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SGSL: la gestione dei cambiamenti e la sorveglianza sanitaria

SGSL: la gestione dei cambiamenti e la sorveglianza sanitaria

Un documento per l’applicazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza nell’industria chimica si sofferma sulla gestione dei cambiamenti e sulla sorveglianza sanitaria. Cosa fare in caso di cambiamenti? Come gestire la sorveglianza sanitaria?

Roma, 27 Mag – Nelle “ Linee di indirizzo per l’applicazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per l’industria chimica”, un documento realizzato dall’ Inail in collaborazione con Federchimica, si ricorda che la pianificazione, nel sistema di gestione, rappresenta una esplicita concretizzazione della politica aziendale e “definisce l’architettura del sistema in funzione del campo di applicazione, la declinazione degli obiettivi di salute e sicurezza e le modalità per il loro raggiungimento”.

 

Tuttavia nel sistema è fondamentale anche l’operatività, cioè il modo con cui “l’impresa può monitorare l’attuazione puntuale di quanto pianificato”.

Nella fase di operatività tutte le implicazioni nel campo della salute e sicurezza, con riferimento ad una industria del settore chimico, “vengono tenute sotto controllo con riferimento ad ogni tipologia di attività aziendale (ad esempio, produzione, manutenzione, rilascio dei permessi di lavoro, gestione di agenti chimici, gestione dei cambiamenti, appalti e sorveglianza sanitaria)”.

 

Se in merito a questa fase ci siamo già soffermati sulla gestione degli agenti chimici pericolosi e sulla valutazione del rischio, oggi affrontiamo nell’articolo, sempre con riferimento al documento Inail, due nuovi argomenti:



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Sistema di gestione per l’industria chimica: la gestione dei cambiamenti

Riguardo all’operatività, il documento - curato da Maria Ilaria Barra, Enrico Brena, Lucina Mercadante, Antonio Terracina e Antonio Corvino – si sofferma sulla gestione dei cambiamenti.

Infatti “ogni modifica delle attività dell’impresa può avere un effetto significativo sulle prestazioni di salute e sicurezza e comportare sia rischi che opportunità di miglioramento; queste devono pertanto essere gestite nell’ambito del sistema di gestione”.

 

Gli autori riportano, a titolo esemplificativo, alcuni “esempi di cambiamenti:

  • investimenti in un nuovo impianto o processo o in prodotti nuovi o modificati;
  • modifiche impiantistiche;
  • nuove procedure o modifiche delle stesse;
  • utilizzo di nuove materie prime, modifiche nelle schede di sicurezza, o cambiamento di un fornitore;
  • utilizzo di attrezzature o software nuovi;
  • assunzione di nuovo personale;
  • nuovi modelli organizzativi e nuove modalità di lavoro;
  • riorganizzazioni interne”. 

E ne rappresentano “contenuti fondamentali” i punti rappresentati nella tabella che riprendiamo dal documento:

 

 

Si indica poi che le modifiche operanti in via transitoria – ad esempio “l’installazione temporanea di attrezzature, prove limitate nel tempo o attività provvisorie necessarie per consentire il passaggio verso modifiche da adottare in via definitiva, assunzione di personale stagionale o per commesse specifiche” - “devono essere trattate con la stessa attenzione di quelle permanenti”.

Inoltre nel caso di modifiche maggiori, come un nuovo impianto o modifiche sostanziali all’impianto esistente, “si devono valutare nuovamente i requisiti di salute e sicurezza e documentarli (in fase di progettazione). Inoltre, nella documentazione di progetto, deve essere data evidenza al fatto che il risultato della progettazione è stato confrontato con la pianificazione originale ed è risultato conforme”.

 

Chiaramente le modifiche che possono avere un impatto critico in ambito salute e sicurezza devono poi “essere riesaminate sia prima di ogni attività di fabbricazione, costruzione ed installazione, sia durante lo svolgimento delle operazioni al fine di accertarsi che sia mantenuta la conformità ai requisiti stabiliti”.

Si ricorda che il processo di gestione del cambiamento “deve considerare anche, in quanto applicabili:

  • cambiamenti dei requisiti legali e altri requisiti;
  • cambiamenti nelle conoscenze o informazioni su pericoli o rischi per la SSL;
  • sviluppi nella conoscenza e tecnologia”.

E bisogna tenere in considerazione anche altri cambiamenti “che possono avvenire raramente (ad esempio, acquisizioni, dismissioni, fusioni), ma che possono dar luogo ad effetti significativi”. Ed è buona pratica, “nei casi in cui sia possibile, sperimentare una modifica del sistema di gestione in un’area pilota per poterne verificare le possibili conseguenze e misurarne gli effetti”.

 

Sistema di gestione per l’industria chimica: la sorveglianza sanitaria

Veniamo ora a quanto indicato per la sorveglianza sanitaria.

 

Si ricorda che per adibire ad attività lavorativa il personale con adeguata idoneità, “l’impresa deve nominare uno o più Medici Competenti (MC); in caso di più MC uno di questi deve essere nominato coordinatore”.

Si ricorda che al medico competente il datore di lavoro o il dirigente fornisce i seguenti documenti:

  • “la copia dell’ultima revisione del Documento di Valutazione dei Rischi;
  • l’elenco dei lavoratori e delle attività loro assegnate;
  • i risultati di eventuali indagini ambientali effettuate presso gli impianti produttivi;
  • le eventuali indagini sanitarie precedenti;
  • l’elenco dei DPI in dotazione ai lavoratori;
  • l’elenco delle malattie professionali denunciate”.

