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COVID-19: come sanificare gli automezzi aziendali?

COVID-19: come sanificare gli automezzi aziendali?
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischi da agenti biologici

16/04/2020

Un documento presenta istruzioni di sanificazione speditiva di cabine di guida di automezzi aziendali a fini di prevenzione del contagio COVID-19. Focus su frequenza, opzioni e procedura semplificata di sanificazione anticontagio.

 

Genova, 16 Apr – Il “ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo stabilisce, ai fini della prevenzione del contagio da COVID-19, che:

  • l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
  • nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.
  • occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.

Inoltre le Linee Guida " Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica” del 18 marzo 2020 stabiliscono che: “la sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente”.

 

A ricordarlo e a fornire utili informazioni per la sanificazione degli automezzi aziendali è un documento dal titolo “Istruzioni di sanificazione speditiva di cabine di guida di automezzi aziendali a fini di prevenzione del contagio COVID-19”.

Il documento, curato dall’Ing. Davide Levo, riguarda “la sanificazione periodica e straordinaria degli abitacoli e delle cabine di guida degli automezzi impiegati per esigenze aziendali che non siano assegnati in via permanente ad un unico conducente. La loro applicazione contribuisce ad adempiere alle vigenti prescrizioni di legge in materia di contenimento del contagio da coronavirus COVID-19 ( SARS-CoV-2) sui luoghi di lavoro”. In particolare rientrano nel campo di applicazione delle presenti istruzioni, ad esempio:

  • “gli automezzi aziendali, leggeri e pesanti che, per esigenze di servizio, sono in uso condiviso a lavoratori operanti su più turni;
  • le autovetture aziendali assegnate in uso occasionale a un dipendente e riconsegnate a fine turno per la successiva assegnazione ad altro utente;
  • le autovetture aziendali che hanno ospitato a bordo passeggeri occasionali;
  • gli automezzi aziendali di qualsiasi tipo di ritorno da attività di rifornimento e/o manutenzione eseguite da soggetti terzi”.

Si ricorda, inoltre, che tutte le operazioni descritte “devono essere eseguite da personale debitamente informato e formato nonché dotato dei dispositivi di protezione individuale previsti dal documento aziendale di valutazione dei rischi ex DLgs 81/2008 e/o prescritti dalle vigenti disposizioni anticontagio”. E i rifiuti prodotti durante le operazioni di sanificazione “devono essere gestiti e smaltiti secondo le vigenti disposizioni di legge”.

 

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:


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La frequenza di sanificazione degli automezzi aziendali

Riguardo alla frequenza di sanificazione degli automezzi aziendali si indica che “non è precisata della disposizioni di legge vigenti alla data odierna, che si limitano a richiedere che essa sia eseguita in modo appropriato e frequente”.

Tuttavia “appare quanto meno necessario procedere alla sanificazione dell’abitacolo o della cabina di guida dell’automezzo aziendale ogni qualvolta il suo nuovo utilizzatore faccia parte di un turno/gruppo di lavoro segregato diverso da quello del precedente utilizzatore ed, in particolare, alla ripresa di ogni turno di lavoro alternato”. Con “turno/gruppo di lavoro segregato” si intende uno “specifico insieme di lavoratori che risulti autonomo, distinto e riconoscibile rispetto agli altri, ed i cui membri possano essere immediatamente sospesi dal lavoro ed isolati non appena uno di essi manifesti i sintomi da contagio COVID-19”.

 

Si sottolinea che è “indispensabile ridurre al minimo, per quanto possibile, l’impiego di automezzi aziendali condivisi tra diversi conducenti o tra diversi turni/gruppi di lavoro segregati”.

 

Inoltre per quanto riguarda la valutazione circa la persistenza dell’eventuale contaminazione dell’automezzo da parte del coronavirus COVID-19, “a titolo informativo si segnala quanto segue:

  • secondo le informazioni fornite il 12/03/2020 dall’Istituto Superiore di Sanità, si può ipotizzare che il coronavirus COVID-19 si disattivi in un intervallo temporale compreso tra pochi minuti ed un massimo di 9 giorni, in dipendenza della matrice/materiale su cui aderisce, della concentrazione, della temperatura e dell’umidità; è verosimile, in particolare, che sopravviva sino a 24 ore sugli indumenti monouso, se in concentrazione iniziale elevata;
  • secondo le informazioni pubblicate il 17/03/2020 dall’ente statunitense National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) e riprese successivamente dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), il coronavirus COVID-19 sopravvive, con carica virale decrescente nel tempo:
    • in aerosol sospeso in ambiente interno per almeno 3 ore;
    • su cartone per non oltre 24 ore;
    • su rame per almeno 4 giorni;
    • su plastica e acciaio per almeno 3 giorni”.

