piace, i rischi da valutare sono proprio tutti, nessuno escluso. La legge usa un aggettivo inequivocabile, tutti, non tutti meno quelli che questo o quell'esperto decide a sua discrezione di non valutare.
D. Lgs. n. 81/2008
SEZIONE II - VALUTAZIONE DEI RISCHI
Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo.
1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata. ...
2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53 del decreto, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla
sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato
e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento
è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in
possesso di adeguate competenze e poteri ...

art. 2 Definizioni
q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;...

TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CIRCOLARI
Articolo 266 - Campo di applicazione
1. Le norme del presente Titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.

CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Articolo 271 - Valutazione del rischio
1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all’articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall’ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all’articolo 268, commi 1 e 2;
b) dell’informazione sulle malattie che possono essere contratte; ...
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all’attività lavorativa svolta [infortunio da contagio Covid-19 sul luogo di lavoro, art. 42 D.L. n. 18 del 17.3.2020];
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall’autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio ...
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell’attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro ...
Nelle attività ... che, pur non comportando la
deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l’attuazione di tali misure non è necessaria.
Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0
09/04/2020 (21:43:27)
Mi scusi avvocato, non ha risposto a nessuna delle mie 11 domande mentre, al contrario, io ho risposto alle sue osservazioni.
Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 0
10/04/2020 (03:14:45)
Avvocato, tutti i rischi ma tutti i RISCHI PROFESSIONALI.

Perchè non risponde semplicemente e brevemente alle domande di Carmelo Catanoso?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
10/04/2020 (12:23:22)
Parziale valutazione dei rischi (ad esempio sanitario) e carente individuazione delle misure di prevenzione e protezione
La totale omissione della valutazione dei rischi é cosa diversa dalla valutazione di solo alcuni dei rischi presenti nel processo produttivo ma la normativa prevenzionistica pone a carico del datore di lavoro l’obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda e, all’esito, di redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D. Lgs. n. 81 del 2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori di talché l’incompleta valutazione determina una deviazione dal facere doveroso che vale ad integrare l’omissione giuridicamente rilevante.

Pertanto, ha così proseguito la suprema Corte, “ove i rischi siano stati tutti valutati ma ne sia scaturita una carente individuazione delle misure, ancora può parlarsi di omissione della valutazione, perché essa non è costituita soltanto dal rilevamento, dall’analisi e dalla ponderazione dei rischi ma anche dalla concretizzazione del giudizio sul rischio nel modo di essere dell’organizzazione produttiva: quindi dall’individuazione delle misure di prevenzione necessarie”. [Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 19030 del 20 aprile 2017]
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
10/04/2020 (12:29:00)
Mi sa che, al di là dei copia incolla, non si va.

Se io avessi scritto un articolo su una determinata tematica su un periodico web ad alta visibilità e diffusione e il 98% dei commenti (mi limito ai primi 100 e cioè prima di iniziare il nostro botta e risposta) fossero critiche ai contenuti ed alle conclusioni, mi farei almeno due domande:

1) ho scritto un articolo con contenuti e conclusioni errate oppure

2) i lettori che frequentano il sito non sono in grado di comprendere quello che scrivo per carenza di competenze e, quindi, sto scrivendo articoli sul sito sbagliato.

Le conclusioni mi sembrano ovvie.

Ripropongo le solite due domande a cui Dubini continua a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?

Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
10/04/2020 (14:23:55)
Valutazione del rischio COVID-19 e polizia di Stato.
Si segnala che una Circolare del 16 Marzo 2020 del Ministero dell’Interno - Direzione Centrale Sanità e avente come oggetto: “Infezione COVID-19. Dispositivi di protezione individuale. Utilizzo razionale ed omogeneo sul territorio”, afferma che “sono state diramate da tempo a tutte le articolazioni territoriali specifiche indicazioni (…) ha provveduto anche ad analizzare i contenuti di servizio onde individuare tutte quelle attività meritevoli di una peculiare valutazione del rischio”. E al penultimo capoverso recita che “tali valutazioni ed indicazioni possono e devono essere fatte proprie dai datori di lavoro e dai medici competenti senza necessità di una rivalutazione territoriale del rischio considerato pure l’impegno straordinario profuso da tutte le componenti dell’amministrazione (…)”.…



La comunicazione sottoscritta dai Segretari generali provinciali di alcune organizzazioni sindacali (SILP, FSP, COISP-MOSAP, SAP, SIULP) alla Questura di Bari e ai datori di lavoro di vari reparti della Polizia di Stato della provincia di Bari indica che tali direttive non tengono in debita considerazione il fatto che la valutazione del rischio “è una prerogativa unica e solo del datore di lavoro il quale risponde personalmente del suo operato” e non menzionano, “escludendoli di fatto, gli R.L.S. in nessuna circolare emanata in merito al fenomeno coronavirus”.

Ciò premesso e “considerata anche la mancata consultazione preventiva”, si chiede di conoscere se è stata effettuata la valutazione dei rischi prodotti dal fenomeno “Coronavirus” e quali siano i criteri metodologici impiegati”.



Si ricorda poi che l’art. 28, comma 2, lett. a) del TUSL, prevede l’obbligo di valutare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa” specificando quelli indicati nei titoli successivi. Un’espressione altamente significativa, in quanto “fa intendere che debbono essere valutati tutti rischi che possono profilarsi, non necessariamente a causa dell’attività lavorativa, bensì durante l’attività lavorativa: come appunto il coronavirus”.
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
10/04/2020 (14:58:12)
Una CIRCOLARE?????????

Si segnala che una Circolare del 16 Marzo 2020 del Ministero dell’Interno - Direzione Centrale Sanità e avente come oggetto: “

Io nel sito del ministero non la trovo...

Qui una richiesta sindacale diventa una circolare ministeriale.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
10/04/2020 (19:19:33)
Veramente le Forze dell'Ordine (PS, CC, GdF, ecc.) senza dimenticare i VVF, la valutazione del rischio biologico la dovevano aver fatta ben prima dell'emergenza COVID-19 e, soprattutto, dovevano aver messo in atto le misure conseguenti (organizzative e procedurali) per ridurre al minimo tale rischio , oppure ci si dimentica che gli operatori sono esposti, durante il loro servizio, a contrarre infezioni da HIV, Epatite, ecc., quando vengono a contatto, durante una colluttazione, un fermo, un intervento d'emergenza in seguito ad un incedente stradale, ecc., ecc., con soggetti già affetti da queste malattie?

E' quello che avevo detto ad un rappresentante sindacale della PS che mi aveva telefonato circa un mese fa dopo aver letto l'articolo che avevo scritto il 27 febbraio scorso.

Ripropongo le solite due domande a cui Dubini continua a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
11/04/2020 (10:50:00)
Raccomando una lettura dell'art. 2 comma 10 del DPCM 10 aprile 2020.

"Le imprese le cui attività non sono sospese RISPETTANO I CONTENUTI DEL PROTOCOLLO condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra Governo e Parti Sociali".

Le conclusioni, ammesso che non lo fossero anche prima, visto che le norme di Igiene Pubblica sono sovraordinate a quelle di Igiene Occupazionale, ora dovrebbero essere chiare a tutti.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
11/04/2020 (12:27:43)
La valutazione, posta a carico del datore di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori “senza limitazione ad alcune specifiche fattispecie”.
G. Porcellana e M. Montrano (ASL TO 3).

Il precetto contenuto nell’art. 6 paragrafo 3 della Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, che impone al datore di lavoro l’obbligo di “valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici e nella sistemazione dei luoghi di lavoro”, ha trovato dapprima recepimento nell’articolo 4, comma 1, del D.Lgs 626/94 e ora negli articoli 17, comma 1 lettera a) e nell’articolo 28, comma 1 del D.Lgs 81/08. Sul contenuto di quest’obbligo era già intervenuta la Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea n. 49/00 del 15/11/2001 che aveva sottolineato come la valutazione, posta a carico del datore di lavoro, dovesse riguardare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori “senza limitazione ad alcune specifiche fattispecie”.
Punto Sicuro 15/01/2009

Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
11/04/2020 (13:07:41)
Questa storia della Condanna della Corte di Giustizia UE l'hai già postata lo scorso 24 marzo.
Stiamo finendo i copia incolla e si ricomincia?

Puoi condividere tutte le opinioni che vuoi.
Il discorso non cambia.

Poi tu e gli autori andatevi a rileggere il punto 13 della Sentenza della Corte di Giustizia CE, Sez. 5, 15 novembre 2001 - C-49/00 dove potrete trovare scritto:

13. Inoltre, è importante precisare che i RISCHI PROFESSIONALI che devono essere oggetto di una valutazione da parte dei datori di lavoro non sono stabiliti una volta per tutte, ma si evolvono costantemente in funzione, in particolare, del progressivo sviluppo delle condizioni di lavoro e delle ricerche scientifiche in materia di RISCHI PROFESSIONALI.

Il problema era che con il 626, recepimento della direttiva 89/391/CEE, avevano circoscritto solo ai rischi derivanti dalle attrezzature di lavoro e dalle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute.
Palesemente lo Stato italiano non poteva circoscrivere a queste sole tipologie di rischi professionali la valutazione.
Per questo l'Italia era stata giustamente condannata.

Ripropongo le solite due domande a cui Dubini continua a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
11/04/2020 (16:06:32)
La sentenza del 15.11.2001 della Corte di Giustizia Europea ha chiarito in modo definitivo il significato profondo dell'obbligo del datore di lavoro di valutare tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro, obbligo già previsto dalla direttiva 89/391/CEE, non correttamente recepita con d.lgs. n. 626/1994 e s.m.i. A seguito di tale sentenza e per adeguarsi alla stessa, la l. n. 39/2002, ha modificato l'art. 4 del d.lgs. n. 626/1994, sostituendo il co. 1, aggiungendo l'aggettivo "tutti" con riferimento ai rischi da valutare e lasciando invariato l'elenco esemplificativo dei "rischi particolari". Il d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i, all'art. 28, co. 1, riproduce l'art. 4, co. 1, d.lgs. n. 626/1994 e s.m.i. e ne completa la previsione indicando, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune nuove tipologie di "rischi particolari", i criteri di individuazione/valutazione dei quali sono rimessi alla diligenza professionale del datore di lavoro e del suo servizio di prevenzione e protezione. È davvero triste constatare che a 19 anni di distanza da quella sentenza di condanna c'è chi sostiene ancora oggi che i lavoratori non vanno tutelati da tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro, ma solo da alcuni (ovviamente quelli che dicono loro).
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
11/04/2020 (17:21:19)
Continua con il copia-incolla ossessivo compulsivo.
Quello che non comprendi dopo 19 anni dalla sentenza ed a 31 anni dalla direttiva 89/391/CEE è che la tutela dei lavoratori riguarda TUTTI I RISCHI PROFESSIONALI.

Rileggiti il punto 13 della sentenza.
Si parla di Rischi Professionali.
Puoi continuare a copia incollare più volte quello che ti pare ma il discorso non cambia.

Te lo riscrivo (repetita juvant).

Punto 13 della Sentenza della Corte di Giustizia CE, Sez. 5, 15 novembre 2001 - C-49/00 dove potrete trovare scritto:

13. Inoltre, è importante precisare che i RISCHI PROFESSIONALI che devono essere oggetto di una valutazione da parte dei datori di lavoro non sono stabiliti una volta per tutte, ma si evolvono costantemente in funzione, in particolare, del progressivo sviluppo delle condizioni di lavoro e delle ricerche scientifiche in materia di RISCHI PROFESSIONALI.

Il problema era che con il 626, recepimento della direttiva 89/391/CEE, avevano circoscritto solo ai rischi derivanti dalle attrezzature di lavoro e dalle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute.
Palesemente lo Stato italiano non poteva circoscrivere a queste sole tipologie di rischi professionali la valutazione.
Per questo l'Italia era stata giustamente condannata.

Ripropongo le solite due domande a cui continui a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
12/04/2020 (00:06:40)
Virus A/H1N1: le misure di prevenzione per i luoghi di lavoro [tuttora attuali, in epoca di Coronavirus].
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Settore Salute - Raccomandazioni generali ad interim per la riduzione del rischio espositivo in corso di pandemia influenzale nei luoghi di lavoro”- aggiornato all'11 settembre 2009.
Nel documento, che indica che “nella attuale situazione pandemica, si può presumere che un caso di sindrome simil influenzale (ILI) sia attribuibile al nuovo virus A(H1N1), anche in assenza di conferma di laboratorio”, si ricorda l’importanza in ogni luogo di lavoro del “rispetto di elementari norme igieniche quali l’igiene delle mani e l’adozione di comportamenti di buona educazione igienica”.
... Le azioni che i datori di lavoro e i dirigenti possono mettere in atto per la riduzione della diffusione del virus influenzale: ...
rendere disponibili sul luogo di lavoro, in relazione alla valutazione di rischi legati a particolare affollamento o esposizione, un adeguato numero di mascherine respiratorie, fornendo le opportune indicazioni per il loro utilizzo da parte dei soggetti con sintomi di influenza, o anche da parte degli addetti al primo soccorso o di altre persone che potrebbero occasionalmente dover assistere temporaneamente il dipendente con sintomi di sospetta influenza”.
... Infine per una corretta risposta delle imprese all’impatto dell’influenza sulle loro attività e sui loro addetti i datori di lavoro dovranno:
- “provvedere all’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi in relazione al rischio espositivo ad agenti biologici in collaborazione con il medico competente, se presente, prevedendo protocolli per la gestione di dipendenti con sintomi di influenza manifestati sul posto di lavoro;
- verificare che vi sia corretta informazione per l’uso di mascherine (in ambiti lavorativi non sanitari);
- identificare in collaborazione con il medico competente i dipendenti essenziali al ciclo produttivo da sottoporre a vaccinazione , per garantire il mantenimento delle attività di servizi pubblici di primario interesse o in altre attività socialmente utili”;
Punto Sicuro 14.10.2009
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-contenuto-C-6/informazione-formazione-addestramento-C-56/virus-a/h1n1-le-misure-di-prevenzione-per-i-luoghi-di-lavoro-AR-9322/
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
12/04/2020 (10:18:10)
Dubini, ti faccio una domanda:
prima di scrivere i tuoi copia-incolla, leggi quello che riporti o no?