E a seguito delle informazioni ricevute “il Medico Competente definisce il programma di sorveglianza sanitaria con gli accertamenti previsti per ogni singolo lavoratore, esposto a uno o più rischi specifici”.

 

Questi i compiti fondamentali del medico competente:

  • “La redazione, con cadenza almeno annuale, del programma di sorveglianza sanitaria, mirato alla definizione degli accertamenti previsti per ogni singolo lavoratore esposto a rischi specifici.
  • L’esecuzione degli accertamenti sanitari.
  • La tenuta della cartella sanitaria e di rischio.
  • La valutazione dell’idoneità dei lavoratori alla mansione.
  • La collaborazione in materia di valutazione dei rischi per la salute (anche in base alle tabelle di morbilità del territorio ove disponibili e rilevanti).
  • La gestione dei casi di malattia professionale.
  • La partecipazione alla riunione periodica.
  • La predisposizione e/o l’aggiornamento del libretto sanitario e di rischio per ogni lavoratore.
  • La predisposizione e/o l’aggiornamento del registro degli accertamenti sanitari al termine di ogni ciclo di visite mediche con espressione del giudizio di idoneità.
  • L’individuazione e la prescrizione di visite specialistiche ove necessarie.
  • La redazione in caso di idoneità con limitazione o prescrizione di inidoneità di un certificato specifico, da consegnare al Datore di Lavoro ed al lavoratore.
  • La conservazione del registro degli esposti a sostanza CMR” (cancerogena, mutagena, reprotossica).

 

Riprendiamo dal documento alcuni dei tanti aspetti affrontati relativamente alla sorveglianza sanitaria:

  • “annualmente il Medico Competente predispone una relazione con la quale informa, in genere in sede di riunione periodica ex art. 35 del d.lgs. 81/08, dell’esito collettivo della sorveglianza sanitaria”;
  • “i libretti sanitari e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, i referti analitici e strumentali ed eventuali altri documenti relativi agli accertamenti sanitari, vengono custoditi dal Medico Competente presso l’impresa, con salvaguardia del segreto professionale e della privacy”;
  • “nel caso di denuncia di malattia professionale, il Medico Competente fornisce all’impresa tutta la documentazione inerente la sorveglianza sanitaria del lavoratore necessaria per gestire la pratica Inail, tenendo conto della riservatezza dei dati personali del lavoratore”.
  • “il Medico Competente comunica al Datore di Lavoro e al RSPP i risultati complessivi della sorveglianza sanitaria, consegna i certificati e gli esami analitici al lavoratore e provvede all’inserimento degli stessi nel libretto sanitario”.

 

Si indica poi che “per quanto concerne i compiti dell’organizzazione in materia di sorveglianza sanitaria “è bene ricordare che l’impresa deve:

  • organizzare e garantire la disponibilità dei lavoratori, i quali hanno l’obbligo di sottoporsi a sorveglianza sanitaria;
  • vigilare sul corretto adempimento dei compiti da parte del o dei MC;
  • garantire l’effettiva collaborazione del MC e quando opportuno la presenza;
  • organizzare le attività lavorative secondo i risultati di idoneità e soprattutto di inidoneità o parziale inidoneità”.

 

Si segnala, infine, che una buona pratica per integrare la sorveglianza sanitaria con gli altri processi aziendali, “è la gestione di un database con indicazione per ogni lavoratore:

  • dei reparti presso cui svolge e ha svolto la propria attività;
  • delle mansioni cui è ed è stato adibito;
  • dell’elenco dei rischi specifici individuati;
  • della periodicità dei controlli;
  • dei percorsi formativi dedicati alla mansione;
  • dei DPI associati alla mansione”.

 

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del documento Inail che riporta molti altri dettagli e che, riguardo alla “operatività”, si sofferma anche su vari altri aspetti:

  • gestione degli agenti chimici pericolosi,  
  • gestione dell’approvvigionamento di prodotti e servizi
  • affidamento all’esterno di processi e servizi
  • gestione degli appalti per le imprese che svolgono l’attività nei siti
  • emergenze

 

 

RTM

 

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Federchimica, “ Linee di indirizzo per l’applicazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per l’industria chimica”, Comitato di coordinamento: Giuseppe Bucci, Alessandra Menicocci, Giovanna Tranfo, Enrico Brena, Ilaria Malerba, Giovanni Postorino; autori: Maria Ilaria Barra, Lucina Mercadante e Antonio Terracina (Inail, Contarp), Enrico Brena e Antonio Corvino (Federchimica) con la collaborazione di Filctem – Cgil, Femca – Cisl, Uiltec – Uil, edizione 2023 (formato PDF, 1,17 MB).

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Nuove linee di Indirizzo per l’applicazione di SGSSL per l’industria chimica - 2023 

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Rispondi Autore: Marco Rossi - likes: 0
27/05/2024 (09:33:15)
Il documento, per essere frutto di una collaborazione INAIL-Federchimica, contiene - a voler essere clementi - diverse inesattezze, in particolare in merito al ruolo del Medico competente e di quello dell'RSPP.
Non che sia la prima volta: in un documento simile di qualche anno fa, ma riservato alle aziende sanitarie, il gruppo di lavoro dell'INAIL - non si sa esattamente in base a quale articolo dell'81 - prevedeva per l'RSPP compiti operativi e attuativi di diverse misure di prevenzione e protezione.

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