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Illecito amministrativo 231: la Cassazione esclude la parte civile

Anna Guardavilla

Autore: Anna Guardavilla

Categoria: Edilizia

07/02/2011

La Cassazione esclude la costituzione di parte civile di EniPower e SnamProgetti nel processo per la responsabilità amministrativa (D.Lgs. 231/01): l'illecito amministrativo non coincide con il reato, anche per la pretesa risarcitoria. Di A. Guardavilla.

 
A cura di Anna Guardavilla.
 
Il 22 gennaio 2011 è stata depositata dalla Cassazione Penale l’importante sentenza n. 2251 del 5 ottobre 2010, che ha fatto chiarezza sul tema dell’ammissibilità o meno della costituzione di parte civile nei procedimenti per la responsabilità amministrativa degli Enti (D.Lgs. 231/01).
In questa pronuncia, con la quale è stata affrontata per la prima volta questa questione in sede di legittimità, la Suprema Corte ha escluso tale possibilità. Vediamo perché.
 
Va premesso che in questi anni una parte della giurisprudenza di merito e della dottrina, nelle sentenze dei Tribunali e nella letteratura giuridica sull’argomento, aveva ritenuto che la costituzione di parte civile fosse compatibile con le regole sul processo a carico degli enti, in applicazione della clausola generale contenuta nell’art. 34 del D.Lgs. 231/01 che dichiara applicabili, “per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato” anche “le disposizioni del codice di procedura penale”; quindi anche, si osservava, gli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p.
Queste due ultime norme, la cui applicabilità è al centro della sentenza della Corte, quindi che è bene siano qui illustrate, prevedono rispettivamente quanto segue:
“Art. 185 c.p. (Restituzioni e risarcimento del danno):
Ogni reato obbliga alle restituzioni a norma delle leggi civili.
Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.”
“Art. 74 c.p.p. (Legittimazione all’azione civile)
1. L’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all’articolo 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell’imputato e del responsabile civile.”
 
L’impostazione che prevedeva la compatibilità di tali norme con il processo 231 non è stata accolta dalla Cassazione, secondo la quale l’illecito amministrativo ascrivibile all’ente non coincide con il “reato”, ma costituisce qualcosa di diverso che addirittura lo ricomprende, per cui deve escludersi che possa farsi un’applicazione degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p., che invece contengono un espresso ed esclusivo riferimento al “reato” in senso tecnico.
 
L’ostacolo maggiore all’applicazione diretta dell’art. 185 c.p. nella disciplina del processo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, secondo la Corte, è dato dal fatto che questa norma “si riferisce esclusivamente ai danni cagionati dal reato, nozione quest’ultima che non può coprire anche l’illecito dell’ente, cosi come delineato nel citato d.lgs. 231/2001”. E analogamente può dirsi per l’art. 74 c.p.p. [1]
Il concetto viene così chiarito e sintetizzato nella sentenza: “in sostanza, l’impossibilità di procedere all’applicazione delle due norme richiamate discende dal fatto che per entrambe il presupposto per la costituzione di parte civile è rappresentato dalla commissione di un reato, non dell’illecito amministrativo.”
 
È interessante a questo proposito il passaggio della pronuncia in cui la Corte entra nel merito delle peculiarità che caratterizzano l’illecito amministrativo della società, di cui il reato commesso dalla persona fisica rappresenta solo un presupposto: “il tentativo di applicare direttamente nel d.lgs. 231/2001 le due disposizioni menzionate non tiene conto del particolare meccanismo attraverso cui l’ente viene chiamato a rispondere per i reati posti in essere nel suo interesse o vantaggio.
Il reato che viene realizzato dai vertici dell’ente, ovvero dai suoi dipendenti, è solo uno degli elementi che formano l’illecito da cui deriva la responsabilità dell’ente che costituisce una fattispecie complessa, in cui il reato rappresenta il presupposto fondamentale, accanto alla qualifica soggettiva della persona fisica e alla sussistenza dell’interesse o del vantaggio che l’ente deve aver conseguito dalla condotta delittuosa posta in essere dal soggetto apicale o subordinato. In altri termini, all’accertamento del reato commesso dalla persona fisica deve necessariamente seguire la verifica sul tipo di inserimento di questa nella compagine societaria e sulla sussistenza dell’interesse ovvero del vantaggio derivato all’ente: solo in presenza di tali elementi la responsabilità si estende dall’individuo all’ente collettivo, in presenza cioè di criteri di collegamento teleologico dell’azione del primo all’interesse o al vantaggio dell’altro che risponde autonomamente dell’illecito "amministrativo". Ne deriva che tale illecito non si identifica con il reato commesso dalla persona fisica, ma semplicemente lo presuppone.”
 
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Queste stesse obiezioni, secondo la Cassazione, sono quelle che portano a rifiutare la tesi sostenuta nella memoria presentata nell’interesse di Eni s.p.a. ed Eni Power s.p.a. (che si erano costituite parte civile nel processo insieme a SnamProgetti s.p.a) che inquadrava l’illecito dell’ente come fatto produttivo di danni risarcibili sulla base dell’art. 2043 c.c. (risarcimento per fatto illecito) e la responsabilità dell’ente come una responsabilità per fatto proprio.
A tal proposito, infatti, la Cassazione sottolinea che la gestione dell’azione civile nel processo penale non è un principio generale dell’ordinamento bensì una deroga al principio della completa autonomia e separazione del giudizio civile da quello penale. Inoltre, passando dal livello processuale al livello sostanziale, “non pare individuabile un danno derivante dall’illecito amministrativo, diverso da quello prodotto dal reato”.