In merito a quanto riportato in questo tuo ultimo post, le possibilità sono due:
1) non leggi quello che riporti;
2) riporti in modo parziale le informazioni per supportare le tue tesi.

Comunque, nelle "Raccomandazioni generali ad interim per la riduzione del rischio espositivo in corso di pandemia influenzale nei luoghi di lavoro" del 1 dicembre 2009, pubblicato sul sito del Ministero della salute (per trovarlo basta digitare il titolo Raccomandazioni generali ad interim per la riduzione del rischio espositivo in corso di pandemia influenzale nei luoghi di lavoro) a pag. 4, par. 2.1, secondo capoverso, c'è scritto quanto segue:
"I datori di lavoro di aziende in cui il rischio biologico da virus è già contemplato nella valutazione dei rischi (come ad esempio per le aziende sanitarie che erogano servizi di diagnosi e cura), verificheranno che le misure di prevenzione previste, compreso l’uso dei DPI, sia adeguato a quanto previsto dalle indicazioni scientifiche e circolari ministeriali specifiche relative al virus A/H1N1 causa dell’attuale evento pandemico, adeguando se necessario, le azioni di prevenzione da porre in atto in particolare sul versante della informazione, formazione, procedure ed organizzazione del lavoro, utilizzo dei DPI."

Per tutte le altre, sono previste le "Raccomandazioni" citate che altro non sono quelle ampiamente note.

Non solo.
All'inizio del par. 2.1 "Azioni dei datori di lavoro e dei dirigenti utili per la riduzione della diffusione del virus influenzale nei luoghi di lavoro", c'è scritto:
"Le raccomandazioni che seguono tendono a favorire la corretta gestione degli eventi connessi con la pandemia influenzale in atto che va affrontata con misure di sanità pubblica anche nei luoghi di lavoro. Si raccomanda a tutti i datori di lavoro, anche attraverso il proprio responsabile del servizio prevenzione e protezione ed il medico competente, di aggiornarsi sulle corrette misure di prevenzione e profilassi che la comunità scientifica e le autorità internazionali, nazionali e regionali indicano ed indicheranno sulla base della evoluzione dell’evento pandemico in atto".

In altre parole, già 11 anni fa ci dicevano le stesse cose che ci dicono oggi.
Fattene una ragione.

Pertanto, evita di copia-incollare senza prima leggere ciò che si invia in modo da evitare clamorosi autogol.

Ripropongo le solite due domande a cui continui a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
12/04/2020 (11:06:54)
Il buon senso e la corretta applicazione delle norme di legge nelle preziose indicazioni della Asl di Rieti.
Covid-19: prime indicazioni per le Aziende non sanitarie attive sul territorio della ASL del SSR Rieti (14.3.2020)
Indicazioni per il datore di lavoro:
Come prima misura il datore di lavoro deve:
- ridurre la presenza dei lavoratori sul luogo di lavoro ...
- aggiornare, in collaborazione con il Medico Competente aziendale, il Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il documento di valutazione dei rischi (DVR) per quanto riguarda la protezione dall’infezione da COVID.19 dei lavoratori che proseguono l’attività e solo per i rischi specifici connessi alla peculiarità dello svolgimento dell’attività lavorativa, ovvero laddove vi sia un pericolo di contagio da COVID-19 aggiuntivo e differente da quello della popolazione in generale
- mettere in campo misure tese ad assicurare la salubrità degli ambienti di lavoro e
alla fornitura al personale di DPI idonei secondo anche quanto riportato all’art. 7, lettera d) del DPCM 11/03/2020, e per quanto previsto dal titolo X-Esposizione ad agenti biologici- del D.Lgs 81/08, in seguito all’aggiornamento della valutazione del rischio
- portare adeguatamente ed efficacemente a conoscenza dei lavoratori interessati dettagliate informazioni ...
Si veda Punto Sicuro del 30.3.2020
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
12/04/2020 (12:00:53)
Dubini ma Lei pensa che i lettori di PS siano incompetenti? Perché taglia e stravolge gli articoli che tra le altre cose non supportano neanche le sue idee ? Sarà il 5 autogol che fa, Le ripeto: sta facendo brutte figure.

Riporto per intero quanto precisato dall' ASL Rieti.
"
Prime indicazioni per le Aziende non sanitarie attive sul territorio della ASL del SSR

L’epidemia di COVID-19 è un’emergenza di sanità pubblica verso la quale anche il mondo del
lavoro deve adottare le :

misure di prevenzione e protezione dettate dalle Autorità sanitarie locali sulla base dei decreti del Ministero della Salute, della Regione Lazio e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Pertanto si ritiene utile e necessario assicurare il puntuale rispetto delle indicazioni del
DPCM 11/03/2020 ART. 7 lettera a), b, c) e del protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020.

-aggiornare, in collaborazione con il Medico Competente aziendale, il Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il
documento di valutazione dei rischi (DVR) per quanto riguarda la protezione dall’infezione da
COVID.19 dei lavoratori che proseguono l’attività e solo per i rischi specifici connessi alla
peculiarità dello svolgimento dell’attività lavorativa, ovvero laddove vi sia un pericolo di
contagio da COVID-19 aggiuntivo e differente da quello della popolazione in generale


-nelle situazioni lavorative in cui non si ravvisa un pericolo di contagio aggiuntivo e differente
rispetto alla popolazione generale risulta fondamentale adottare le precauzioni già note e
diffuse dal ministero della Salute e dai DPCM, in particolare dal DPCM del 11/03/2020 (art. 1
commi 7 e 8) e dal protocollo condiviso del 14/03/2020, declinandole alla specificità dei luoghi
e delle attività lavorative e in particolare qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza
impersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario
l’utilizzo di DPI conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

A questo punto le domande sono 13:
Perchè la Asl di Rieti non ritiene di dover aggiornare il DVR? Perchè taglia gli articoli con i copia/incolla?
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
12/04/2020 (18:52:00)
Ormai siamo ai copia-incolla con il "taglia e ricuci".

Per sostenere le proprie tesi taglia di qua, aggiunge di là, copia di qua, incolla di là; il tutto per provare a convincere quelli che non hanno condiviso il Dubini-pensiero.

Pubblica stralci di documenti che confutano le sue stesse tesi come il documento del Ministero della Salute del 2009.

Prendiamola ridere, è Pasqua.

Comunque, se io avessi scritto un articolo su una determinata tematica su un periodico web ad alta visibilità e diffusione e il 98% dei commenti (mi limito ai primi 100 e cioè prima di iniziare il nostro botta e risposta) fossero critiche ai contenuti ed alle conclusioni, mi farei almeno due domande:

1) ho scritto un articolo con contenuti e conclusioni errate oppure

2) i lettori che frequentano il sito non sono in grado di comprendere quello che scrivo per carenza di competenze e, quindi, sto scrivendo articoli sul sito sbagliato.

Le conclusioni mi sembrano ovvie.

Ripropongo le solite due domande a cui Dubini continua a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
12/04/2020 (23:49:31)
Suggerisco la massima cautela a RSPP e consulenti che sconsigliano di valutare questo o quel rischio.
Cassazione Penale sentenza n. 2814 del 21/12/2010, Di Mascio della Sezione IV
Il RSPP risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, degli eventi dannosi derivati dai suoi suggerimenti sbagliati o dalla mancata segnalazione di situazioni di rischio, dovuti ad imperizia, negligenza, inosservanza di leggi o discipline, che abbiano indotto il datore di lavoro ad omettere l'adozione di misure prevenzionali doverose.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
13/04/2020 (10:40:54)
Certamente il RSPP risponde della mancata segnalazione dei rischi ma dei RISCHI PROFESSIONALI come già ampiamente spiegato nei post precedenti.

Dubini non si è accorto che nel nostro caso, invece, la segnalazione del rischio di contagio da COVID-19, l'ha già fatta a TUTTI, compresi i datori di lavoro, l'Autorità Pubblica che ha imposto l'adozione delle misure del Protocollo in forza dell'emanazione di norme di Igiene Pubblica che, come noto a tutti eccetto qualcuno, sono sovraordinate alle norme di Igiene Occupazionale.
Misure che devono essere adottate in ogni azienda contestualizzandole in funzione delle specificità di ciascuna di esse come anche anche ribadito dall'art. 2 comma 10 del DPCM 10 aprile 2020 (altro argomento sfuggito a Dubini).

I RSPP si dovranno preoccupare di supportare il datore di lavoro nella verifica della concreta e completa attuazione di quanto previsto nel Protocollo segnalandogli prontamente le eventuali difformità nell'applicazione affinché questi intervenga immediatamente per tutelare la salute dei propri lavoratori.

Su questo si devono impegnare i RSPP e i consulenti per poter affermare di fare professionalmente il loro lavoro ai fini della tutela della salute dei lavoratori e non di altro.

Ripropongo le solite due domande a cui Dubini continua a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0
13/04/2020 (11:02:15)
Gent.ssimo Avv. Dubini,
Le chiedo di fare con me un ragionamento.

Partiamo da un copia/incolla (di quelli che Le piacciono tanto).
D.Lgds 81/08: ARTICOLO 2 - DEFINIZIONE
«servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme d... finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi PROFESSIONALI per i lavoratori;

Quindi l'RSPP deve supportare la valutazione di (tutti) i rischi PROFESSIONALI.

Se diciamo che bisogna gestire i rischi NON PROFESSIONALI, stiamo esponendo gli RSPP a PESANTISSIME CONSEGUENZE LEGALI e Lei, come avvocato, dovrebbe essere il primo a NON Interpretare Leggi e Regolamenti.
Siamo su un quotidiano a tiratura nazionale alta viabilità. Ciò che dice potrebbe essere letto da persone meno informate.
Se l'RSPP dovesse valutare anche i rischi non lavorativi, deve controllare come i dipendenti vengono a lavoro e che strada fanno per tornare a casa per prevenire il rischio infortunio in itinere (risarcito tra l'altro dall'INAIL?)
Noi RSPP dobbiamo rispettare le indicazioni ufficiali. E le indicazioni ufficiali (CIrcolari, ATS, SPISAL etc.) dicono CHIARAMENTE cosa fare in termini di DVR-Covid distinguendo i vari casi.

Le chiedo di rispondere a 15 domande:

