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Sistemi di gestione e responsabilitĂ amministrativa nelle imprese
Sul sito dellâASL10 Azienda Sanitaria Firenze sono presenti diversi documenti in merito alle misure da attuare o allâorganizzazione da predisporre per favorire la prevenzione degli incidenti nel mondo del lavoro.
Un documento ritorna sul tema, centrale in questi mesi, relativo allâadozione dei Sistemi di Gestione della salute e sicurezza del lavoro ( SGSL), sistemi che definiscono le modalitĂ per individuare le responsabilitĂ , le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione.
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In âSistemi di gestione per la sicurezza nei luoghi di lavoro e responsabilitĂ amministrativa nelle impreseâ, a cura di Amerigo Bianchi (Dip. Prev. ASL 10 Firenze), si indica che âlâargomento relativo ai sistemi di gestione per la sicurezza e alla conseguente responsabilitĂ amministrativa, è trattato da una vasta documentazione piĂš teorica che praticaâ. E che un importante riferimento applicativo è âla sentenza di primo grado del Tribunale di Trani â Sezione Molfetta (Giudice Gadaleta) 26 ottobre 2009/11 gennaio 2010) relativa allâinfortunio sul lavoro del 2008 presso la Truck Center con 5 morti e un ferito grave in seguito a inalazione di acido solfidrico sviluppatosi durante la bonifica di cisterne che avevano contenuto zolfoâ.
In questo articolo - una sintesi integrata e riassuntiva delle relazioni presentate nei seminari svolti in Regione Toscana nelle tre Aree Vaste nei mesi di febbraio e marzo 2010, dal titolo âModelli di Organizzazione e di Gestione della Sicurezzaâ - viene operato un confronto tra i modelli organizzativi per la sicurezza codificati allâart.30 del Decreto legislativo 81/2008 e quelli fissati dal D.Lgs. 231/2001.
Si sottolinea che malgrado il Testo Unico non lo ponga come un obbligo esplicito, in vari articoli viene indicata âlâindispensabilitĂ di adottare un modello organizzativoâ per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori. Ad esempio in relazione a:
- âlâart. 16 (delega di funzioni) laddove, dopo aver declinato le modalitĂ di validitĂ della delega, il comma 3 afferma La delega di funzioni non esclude lâobbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Lâobbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui allâarticolo 30, comma 4;
- lâart. 18 (obblighi del datore di lavoro e del dirigente) al comma 3-bis indica al datore di lavoro e ai dirigenti lâobbligo di vigilare altresĂŹ, in ordine allâadempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando lâesclusiva responsabilitĂ dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti;
- lâart. 28 (oggetto della valutazione dei rischi) al comma 2 lettera d) come elemento di contenuto del documento di cui allâart, 17 comma 1 lettera a), riporta lâindividuazione delle procedure per lâattuazione delle misure da realizzare, nonchĂŠ dei ruoli dellâorganizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteriâ.
Con lâart. 30 del D.Lgs. 81/2008 vengono introdotti i sistemi di gestione per la sicurezza âcome presupposto per avere effetto esimente della responsabilitĂ amministrativa di cui parla il dec. lgs. 231/2001 e con la presunzione del comma 5 (i modelli adottati secondo le Linee Guida UNI-INAIL e al British Standard OHSAS 18001:2007 sono conformi al modello previsto dallâart. 30).
Ci troviamo, in sostanza, di fronte a tre tipi di âmodelliâ:
- quello definito dallâart. 30 commi 1,2,3 e 4;
- il modello riferito alle norme tecniche;
- il modello previsto dal D.Lgs. 231/2001.
Il documento, che vi invitiamo a visionare, riporta poi tutti gli elementi che ciascuno di questi tre modelli deve garantire.
Si evidenzia che i tre modelli âhanno, senza ombra di dubbio, dei punti di contatto e sovrapposizione ma anche sostanziali differenze che, come è facile intuire, non sono di poco contoâ.
Da un lato abbiamo un modello organizzativo, ex D.Lgs. 81/2008, âatto a garantire lâadempimento degli obblighi giuridici relativi alla salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ancorchĂŠ sono ârintracciabiliâ in vari articoli aspetti gestionali del sistema di sicurezza aziendale, e dallâaltro il modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i reati mediante un sistema di controllo che non possa essere aggirato se non âfraudolentementeââ.
Lâautore si sofferma poi sul tema specifico della responsabilitĂ amministrativa e ricorda che con la legge 123 del 3 agosto 2007, âper la prima volta viene prevista lâapplicazione del dec.
leg. n. 231/2001, che alla entrata in vigore si applicava soltanto a una tipologia di reati dolosi contro la pubblica amministrazione o di reati societari, anche agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionaliâ.
