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La sorveglianza sanitaria e la gestione del rischio chimico

La sorveglianza sanitaria e la gestione del rischio chimico
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

30/09/2014

Le indicazioni della Commissione Consultiva sul ruolo della sorveglianza sanitaria nella tutela dei rischi chimici e cancerogeni nei luoghi di lavoro. Le ricadute del regolamento europeo CLP sulla sorveglianza sanitaria e il registro degli esposti.

La sorveglianza sanitaria e la gestione del rischio chimico

Le indicazioni della Commissione Consultiva sul ruolo della sorveglianza sanitaria nella tutela dei rischi chimici e cancerogeni nei luoghi di lavoro. Le ricadute del regolamento europeo CLP sulla sorveglianza sanitaria e il registro degli esposti.

 
Roma, 30 Sett – La sorveglianza sanitaria ricopre un ruolo importante per la tutela della salute dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o che sono il risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.
 
Per conoscere meglio la sorveglianza sanitaria correlata al rischio chimico e cancerogeno, con riferimento anche al registro degli esposti e alle correlazioni con i vari regolamenti europei relativi alle sostanze chimiche, possiamo riprendere la presentazione di un documento del 28 novembre 2012 elaborato dalla Commissione Consultiva Permanente: “ Criteri e strumenti per la valutazione e la gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Titolo IX, Capo I ‘Protezione da Agenti Chimici’ e Capo II ‘Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni’), alla luce delle ricadute del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Registration Evaluation Authorisation Restriction of Chemicals - REACH), del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Classification Labelling Packaging - CLP) e del Regolamento (UE) n. 453/2010 (recante modifiche all’Allegato II del Regolamento CE 1907/2006 e concernente le disposizioni sulle schede di dati di sicurezza )”.
 
Il documento ricorda innanzitutto che la sorveglianza sanitaria “è obbligatoria in tutti i casi espressamente previsti dalla legge e quando la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, insieme agli ulteriori adempimenti ad essa connessi”. E si accenna anche ai vari compiti riservati dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. al medico competente: che “collabori alla redazione del documento di valutazione dei rischi, effettui almeno un sopralluogo annuale, partecipi alla riunione periodica, rediga e trasmetta la relazione sanitaria, collabori con il datore di lavoro nell’organizzazione del primo soccorso, partecipi alla formazione ed informazione dei lavoratori ed all’attuazione di programmi di promozione della salute, oltre a programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria”.
 
In particolare è l’art. 229 del D.Lgs. 81/2008 che, all’interno del Titolo IX (Sostanze Pericolose), Capo I (Protezione da agenti chimici), fa riferimento alla sorveglianza sanitaria e specifica che ne sono sottoposti: ‘i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di Categoria 3’ (“per i cancerogeni di Categoria 1 e 2 ved. norme specifiche”).
Mentre tale sorveglianza sanitaria non è richiesta “qualora il rischio sia valutato come irrilevante per la salute, in quanto le misure generali di tutela e quelle specifiche sono in atto ed efficaci (Art. 224, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)”:
 
Articolo 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
(...)
2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230.
 
A questo proposito il documento della Commissione ritiene che, fatto salvo quanto previsto dall’Art.224, comma 2, del D.Lgs. n.81/2008, “siano da sottoporre a sorveglianza sanitaria secondo i dettati dell’Art.229 del medesimo decreto legislativo, i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri del regolamento CLP per la classificazione come:
- “Tossici acuti (Categorie 1, 2, 3 e 4);
- Corrosivi (Categorie 1A, 1B e 1C);
- Irritanti per la pelle (Categorie 2);
- Irritanti per gli occhi con gravi danni agli occhi (Categorie 1 e 2);
- Tossici specifici di organo bersaglio (STOT [1]) – esposizione singola (Categorie 1 e 2);
- Tossici specifici di organo bersaglio con effetti narcotici e di irritazione respiratoria (STOT) – esposizione singola (Categoria 3);
- Tossici specifici di organo bersaglio (STOT) – esposizione ripetuta (Categorie 1 e 2);
- Sensibilizzanti respiratori (Categoria 1);
- Sensibilizzanti cutanei (Categoria 1);
- Cancerogeni e Mutageni (Categoria 2);
- Tossici riproduttivi (Categorie 1A, 1B e 2);
- Tossici con effetti sull’allattamento;
- Tossici in caso di aspirazione (Categoria 1)”.
E che siano da sottoporre a sorveglianza sanitaria anche “i lavoratori per i quali la valutazione dell’esposizione, ai sensi dell’Art.236 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., abbia evidenziato un rischio per la salute riguardante quegli agenti che rispondono ai criteri di classificazione per le sostanze e le miscele Cancerogene e/o Mutagene di Categoria 1A e 1B (corrispondenti alle Categorie 1 e 2 del D.Lgs. n.52/1997 e s.m.i. per la classificazione delle sostanze cancerogene e/o mutagene e del D.Lgs. n.65/2003 e s.m.i. per la classificazione dei preparati cancerogeni e/o mutageni)”.
È evidente che quanto poi la sorveglianza sanitaria relativa all’esposizione ad agenti chimici pericolosi deve rispondere anche alle indicazioni di carattere generale previste dall’Art. 41 del Testo Unico.