1)
Il Covid 19 è un rischio generico o rischio generico aggravato? Perchè in post diversi ha sostenuto tesi diverse.
2)
Posso fare causa al supermercato se mi becco il COvid all'interno per non aver adeguato le misure per la protezione dei Clienti ?
3)
Perchè la reg. Umbria scrive:
"ggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR):
il nuovo Coronavirus responsabile del COVID-19 rientra nella classe dei Coronaviridae elencata tra gli agenti biologici dell’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08, con attuale classificazione in gruppo 2.
Per le aziende nelle quali esiste a priori un rischio biologico di tipo professionale, per uso deliberato di agenti biologici e/o un rischio biologico di tipo professionale connaturato alla tipologia dell’attività svolta, è ipotizzabile che il Datore di Lavoro debba verificare se nella Valutazione dei Rischi ex art. 271 del D.Lgs. 81/08, le misure di prevenzione e protezione già adottate risultino adeguate o meno ai fini del controllo dell’esposizione a SARS-CoV-2 e della sua trasmissione.
Nella stragrande maggioranza dei comparti lavorativi l’esposizione a SARS-CoV-2, potenziale o in atto, non è connaturata alla tipologia dell’attività svolta: il rischio biologico da SARS-CoV-2 è quindi riconducibile al concetto di rischio generico e vanno semplicemente applicate e rispettate tutte le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale, valide per la popolazione generale ai fini del contenimento della diffusione del virus."
4)
Perchè sul sito dell'Emilia ROmagna c'è scritto:
"Misure di igiene, comportamenti da seguire per ridurre i rischi, pulizie dedicate e regolamentazione ....
Di tutto questo, e....si occupa il vademecum messo a punto dal Servizio Prevenzione collettiva e sanità pubblica della Regione Emilia-Romagna che è stato inviato dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ai firmatari del Patto per il lavoro.
“Le misure preventive per ridurre le probabilità di contagio da Covid-19 in un luogo di lavoro non sono dissimili da quelle adottate nei confronti della popolazione generale- precisa l’assessore allo Sviluppo economico e lavoro Vincenzo Colla-. Ma in questo difficile contesto, in ... riteniamo che tra i compiti più importanti e utili del datore di lavoro ci sia quello di fornire ai propri lavoratori una corretta informazione, che consenta di lavorare in sicurezza garantendo condizioni adeguate anche in un periodo di emergenza come questo”.
5)
Perchè lo SPISAL del Veneto (AULSS 8) scrive:
"Documento di Valutazione dei RischiIn tale scenario, infine, in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischiin relazione al rischio associato all’infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio di infezione da SARS-CoV-2 sia un rischio di natura professionale, legato allo svolgimento dell’attività lavorativa, aggiuntivo e differente rispetto al rischio per la popolazione generale). Diversamente, può essere utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente e con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, un pianodi intervento o una procedura per la gestione delle eventualità sopra esemplificate, adottando un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato),sia sul contesto di esposizione"
5)
Perchè la circ. Reg. Veneto cita (Versione 01del 02.03.202)
n tale scenario, infine,in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell’azienda).Diversamente, può essere utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, un piano diintervento o una procedura per la gestione delle eventualità sopra esemplificate, adottando un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato), sia sul contesto di esposizione.
6)
Perchè INL dice ai propri uffici:
In relazione a quanto sopra esposto, non vi è dubbio che le attività svolte dai nostri Uffici non rientrano tra quelle che espongono i lavoratori ad un rischio, da ricondursi all’uso di agenti biologici, derivante dalla specificità delle lavorazioni e pertanto non si ravvisa una “esposizione deliberata” né tantomeno una “esposizione potenziale”, richiedenti l’obbligo puntuale della valutazione del rischio e l’elaborazione del DVR eventualmente integrato ed aggiornato.
7)
Perchè il protocollo INAIL parla di rischio generico e non di “specifico” o di “generico aggravato”?
8)
A Livello di fonti del Diritto, ha valore la Sua ipotesi o la Circ. reg. Veneto, ATS, Protocollo INAIL?
9)
Se devo valutare TUTTI i rischi, come posso valutare il rischio meteorite su un capannone?
10)
Visto che parliamo di 45001, mi può confermare se la definizione corretta di rischio è " Combinazione delle possibilità del verificarsi di, o dell’esporsi a situazioni lavorative pericolose e la gravità dell’infortunio e della malattia (3.18) che ne derivano" ?
11)
Siccome Inl ha scritto che non aggiornerà i DVR ( e probabilmente ha voluto dare indicazioni anche per gli organi competenti), essendo covid un rischio biologico previsto dall' 81, la sentenza della Cassazione 39363 è sbagliata:
Il Documento di valutazione dei rischi riguarda tutte le tipologi .... il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, previsto ..., è applicabile a tutte le tipologie di rischio e a tutti i settori PRIVATI e NON PUBBLICI. Mi conferma questo oppure il ragionamento è sbagliato ?
12)
quali sono i molti rischi esemplificati dall' articolo 28 del decreto legislativo n. 81/2008 che esulano dalla specifica mansione lavorativa?
13)
Perchè la Asl di Rieti non ritiene di dover aggiornare il DVR? Perchè taglia gli articoli con i copia/incolla?
14)
Perchè nell'Articolo 2- Definizione nella parte inerente il SPP si parla di rischi professionali?
15)
Se l'RSPP dovesse valutare anche i rischi non lavorativi, deve controllare come i dipendenti vengono a lavoro e che strada fanno per tornare a casa per prevenire il rischio infortunio in itinere (risarcito tra l'altro dall'INAIL?)
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13/04/2020 (11:03:22)
Il RSPP ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa (incluso quello sanitario) e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli,
Cassazione Penale Sezioni Unite sentenza n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri
Il RSPP, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all'occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri.
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13/04/2020 (13:43:31)
Questo lo ha già detto, e Le ho già citato la definizione di SPP.

Se vuole la la riporto nuovamente:

D.Lgds 81/08: ARTICOLO 2 - DEFINIZIONE
«servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme d... finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi PROFESSIONALI per i lavoratori;
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
13/04/2020 (13:52:32)
La valutazione del rischio biologico di cui all'articolo 271 del D.Lgs. n. 81/2008 è obbligatoria in cinque casi:
1) esposizione intenzionale in caso di uso deliberato dell'agente virale (es. laboratorio biologico);
2) esposizione intenzionale in mancanza di uso deliberato dell'agente virale (es. reparti ospedalieri);
3) esposizione non intenzionale aggravata (c.f. rischio generico aggravato dalle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa) durante il lavoro in luoghi dove è impossibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale (es. supermercati, sanificazione, trasporto pubblico, reparti produttivi, open space, front office, sportellisti, farmacie);
4) esposizione non intenzionale non aggravata (c.d. rischio generico non aggravato dalle modalità di svolgimento dell'attività) perché è im possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale (es. uffici non aperti al pubblico di dimensioni idonee);
5) rischio occasionale che impone una modifica dell'organizzazione del lavoro
In tutti questi casi è indiscutibile l'obbligo di valutare il rischio per le lavoratrici e i lavoratori esposti, o di aggiornare il DVR alle nuove forme di rischio virale che di anno in anno si possono manifestare durante il lavoro, anche in relazione alle nuove modalità di organizzazione del lavoro necessarie per rispettare i vincoli igienici, incluso lo Smart working, che non implica rischi biologici, ma che autonomamente obbliga il datore di lavoro ad aggiornare la valutazione dei rischi .
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13/04/2020 (13:53:54)
Cito ancora un altro autogol che ha fatto:

Cassazione Penale Sezioni Unite sentenza n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri

Il RSPP, ...ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa

Quindi torniamo al solito discorso di valutazione del rischio PROFESSIONALE CONNESSO ALL'ATTIVITA' LAVORATIVA, dividendo le aziende in due gruppi:

gruppo 1 si aggiorna il dvr biologico
gruppo 2 si applicano i DPCM e le direttive Regionali visto che nessun rspp ha idea di come gestire una pandemia.

Le mie domande potrebbero diventare 16 grazie all'assist di Dubini...
Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0
13/04/2020 (13:56:26)
Dubini ha già scritto che secondo Lei la val biologica si deve fare in 5 casi,
e noi le avevamo chiesto di dettagliarci commi, articoli o comunque documenti ufficiali ove erano riportate tali affermazioni ma Lei, come al solito, non ha risposto.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
13/04/2020 (18:14:19)
Ormai siamo al cabaret con le esibizioni dei copia-incolla riproposte come in una tournée.

Ripropongo le solite due domande a cui Dubini continua a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
14/04/2020 (12:22:42)
Il datore di lavoro è obbligato a valutare il rischio Covid-19 sul luogo di lavoro (Osha Agenzia Statunitense della sicurezza sul lavoro)
Some OSHA-Related Issues Raised by COVID-19
Assessing New Hazards
In fulfilling their obligation to provide a safe workplace for employees, employers need to assess potential hazards in the workplace. Given the current pandemic, OSHA emphasizes that this responsibility includes considering whether workers may encounter someone infected with COVID-19 in the course of their duties, and if they will be exposed to environments or materials contaminated with the virus.

In its guidance on COVID-19, OSHA divided job tasks into four risk exposure levels: very high, high, medium, and lower risk. “The level of risk depends in part on the industry type, need for contact within 6 feet of people known to be, or suspected of being, infected with SARS-CoV-2, or requirement for repeated or extended contact with persons known to be, or suspected of being, infected with SARS-CoV-2.” (Guidance, at 18.)
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
14/04/2020 (12:46:02)
Io non conosco minimamente la legislazione americana, quindi non posso fare paragoni né smentire o supportare.

Una sola domanda: viviamo ancora in Italia?

Ci sono 15 domande che attendono risposta. Gra
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
14/04/2020 (19:55:17)
Finiti i copia incolla in italiano, passiamo a quelli stranieri.
Per adesso siamo in USA.
Aspettiamo HSE (Gran Bretagna), Germania, Svizzera, ecc.. Per risparmiarti la fatica, posso darti io i riferimenti.

Come al solito, Dubini riporta stralci di documenti per cercare di supportare le proprie tesi.
Però i documenti vanno letti tutti.
Per questo invito chi legge a digitare su un motore di ricerca "OSHA 3990" e leggersi la Guida e, in particolare, le pagine da 18 a 20.

Peccato che in USA l'approccio "regolatorio" sia completamente diverso dal nostro e neanche lontanamente comparabile.
Questo Dubini non lo sa, perché preferisce andare in Cina.

La guida che ha scoperto oggi, è stata pubblicata ai primi di marzo.
Questa guida (OSHA3990) definisce, a priori, le 4 tipologie di esposizioni al rischio e, si badi bene, è stata espressamente scritta per spiegare cosa deve fare il datore di lavoro in funzione della entità del rischio già definita dall'OSHA per varie tipologie di attività.

Anche qui la valutazione sul rischio da COVID-19 è stata fatta da un ente pubblico (leggere pag. 18).
"To help employers determine appropriate precautions, OSHA has divided job tasks into four risk exposure levels: very high, high, medium, and lower risk. The Occupational Risk Pyramid shows the four exposure risk levels in the shape of a pyramid to represent probable distribution of risk."

L'OSHA ha definito a priori quali sono le attività che rientrano nei 4 livelli di rischio:

Very high exposure risk jobs are those with high potential for exposure to known or suspected sources of COVID-19 during specific medical, postmortem, or laboratory procedures. Workers in this category include:
- Healthcare workers (e.g., doctors, nurses, dentists, paramedics, emergency medical technicians)
- Healthcare or laboratory personnel collecting or handling specimens from known or suspected COVID-19 patients
- Morgue workers performing autopsies

High exposure risk jobs are those with high potential for exposure to known or suspected sources of COVID-19. Workers in this category include:
- Healthcare delivery and support staff (e.g., doctors, nurses, and other hospital staff who must enter patients’ rooms) exposed to known or suspected COVID-19 patients;
- Medical transport workers (e.g., ambulance vehicle operators) ;
- Mortuary workers involved in preparing (e.g., for burial or cremation);

Medium Exposure Risk Medium exposure risk jobs include those that require frequent and/or close contact with (i.e., within 6 feet of) people who may be infected with SARS-CoV-2, but who are not known or suspected COVID-19 patients.

Lower exposure risk (caution) jobs are those that do not require contact with people known to be, or suspected of being, infected with SARS-CoV-2 nor frequent close contact with (i.e., within 6 feet of) the general public.

In funzione del livello di esposizione, l'OSHA indica le misure da applicare.

Quindi, quale è la differenza che Dubini vuole evidenziare?
Nei primi tre livelli di rischio valutati da OSHA ci sono, praticamente le stesse mansioni che qui in Italia e in EU, sono considerati esposti a RISCHI PROFESSIONALI.
Quindi, in concreto nessuna differenza nell'approccio.
Cosa ben diversa, invece, nella legislazione che, solo chi ci ha lavorato, conosce.

Ripropongo le solite due domande a cui Dubini continua a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
14/04/2020 (20:31:13)
Un'altro pezzo da novanta del diritto di è pronunciato con chiarezza cristallina.
Aggiornamento della valutazione dei rischi ed effettività del Protocollo
Marco Lai
Docente a contratto di Diritto e sicurezza del lavoro presso l’Università di Firenze
Diritto e Pratica del Lavoro n. 13/2020 pag. 811
Venendo a brevi spunti conclusivi su questioni controverse, non del tutto convincente pare innanzitutto la distinzione, accolta negli indirizzi operativi emanati da alcune Regioni (6), tra obblighi prevenzionistici, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e obbligo di attuazione delle misure anti contagio dettate dalla pubblica autorità. Per cui, secondo tale interpretazione, non si dovrebbe procedere, per i settori non sanitari, ad un’integrazione/aggiornamento del Dvr (documento di valutazione dei rischi) in presenza di coronavirus. Sul punto è da sottolineare che l’art. 28, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008 (norma sanzionata a carico del datore di lavoro) stabilisce che il Dvr deve contenere “una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa”, e non necessariamente causati dall’attività lavorativa.
Del resto le interazioni tra i due nuclei prevenzio- nistici sono evidenti. Si pensi, ad esempio, alle misure generali di tutela (art. 15), là dove si prevede “l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progressotecnico” (comma 1, lett. c ) o “la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio” (comma 1, lett. g ); all’obbligo a carico del datore di lavoro e dei dirigenti di “adottare le misure per il controllodelle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa” (art. 18, comma 1, lett. h); e soprattutto alle disposizioni in materia di gestione delle emergenze, con particolare riguardo al primo soccorso e alla evacuazione dei lavoratori (artt.43/45).
È da ritenere pertanto che, fermo restando per le realtà aziendali già esposte a rischio biologico (titolo X, D.Lgs. n. 81/2008), a partire da quelle del settore socio-sanitario, l’obbligo di procedere ad una nuova valutazione dei rischi, dovendo il datore di lavoro elaborare specifiche procedure di prevenzione e protezione (7), anche in tutte le altre attività il Dvr non potrà non tener conto delle misure anti contagio da adottare nel particolare contesto lavorativo.
Le indicazioni operative contenute nel Protocollo condiviso vengono a rappresentare, a nostro avvi- so, un utile riferimento per l’integrazione, se non per un vero e proprio aggiornamento del Dvr.
Rispetto ai profili di effettività (e di sanzionabilità) del Protocollo in esame, è da ritenere che le misure cautelari ivi contenute, pur non avendo di per sé carattere cogente, tuttavia vengano ad integrare la portata “aperta” dell’obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c., improntata, come noto, sui criteri della particolarità del lavoro, dell’esperienza e della tecnica. In particolare, una volta che il Protocollo sarà recepito nei contesti lavorativi, il criterio dell’esperienza potrà risultare funzionale al riguardo.
Per cui se il datore (anche non aderente alle asso- ciazioni datoriali firmatarie) non dimostra di aver adottato misure proprie equivalenti a quelle indicate nel Protocollo contravviene al suo generale obbligo di sicurezza derivante dall’art. 2087, Codice civile.

