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Valutazione del rischio stress lavoro-correlato: l’autocertificazione

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Rischio psicosociale e stress

27/12/2010

È possibile ricorrere alla facoltà dell’autocertificazione in merito alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato? A cura di G. Porreca.

Valutazione del rischio stress lavoro-correlato: l’autocertificazione

È possibile ricorrere alla facoltà dell’autocertificazione in merito alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato? A cura di G. Porreca.

QUESITO
L’ ultima circolare per quanto attiene la valutazione del rischio stress lavoro-correlato prevede che si dia conto dell’esito sul DVR, ma se un’azienda non ha l’obbligo della redazione del documento di valutazione dei rischi ma ricorre alla facoltà dell’autocertificazione deve comunque redigere il DVR a seguito di tale circolare?


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RISPOSTA
E come spesso accade dietro ad ogni quesito sull’applicazione del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, si cela una carenza, una imprecisione o comunque la poca chiarezza con la quale sono state dettate le disposizioni di legge in materia. Questa volta il dubbio sotto la lente riguarda l’obbligo della valutazione del rischio stress lavoro, un argomento oggi al centro delle attenzioni considerata la imminente scadenza del 31/12/2010 fissata dal legislatore, ed è legato sostanzialmente ad una imprecisione che è possibile riscontrare nella lettura del documento elaborato, ai sensi dell’art. 6 comma 8 lettera m-quater del D. Lgs. n. 81/2008 così come modificato dal Dl. Lgs. correttivo 3/8/2009 n. 106, dalla Commissione consultiva permanente nella seduta del 17/11/2010 contenente le indicazioni per la valutazione del tipo di rischio specifico, indicazioni rese pubbliche dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la propria nota  prot. n. 15/SEGR/0023692 del 18/11/2010 emanata dalla Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro.
In tale documento, come è noto, la Commissione consultiva, quale modalità di valutazione del rischio stress lavoro-correlato, ha indicato di effettuare dapprima una valutazione di tipo preliminare basata su elementi oggettivi e quindi, se necessario, far seguire alla stessa una valutazione più approfondita di tipo soggettivo che interessi i singoli lavoratori. La stessa Commissione, a proposito della valutazione preliminare, nel paragrafo relativo alla “Metodologia” ha specificato che:
 
“Ove dalla valutazione preliminare non emergano elementi di rischio da stress lavoro-corrrelato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) ed a prevedere un piano di monitoraggio.”.
 
Il lettore nel formulare il quesito ha posto in evidenza quella che si ritiene essere stata una “dimenticanza” da parte della Commissione consultiva nell’elaborare il documento sorpaindicato non avendo la stessa tenuto conto che il legislatore, dopo aver specificatamente indicato nell’art. 28 comma 1 che fra i rischi  da valutare debba essere preso in esame anche quello legato allo stress lavoro-correlato, con l’art. 29 comma 5 dello stesso decreto legislativo con il quale sono state fissate le modalità di valutazione di tutti i rischi e di seguito riportato:
 
“5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).”
 
ha dato la facoltà alle aziende fini a 10 lavoratori, sempre che non svolgano attività a particolare rischio quali quelle indicate nel comma 7 dello stesso art. 29 e cioè le aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g e le aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto, di potere autocertificare, in attesa che un apposito decreto interministeriale fissi le procedure standardizzate, la effettuazione della valutazione dei rischi fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto interministeriale e comunque non oltre il 30/6/2012.
 
Diversi sono stati i quesiti formulati sulla autocertificazione della valutazione dei rischi ed ai quali lo scrivente ha dato la propria risposta quale ad esempio quello che ha riguardato la richiesta sull’esistenza di modelli prestampati per compilare tale autocertificazione, pubblicato sul quotidiano del 14/1/2009, la facoltà di ricorrere a tale autocertificazione anche nel caso di non svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione, pubblicato sul quotidiano del 14/10/2009 o la possibilità di autocertificare la valutazione dei rischi in presenza di rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, ecc. pubblicato sul quotidiano del 10/3/2010.
 
