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Decreto 81: le procedure per la valutazione del rischio chimico

Decreto 81: le procedure per la valutazione del rischio chimico
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischio chimico

01/12/2017

Un intervento riporta alcune indicazioni sul tema della valutazione del rischio chimico ai sensi del titolo IX del Testo Unico. La normativa, la valutazione preliminare, la giustificazione, la valutazione dettagliata e le misurazioni periodiche.

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Prato, 1 Dic – Non c’è dubbio che uno dei rischi nei luoghi di lavoro di più difficile gestione, anche in relazione alle tante norme e adempimenti a cui dover fare riferimento, sia il rischio chimico. Un rischio che, come messo in rilievo da alcune interviste di PuntoSicuro, non solo è spesso sottovalutato in molti settori, ma è soggetto a continue evoluzioni in rapporto alla nascita di nuovi materiali, come ad esempio le nanoparticelle, o alle nuove scoperte sui pericoli e le conseguenze sulla salute delle sostanze utilizzate.

 

E proprio per operare un aggiornamento su questi temi si è tenuto il 26 giugno 2017 un incontro di aggiornamento a Prato sul “Rischio chimico” e gli atti del seminario sono stati pubblicati sul sito dell’ Azienda Sanitaria di Firenze.

 

Dal seminario riprendiamo oggi alcune indicazioni tratte da un intervento che si sofferma sul principale adempimento per tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori nelle aziende, la valutazione del rischio.

 

In “La procedura per la verifica della valutazione del rischio chimico ai sensi del titolo IX del D.Lgs. 81/08”, a cura del Dott. Franco Blasi (ASL Toscana sudest - Area Prevenzione Igiene e Sicurezza Luoghi di lavoro), viene proposta innanzitutto una mappatura della normativa con riferimento anche a varie parti del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008):

- Agenti chimici pericolosi: Titolo IX – capo I;

- Agenti chimici cancerogeni: Titolo IX – capo II;

- Amianto: Titolo IX – Capo III;

- Atmosfere esplosive: Titolo XI.

 

Riguardo agli agenti chimici pericolosi riprendiamo alcune indicazioni normative del Testo Unico:

 

Articolo 223 - Valutazione dei rischi

1. Nella valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro determina preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:

a) le loro proprietà pericolose;

b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;

c) il livello, il modo e la durata della esposizione;

d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e delle miscele116 che li contengono o li possono generare;

e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati ALLEGATO XXXVIII e ALLEGATO XXXIX;

f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;

g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell’articolo 224 e, ove applicabile, dell’articolo 225. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l’adozione di tutte le misure tecniche.

(…)

5. La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l’entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un’ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.

(…)

Articolo 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 15, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:

a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;

b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;

c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;

d) riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione;

e) misure igieniche adeguate;

f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;

g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.

2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230.

 

Il Dott. Blasi sottolinea che la valutazione dei rischi presuppone:

- “individuazione dei pericoli (… determina preliminarmente l'eventuale presenza di …);

- valutazione del rischio - quantificazione (… valuta i rischi per la sicurezza e la salute …);

- controllo del rischio - riduzione al minimo (… indica quali misure sono state adottate ai sensi …)”. 

 

Dopo aver riportato utili schemi di supporto, che vi invitiamo a visionare, l’intervento di sofferma su vari aspetti relativi alla valutazione del rischio

Ad esempio sulla valutazione preliminare con riferimento a:

- “determinazione della presenza di agenti chimici pericolosi (individuazione);

- valutazione dati da prendere in considerazione: a) le loro proprietà pericolose; b) le SDS (schede dati di sicurezza, ndr), le SDS a richiesta, altre informazioni; c) il livello, il modo e la durata della esposizione; d) le circostanze e le quantità; e) i valori limite di esposizione o i valori limite biologici; f) le misure di sicurezza adottate o da adottare; g) la sorveglianza sanitaria (se disponibile)”. 

E in riferimento a quanto indicato al comma 5 dell’art. 223 ricorda che con la giustificazione il DL “autocertifica la condizione di rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute, senza fare ricorso né a metodi di calcolo né a misurazioni”. La giustificazione “consente al datore di lavoro di terminare il processo di valutazione dei rischi senza ulteriori approfondimenti”, non si rende necessaria “un’ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi (art. 223)”.