Nota 6
Cfr. Regione Veneto, COVID-19: indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari, 5 marzo 2020; Regione Marche, Nota informativa per le aziende del territorio marchigiano, nel periodo di epidemia da nuovo coronavirus, 10 marzo 2020. Per l’Ausl di Bologna, Prime indicazioni per le aziende ai fini dell’adozione di misure per il contenimento del contagiodaSARS-CoV-2neiluoghidilavoro,6marzo2020,il medico competente, quale collaboratore del datore di lavoro, deveprovvederealla“messa in atto delle misure igieniche universali all’interno dell’azienda e per l’aggiornamento del Dvr, ove ciò si renda necessario”.

Nota 7
Ivi compresa la revisione del protocollo sanitario ad opera del medico competente.
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
14/04/2020 (23:00:22)
Gent.ssimo Avvocato, mi sa che ha fatto un altro autogol.
Partiamo da alcuni punti.

Punto 1:
"Per cui, secondo tale interpretazione, non si dovrebbe procedere, per i settori non sanitari, ad un’integrazione/aggiornamento del Dvr (documento di valutazione dei rischi) in presenza di coronavirus"
Non è proprio cosi, infatti si suggerisce di introdurre procedure eventualmente a corredo del DVR.
" ...anche in tutte le altre attività il Dvr non potrà non tener conto delle misure anti contagio da adottare nel particolare contesto lavorativo.
Le indicazioni operative contenute nel Protocollo condiviso vengono a rappresentare, a nostro avvi- so, un utile riferimento per l’integrazione, se non per un vero e proprio aggiornamento del Dvr.
"
Prima di tutto questo vuol dire che gli autori suggeriscono (a loro avviso) di integrare o aggiornare il DVR. Questo perché nel Procedure possono anche essere esterne al DVR.

Ma andiamo alle conclusioni:
" Per cui se il datore (anche non aderente alle asso- ciazioni datoriali firmatarie) non dimostra di aver adottato misure proprie equivalenti a quelle indicate nel Protocollo contravviene al suo generale obbligo di sicurezza derivante dall’art. 2087, Codice civile.

Non c'è scritto " se il datore di lavoro non aggiorna il DVR sarà sanzionato ai fini dell' 81 ". Ma che viene sanzionato a norma delle Leggi sanitarie che vengono anche prima dell ' 81.

Questo dimostra cristallinamente che Lei non ha letto l' articolo che ha postato che (oltre ad essere un' interpretazione) non sostiene completamente la Sua tesi ma, piuttosto, la necessità (giustissima) di adottare il protocollo.

In ogni caso,

continua a non rispondere alle nostre domande, che hanno attinenza con quanto da Lei copiato/incollato.

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?" (Catanoso)

A Livello di fonti del Diritto, ha valore la Sua ipotesi o la Circ. reg. Veneto, ATS, Protocollo INAIL?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
15/04/2020 (09:23:07)
Il DVR è il documento fondamentale di gestione di tutti i rischi durante il lavoro. Non capire questo e proclamarsi esperti di sicurezza significa aver sbagliato mestiere ed esporre il datore di lavoro a conseguenze penali, civili, 231 e patrimoniali incalcolabili.
Qui una analisi seria e argomentata per chi fa finta di non sapere.
Obbligatorio il DVR rischio biologico Covid19 (art. 271 DLgs 81/2008 commi 1 e 4)
La consapevolezza dell'obbligo inderogabile di valutare il rischio biologico da Coronavirus ai sensi dell'art. 271 DLgs 81/2008 (DVR) cresce inesorabilmente. Come è logico che sia. È indiscutibile che nelle attività essenziali autorizzate dal governo il datore di lavoro deve valutare esattamente il rischio per decidere se l'attività può proseguire o deve comunque essere interrotta per l'impossibilità tecnica di garantire adeguata protezione dei lavoratori durante l'attività lavorativa svolta nell'interesse dell'imprenditore dal gravissimo rischio di contagio virale in atto.
Il rischio epidemico è un rischio lavorativo? E’ cioè di pertinenza del datore di lavoro?
Il motivo del contendere, che è dibattuto da tutti gli esperti del settore, chi per ambito chi per pertinenza, è se il rischio epidemico a cui stiamo assistendo in questi giorni debba intendersi come rischio lavorativo correlato ad una mansione e sia di pertinenza o responsabilità o meno del Datore di Lavoro con il supporto del Medico Competente e del RSPP.
Senza voler tediare, la materia del rischio biologico fa riferimento a tre grandi scenari di rischio:
1) il primo caso è quello dell’uso deliberato dell’agente biologico; pensiamo ad un laboratorio in cui si sta cercando di isolare il virus per ricercare un possibile vaccino ( in questo caso la materia è disciplinata dal’ All. XLVI del d.lgs. 81/08);
2) il secondo caso è quello del cosiddetto rischio generico aggravato, o rischio da esposizione potenziale, nel caso in cui in funzione della mansione e del luogo di lavoro, il lavoratore sia esposto ad un aggravamento del rischio; si pensi nel caso ad un operatore ecologico in area di quarantena (rischio generico aggravato All. XLIV del d.lgs. 81/08;
 3) Il terzo caso è il cosiddetto rischio da esposizione occasionale caratterizzato dal fatto che gli agenti biologici si possono trovare in tutti gli ambienti di lavoro così come in qualsiasi altro contesto, a prescindere dalla mansione di lavoro e dalle condizioni ambientali.
Andrea Berni e Andrea Reghelin
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
15/04/2020 (12:43:53)
Al punto 2 il riferimento è sbagliato: Allegato XLIV e non Allegato XLVI.

Detto questo, il sottoscritto e il 98% di quelli che hanno commentato non condividendo la tua opinione sull'obbligo di aggiornamento indiscriminato del DVR, hanno sempre sostenuto che nei primi due casi:
1) uso deliberato di A.B. e
2) aziende che eseguono attività in allegato XLIV,
l'aggiornamento lo dovevano fare,
perché il rischio biologico era presente durante la prestazione lavorativa.

Nei tuoi copia incolla te lo sei dimenticato?

In tutti e tre casi, le norme di Igiene Pubblica, sovraordinate a quelle di Igiene Occupazionale, impongono l'applicazione del Protocollo che, con l'art. 2 comma 10 del DPCM 10/10/2020, è diventato cogente (te ne sei accorto?).


E' sul punto 3 che non vi è obbligo di aggiornare il DVR in quanto, per questa categoria di lavoratori, tale rischio non è professionale (cioè Specifico) ma Generico.

Ripropongo le solite due domande a cui Dubini continua a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
15/04/2020 (12:52:28)
Una tutela per ogni datore di lavoro.
Manleva dalle conseguenze della mancata valutazione del rischio Covid-19
Il sottoscritto ……………………………………. nato a ……………………………….………. il ………………………… Professione ……Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)/Consulente………………………… Residente in via …………………………………………………………. n° ………..
Cap ………………. Città ………………………………………………………………………..……………. Provincia ………
Recapito telefonico ………………………………… Email ………………………………
Documento d’identità ………………………………. numero …………………………
Codice fiscale .......................................
......

in relazione alla valutazione del rischio durante il lavoro da agente biologico Covid-19 durante il lavoro (articoli 17-28-29-266-271 commi 1e 4 del Decreto legislativo n. 81/2008)

D I C H I A R A

di sollevare il Datore di Lavoro Sig.…………………......………… da ogni responsabilità connessa alla mancata valutazione/aggiornamento del documento di valutazione del rischio da agente biologico Covid-19 durante il lavoro (artt. 17-28-29-266-271 commi 1e 4 del Decreto legislativo n. 81/2008)
N O N C H É

di manlevare nel modo più ampio il Datore di Lavoro Sig. ............da ogni e qualsiasi obbligazione di corrispondere somme, indennità, rimborsi, rivalse, compensi di alcun genere a titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi , ecc. nell’eventualità di infortunio sul lavoro causato da contagio Covid-19 riconosciuta dall'Inail e/o da un giudice civile o penale che comporti esborsi per il Datore di lavoro Sig. ………………….,..........

Luogo e data

Firma del RSPP/Consulente
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
15/04/2020 (13:08:14)
Dubini, mi può ripetere gli obblighi non delegabili che fanno capo al Datore di Lavoro?
Ho seri dubbi che un tale modulo abbia valore legale.

Se Lei rispondesse alle mie 15 domande, forse arriverebbe a conclusioni differenti
Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 0
15/04/2020 (14:39:31)
No, ma davvero? La manleva da che?

A parte che nessuno firmerebbe una roba del genere, ma ci rendiamo conto che stiamo totalmente superando l'art.17 del D.Lgs.81/08?

Manleviamo un obbligo indelegabile?

Ma per piacere...
Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 0
15/04/2020 (14:46:13)
Rischio da agente biologico Covid-19? Leggo bene?

Lei che scrive tanto sul tema non ha ben chiara la differenza che esiste tra COVID19 e SARS-CoV-2.
Il che equivale a confondere tra cosa sia il rischio e cosa sia invece il pericolo.

Ne prendiamo atto.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
15/04/2020 (15:28:47)
C'è un'ampia discussione, a mio parere assurda, sull'obbligo o meno del datore di lavoro di aggiornare il DVR al rischio Covid-19. Alcuni RSPP e consulenti, spalleggiati da qualche ente incompetente, sostengono questa tesi balzana. La manleva è destinata a loro. Io fatore di lavoro, prima di mandarti via RSPP/consulente, ti metto alla prova e ti chiedo di firmare questa manleva. Se la firmi ti mando via perché non conosci i tuoi obblighi di valutare tutti i rischi durante il lavoro. Se non la firmi perchè obtorto collo decidi di valutare il rischio Covid-19 durante il lavoro amici come prima.
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
15/04/2020 (17:36:02)
Prima Lei risponde a 15 domande e si chiarisce la mente.
Dopo Le spiego gli obblighi del Datore di Lavoro ai sensi dell'81.
Dopo Le spiego che quello che a proposto non ha valore.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
15/04/2020 (17:49:42)
C'è un'ampia discussione, a mio parere assurda, sull'obbligo o meno del datore di lavoro di aggiornare il DVR al rischio Covid-19. Alcuni RSPP e consulenti, spalleggiati da qualche ente incompetente, sostengono questa tesi balzana. La manleva è destinata a loro. Io datore di lavoro, prima di mandarti via RSPP/consulente, ti metto alla prova e ti chiedo di firmare questa manleva la cui finalità è esclusivamente di risarcirmi i danni patrimoniali derivanti dalla tua scelta di RSPP consulente di NON valutare un rischio. Se la firmi ti mando via perché non conosci i tuoi obblighi di valutare tutti i rischi durante il lavoro. Se non la firmi perchè obtorto collo decidi di valutare il rischio Covid-19 durante il lavoro amici come prima. La manleva non riguarda in alcun modo la responsabilità penale individuale, e difatti fa riferimento solo alla scelta fatta di ritenere non valutabile il rischio Covid-19, e prevede una responsabilità risarcitoria.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
15/04/2020 (19:17:46)
Sì, come no.
E' indubbiamente questa la spiegazione.
Ringraziamo la Redazione che ha ti ha chiesto di precisare.

Ripropongo le solite due domande a cui Dubini continua a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
15/04/2020 (19:57:09)
È molto istruttivo leggere questa recente circolare Inail che purtroppo troppi esperti ignorano completamente.

Tutela infortunistica Inail nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS CoV-2) in occasione di lavoro
INAIL Direzione centrale rapporto assicurativo
Sovrintendenza sanitaria centrale - Circolare n. 13
Roma, 3 aprile 2020
Tutela infortunistica Inail nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS CoV-2) in occasione di lavoro.
L’articolo 42, comma 2, del decreto in oggetto stabilisce che nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.
Ambito della tutela
La norma di cui al citato articolo 42, secondo comma, chiarisce alcuni aspetti concernenti la tutela assicurativa nei casi accertati di infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2), avvenuti in occasione di lavoro.
In via preliminare si precisa che, secondo l’indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie (Linee-guida per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie di cui alla Circolare Inail 23 novembre 1995, n. 74), l’Inail tutela tali affezioni morbose inquadrandole, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta.
In tale ambito delle affezioni morbose, inquadrate come infortuni sul lavoro, sono ricondotti anche i casi di infezione da nuovo coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall’Istituto.
La disposizione in esame, confermando tale indirizzo, chiarisce che la tutela assicurativa Inail, spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell’esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro (nota 6) per tutti i lavoratori assicurati all’Inail.
Sono destinatari di tale tutela, quindi, i lavoratori dipendenti e assimilati, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all’area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa Inail.
Nell’attuale situazione pandemica, l’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus.
A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari.
Le predette situazioni non esauriscono, però, come sopra precisato, l’ambito di intervento in quanto residuano quei casi, anch’essi meritevoli di tutela, nei quali manca l’indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi “gravi precisi e concordanti” tali da far scattare ai fini dell’accertamento medico-legale la presunzione semplice.
base alle istruzioni per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, la tutela assicurativa si estende, infatti, anche alle ipotesi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica.
Ne discende che, ove l’episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si può comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, l’accertamento medico-legale seguirà l’ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale
Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 0
15/04/2020 (20:53:04)
Gentile avvocato, per cortesia potrebbe rispondere alle due domande di Carmelo Catanoso?