È importante a proposito ribadire, e non ci si stancherà mai di farlo, che autocertificare la valutazione dei rischi non significa omettere di effettuare la valutazione dei rischi stessi, come si è portati spesso a pensare, ma che viene concessa la possibilità di compilare, al posto di elaborare il DVR nella sua completezza, una autocertificazione nella quale vanno comunque indicati, sia pure sinteticamente, i rischi individuati nel proprio ambiente di lavoro, nonché i criteri adottati per valutarli, le misure individuate per eliminarli o ridurli al minimo e tutti gli altri elementi comunque richiesti con le lettere b), c), d), e) ed f) dell’art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., fermo restando che a corredo di tale autocertificazione è necessario raccogliere tutta la documentazione finalizzata a dimostrare di aver fatta effettivamente tale valutazione e da esibire al personale degli organi di vigilanza nell’ambito della loro attività ispettiva e fermo restando che per le aziende nelle quali si svolgono attività in presenza di particolari rischi tale autocertificazione non è consentita anche in presenza di un numero di addetti inferiore a dieci, così come indicato nel comma 7 dell’art. 29 del D. Lgs. n. 81/2008 che cita esplicitamente  fra queste aziende al punto a) le “aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g)” ed al punto b) le “aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto”.
 
Ritornando al rischio stress lavoro-correlato sembra chiaro che si sia verificata da parte della Commissione consultiva una omissione allorquando nelle sue indicazioni ha citato, come documento sul quale riportare la valutazione preliminare, il DVR e non l’autocertificazione della valutazione dei rischi nei casi in cui il legislatore ha consentito il ricorso alla stessa così come del resto quest’ultimo ha provveduto a fare, si fa osservare, nell’Allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008 sulla idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici allorquando fra la documentazione che le stesse devono esibire al committente o al responsabile dei lavori è stato indicato al punto 1. lettera b) il “ documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo” e quindi l’alternativa del DVR con l’autocertificazione della valutazione dei rischi.
 
È chiaro, quindi, in risposta al quesito formulato, che il datore di lavoro può far ricorso, sussistendone le condizioni, all’autocertificazione della valutazione del rischio stress lavoro-correlato e che comunque lo stesso dovrà indicare in questo documento che la valutazione è stata fatta, nel rispetto dell’art. 28 comma 1 bis del D. Lgs. n. 81/2008, secondo le indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente nel proprio documento del 17/11/2010. Lo stesso datore di lavoro, inoltre, nel caso in cui nella valutazione preliminare non siano emersi elementi che potessero far pensare alla presenza di tale rischio, dovrà riportare nell’ autocertificazione gli elementi esplicitamente richiesti dalla Commissione consultiva. Del resto, si fa notare, la stessa Commissione, quando parla delle valutazioni soggettive, ha inteso prenderre in considerazione anche il caso di imprese che occupano fino a 5 lavoratori (per le quali è pertanto applicabile la facoltà di ricorrere alla autocertificazione) alle quali, in luogo dell’utilizzo degli strumenti necessari per una valutazione approfondita, ha suggerito il ricorso a modalità di valutazione che garantiscano il coinvolgimento diretto dei lavoratori (ad es. riunioni), indicazioni quindi queste che, in caso di ricorso all’autocertificazione dei rischi, dovranno ovviamente essere comunque riportate in tale documento.
 

 


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Rispondi Autore: geronimo stylton immagine like - likes: 0
11/01/2011 (17:57:28)
no comment!!!
Rispondi Autore: Francesco Cuccuini immagine like - likes: 0
11/01/2011 (17:58:38)
[..] autocertificare la valutazione dei rischi non significa omettere di effettuare la valutazione dei rischi stessi, come si è portati spesso a pensare, ma che viene concessa la possibilità di compilare, al posto di elaborare il DVR nella sua completezza, una autocertificazione nella quale vanno comunque indicati, sia pure sinteticamente, i rischi individuati nel proprio ambiente di lavoro, nonché i criteri adottati per valutarli, le misure individuate per eliminarli o ridurli al minimo [..]

PAROLE SANTE!

Solo da noi autocertificare significa non fare...
Cordiali saluti a tutti.
Rispondi Autore: DI CORCIA VITO immagine like - likes: 0
13/01/2011 (07:24:18)
Bisogna sempre fare la informazione e formazione sul rischio stress lavoro correlato
Rispondi Autore: michele rizzi immagine like - likes: 0
14/01/2011 (15:34:53)
come si può autocertificare lo stress correlato se c'è bisogno della firma di uno psicologo?.......autocertificare il dvr è solo una dichiarazione di falso,perchè comunque bisogna adottare delle linee guida da seguire, quindi è meglio fare un dvr completo per poter dormire tranquilli.
Rispondi Autore: Zeuss immagine like - likes: 0
17/01/2011 (08:54:27)
Come sempre siamo noi operatori ad essere nei casini!!!
Rispondi Autore: Carlo Battaglia immagine like - likes: 0
21/03/2011 (21:29:18)
Scusate autocerificare significa fare una corretta valutazione dello stress dopo aver sottoposto gli operatori ad un questionario e valutandone attentamente le risposte farne una valutazione come datore di lavoro nn dal psicologo o dal Medico competente!!

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