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La prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota

 
La Giunta regionale ha approvato con Dgr n. 699 del 15 giugno 2015 il nuovo provvedimento relativo all’"Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 2 marzo 2009, n. 2; dell'articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20.”
 

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Nello specifico, con tale atto di indirizzo, viene disciplinata l’installazione di dispositivi permanenti di protezione, in dotazione all’opera, contro le cadute dall’alto sulle coperture e sulle facciate vetrate continue che richiedano manutenzione (FVCM) degli edifici, con lo scopo di ridurre i rischi d’infortunio in occasione di accesso, transito, esecuzione di lavori futuri, in attuazione della L.R. 2 marzo 2009, n. 2, “Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile”.
 
Il provvedimento si applica agli edifici pubblici e privati nei casi di:
-interventi di nuova costruzione di cui alla lett. g) dell’allegato alla L.R. 30 luglio 2013, n. 15, “Semplificazione della disciplina edilizia”, subordinati a permesso di costruire (art. 17 della L.R. n. 15/2013) o soggetti alle procedure abilitative speciali (art. 10 della L.R. n. 15/2013);
-interventi sulla copertura degli edifici esistenti subordinati a segnalazione certificata di inizio attività SCIA (art. 13 della L.R. n. 15/2013), o rientranti nell’attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione, (art. 7 della L.R. n. 15/2013) o soggetti alle procedure abilitative speciali (art. 10 della L.R. n. 15/2013);
-interventi sulle facciate di edifici esistenti con FVCM relativi ad almeno una intera facciata vetrata - dal piano di campagna o dal piano stabile fino alla linea di gronda - subordinati a SCIA (art. 13 n. 15/2013), o rientranti nell’attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione, (art. 7 della L.R. n. 15/2013) o soggetti alle procedure abilitative speciali (art. 10 della L.R. n. 15/2013). Nel caso di tali interventi l’obbligo di installazione dei dispositivi permanenti di protezione, in dotazione all’opera, contro le cadute dall’alto è da intendersi riferito alle sole FVCM.
 
Sono escluse dall’ambito di applicazione del provvedimento:
-le coperture di edifici dotati di parapetto perimetrale continuo e completo alto almeno 1 metro;
-le facciate vetrate continue di edifici che richiedano manutenzione e sulle quali si svolgono lavori mediante sistemi permanenti a servizio dell’edificio che consentano la manutenzione e la pulizia di dette superfici.
 
Il provvedimento prevede inoltre che negli edifici esistenti, la semplice installazione di dispositivi permanenti, in dotazione all’opera, contro le cadute dall’alto, senza altre opere edilizie correlate, è considerata intervento attuabile direttamente senza alcun titolo abilitativo e senza alcuna comunicazione preventiva (art. 7 della L.R. n. 15/2013).
 
Il nuovo atto di indirizzo e coordinamento sostituisce integralmente quello approvato con delibera di Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna n. 149/2013 ed è entrato in vigore il 2/7/2015.
 
 
 
 
 
Fonte: ANCE Emilia Romagna


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Rispondi Autore: Valdimiro LEMBO - likes: 0
21/10/2015 (14:20:05)
Finalmente una Regione che sa distinguere sia in tema di legislazione concorrente
sia in tema di normativa urbanistica, confermando, ove se ne sentisse la necessità, ruoli ed obblighi del Coordinatore per la sicurezza in cantiere.

Elaborato tecnico dei dispositivi permanenti di protezione, in dotazione all’opera, contro le cadute dall’alto

6.1 - L’elaborato tecnico deve essere redatto da un tecnico abilitato.
4.4 - L’Elaborato tecnico di cui all’art. 6 della presente norma, redatto da un tecnico abilitato, deve essere consegnato dal tecnico abilitato al proprietario dell’immobile o ad altro soggetto avente titolo e, da questi conservato.
4.3 - L’Elaborato tecnico costituisce parte integrante del "fascicolo” di cui all’art. 91, comma 1, lett. b) del D.Lgs 81/08.

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