 

Le opzioni di sanificazione degli automezzi

Il documento indica che, in linea teorica, vi sono almeno “tre distinte opzioni per la sanificazione di abitacoli e cabine di guida degli automezzi aziendali:

  1. ricorso ad una impresa esterna specializzata in sanificazione di mezzi di trasporto, che dovrebbe intervenire presso il sito aziendale dove sono parcheggiati gli automezzi”, ad esempio con la frequenza già indicata ed, in particolare, “alla ripresa di ogni turno di lavoro segregato”;
  2. “laddove la prima soluzione non sia concretamente attuabile, è possibile ricorrere all’impiego, da parte di personale aziendale debitamente equipaggiato ed addestrato, di appositi kit di sanificazione cabine, generalmente costituiti da:
    1. bombola monouso di disinfettante spray ad azione germicida antivirale a scarica totale, con cui saturare per molti minuti l’abitacolo o la cabina di guida a sportelli chiusi; oppure
    2. generatore portatile di ozono ad azione chimica germicida antivirale, da insufflare nell’abitacolo o nella cabina di guida;
  3. laddove anche la seconda soluzione non sia concretamente attuabile, ad esempio per difficoltà di rapido reperimento dei kit di sanificazione e/o di formazione e addestramento del personale, è possibile fare riferimento, per immediata analogia tecnica, alla procedura semplificata ISS prevista ad interim dalla Circolare dell’Istituto Superiore di Sanità AOO-ISS 12/03/2020 8293 per la sanificazione a fine turno delle cabine di guida degli automezzi destinati alla raccolta di rifiuti potenzialmente contaminati da coronavirus COVID-19”.

 

 

La procedura semplificata di sanificazione anticontagio

Riprendiamo, infine, alcune indicazioni relative alla procedura semplificata di sanificazione anticontagio dell’abitacolo o della cabina di guida dell’automezzo aziendale che “può essere eseguita direttamente dal conducente entrante in turno – debitamente formato in merito nonché dotato delle necessarie attrezzature – nel rispetto delle indicazioni derivate dalla Circolare dell’Istituto Superiore di Sanità AOO-ISS 12/03/2020 8293”.

 

A tale scopo – continua il documento - il conducente entrante “deve eseguire le operazioni di seguito descritte”.

 

  1. Pulire e disinfettare con alcol 75% le maniglie di apertura delle portiere così come la carrozzeria immediatamente circostante.
  2. Aprire completamente tutte le portiere della cabina o dell’abitacolo ed assicurare un abbondante e prolungato ricambio di aria.
  3. Pulire e disinfettare con alcol 75% i tappetini poggiapiedi, preliminarmente estratti dalla cabina o dall’abitacolo.
  4. Pulire e disinfettare con alcol 75%, preferibilmente mediante erogazione spray, tutte le superfici interne della cabina o dell’abitacolo (sedili, cruscotto, plancia, volante, cambio, freno di stazionamento, comandi, indicatori, pulsanti, tastiere, schermi touch, maniglie interne, vani portaoggetti, pareti, soffitto, portiere, parabrezza, vetri laterali, specchietto retrovisore ecc...). Particolare cura deve essere posta nella pulizia e disinfezione di tutte le superfici poste immediatamente dinanzi ai sedili, che sono quelle maggiormente esposte al droplet emesso dal conducente e dai passeggeri durante la permanenza all’interno del mezzo.
  5. Per quanto riguarda, in particolare, i sedili e altre eventuali parti in tessuto, è preferibile applicarvi preliminarmente un rivestimento flessibile in materiale plastico (ad esempio un’apposita custodia, eventualmente monouso, oppure, in sua mancanza, una pellicola o un telo rimovibile: vedi figure), che potrà essere sostituito ad ogni turno oppure sanificato con le stesse modalità sopra descritte; in caso di sostituzione, questa dovrà essere la prima operazione da eseguirsi una volta aperta ed aerata la cabina o l’abitacolo, avendo cura, in tal caso, di rimuovere il rivestimento senza sollevare l’eventuale polvere/aerosol contaminato che potrebbe essersi depositato al di sopra durante il turno precedente. In assenza di rivestimenti lavabili (fattispecie altamente sconsigliata), la pulizia e disinfezione delle parti in tessuto deve essere estremamente accurata, trattandosi di siti porosi a maggiore persistenza del virus.
  6. Pulire e disinfettare con alcol 75% tutti gli oggetti e le attrezzature portatili o rimovibili presenti in cabina o nell’abitacolo (chiave di avviamento, telecomandi, penne, blocchi, laptop, mezzi di comunicazione portatili, attrezzature di lavoro, accessori vari, ecc...). Si segnala, a tal proposito, che la presenza di oggetti ed attrezzature nell’abitacolo o in cabina deve essere minimizzata il più possibile.
  7. È tassativamente vietato l’impiego di aria compressa e/o acqua sotto pressione e/o vapore per la pulizia, così come qualsiasi altro metodo che possa generare spruzzi o determinare aerosol di materiale infettivo nella cabina e nell’ambiente.
  8. È altresì vietato l’impiego di aspirapolvere.