Invece, puntualizza la Cassazione,va ribadita l’autonomia dell’illecito addebitato all’ente, dovendo distinguersi la sua responsabilità da quella della persona fisica e riconoscendo che l’eventuale danno cagionato dal reato non coincide con quello derivante dall’illecito amministrativo di cui risponde l’ente.”

Viene pertanto avallata dalla sentenza quella dottrina che negli anni aveva evidenziato come “i danni riferibili al reato sembrano esaurire l’orizzonte delle conseguenze in grado di fondare una pretesa risarcitoria”, escludendo che possano esservi danni ulteriori derivanti direttamente dall’illecito dell’ente.
Di conseguenza, non possano essere considerati danni prodotti dall’illecito amministrativo quelle ripercussioni negative che si determinano sugli interessi dei soci, dei creditori e dei dipendenti dell’ente per effetto dell’applicazione delle sanzioni a seguito dell’accertata responsabilità dell’ente, in quanto l’eventuale lesione dei diritti di questi soggetti non trova la sua causa diretta nell’illecito amministrativo.”
Eperaltro, anche i danni subiti dai soci e dai terzi incolpevoli cui faceva riferimento la direttiva contenuta nell’art. 11 lett. v) della legge delega n. 300/2000, a cui non è stata data attuazione, non erano quelli derivanti direttamente dall’illecito amministrativo, ma costituivano anch’essi ricadute negative derivanti dall’applicazione delle sanzioni, pecuniarie o interdittive.

Infine, osserva la Corte, “se non è ipotizzabile l’esistenza di un danno che possa presentarsi come conseguenza immediata e diretta dell’illecito amministrativo allora “l’ostinato silenzio” del legislatore sulla parte civile e sulla possibilità di costituirsi in giudizio per far valere le pretese risarcitorie assume un significato ancor più preciso, apparendo del tutto ragionevole l’esclusione della parte civile dalla cerchia dei protagonisti del processo a carico dell’ ente.
 
Va infatti ricordato che tra le principali argomentazioni che hanno spinto la Corte ad escludere l’ammissibilità della costituzione di parte civile nei processi per la responsabilità amministrativa, vi è quella che si basa sul dato letterale: “la constatazione che nel d.lgs. 231/2001 manca ogni riferimento espresso alla parte civile”. 
Secondo la Corte,“la sistematica rimozione, nel d.lgs. 231/2001, di ogni richiamo o riferimento alla parte civile (e alla persona offesa)” non è casuale bensì “porta a ritenere che non si sia trattato di una lacuna normativa, quanto piuttosto di una scelta consapevole del legislatore, che ha voluto operare, intenzionalmente, una deroga rispetto alla regolamentazione codicistica. La parte civile non è menzionata nella sezione Il del capo III del decreto dedicata ai soggetti del procedimento a carico dell’ente, né ad essa si fa alcun accenno nella disciplina relativa alle indagini preliminari, all’udienza preliminare, ai procedimenti speciali, alle impugnazioni ovvero nelle disposizioni sulla sentenza, istituti che, invece, nei rispettivi moduli previsti nel codice di procedura penale contengono importanti disposizioni sulla parte civile e sulla persona offesa.”

A ciò poi va aggiunto il fatto che il D.Lgs. 231/2001 contiene alcuni dati specifici ed espressi che confermano la volontà di escludere questo soggetto dal processo:
- l’art. 27, che nel disciplinare la responsabilità patrimoniale dell’ente la limita all’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria, senza fare alcuna menzione alle obbligazioni civili;
- la regolamentazione del sequestro conservativo (art. 54), regolamentato in maniera asimmetrica rispetto all’omologo istituto codicistico di cui all’art. 316 c.p.p. nel senso dell’esclusione della funzione di garantire le obbligazioni civili, funzione che, nella struttura della norma codicistica, presuppone la richiesta della parte civile.
 
Secondo la Cassazione, in conclusione, “deve ritenersi che nel processo a carico dell’ente, così come disciplinato nel d.lgs. 231/2001, non sia ammissibile la costituzione della parte civile. Questa deroga rispetto a quanto previsto nel modello di processo penale ordinario non è in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.. La “disparità” di trattamento con il processo ordinario disciplinato dal codice può ritenersi sorretta da adeguata giustificazione in considerazione dell’illecito oggetto dell’accertamento nel processo a carico dell’ente che, prescindendo dalla definizione della sua natura (amministrativa o penale ovvero di un terzo genere), appare strutturato nella forma di una fattispecie complessa, in cui, come si è visto, il reato costituisce solo uno degli elementi fondamentali dell’illecito, sicché appare ragionevole che il legislatore abbia escluso, per le ragioni che si sono sopra illustrate, la costituzione della parte civile.
 
 
 
 
 
 
 
 


[1] Secondo la Corte, infatti, “anche l’art. 74 c.p.p. non può trovare applicazione attraverso la clausola di chiusura contenuta nell’art. 34 d.lgs. 231/2001, in quanto esso consente la costituzione della parte civile in funzione del ristoro dei danni previsti dall’art. 185 c.p., espressamente richiamato, cioè dei danni derivanti dal reato.”


 






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