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?"

Grazie
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
16/04/2020 (00:55:02)
La Cassazione IV Pen., 8 febbraio 2018 n.6121ci ricorda che il Documento di Valutazione dei Rischi “è uno strumento duttile, che deve essere adeguato e attualizzato, in relazione ai mutamenti sopravvenuti nell’azienda che sono potenzialmente suscettibili di determinare nuove e diverse esposizioni a rischio dei lavoratori.
Incombe sul datore di lavoro l’onere di provvedere, non solo ad individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, ai fini della redazione del suddetto documento, ma anche di provvedere al suo aggiornamento (così Sez. U., n.38343 del 24/04/2014, Rv.261109).”
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
16/04/2020 (09:36:53)
Niente.
Più di questo non riesce a fare.
Copia incolla pronunce della cassazione che nulla hanno a che vedere con la situazione attuale.

Prendiamola a ridere.

E' troppo complicato comprendere che la valutazione dei rischi l'ha già fatta l'Autorità Pubblica, decidendo le misure che dobbiamo adottare negli ambienti di lavoro tramite la contestualizzazione del Protocollo, divenuto cogente con l'art. 2 comma 10 del DPCM 10 aprile 2020, in ogni azienda.

Protocollo che rappresenta la sintesi delle migliori conoscenze scientifiche oggi disponibili per la lotta al Corona Virus.
Misure a cui il datore di lavoro, con il RSPP e il MC, sentiti i RLS, deve dare concreta e completa attuazione.

Ripropongo le solite due domande a cui Dubini continua a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
16/04/2020 (10:07:29)
La responsabilità penale concorsuale o perfino esclusiva del RSPP per mancata individuazione dei rischi connessi con l'attività lavorativa
Corte di Cassazione sez. 4 pen. 20 luglio 2018, n. 34311
Il Rspp «(… ) pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non operativo e gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente all’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino in conseguenza della violazione dei suoi doveri”.
E ancora, “… pur in assenza di una previsione normativa di sanzioni penali a suo specifico carico, può essere ritenuto responsabile, in concorso con il datore di lavoro o anche a titolo esclusivo, del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa, che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione».
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
16/04/2020 (10:48:33)
RSPP si attiene alle Circolari / note degli enti ispettivi, quindi adempie alle sue mansioni collaborando per aggiornare il DVR o preparando procedure.


Se fa lo sforzo di rispondere a questa semplice domanda converrà anche Lei. Ma ovviamente pur di non rispondere continua con il copia/incolla:

A Livello di fonti del Diritto, ha valore la Sua ipotesi o la Circ. reg. Veneto, ATS, Protocollo INAIL?

Attendo la risposta a 15 domande.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
16/04/2020 (12:47:11)
Dubini,
continui a copia-incollare pronunce della cassazione che nulla hanno a che vedere con la situazione attuale.

Pensa che quello che mi riporti con questa sentenza, riguardo i compiti e le responsabilità del RSPP, l'avevo già scritto in un mio libro nel novembre 1995.

La situazione pericolosa è nota.
L'ha segnalata a tutti l'Autorità Pubblica.
Sempre l'Autorità Pubblica, con le sue norme di Igiene Pubblica, ha detto cosa fare.
Le norme di Igiene Pubblica sono sovraordinate a quelle di Igiene Occupazionale .

Il RSPP supporterà il datore di lavoro per l'applicazione del Protocollo contestualizzandolo alle specificità dell'impresa.
La salute dei lavoratori la garantisci con l'applicazione di queste misure e non con i formalismi.

Semplice da capire.

In merito alle domande che ti faccio ed a cui non vuoi rispondere ed alla ridicola sparata della "Manleva" di ieri (con giustificazioni ridicole fatte dopo richiesta della Redazione), chiunque legga si è fatto un'idea.

Ripropongo le solite due domande a cui continui a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: AC - likes: 0
16/04/2020 (14:18:08)
La manleva pubblicata non ha senso. Un qualunque cittadino (Es. un RSPP) può manlevare un altro (Es. un Datore di Lavoro) dalle proprie responsabilità (la responsabilità della VdR, indelegabile, è in capo al DdL... l'RSPP firma del DVR solo per attribuzione della data certa)? Lo può fare? Io posso caricare su di me le responsabilità di un altro...? Non credo proprio, le responsabilità sono definite dal legislatore.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
16/04/2020 (14:32:02)
La legge che obbliga a valutare tutti i rischi durante il lavoro, articolo 28 dlgs 81/2008, è inconfutabile. Non esistono due scuole di pensiero sul DVR Covid-19.
C'è chi chiede di rispettare: 1) la legge, valutando anche il rischio n.1 sul lavoro oggi, 2) la sentenza della corte di giustizia europea del 2001 di condanna dell'Italia per aver violato l'obbligo di imporre la valutazione di i tutti i rischi.
E chi incita a violare 1) la legge 2) la sentenza e a fare recapitare all'Italia un nuovo richiamo europeo.
Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0
16/04/2020 (15:11:33)
Le è stata già stata spiegata la sentenza del 2001: siamo stati condannati per non aver valutato tutti i rischi professionali.
Le è stato già spiegato che la legge obbliga a valutare TUTTI I RISCHI LAVORATIVI
Le è stato già spiegato che noi ci atteniamo alle indicazioni fornite dagli Enti e dal Governo attraverso il Protocollo

Lei però non ha ancora risposto ad una semplicissima domanda:

A Livello di fonti del Diritto, ha valore la Sua ipotesi o la Circ. reg. Veneto, ATS, Protocollo INAIL?

Ci sono 15 domande che attendono risposta.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
16/04/2020 (16:21:06)
Il RSPP risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, degli eventi dannosi derivati dalla mancata segnalazione di situazioni di rischio che abbiano indotto lo stesso a omettere l’adozione delle doverose misure precauzionali.
Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 11708 del 18/03/2019 (u.p. 21 dicembre 2018) - Pres. Izzo – Est. Ranaldi - P.M. Pratola - Ric. M.D..
La suprema Corte ha precisato che “la più avveduta giurisprudenza della Corte regolatrice ritiene ormai pacificamente configurabile, nella materia della prevenzione degli infortuni sul lavoro, la colpa professionale specifica del RSPP - in cooperazione con quella del datore di lavoro - ogni qual volta l'infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare”. “Al riguardo è stato più volte ribadito”, ha così proseguito la Sez. IV, “che il RSPP risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, degli eventi dannosi derivati dai suoi suggerimenti sbagliati o dalla mancata segnalazione di situazioni di rischio, dovuti ad imperizia, negligenza, inosservanza di leggi o discipline, che abbiano indotto il secondo ad omettere l'adozione di misure prevenzionali doverose”. “Ciò sul presupposto che tale figura, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all'occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri”.
Rispondi Autore: AC - likes: 0
16/04/2020 (17:30:12)
Esatto, omissioni che "abbiano indotto a omettere l'adozione delle doverose misure precauzionali".
Ma se le stesse sono, invece, state adottate (es. istruzione operativa interna), in mancanza di un aggiornamento del DVR (in quanto la valutazione dei rischi è già stata fatta a monte dalla pubblica autorità)? Perchè è di questo che stiamo parlando, lasciamo perdere stralci di sentenze che non c'entrano nulla in quanto riferite a situazioni totalmente diverse.
Rispondi Autore: AC - likes: 0
16/04/2020 (17:37:42)
E ancora "una situazione pericolosa non nota al datore di lavoro che l'RSPP avrebbe dovuto conoscere e segnalare".
Può, gentilmente, spiegarci la validità legale della manleva pubblicata, dato che lei è un avvocato e noi (io perlomeno) no?
gliene sarei grato
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
16/04/2020 (19:02:32)
AC,
lascia perdere.
Oltre l'ennesimo copia incolla non riesce ad andare.

Infila pronunce della cassazione che non hanno nulla a che vedere con l'attuale situazione.

Ormai siamo al ridicolo.

Tanto per non perdere l'abitudine, ripropongo le solite due domande a cui continui a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
16/04/2020 (20:58:08)
L’omissione di condotte doverose in relazione alla funzione di rspp/aspp realizza la violazione dell’intero sistema antinfortunistico né ha alcuna rilevanza la mancanza della previsione di una sanzione per la violazione del sistema stesso.
Corte di Cassazione - Penale Sezione IV - Sentenza n. 37334 del 27 settembre 2012 (u. p. 26 giugno 2012) - Pres. Marzano – Est. D’Isa – P.M. Fodaroni - Ric. omissis. -
“Se dunque”, ha sostenuto la Sez. IV. “la configurazione della mappazione dei rischi come strumento essenziale dell'intero sistema antinfortunistico, l'omissione di condotte doverose in relazione alla funzione di responsabile o di addetto al servizio di prevenzione e protezione ( Cass. Pen. Sez. 4A 15/2/2007 n. 15226) realizza la violazione dell'intero sistema antinfortunistico, senza che abbia alcuna rilevanza il mancato apprestamento di una specifica sanzione penale per la violazione di sistema” e “invero, ove da tale violazione discendano lesioni o morte non solo sarà configurabile un concorso in quei delitti ma sarà configurabile la specifica aggravante della loro commissione configurata all'articolo 590 c.p., comma 5 e articolo 589 c.p., comma 2”.
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
16/04/2020 (21:15:19)
Ci provo di nuovo,sono cocciuto, ma bisognerebbe che Lei ci rispondesse però.
Ho una Circolare del Veneto che dice di aggiornare il DVR solo in certe condizioni e di applicare il DPCM nelle altre.
Io sto applicando le indicazioni della mia regione. In base a cosa sarei sanzionato visto che sto applicando le normative?
Il Prof. Marco Lai (che ha citato Lei tra l' altro) ha parlato di violazione di c.c. e non di 81 per non applicazione del dpcm per alcune aziende e di violazione di 81 (più ovviamente altre azioni di c.p. o c.c.) per altri casi.

Avvocato per capire dove sbagliamo bisogna che ci risponda e che ci smentisca pubblicamente, altrimenti questa non é una conversazione.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
17/04/2020 (07:34:21)
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/interviste-inchieste-C-117/covid-19-le-conseguenze-del-silenzio-del-sistema-istituzionale-AR-20000/
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
17/04/2020 (07:37:04)
Emergenza Covid-19 e valutazione dei rischi
Marco Masi
In questi giorni così drammatici per il nostro Paese, assisto con una certa “curiosità” al vivace dibattito che sta coinvolgendo studiosi ed operatori della sicurezza su allegati, integrazioni, aggiornamenti della valutazione del rischio.
Come sa, ho avuto l’onore di partecipare ai lavori del D.lgs 81/08 in qualità di coordinatore del Comitato Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro nell’ambito della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, quindi conosco come soprattutto il Titolo I sia stato il frutto di riflessioni, confronti ed approfondimenti.
L’articolo 28 ha ripreso ed ampliato le previsioni dell’articolo 4 del d.lgs. 626/94, articolo già oggetto di modifica a seguito della condanna da parte della Corte di Giustizia Europea proprio per non aver chiaramente indicato che il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza. Inoltre, l’articolo 3, comma 1, in maniera chiara prevede “il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, pubblici e privati, e a tutte le tipologie di rischio”, dunque non ai soli rischi individuati nei Titoli successivi al primo.
Mi dispiace dirlo ma quello che dovrebbe essere chiarissimo diventa incerto anche a causa del silenzio da parte del Sistema Istituzionale, in particolare del Comitato ex art. 5 e del coordinamento delle Regioni e Province autonome, che facilita il proliferare di indicazioni incoerenti a volte provenienti dalle Regioni stesse...
Nello scorso mese di marzo, la Regione Veneto ha dato indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari secondo le quali non si ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione da SARS-CoV-2. Il 9 aprile, la Regione Toscana ha preannunciato l’apertura di un tavolo specifico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro con le Parti sociali per definire linee guida sulle misure di prevenzione per la riapertura delle aziende, precisando che dovranno essere recepite nei nuovi documenti aggiornati di valutazione dei rischi che le imprese saranno chiamate a elaborare in base all’emergenza Covid-19.
È evidente come posizioni così discordanti non siano di aiuto né ai datori di lavoro né ai lavoratori i quali, oltre a combattere una crisi economica senza precedenti, si trovano totalmente privi di indicazioni coerenti a livello nazionale con conseguenze imprevedibili.

Ing. Marco Masi, coordinatore del Gruppo di Lavoro “Sicurezza Appalti” in ITACA, l’Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, nonché dirigente della Regione Toscana ed ex coordinatore del Coordinamento Tecnico delle Regioni e Province Autonome.
da Punto Sicuro del 15/04/2020
Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0
17/04/2020 (09:04:51)
Dubini, ci faccia capire perchè i nostri ragionamenti sono sbagliati, è inutile che copia/incolla pareri, piuttosto risponda alle nostre domande e ci smentisca.

Personalmente farò il meaculpa pubblicamente se mi smentisce rispondendo alle domande.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
17/04/2020 (11:24:30)
Sempre il solito copia-incolla ossessivo-compulsivo.

Questo è un parere come un altro.
Francamente do molto più peso ai pareri di Pascucci, Lepore, Fantini, Pelusi, ecc.

