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La responsabilità del direttore dei lavori e del direttore tecnico

La responsabilità del direttore dei lavori e del direttore tecnico
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

02/09/2019

Il direttore dei lavori, nominato dal committente, è responsabile di un infortunio in cantiere quando gli viene affidato il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori con la possibilità di impartire ordini o quando si ingerisce negli stessi.

Nel leggere questa recente sentenza della Corte di Cassazione viene da riporsi la stessa domanda che ci si è posti nel commentare una precedente sentenza della stessa Corte riguardante lo stesso tema, lan. 43462 del 21 settembre 2017 della Sezione IV penale pubblicata sul quotidiano del 23/1/2018, e cioè la domanda se risponde il direttore dei lavori per conto del committente dell’infortunio accaduto in un cantiere edile a un lavoratore e legato a delle carenze di misure antinfortunistiche e a delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Una domanda ormai questa ricorrente alla quale la giurisprudenza non è ancora riuscita a dare una risposta che abbia un carattere di uniformità.

 

Non si riscontra infatti sull’argomento una posizione definitiva della suprema Corte essendosi la stessa espressa nel corso degli anni in un senso o nell’altro (si veda a favore sentenza n. 4611 del 30 gennaio 2015 Sez. IV penale pres. Brusco,sentenza n. 35970 del 19 agosto 2014 Sez. IV penale pres. Zecca,sentenza n. 3717 del 28 gennaio 2014 Sez. III penale pres. Squassoni,sentenza n. 1471 del 15 gennaio 2014 Sez. III penale pres. Teresi e controsentenza n. 14787 del 31 marzo 2014 Sez. IV penale pres. Sirena esentenza n. 21205 del 31 maggio 2012 Sez. IV penale pres. Sirena). E’ una diversità di vedute questa, si ribadisce, che porta ad un disorientamento nelle aule dei Tribunali e delle Corti di Appello e che per superare la quale ci si auspica che sul tema ci sia al più presto un intervento delle Sezioni Unite.

 

In questa sentenza che si commenta e riguardante il caso di un infortunio occorso a un lavoratore rimasto sepolto a seguito di uno smottamento del terreno durante alcuni lavori di scavo, fra gli imputati nel procedimento penale è venuto a trovarsi un direttore tecnico di cantiere accusato di non avere svolto il compito che gli era stato affidato e di non avere controllato l’adozione delle misure disicurezza. La Sezione IV comunque nelle proprie decisioni ha tenuto a ribadire che “per costante giurisprudenza di questa Corte, il direttore dei lavori nominato dal committente è responsabile dell'infortunio sul lavoro quando gli viene affidato il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori, con la possibilità di impartire ordini alle maestranze sia per convenzione, cioè per una particolare clausola introdotta nel contratto di appalto, sia quando per fatti concludenti risulti che egli si sia in concreto ingerito nell'organizzazione del lavoro” citando altre precedenti sentenze della stessa corte  che si erano espresse in analogo modo.

 

E già questa osservazione e il fatto inoltre che più volte nei procedimenti penali si faccia e si sia fatta confusione, anche purtroppo da parte della stessa suprema Corte, fra i compiti affidati a queste due figure professionali ci spingono a riportare alla memoria quale sia, per definizione, la differenza fra una direzione tecnica di un cantiere e una direzione dei lavori.

 

Il direttore tecnico di cantiere è una figura, incaricata dall’impresa, così come si riscontra nel caso di cui alla sentenza in esame, che spesso, specie nel caso di piccoli cantieri, coincide con la figura del capocantiere. E’ sostanzialmente una figura equiparata a quella del dirigente di cui all’art. 2 comma 1 lettera d) del D. Lgs. n. 81/2008. Allo stesso è affidato il compito dell’organizzazione tecnica del cantiere e del controllo dell’applicazione delle norme antinfortunistiche. Il direttore dei lavori, invece è una figura che, in genere, non ha niente a che fare con gli obblighi di sicurezza. Una definizione è rinvenibile nel codice appalti ma quale migliore definizione, tanto per rimanere nel campo della giurisprudenza, di quella fornita dalla stessa Corte di Cassazione e che è possibile leggere nella sopracitatasentenza n. 43462 del 21 settembre 2017 della IV Sezione penale con la quale la stessa ha annullata una sentenza a carico di un direttore dei lavori condannato nei primi gradi di giudizio per l’infortunio di un lavoratore accaduto nel cantiere nel quale svolgeva la propria attività.