Dunque “se vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute e le misure generali per la prevenzione dei rischi sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano gli articoli:

- 225 - Misure specifiche protezione e prevenzione;

- 226 - Disposizioni in caso incidenti o emergenze;

- 229 - Sorveglianza sanitaria;

- 230 - Cartelle sanitarie e di rischio”. 

 

La relazione si sofferma poi sulla valutazione dettagliata, operata attraverso algoritmi (studio del ciclo; raccolta dati; applicazione modello/algoritmo; indicatore di livello di rischio) o attraverso misurazioni (raccolta dati; strategia indagine; campionamento e analisi; confronto con valori limite di esposizione). E ricorda l’importanza della norma UNI EN 689:1997, la principale norma tecnica di riferimento per la valutazione del rischio chimico nei luoghi di lavoro (Atmosfera nell’ambiente di lavoro - Guida alla valutazione dell’esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione).

 

L’intervento si sofferma poi sulle misurazioni periodiche

 

Articolo 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione

(…)

2. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull’esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui è riportato un elenco meramente indicativo nell’ALLEGATO XLI o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell’esposizione in termini spazio temporali.

 

E riguardo alla validità dei valori limite di esposizione si indica che i valori limite del D.Lgs. 81/08 “sono gli unici aventi una indiscutibile valenza giuridica)”.

Sono poi riportate ulteriori indicazioni sui vari limiti (con riferimento anche a SCOEL, ACGIH, DNEL, DMEL, …) e viene presentata un utile scheda con i riferimenti relativi ai vari valori limite di esposizione:

- ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists): “TLV (Threshold Limit Values) - TWA, STEL, Ceiling;

- OSHA (Occupational Safety and Health Administration): PEL (Permissible Exposure Limits) - TWA, STEL, Ceiling;

- NIOSH (The National Institute for Occupational Safety and Health): REL (Recommended Exposure Limits) - TWA, STEL, Ceiling;

- DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft): MAK (Maximum Workplace Concentrations) - TWA, Peak, Ceiling;

- AIHA (American Industrial Hygiene Association): WEEL (Workplace Environmental Exposure Limits) - TWA, STEL, Ceiling;

- JSOH (Japan Society for Occupational Health): OEL (Occupational Exposure Limits) - Mean, Ceiling”.

 

Concludiamo l’articolo ricordando che la relazione si sofferma anche sul tema del resoconto di valutazione con riferimento a quanto indicato nel capitolo 7 della UNI EN 689/97:

- “devono essere redatti resoconti: di ogni valutazione dell’esposizione prof.le; di ogni misurazione periodica;

- il resoconto deve contenere tutti i riferimenti “ai luoghi o alle mansioni, alle persone o gruppi omogenei, alle modalità e motivazioni, ai tempi, all’oggetto delle misurazioni, ai risultati, alla strumentazione, dispositivi e supporti, ecc”. 

 

 

 

RTM

 

 

 

Scarica i documenti da cui è tratto l'articolo:

La procedura per la verifica della valutazione del rischio chimico ai sensi del titolo IX del D.Lgs. 81/08”, a cura del Dott. Franco Blasi (ASL Toscana sudest - Area Prevenzione Igiene e Sicurezza Luoghi di lavoro), intervento al seminario di Prato sul “Rischio chimico” (formato PDF, 2.59 MB).



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Rispondi Autore: Federico Trolese - likes: 0
01/12/2017 (06:47:30)
A seguito del l'individuazione delle possibili fonti di emissioni, eseguita la mappatura, effettuare campagne di rilevazione e monitoraggio chimico - biologico - microbiologico - cancerogeno - mutageno - legionella - tamponi, in ogni luogo di lavoro e abbigliamento da lavoro; si potrebbe avere una adeguata mappatura solamente eseguendo i campionamenti ambientali e personale almeno due volte all'anno, una campagna estiva ed una campagna invernale. Fermo restando una adeguata gestione delle sostanze chimiche, dalla scelta, allo stoccaggio, all'impiego, allo smaltimento, valutando possibili scenari di emergenza. Per non parlare di come implementare il lavaggio e igienizzazione degli abiti da lavoro se necessario, ed il loro smaltimento, compito in capo al datore di lavoro.

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