Comunque, anche lui non si è letto il punto 13 della citata sentenza della Corte di Giustizia UE che parla di RISCHI PROFESSIONALI.

Quindi, il suo discorso fila solo per le aziende che fanno uso deliberato di A.B. e per quelle in allegato XLIV ma non per le altre.
Per le altre si applicano le misure del Protocollo che, essendo stato definito in base alle migliori conoscenze scientifiche sull'argomento, che non sono certo quelle del sottoscritto o di Masi o di Dubini e del suo mentore, garantisce, contestualizzandole, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro per i lavoratori.
Non solo.
Essendo il "top" delle misure oggi applicabili in base alle conoscenze scientifiche disponibili e definite dalle Autorità Pubbliche , ad un'azienda che le applica correttamente e completamente , nessuna censura può esserle mossa.

Tanto per non perdere l'abitudine, ripropongo le solite tre domande a cui Dubini continua a non rispondere:

- Quali devono essere i contenuti di un aggiornamento di un DVR per il COVID-19?

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Dubini Rolando - likes: 0
17/04/2020 (12:07:15)
Colui che non fa altro che copiare e incollare i propri commenti, 15 e più volte, e con una improntitudine degna di miglior causa accusa chi invece ogni volta contribuisce con una informazione nuova di fare quello che lui solo sta attuando, dimostra una pochezza argomentativa degna di migliot causa.
Tutti i rischi durante il lavoro devono essere valutati (articoli 17, 18, 28, 29, 266, 271 commi 1 e 4 d. Lgs. n. 81/2008), dura lex sede lex.
Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0
17/04/2020 (12:35:27)
Ma cosa Le costa confutare le nostre idee rispondendo alle domande ? Se ha ragione, Le sarà facile risponderci.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
17/04/2020 (14:13:10)
Per fortuna l'Inail ha un'idea molto chiara sui lavoratori esposti al rischio di infortunio da contagio Covid-19 sul luogo di lavoro: tutti.
Tutela infortunistica Inail nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS CoV-2) in occasione di lavoro
INAIL Direzione centrale rapporto assicurativo
Sovrintendenza sanitaria centrale - Circolare n. 13
Roma, 3 aprile 2020
Tutela infortunistica Inail nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS CoV-2) in occasione di lavoro.
L’articolo 42, comma 2, del decreto in oggetto stabilisce che nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.
Ambito della tutela
La norma di cui al citato articolo 42, secondo comma, chiarisce alcuni aspetti concernenti la tutela assicurativa nei casi accertati di infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2), avvenuti in occasione di lavoro.
In via preliminare si precisa che, secondo l’indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie (Linee-guida per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie di cui alla Circolare Inail 23 novembre 1995, n. 74), l’Inail tutela tali affezioni morbose inquadrandole, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta.
In tale ambito delle affezioni morbose, inquadrate come infortuni sul lavoro, sono ricondotti anche i casi di infezione da nuovo coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall’Istituto.
La disposizione in esame, confermando tale indirizzo, chiarisce che la tutela assicurativa Inail, spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell’esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro (nota 6) per tutti i lavoratori assicurati all’Inail.
Sono destinatari di tale tutela, quindi, i lavoratori dipendenti e assimilati, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all’area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa Inail.
Nell’attuale situazione pandemica, l’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus.
A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari.
Le predette situazioni non esauriscono, però, come sopra precisato, l’ambito di intervento in quanto residuano quei casi, anch’essi meritevoli di tutela, nei quali manca l’indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi “gravi precisi e concordanti” tali da far scattare ai fini dell’accertamento medico-legale la presunzione semplice.
In base alle istruzioni per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, la tutela assicurativa si estende, infatti, anche alle ipotesi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica.
Ne discende che, ove l’episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si può comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, l’accertamento medico-legale seguirà l’ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.
Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0
17/04/2020 (14:55:24)
Sarà la quinta volta che ci propina questa circolare. Le abbiamo già spiegato che non è attinente (inail tratta anche gli infortuni in itinere).
Perchè ignora le nostre semplici domande ?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
17/04/2020 (15:58:14)
Il solito parere aureo di Raffaele Guariniello è di conforto per chi mette al primo posto la tutela dei lavoratori da tutti i rischi presenti durante il lavoro, ai sensi degli articoli 17, 28, 29, 266 e 171 commi 1 e 4 del D. Lgs. n. 81/2008.

Proprio l’eccezionalità di questi giorni potrebbe indurre a un appannamento magari velato delle garanzie previste a tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Non sembra questa la scelta operata dal nostro legislatore, attento a coinvolgere le stesse imprese nelladelicata opera di contenimento del virus, a tutela dei lavoratori e per conseguenza delle stesse popolazioni, anche attraverso le misure di sostegno stabilite nel D.L. n. 18/2020.
TUTTI SI STANNO chiedendo se il datore di lavoro debba valutare il rischio coronavirus e individuare le misure di prevenzione contro tale rischio nel documento di valutazione dei rischi. A dare la risposta è, a ben vedere, l’art. 28, comma 2, lett. a), TUSL, ove si usa l’espressione “tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa”. Un’espressione altamente volutamente significativa, in quanto fa intendere che debbono essere valutati tutti rischi che possono profilarsi, non necessariamente a causa dell’attività lavorativa, bensì durante l’attività lavorativa: come appunto il coronavirus. Proprio quel “durante” induce a condividere la linea interpretativa accolta dalla Commissione per gli Interpelli nell’attualissimo Interpello n. 11 del 25 ottobre 2016: “il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi, compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo esemplificativo, i rischi legati alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento”.
Tra le misure anti-coronavirus a tutela della salute nei luoghi di lavoro, ha assunto un particolare rilievo il lavoro agile, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi. È tutt’altro che agevole coglierne le implicazioni sul terreno della sicurezza sul lavoro. Anzitutto, perché sono rimasti irrisolti i dubbi interpretativi e applicativi sollevati dalla Legge n. 81/2017 sul lavoro agile. E inoltre perché il D.P.C.M. 8 marzo 2020 impone comunque il rispetto dei principi dettati dagli articoli da 18 a 23 di questa legge. E non si pensi che gli obblighi del datore di lavoro siano circoscritti a una mera individuazione dei rischi connessi alla prestazione del lavoro agile, quasi che la predisposizione e l’attuazione delle misure di prevenzione fossero esclusivamente rimesse alla discrezione e alla sapienza del lavoratore agile destinatario dell’informativa sui rischi.

P.s. Questo è uno spazio libero al commento. Non rispondo agli anonimi. E a chi personalizza la discussione per mancanza di argomenti.
Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0
17/04/2020 (16:12:09)
Complimenti Dubini.
Lei non risponde forse perchè non ha argomenti.

Io ho chiuso.

Le auguro tanta fortuna professionale.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
18/04/2020 (09:35:40)
Questo è un parere che Dubini ha già postato almeno altre 4 o 5 volte in ognuna delle 5 o 6 discussioni sul Covid 19 a cui partecipa.

Francamente non è che ci si possa aspettare qualcosa di diverso da Guariniello che ha rappresentato la Pubblica Accusa per 40 anni.

Evidentemente anche il supremo censore piemontese in quiescenza tralascia che già dalla direttiva 89/391/CEE si parla solo di rischi professionali generato dai processi aziendali e non di qualunque rischio.
Il "durante il lavoro" va letto sempre nell'alveo dei rischi professionali.

La Corte di Giustizia UE, altra errata interpretazione del nostro avvocato, ci ha condannati nel 2001 perché avevamo limitato solo ad alcuni rischi professionali l'obbligo di valutazione dei rischi.

Infatti al P. 13 della sentenza c'è scritto:
"13. Inoltre, è importante precisare che i RISCHI PROFESSIONALI che devono essere oggetto di una valutazione da parte dei datori di lavoro non sono stabiliti una volta per tutte, ma si evolvono costantemente in funzione, in particolare, del progressivo sviluppo delle condizioni di lavoro e delle ricerche scientifiche in materia di RISCHI PROFESSIONALI".

Quindi, se il rischio nasce all'interno dell'attività aziendale, come nel caso delle aziende che fanno uso deliberato di A.B. o svolgono attività di cui all'allegato XLIV, il DVR va aggiornato.
Per le altre, dove il rischio è generico, bisogna applicare il Protocollo e le relative misure che rappresentano il top delle conoscenze scientifiche visto che dietro c'è l'ISS, il MinSalute e l'OMS.

Sono concetti semplici che però non sono stati ancora compresi da coloro che vogliono estendere indiscriminatamente, a qualunque rischio non professionale, l'obbligo di valutazione dimostrando ancora una volta di non aver compreso la differenza che c'è tra "Valutazione dei rischi" e "Documento di valutazione dei rischi".

Nel nostro caso la valutazione dei rischi l'ha già fatta l'Autorità Pubblica che ha imposto le misure per il contenimento del contagio.
I datori di lavoro con MC e RSPP, sentiti i RLS, devono contestualizzarle alle proprie specificità.
Le misure, come detto prima, sono il top delle conoscenze scientifiche oggi disponibili.
Applicandole si garantisce la tutela della salute dei lavoratori.

Anche questo è un concetto semplice.
Per chi non lo comprende o non lo vuole comprendere, le spiegazioni sono due:
- vuole mantenere alto il livello di conflitto per alimentare i contenziosi che ci saranno passata questa emergenza,
- non ci arriva perché pervaso da ideologie che gli impediscono di avere una chiara visione della situazione.

Infine, visto che Dubini ha detto che non rispondere agli anonimi, io non sono "anonimo", ci conosciamo da 31 anni e cioè da quando eri alla società editoriale Cedis di Milanofiori dove preparavate le checklist girando a domande i contenuti dei decerti presidenziali degli anni '50.
Quindi fai un piccolo sforzo e rispondi alle tre domande che ti faccio da due mesi:

- Quali devono essere i contenuti di un aggiornamento di un DVR per il COVID-19?

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 0
19/04/2020 (02:16:08)
Gentile avvocato, per cortesia potrebbe rispondere alle due domande di Carmelo Catanoso?

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?"

Grazie
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0
21/04/2020 (00:04:26)
Il DVR è il documento fondamentale di salute e sicurezza e chi di fronte al rischio biologico COVID-19 che trasforma radicalmente l'organizzazione del lavoro aziendale non aggiorna il documento aziendale di valutazione dei rischi sta violando il D.Lgs. n. 81/2008 articoli 17, 28, 29, 266, 271 commi 1 e 4 del D. Lgs. n. 81/2008.
Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0
21/04/2020 (08:08:43)
Dubini immagino Lei faccia riferimento all'articolo della D.ssa Fraschieri.

Mi preme sottolineare che l'articolo in questione sconfessa, nella sostanza, le sue tesi.
Mi domando dunque se abbia realmente letto l'articolo. In ogni caso, provo a spiegarLe cosa dice l'articolo.

1) l'articolo afferma che il Covid è un rischio generico (non generico aggravato e non professionale come Lei ha sostenuto; a tal proposito, non ho ancora capito se per Lei è aggravato o professionale).
2) L'articolo afferma che il FASE 1 il DVR non si doveva aggiornare (mentre Lei ha sostenuto la necessità di aggiornarlo).
3) L'articolo sostiene che in FASE 2 il DVR andrà aggiornato; a tal proposito bisogna capire se vi sono indicazioni ministeriali diverse, ovvero se in FASE 2 il Governo non emanerà direttive e se lascerà ai singoli D.L. l'onere di valutare il rischio (come in Francia per capirci), cosa che (a mio modesto parere) creerà difformità di diversa natura.