 

In tale sentenza la suprema Corte ha, infatti, sostenuto testualmente che ““il direttore dei lavori è il soggetto incaricato dal committente di curare l'esatta esecuzione dei lavori stessi. Egli dunque svolge normalmente un'attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente all'esecuzione del progetto, nell'interesse del committente (Cass., Sez. 4, n. 1300 del 20.11.2014, Martucci; Sez. 4, 12.12.2014, Zoni; Sez. 4, 15.1.2014, Gebbia). Dunque la qualifica di direttore dei lavori non comporta automaticamente la responsabilità per la sicurezza sul lavoro, ben potendo l'incarico di direttore dei lavori limitarsi alla predetta sorveglianza tecnica, inerente alla fedele esecuzione del capitolato di appalto”. “Destinatari delle norme antinfortunistiche” ha quindi proseguito la suprema Corte, “sono infatti i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti mentre il direttore dei lavori, per conto del committente, è tenuto alla vigilanza sulla corretta esecuzione del progetto, nell'interesse del committente stesso, e non può essere chiamato a rispondere dell'osservanza di norme antinfortunistiche, ove non venga accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere. Ne consegue che una diversa e più ampia estensione dei compiti del direttore dei lavori, comprensiva anche degli obblighi di prevenzione degli infortuni, deve essere rigorosamente provata, attraverso l'individuazione di comportamenti che possano dimostrare, in modo inequivoco, l'ingerenza nell'organizzazione del cantiere (Cass., Sez. 4, n. 29792 del 1.6.2015, Pracanica)”.

 

Alla luce di tali giuste considerazioni svolte dalla Corte di Cassazione non si ritiene quindi che sia corretto che il committente di un’opera edile ex art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 incarichi il proprio direttore dei lavori di controllare anche l’applicazione nel cantiere delle norme di sicurezza compito che il committente stesso può o deve affidare, a seconda delle condizioni esistenti in cantiere, ai coordinatori per la sicurezza che hanno la competenza specifica per svolgerli.

 

 

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Il fatto e l’iter giudiziario

Giudicando in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione la Corte di Appello, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale appellata dal P.G. e dalla parte civile, ha condannato il titolare della ditta appaltatrice di alcuni lavori edili effettuati per conto di un Comune, il titolare di una ditta subappaltatrice e il direttore tecnico di cantiere alla pena di due anni di reclusione ciascuno, condizionalmente sospesa per tutti gli imputati, in relazione al delitto di cui all'art. 589 cod. pen. in danno di un operaio il quale, intento al lavoro di scavo all'interno di una trincea profonda due metri, è rimasto seppellito a seguito di uno smottamento del terreno. Agli imputati era stato addebitato, nelle rispettive qualità, di avere omesso il rispetto delle misure di sicurezza antinfortunistiche ed in particolare ai titolari delle ditte era stato contestato di non aver predisposto il piano di coordinamento dei lavori in cui rilevare i rischi per la sicurezza dovuti alla contemporanea presenza delle due imprese mentre al direttore tecnico di cantiere era stato addebitato di non avere fatto rispettare le prescrizioni del piano di sicurezza dell'appaltatore e, in specie, quelle relative al contrasto delle pareti degli scavi per evitare i crolli.

 

In riforma della pronuncia resa dal Tribunale che aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti degli imputati per essere il reato estinto per prescrizione, la Corte di Appello, dopo avere rilevato che la prescrizione era stata erroneamente pronunciata, in quanto il relativo termine era di quindici anni e non di sette anni e sei mesi, aveva assolto gli imputati, giudicando nel merito, per non aver commesso il fatto. La Corte di merito aveva osservato in particolare che dall'istruttoria svolta era emerso che le lesioni che avevano condotto alla morte del lavoratore, riconducibili a un violento trauma con conseguente lacerazione del fegato e spappolamento del rene destro, non erano compatibili con il seppellimento, ma erano ricollegabili a un colpo ricevuto dalla benna dell'escavatrice azionata da un collega di lavoro. L'entità del trauma, infatti, non era compatibile con l'urto di pietre, le quali, peraltro, non erano presenti nello scavo, né poteva attribuirsi un rilievo concausale alla condotta degli imputati, in quanto non vi era alcuna prova che la benna fosse stata azionata per soccorrere l'operaio dopo il crollo della trincea e il parziale seppellimento della vittima.

 

In accoglimento del ricorso promosso dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello e dalle parti civili, la Corte di Cassazione ha annullata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di provenienza per nuovo esame. La stessa ha censurata la sentenza assolutoria, essendo viziata da erronea applicazione della legge e da vizio di motivazione, laddove, dopo avere ritenuto che le lesioni letali erano state inferte dalla benna per una errata manovra del suo operatore, prima che il lavoratore cadesse nello scavo, non ha valutato la incidenza della condotta omissiva degli imputati, i quali non hanno adottato misure idonee ad evitare che l’operaio infortunato lavorasse al di fuori della sfera di operatività della benna e, quindi, senza una pericolosa interferenza.

 

La suprema Corte ha richiamato, a tal proposito, il disposto dell'art. 118, comma 3, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (che ha sostituito, riproducendone il contenuto, l'art. 12 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, vigente all'epoca del fatto), a tenore del quale "nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco". La Corte di Cassazione ha perciò annullato la sentenza con rinvio alla Corte di Appello affinché valutasse la sussistenza della responsabilità degli imputati, anche in relazione all'ipotesi ricostruttiva che il traumatismo mortale sia stato determinato dall'errata manovra della benna, ciò per l'omesso rispetto delle norme che vietano l'interferenza tra operai e l’escavatore durante l'attività operativa di quest'ultima attrezzatura. La Corte di Appello ha quindi ravvisata la penale responsabilità degli imputati per avere violata, nelle rispettive qualità, la prescrizione di cui all'art. 118, comma 3, del D. Lgs. n. 81 del 2008, che impone l'adozione di misure idonee a tutelare l'incolumità fisica dei lavoratori in caso di utilizzo di escavatori.