 

Rimandiamo alla lettura integrale delle “Istruzioni”, che riportano ulteriori dettagli, note e avvertenze, e ricordiamo, in conclusione, che il documento presenta anche utili indicazioni su:

  • prodotti di sanificazione,
  • procedura di sanificazione straordinaria automezzi.
  • raccomandazioni per l’impiego di automezzi condivisi.

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Istruzioni di sanificazione speditiva di cabine di guida di automezzi aziendali a fini di prevenzione del contagio COVID-19”, documento curato dall’Ing. Davide Levo, Versione 01 del 09/04/2020 (formato PDF, 2.19 MB).

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 25 marzo 2020 - Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

 

 

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Rispondi Autore: tiziana - likes: 0
30/04/2020 (09:55:26)
Dall'articolo emerge che nell'opzione B è consentito l'uso di: "generatore portatile di ozono ad azione chimica germicida antivirale, da insufflare nell’abitacolo o nella cabina di guida". Tale metodo è sicuramente efficace ma dal punto di vista normativo è molto controverso. Vorrei capire quindi se è un metodo contemplato dal punto di vista Ministeriale o è un'opinione dell'autore dell'articolo. Grazie Tiziana
Rispondi Autore: Mariateresa - likes: 0
08/05/2020 (17:20:24)
Buon pomeriggio, volevo capire se queste tre opzioni hanno un qualche riferimento normativo; se è previsto da una circolare perchè nella Circolare dell’Istituto Superiore di Sanità AOO-ISS 12/03/2020 8293 si parla solo di rifiuti. In base a cosa scelgo la prima, la seconda o la terza, come giustifico il tutto.
Rispondi Autore: Mariateresa - likes: 0
08/05/2020 (17:28:54)
Vorrei aggiungere che al primo punto si dice che la ditta specializzata deve intervenire alla ripresa di ogni turno di lavoro ma in realtà solo nel caso di presenza di persona con covid 19 la circolare 5443 prevede che la ditta si avvalga di impresa specializzata. Al punto C si parla di personale formato e addestrato, ci si riferisce forse all'addetsramento per i DPI di 3 categoria (APVR) da utilizzare durante le operazioni di sanificazione? Perchè ad oggi le operazioni di sanificazione vengono svolte giornalmente da personale che non necessità di alcuna formazione in materia di sanificazione ambienti. Se ci si riferisce ad un 'eventuale formazione in materia di Covid 19 anche questo aspetto non è normato in quanto non ci sono obblighi di formazione in merito. Grazie
Rispondi Autore: Mariateresa - likes: 0
08/05/2020 (17:36:02)
Relativamente al punto 9 - Raccomandazioni per l'utilizzo di mezzi condivisi leggo che non è consentito l'uso di impianti di ventilazione e condizionamento. L'affermazione non è esatta in quanto gli stessi possono essere adoperati eliminando la funzione di ricircolo. Si pensi agli autobus di linea dove non è possibile aprire i finestrini.

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