In ogni caso, ovviamente, se si va verso un cambio di rotta, ci si dovrà adeguare.
Rispondi Autore: avv. Dubini Rolando - likes: 0
21/04/2020 (08:45:46)
La Valutazione dei rischi (DVR) precede e determina i contenuti di tutte le procedure e i protocolli di sicurezza vigenti in azienda e nell'ente.
di Rolando Dubini, avvocato penalista del Foro di Milano, cassazionista.
La valutazione dei rischi è primo e fondamentale obbligo legale sanzionato penalmente (in generale) ai sensi degli articoli 17, 28, 29 del D.Lgs. n. 81/2008;del datore di lavoro per proteggere la propria forza lavoro dagli infortuni lievi, gravi o mortali o malattie professionali che siano. Consiste nell’analisi scrupolosa, specifica e dettagliata di tutto ciò che all’interno dell’unità lavorativa l, o comunque durante il lavoro ovunque esso si svolga, può rappresentare un potenziale danno per le persone che lavorano (o che sono comunque, anche occasionalmente z presenti), includendovi anche i materiali, le apparecchiature, i metodi e le normali prassi, gli agenti fisici, le sostanze pericolose, gli agenti biologici presenti anche occasionalmente. Conclusa la fase dell’”Individuazione dei pericoli“, il datore di lavoro dovrà procedere con la fase vera e propria relativa alla valutazione del rischio, quantificando con una valutazione sintetica di ogni rischio il grado alto-medio-basso di ognuno di essi, e quindi alla individuazione di tutte le opportune misure procedurali e di tutti i protocolli di prevenzione e protezione per tutelare i lavoratori.
Le procedure e i protocolli di sicurezza concretamente adottati in azienda sono il risultato finale di una specifica valutazione delle modalità con le quali il singolo pericolo si manifesta potenzialmente come rischio rilevante in azienda. Prima la valutazione del rischio, DOPO la singola procedura, o protocollo, AZIENDALE di salute e sicurezza
La valutazione “di tutti i rischi” per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività lavorativa, costituisce uno degli aspetti più rilevanti nell’impostazione del decreto legislativo 81/08, assumendo il valore di criterio metodologico della prevenzione. Essa, come recita il decreto, deve essere “globale e documentata” e con ciò vengono a seguire specificati i più importanti rischi. Tra questi quelli fisici, chimico, biologico, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali, stress lavoro-correlato, etc. Da valutare sono anche quelli non esplicitamente nominati dal legislatore, perché, recita l'articolo 28 del D.Ogs. n. 81/2008, sono tutti i rischi che si manifesta restano durante il lavoro,nessuno escluso. Nessun tipo di classificazione adottata per classificare i rischi può essere opportunisticamente strumentalizzata per evitare di proteggere i lavoratori da rischi che comunque non nacciano l'integrità fisica del lavoratore durante il lavoro. Non è ammesso l'utilizzo di una nozione intenzionalmente ristretta di rischio professionale, che poi è banalmente il rischio che si manifesta durante il lavoro in ragione della professione svolta che costringe il lavoratore a stare a contattarmi con tutta una lunga serie di rischi, al fine di consentire al datore di lavoro di violare il proprio obbligo incondizionato di proteggere lavoratrici e lavoratori da tutti i rischi che si manifestano durante il lavoro. Non proteggere i lavoratori da tutti o rischi che si manifestano durante il lavoro è un comportamento illecito finalizzato a ridurre in modo illegale i costi di sicurezza aziendale per la prevenzione e protezione della salute e sicurezza durante il lavoro.
In tal senso " in tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha l’obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (per tutti, Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 – dep. 18/09/2014, omissis, Rv. 261109) precisandosi altresì, nel solco tracciato dalle Sezioni Unite, che il datore di lavoro ha l’obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro, e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (Sez. 4, n. 20129 del 10/03/2016 – dep. 16/05/2016, omissis, Rv. 267253)" [Corte di Cassazione -III sez. pen. - sentenza n. 30173 del 5-07-2018].
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
21/04/2020 (09:27:03)
Mi stavo preoccupando perché per ben un giorno e mezzo non era prevenuto l'ennesimo copia incolla di Dubini riguardante, ovviamente, le solite pronunce della Cassazione che nulla hanno a che vedere con l'odierno scenario.

Questo che ci ha copia incollato sarà l'estratto di qualche altro suo contributo per la concreta attività di tutela della salute dei lavoratori.

A proposito dell'articolo della Frascheri, ricordo che la task forze sta già suddividendo in 4 classi di rischio le attività, facendo lei la ri-valutazione del rischio per le varie tipologie di attività.

Come datore di lavoro, a fronte dell'entità del rischio in cui la mia azienda verrà collocata', dovrò attuare le misure conseguenti che saranno indicate dalla Task Force.
Quindi, sia la valutazione dei rischi che le misure da adottare saranno, così sembra, definite dalla Task Force.

Se invece la Task Force lascerà, come hanno fatto alcuni altri Stati (pochissimi, in verità), l'onere della valutazione dei rischi al singolo datore di lavoro, chiedendogli di classificare la propria azienda in base all'attività eseguita, allora dovrà essere questi a definire cosa fare, come farlo, ecc., per tutelare i propri lavoratori e formalizzare il tutto in un nuovo DVR.
Cosa che non credo avverrà in Italia in quanto verrebbe smentito tutto quanto deciso ed attuato fino ad oggi dalle Autorità Pubbliche.

Personalmente penso che si manterrà la stessa linea seguita fino ad oggi e cioè quella in cui la valutazione del rischio da COVID-19 e le conseguenti misure da attuare sono state definite dal Protocollo delle Autorità Pubbliche lasciando ai singoli datori di lavoro con RSPP, RLS e MC, il compito di contestualizzarle in funzione delle specificità dell'azienda.

Leggendo alcuni interventi , mi continuo a domandare quando si capirà che, essendo le norme di Igiene Pubblica sovraordinate a quelle di Igiene Occupazionale in una situazione emergenziale , non vi è alcun bisogno di rimettere mano al DVR , riguardante la gestione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro non certo nelle condizioni di epidemia, ma gestire le attività con le nuove procedure emergenziali imposte dalle Autorità Pubbliche e contestualizzate per la specifica azienda.
Tutto quello indicato dalla Frascheri nell'articolo può esser tranquillamente trattato nella citata Procedura Aziendale per il contenimento del contagio da COVID-19.

In altre parole, con una Procedura specifica in cui sono contestualizzate tutte le misure tecniche ed organizzative per la concreta applicazione delle cautele anticontagio definite dal Protocollo e dalla Task Force, si è tranquillamente in grado di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Questa procedura, rispetto, al DVR, viaggerà ad un livello superiore ma parallelo per il contenimento di questo specifico rischio e terrà conto di tutti gli aspetti ad essa correlati.

Se non terremo distinta la gestione del rischio da contagio da COVID-19 dalla gestione dei rischi professionali, la conseguenza, come continuo a ripetere, è che come Datori di lavoro, dirigenti, Preposti, MC, RSPP, appaltatori, Fornitori vari, CSP /CSE, ecc., saremo sistematicamente coinvolti nei procedimenti penali per non aver segnalato / gestito qualunque tipo di rischio esogeno.

Ovviamente, tutto questo farà comodo e fornirà un nuovo business (in termini economici, di immagine, ecc.) a chi strumentalmente continua a sostenere la necessità di aggiornare il DVR anche per le aziende in cui questo rischio biologico non è presente, neanche a livello potenziale, durante le normali attività.
Rispondi Autore: avv. Dubini Rolando - likes: 0
22/04/2020 (13:01:33)
L'eccellente documento Inail del 21.4.2020, frutto del lavoro della parte ex Ispesl dell'Istituto, che finalmente fa chiarezza facendo piazza pulita di fallaci note e indicazioni amministrative di questo o quel funzionario totalmente fuorvianti, fallaci e in violazione di legge, che invitavano incredibilmente a non valutare tutti i rischi durante il lavoro conseguenti al COVID-19. Come già in passato, per la valutazione dello stress lavoro-correlato, l'Inail individua anche questa volta un eccellente metodo di valutazione di una tipologia di rischio fondamentale nell'ambito dell'aggiornamento obbligatorio del DVR in relazione al rischio biologico da COVID-19. Rischio che, a cascata, obbliga a valutare il rischio di prossimità in relazione alle distanze di sicurezza interpersonale, il rischio legato alla riorganizzazione del lavoro produttivo e alla massiccia adozione del lavoro agile, a distanza, ecc. ecc.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
23/04/2020 (11:06:24)
Qualcuno può spiegare a Dubini che questo documento è destinato come suggerimento alla Task Force e non alle aziende.

Sarà la Task Force a dire cosa e come fare con i contenuti che saranno formalizzati in un DPCM o in un DL da convertire successivamente.
Rispondi Autore: avv. Dubini Rolando - likes: 0
23/04/2020 (12:25:21)
Qualcuno può spiegare a Catanoso che la nota INL è destinata unicamente ai funzionari INL e non ai datori di lavoro?
Rispondi Autore: avv. Dubini Rolando - likes: 0
23/04/2020 (12:26:38)
La Valutazione del rischio da contagio COVID-19 in TUTTI i luoghi di lavoro secondo l'INAIL
Documento tecnico INAIL, 21 Aprile 2020 sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:
- Esposizione : la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- Prossimità : le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- Aggregazione : la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).
Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo modularità in considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate.
Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:
- Esposizione : la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- Prossimità : le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- Aggregazione : la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).
Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo modularità in considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate.
In una analisi di prioritizzazione della modulazione delle misure contenitive, va tenuto conto anche dell’impatto che la riattivazione di uno o più settori comporta nell’aumento di occasioni di aggregazioni sociali per la popolazione. È evidente, infatti, che nell’ambito della tipologia di lavoro che prevede contatti con soggetti “terzi”, ve ne sono alcuni che determinano necessariamente la riattivazione di mobilità di popolazione e in alcuni casi grandi aggregazioni.
Al fine di sintetizzare in maniera integrata gli ambiti di rischio suddetti, è stata messa a punto una metodologia basata sul modello sviluppato sulla base dati O’NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) adattato al contesto lavorativo nazionale integrando i dati delle indagini INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e dati ISTAT degli occupati al 2019) e gli aspetti connessi all’impatto sull’aggregazione sociale.
Metodologia di valutazione integrata
Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale:
- esposizione
- 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
- 1 = probabilità medio-bassa;
- 2 = probabilità media;
- 3 = probabilità medio-alta;
- 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).
- prossimità
- 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
- 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
- 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);
- 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non
predominante del tempo (es. catena di montaggio);
- 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).
Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:
- aggregazione
- 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);
- 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);
- 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);
- 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).
Il risultato finale determina l’attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore produttivo all’interno della matrice seguente.

Continua nel Testo integrale del Documento Tecnico Inail 21.4.2020
Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0
23/04/2020 (13:35:01)
Avvocato ma ha letto il documento o no?

Ha capito che è un " .. documento ... [in] bozza... attualmente al vaglio del Governo e potrebbe essere la base per la ripartenza ....."

OVVERO non è per le aziende allo stato attuale ? Ma quante volte deve essere smentito in maniera plateale nel web?
Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0
23/04/2020 (13:43:16)
Avvocato ma INL non ha "datori di lavoro"?
il D.Lgs 81/08 si applica solo al settore PRIVATO adesso?
Rispondi Autore: avv. Dubini Rolando - likes: 0
23/04/2020 (15:36:38)
La Nota Inail è destinata ai funzionari INL. Basta leggerla per comprenderlo. Per di più nella seconda parte dice chiaramente che il Protocollo Aziendale anticontagio va armonizzato col DVR e messo in allegato al documento di valutazione dei risultati echi dell'azienda.
Chi scambia per legge valida erga omnes un atto amministrativo interno di una amministrazione statale evidentemente non conosce diritto italiano, con rispetto parlando, s'intende. Tra l'altro l'INL non ha alcuna competenza in materia di sicurezza del lavoro per quanto attiene le attività diverse dai cantiere, e nei cantieri fa verbali di prescrizione ai singoli contravventori, non regole generali per tutti i datori di lavoro di tutti i settori produttivi
Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0
23/04/2020 (15:54:48)
Mi dispiace continuare a smentirla pubblicamente.

1) INL non si occupa SOLO di cantieri.

Basta andare nel sito per verificarlo.
" Le funzioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro sono disciplinate dal Decreto legislativo del 14 settembre 2015 n. 149. Funzioni e attribuzioni: in base alle direttive emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Ispettorato esercita e coordina sul territorio nazionale la funzione di Vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria e di legislazione sociale, compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze attribuite al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come stabilito dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. All'Ispettorato competono, inoltre, gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali, occupandosi delle caratteristiche dei vari cicli produttivi al fine di poter stabilire l'applicazione della tariffa dei premi Emette circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, nonché direttive operative rivolte al personale ispettivo, previo parere conforme del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

2) la nota dice non parla di armonizzazione. Questo lo ha aggiunto Lei. La nota parla di
“Per la tracciabilità delle azioni così messe in campo è opportuno che dette misure, pur non originando dalla classica valutazione del rischio tipica del datore di lavoro, vengano raccolte per costituire un'appendice del DVR a dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del d.lgs. n. 81/2008."

3) INL si è allineata alla valutazione del DPCM.

4) SE la task force NON farà una valutazione dall'alto si dovrà procedere IN FASE 2 ad una valutazione del rischio.

Per adesso NON SI HANNO INDICAZIONI.
Rispondi Autore: avv. Dubini Rolando - likes: 0
23/04/2020 (16:44:08)
L'articolo 13 del Dlgs 81/2008 è chiarissimo, la vigilanza nei luoghi di lavoro che non sono cantieri è di competenza esclusiva delle Asl. Che lei non lo sappia non desta stupore. Non esiste valutazione del rischio dall'alto, ma solo del datore di lavoro, obbligo indelegabile di cui al dlgs n. 81/2908
Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0
23/04/2020 (17:06:18)
Dubini mi sa che confone INL con le ASL .. non sono lo stesso ente, ma tanto oramai siamo abituati a doverla smentire e spiegarLe ogni concetto anche quelli più basilari.