 

Il nuovo ricorso in Cassazione e le decisioni della suprema Corte

Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione il direttore tecnico di cantiere per il tramite del proprio difensore di fiducia adducendo alcune motivazioni. Lo stesso, come motivo principale, ha contestata la ritenuta sussistenza della sua titolarità della posizione di garanzia non avendo la Corte considerato che l’incarico a lui affidato era stato comunicato dalla ditta al Comune unilateralmente e che inoltre non era stato dimostrato che avesse accettato l’incarico stesso. Secondo il ricorrente, inoltre, la vittima non sarebbe stata attinta dalla benna in un contesto di operatività del mezzo, ma dopo che lo scavo era stato ultimato, come emergerebbe dalla deposizione di un teste le cui dichiarazioni sarebbero state travisate o, comunque, non correttamente apprezzate.

 

Il ricorso del direttore tecnico di cantiere è stato ritenuto inammissibile da parte della Corte di Cassazione. Con riferimento alla sua posizione di garanzia la stessa Corte ha formulato però una osservazione riguardante invece la figura del direttore dei lavori nominato dal committente richiamando in merito che “per costante giurisprudenza di questa Corte, il direttore dei lavori nominato dal committente è responsabile dell'infortunio sul lavoro quando gli viene affidato il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori, con la possibilità di impartire ordini alle maestranze sia per convenzione, cioè per una particolare clausola introdotta nel contratto di appalto, sia quando per fatti concludenti risulti che egli si sia in concreto ingerito nell'organizzazione del lavoro”.  La Sez. III ha inoltre aggiunto che, premesso che l'infortunio ebbe a verificarsi per l'omessa adozione delle misure antinfortunistiche previste dall'art. 12 del D.P.R. n. 164 del 1956, non può sostenersi che il ricorrente, “quale direttore dei lavori del cantiere, non assumesse una posizione di garanzia rispetto alla sicurezza del luogo di lavoro e non fosse destinatario al pari dell'appaltatore e del subappaltatore, delle norme antinfortunistiche” e che esso fosse, contrariamente a quanto dallo stesso asserito, fra i soggetti penalmente responsabili della mancata attuazione delle misure antinfortunistiche e ciò ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 164 del 1956 che richiama gli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 547 del 1955. Peraltro il ricorrente, come dallo stesso ammesso, era stato nominato direttore del cantiere e, a dimostrazione che l'incarico da lui svolto non fosse stato né saltuario, né occasionale, ha deposto il fatto che egli, come accertato nella sentenza della Corte di Appello, accorse immediatamente sul luogo dell'infortunio, a riprova che alla qualifica formale corrispondevano i poteri ad essa connessi.

 

La responsabilità dell'evento, ha quindi concluso la suprema Corte, è quindi da ricondurre alle condotte omissive dell'appaltatore, del subappaltatore e anche del direttore del cantiere, per il principio della responsabilità concorsuale, e non alternativa, tra di loro delle diverse posizioni di garanzia.

 

Anche il motivo legato all’applicazione dell’art. 118, comma 3, del D. Lgs. n. 81 del 2008 secondo il quale "nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco", è stato ritenuto inammissibile sotto tutti i profili. La Corte territoriale, infatti, uniformandosi alla richiesta fatta dalla suprema Corte nella sentenza di annullamento con rinvio, ha accertato che il ricorrente, unitamente agli altri imputati nelle qualità loro rispettivamente ascritte, non avevano adottato alcuna misura idonea ad evitare che l'operaio infortunato lavorasse al di fuori della sfera di operatività della benna, e, quindi, in una zona immune dalla pericolosa interferenza con il mezzo meccanico e aveva parimenti escluso, infine, che la vittima avesse posto in essere, nell'espletamento delle proprie mansioni, un comportamento imprevedibile, eccezionale o abnorme, tale, quindi, da spezzare il nesso eziologico tra la condotta colposa dell'imputato e il verificarsi dell'evento lesivo..

 

A seguito della inammissibilità del ricorso la suprema Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 2.000 euro in favore della Cassa delle Ammende e alla rifusione in favore delle parti civili delle spese del grado che ha liquidato in 3.000 euro ciascuna, oltre spese generali.

 

 

Gerardo Porreca

 

 

Corte di Cassazione Penale Sezione III - Sentenza n. 19646 dell’8 maggio 2019 (u.p. 8 gennaio 2019) - Pres. Aceto - Est. Corbetta - P.M.  Di Nardo - Ric. E.G.G.. - Il direttore dei lavori, nominato dal committente, è responsabile di un infortunio in cantiere quando gli viene affidato il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori con la possibilità di impartire ordini o quando si ingerisce negli stessi.




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