Al di lĂ del campo di applicazione, si sottolinea che tutte le âsocietĂ o associazioni, anche se non dotate di personalitĂ giuridica, sono soggette alla responsabilitĂ amministrativa, quando si configurano le ipotesi previste dal dec. lgs. 231/2001 e cioè in seguito della commissione dei reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime (artt. 589 e 590 del Codice Penale), da parte di soggetti che si trovano in un rapporto funzionale con lâente, a condizione che il reato sia stato commesso nellâinteresse dellâente o a suo vantaggio di cui parla lâart. 11 comma c) della legge 300 del 28/9/2000â.
Secondo lâart 30 del D.Lgs. 81/2008, il modello organizzativo âper essere giudicato idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilitĂ amministrativa, deve essere idoneo a prevenire la commissione dei reati da parte dei soggetti che ricoprono una posizione funzionale nellâenteâ.
E dunque perchĂŠ il fattore âesimente dalla responsabilitĂ â si realizzi concretamente è ânecessario prendere in esame due ipotesi:
- quella dei reati commessi dai soggetti apicali dellâenteâ: in questo caso lâente si sottrae alla responsabilitĂ dimostrando âa) che lâorgano dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi; b) che il compito di vigilare sullâosservanza del modello sia stato affidato ad un organo di vigilanza con poteri di iniziativa e di controllo; c) oppure che gli autori del reato lo abbiano commesso eludendo fraudolentemente il modello di gestione; d) che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dellâorganismo prepostoâ;
- quella del reato commesso da soggetti sottoposti: nel caso dei âreati commessi da soggetti non apicali lâente è responsabile solo se la commissione del reato è stata resa possibile dallâinosservanza degli obblighi di controllo e vigilanza. E qui la norma aggiunge unâulteriore presunzione: in ogni caso è esclusa la violazione dellâobbligo di vigilanza se lâente ha adottato ed efficacemente attuato un modello di gestione idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello commesso. La differenza tra i due casi è significativa e concreta. Si viene a creare un efficace rovesciamento dellâonere della provaâ.
Veniamo ad alcune considerazioni finali dellâautore.
Cosa deve fare unâazienda interessata ad adeguare il proprio sistema di gestione della sicurezza tale per cui sia adeguato nellâambito del Testo Unico e del D.Lgs. 231/2001?
La risposta non è semplice, tuttavia si può affermare che unâazienda interessata ad adeguare un sistema di gestione per la sicurezza âdeve:
- adottare e attuare un Sistema di Gestione conforme allâart. 30 del dec. lgs 81/2008;
- oppure adottare un Sistema di Gestione OHSAS 18001 (certificato o meno) o UNI-INAIL e implementare completamente il Sistema e aggiornarlo in relazione alle criticitĂ che di volta in volta riscontra;
- completare il Modello Organizzativo con gli aspetti non contenuti nelle norme tecniche o linee guida (principalmente la gestione delle risorse finanziarie, il sistema sanzionatorio interno, in parte il codice etico);
- istituire o integrare lâOrganismo di Vigilanza;
- verificare nel tempo lâefficace funzionamento del Modello.
Dunque qualcosa di complesso che sembrerebbe essere piĂš pertinente âalle grandi aziende rispetto alle piccole e piccolissime (tra lâaltro queste ultime rappresentano la stragrande maggioranza del tessuto produttivo italiano)â.
Tuttavia, e âsenza sminuire preoccupazioni e problematicitĂ che aziende e associazioni dichiarano rispetto ai sistemi di gestione per la sicurezzaâ, lâautore ritiene che se in una âgrande aziendaâ esistono âper varie circostanze (come ad esempio lâabitudine ai sistemi qualitĂ di prodotto), le condizioni di base per applicare il sistema di gestione e la complessitĂ dipende dalla dimensione aziendali per la gestione di unâorganizzazione efficace, viceversa nelle piccole e piccolissime aziende, proprio per le ridotte dimensioni, è piĂš semplice lâapplicazione di un modello organizzativo ma è piĂš complesso gettare le basi culturali e strategiche necessarie per implementare il sistema di gestioneâ.
E sia le grandi che le piccole aziende, pur âcon obiettivi e contenuti diversificatiâ, hanno ânecessitĂ di un arricchimento formativo che vada a colmare quegli aspetti che vanno dalle conoscenze di modelli e metodi alla motivazione e politica dellâimportanza di un sistema di gestione per la sicurezza, al fine di sviluppare quel valore aggiunto cheâ â secondo lâautore - âsarebbe unâulteriore spinta alla diminuzione degli infortuni e delle malattie da lavoroâ.
â Sistemi di gestione per la sicurezza nei luoghi di lavoro e responsabilitĂ amministrativa nelle impreseâ, a cura di Amerigo Bianchi (Dip. Prev. ASL 10 Firenze â Responsabile FORmazione Educazione Documentazione) (formato PDF, 42 kB).
Tiziano Menduto
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