Copio incollo un'altra definizione. Art. 2

q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza

n) “prevenzione” ... «il complesso delle disposizioni o misure necessarie [...] per evitare o diminuire i rischi professionali [...]»...
Rispondi Autore: avv. Dubini Rolando - likes: 0
24/04/2020 (12:42:50)

Qui un estratto fondamentale dal Documento Inail
Strategie di Prevenzione COVID-19
Sulla base di tale approccio di matrice di rischio si possono adottare una serie di misure atte a prevenire/mitigare il rischio di contagio per i lavoratori. La gestione della prima fase emergenziale ha permesso di acquisire esperienze prevenzionali che possono essere utilmente sviluppate nella seconda fase.
Nella prima fase si sono attuate, infatti, una serie di misure organizzative di prevenzione e protezione resesi necessarie nel contesto emergenziale per garantire il lavoro in sicurezza per i settori produttivi che hanno continuato ad operare, misure peraltro già richiamate dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. Per il settore sanitario, inoltre, sono stati emanati numerosi documenti guida da OMS, ECDC, Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro – EU-OSHA, Ministero della Salute, ISS e INAIL.
Il sistema di prevenzione nazionale ed aziendale realizzatosi nel tempo, con il consolidamento dell’assetto normativo operato dal D.Lgs 81/08 e s.m.i., offre la naturale infrastruttura per l’adozione di un approccio integrato alla valutazione e gestione del rischio connesso all’attuale emergenza pandemica.
Nell’ottica di un approccio partecipato ed integrato all’attuazione delle procedure individuate, è imprescindibile il coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione aziendale, medico competente, RSPP, RLS/RLST, nel coadiuvare il datore di lavoro in un puntuale monitoraggio dell’attuazione attenta e responsabile delle suddette misure, rilevando che solo la partecipazione consapevole ed attiva dei lavoratori potrà esitare in risultati efficaci con importanti ripercussioni positive anche all’esterno del setting lavorativo.
C’è la necessità di adottare una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell’epidemia.
Tali misure posso essere cosi classificate:
- Misure organizzative
- Misure di prevenzione e protezione
- Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici
Tratto dal
Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-coronavirus-fase-2-documento-tecnico-lavoro-2020.html

Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 0
24/04/2020 (13:20:21)
Gentile Dubini

se lei avesse letto bene il documento, si sarebbe accorto che in PREMESSA c'è scritto

"Al fine di contribuire a fornire elementi tecnici di valutazione al DECISORE POLITICO per la
determinazione di livelli di priorità progressiva di interventi, è necessario tenere in considerazione le specificità dei processi produttivi e delle modalità di organizzazione del lavoro che nell'insieme possono contribuire alla caratterizzazione del rischio."

Questo documento non è per nulla destinato ai DDL ed è incredibile che lei abbia perso questo passaggio.

Altresì, quando si scrive "C’è la necessità di adottare una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR)" non significa aggiornare il documento o la valutazione, ma INTEGRARE CON AZIONI, le quali sono le contestualizzazioni dei protocolli nella realtà lavorativa.

Intanto, le copioincollo quanto hanno spiegato ai corsi di formazione agli ispettori INL preso da una slide tratta dal materiale didattico inerente i prossimi controlli nelle aziende per la verifica dei protocolli anticontagio

"Programmazione
IL RISCHIO, NON E' RICONDUCIBILE al titolo X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, non attenendo ordinariamente il ciclo produttivo aziendale.
La valutazione della classe di rischio, ai fini di cui alla procedura ispettiva, è effettuata in base alle eventuali
classificazioni formali EMESSE DALLE AUTORITA' COMPETENTI. In assenza di classificazioni formali, si considerano appartenenti a fasce di rischio superiore a quello medio basso tutte le attività caratterizzate da elevata numerosità e densità di presenza di personale o da frequentazione di pubblico. Sempre in assenza di classificazioni formali si considerano altresì appartenenti a fasce di rischio superiore a quello medio basso le attività sanitarie, assistenziali nonché quelle che possono comportare la presenza di agenti biologici di cui, esemplificativamente, all’allegato XLIV del D.Lgs. n.81/2008. Si considerano appartenenti a fasce di rischio superiore a quello medio basso le attività rispetto alle quali siano pervenute segnalazioni di criticità."

Infine, le loro check list di controllo non prevedono alcuna richiesta di DVR o ulteriori elementi da D.Lgs.81/08.
Rispondi Autore: avv. Dubini Rolando - likes: 0
24/04/2020 (17:13:42)
Coronavirus, fase 2: online il documento tecnico Inail con le misure di contenimento e prevenzione nei luoghi di lavoro
"Utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali (DPI)per le vie respiratorie
Vanno mappate tutte le attività, prevedendo di norma, per tutti i lavoratori che condivi￾dono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1).
La valutazione dei rischi nelle singole realtà aziendali è lo strumento adeguato per la determinazione di specifici DPI anche in relazione al complesso dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. Indicazioni più specifiche sono state definite per gli operatori della sanità con il documento pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità in materia" (pag. 14).
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-coronavirus-fase-2-documento-tecnico-lavoro-2020.html
La pubblicazione, approvata dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Protezione Civile, è disponibile sul portale dell’Istituto. Contiene indicazioni mirate ad affrontare la graduale ripresa in sicurezza delle attività produttive e a garantire adeguati livelli di tutela della salute per tutta la popolazione
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0
26/04/2020 (20:15:19)
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 del 24 aprile 2020 pagina 14
"e. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della
salute dei lavoratori".
Rispondi Autore: Gaetano - likes: 0
27/04/2020 (14:01:00)
Invito tutti i lettori di quei post a leggere anche questo post:
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/coronavirus-covid19-C-131/l-emergenza-covid-19-il-decreto-81-il-sistema-di-precauzione-AR-20019/
Al fine di non farsi fuorviare da tesi a mio parere bislacche.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubni - likes: 0
28/04/2020 (14:04:34)
SCELTA DELLE PROTEZIONI
Nella declinazione delle misure di salute e sicurezza del lavoro che implicano l’utilizzo di mascherine all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si adotteranno i DPI idonei (Protocollo Condiviso 24.4.2020 in allegato 6 al DPCM 26.4.2020). E’ previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal Decreto Legge n. 9 (art. 34) in combinato con il Decreto Legge n. 18 (art 16 c. 1)
Vanno mappate tutte le attività, prevedendo di norma, per tutti i lavoratori che condividono
spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1).
La valutazione dei rischi nelle singole realtà aziendali è lo strumento adeguato per la determinazione di specifici DPI anche in relazione al complesso dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
Indicazioni più specifiche sono state definite per gli operatori della sanità con il documento pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità in materia. (Documento Tecnico INAIL aprile 2020 fase 2 - Utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali (DPI) per le vie respiratorie - Pagina 14)
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
09/06/2020 (19:23:42)
La valutazione rischio contagio covid19 sul lavoro col metodo Inail
L’INAIL ha prodotto un “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”.
L'Inail offre un metodo di valutazione del rischio di contagio molto intuitivo, semplice, rapido, e perfettamente coordinato con il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” stipulato tra Governo e Parti sociali il 24 aprile 2020, e oggi allegato 12 del DPCM del 17 maggio 2020.
Il Rapporto dell’INAIL identifica le seguenti tre variabili sulle quali “costruire” la classificazione del rischio contagio:
a) Esposizione, intesa come la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio durante lo svolgimento delle specifiche attività lavorative (ad esempio come il settore sanitario, la gestione dei rifiuti speciali, i laboratori di ricerca, etc.)
b) Prossimità, ovvero, le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non consentono una sufficiente distanza sociale (particolari compiti eseguiti nelle catene di montaggio, ad esempio) per parte del tempo lavorativo o per la quasi totalità
c) Aggregazione, che interessa la tipologia di lavoro quando prevede il contatto con altre persone oltre ai lavoratori dell’impresa (ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.)
Le prime due variabili (esposizione e prossimità) presentano entrambe delle scale di misurazione, da zero a quattro. L’incrocio delle misurazioni singole, determina una prima classe di rischio. Il tutto, mediante la nota ed oramai diffusa matrice di valutazione del rischio. La terza variabile, invece, altro non è che un correttivo da apportare al risultato della matrice. Trattasi della variabile aggregativa legata alla presenza di persone diverse dal gruppo lavorativo aziendale (clienti, fornitori, ad esempio).

Una volta determinata la classe di rischio, come di consueto, si passa alla definizione delle misure da adottare. In modo molto pratico l’INAIL definisce alcune misure al fine di evitare il contagio. Queste misure, a loro volta, si suddividono in:

1. Misure organizzative
2. Misure di prevenzione e protezione
3. Misure di attivazione e nel caso di focolai epidemici
Gran parte di quanto proposto è pienamente in linea col citato Protocollo Condiviso del 24/04/2020. Un metodo semplice, di immediata applicazione, coerente con la cornice del D. Lgs. n. 81/2008.
Come afferma il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2020 … misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, Allegato 17 - Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020 - SCOPO E PRINCIPI GENERALI : " il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l’architettura prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all’attuale pandemia".
Va pure ricordata la DIRETTIVA (UE) 2020/739 DELLA COMMISSIONE del 3 giugno 2020 recante "inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione", che porta all'inserimento dell'agente biologico SARS-CoV-2 come agente biologico del 3° gruppo nel D.Lgs. n. 81/2008 e che afferma con chiarezza che la direttiva " stabilisce, per qualsiasi attività che possa comportare un rischio di esposizione ad agenti biologici, le misure da adottare al fine di determinare la natura, il grado e la durata dell’esposizione dei lavoratori a tali agenti". Per qualsiasi attività. La direttiva afferma la necessità di "mantenere i suoi standard elevati al fine di garantire un’adeguata protezione della salute dei lavoratori, particolarmente importante nel contesto di una crisi sanitaria mondiale. La pandemia di Covid‐19, una nuova malattia da coronavirus, ha colpito tutti gli Stati membri dall’inizio del 2020 e sta causando gravi perturbazioni in tutti i settori e servizi, con ripercussioni dirette sulla salute e la sicurezza di tutti i lavoratori ovunque nell’Unione". Perciò, " in considerazione dei dati clinici ed epidemiologici attualmente disponibili concernenti le caratteristiche del virus, come le modalità di trasmissione, le caratteristiche cliniche e i fattori di rischio per l’infezione, è opportuno aggiungere con urgenza il SARS-CoV‐2 all’allegato III della direttiva 2000/54/CE al fine di continuare a garantire un’adeguata protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. Il SARS-CoV-2 può causare gravi malattie umane nella popolazione infetta, presentando un serio rischio in particolare per i lavoratori anziani e quelli con una patologia soggiacente o una malattia cronica. Attualmente non sono disponibili vaccini o cure efficaci, ma si stanno compiendo sforzi significativi a livello internazionale e finora è stato individuato un numero considerevole di vaccini candidati. Tenuto conto delle prove scientifiche più recenti e dei dati clinici disponibili nonché dei pareri forniti da esperti che rappresentano tutti gli Stati membri, il SARS-CoV‐2 dovrebbe quindi essere classificato come patogeno per l’uomo del gruppo di rischio 3".
Rispondi Autore: Rocco PELLEGRINO - likes: 0
04/03/2021 (11:32:54)
Per i signori Tecnici, mi sfugge il significato dell'art.28 comma 2 lett.a:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute DURANTE L'ATTIVITA' LAVORATIVA, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
27/05/2021 (07:59:59)
Arrivano le prime pronunce della Cassazione riguardo quanto discusso.
Cassazione Penale, Sez. 4, 24 maggio 2021, n. 20416 - Reato di epidemia colposa da Covid 19 nella casa di riposo. Non sussiste nesso di causalità tra l'omessa integrazione del DVR con il rischio biologico e la diffusione del virus
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
09/06/2022 (13:15:16)
La Cassazione e l'obbligo di valutazione del rischio Covid – 2019
avv. Rolando Dubini
Sentenza Cassazione Penale, Sez. 3, 17.03.2022, n. 9028 ricorda che “il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona, interessato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, ha assolto con sentenza del 3 giugno 2021 .... con la formula perché il fatto non sussiste, il Sig. M.C. [datore di lavoro - CEO di una banca] dai reati a lui ascritti: a) D. Lgs. n. 81 del 2008, art. 29, comma 1 e art. 55, comma 1 lett. A); b) D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 17, comma 1, lett. B) e art. 55, comma 1, lett. B). Reati accertati il (omissis) e proseguiti fino al (omissis) .Tali condotte sono riferite alla [omessa] valutazione del rischio (DVR) connesso alle "malattie trasmissibili pandemia Covid - 2019" oggetto del DVR n. 24 del 20/5/2020 e alla designazione del responsabile per la sicurezza”.
Contro questa decisione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona “ha proposto ricorso ... deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., c. 1." per "Violazione di legge per avere il giudicante erroneamente interpretato il dato normativo e pronunciato sentenza assolutoria. Il ricorrente sostiene che la qualifica di "datore di lavoro", rilevante ai fini delle violazioni contestate, compete a M.C. quale consigliere delegato, CEO e capo azienda di (omissis). Il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 2, definisce il datore di lavoro come il soggetto titolare del rapporto di lavoro e che ha la responsabilità dell'organizzazione in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Il datore di lavoro può, in via generale e salvo quanto si dirà, delegare i suoi poteri a un soggetto specifico che possieda i requisiti richiesti dalla legge. Nel caso in giudizio, la delega è stata effettuata al dipendente, avente qualifica di dirigente, R.F. con atto notarile. Il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 17, esclude, però, in modo espresso che la facoltà di delega operi per la valutazione dei rischi e per la designazione del responsabile per la sicurezza. Secondo il ricorrente, il dato letterale della norma appare insuperabile. Conseguentemente l'imputato deve essere chiamato a rispondere delle omissioni contestatigli nell'imputazione ed errata risulta la sentenza di assoluzione qui impugnata. Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugna.
La Cassazione ha ritenuto "il ricorso ... fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Savona": "letta la motivazione della sentenza impugnata, la Corte ritiene che occorra rimuovere subito un potenziale equivoco. Ciò che viene in luce nel presente procedimento è la omissione di atti dovuti da parte del sig. M. (CEO e datore di lavoro".
Dunque il datore di lavoro è responsabile della " [omessa] valutazione del rischio (DVR) connesso alle "malattie trasmissibili pandemia Covid - 2019".

#dvr
#rischiobiologico

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