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Si ricorda poi che il protocollo sanitario per i lavoratori esposti ad agenti chimici per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria, predisposto dal medico competente, deve tenere conto degli indirizzi scientifici più avanzati (Art 25, D.Lgs. 81/2008) “quali, ad esempio – ove disponibili - i dati epidemiologici forniti da organismi scientifici riconosciuti a livello internazionale o provenienti da letteratura scientifica validata e aggiornata ed essere definito anche in base a:
- possibili effetti dannosi, anche sinergici, delle diverse sostanze presenti sul luogo di lavoro desumibili anche dall’esame delle SDS delle sostanze presenti nell'attività lavorativa;
- presenza di rischi concomitanti nell'attività/luoghi di lavoro;
- insieme delle condizioni di esposizione, delle attività svolte e delle caratteristiche dei luoghi di lavoro in cui esse vengono svolte;
- esposizione in termini di durata ed intensità”.
Senza dimenticare che il controllo dell’esposizione professionale ad agenti chimici si attua anche “attraverso il monitoraggio biologico per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico”.
 
Riguardo ai più recenti regolamenti europei si indica che le nuove SDS, previste dal Regolamento (UE) n. 453/2010, contengono “elementi di rilievo per le valutazioni che il medico competente, secondo quanto sopra specificato in ordine ai contenuti del protocollo sanitario, deve effettuare nel corso della sorveglianza sanitaria, anche per definire i contenuti dei protocolli sanitari. I suddetti elementi sono reperibili nella SDS alle sezioni dedicate:
1) alle informazioni tossicologiche per sostanze e miscele (sezione 11): effetti acuti, cronici, a lungo termine, interattivi, sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche, vie di esposizione (inalatoria e cutanea). Nella stessa sezione è segnalata l’eventuale assenza di dati specifici;
2) al controllo dell'esposizione (sezione 8): valori di esposizione professionale, valori limiti biologici, indicatori di tossicità cronica (NOAEL e LOAEL), misure necessarie per la gestione dei rischi.
 
E l’applicazione dei nuovi criteri di classificazione previsti dal CLP, “in alcuni casi più restrittivi della normativa precedente, potrebbe richiedere un aggiornamento della platea di lavoratori esposti”.
 
Riguardo ai lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e mutageni si ricorda inoltre che è istituito e aggiornato dal datore di lavoro, ai sensi dell’Art. 243 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il relativo “registro degli esposti”.
 
In questo registro sono inseriti i lavoratori esposti agli agenti cancerogeni appartenenti alle Categorie 1 e 2 come definite nei decreti 52/1997 e 65/2003 e alle categorie 1A e 1B del Regolamento CLP. Quindi, conclude il documento, fatto salvo l’ancora vigente DM 12 luglio 2007, n. 155 - Regolamento attuativo dell'articolo 70, comma 9, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni - “che descrive modelli e modalità di tenuta del Registro esposti, e l’applicazione di quando descritto nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con l’entrata in vigore del Regolamento CLP è necessario fare attenzione al cambio di denominazione della classificazione”.
 
Per un approfondimento sulle ricadute in materia di prevenzione dei Regolamenti Europei REACH, CLP e SDS, concludiamo rimandando i lettori alla Lettera circolare del 30 giugno 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
 
 
 
Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro - Criteri e strumenti per la valutazione e la gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Titolo IX, Capo I ‘Protezione da Agenti Chimici’ e Capo II ‘Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni’), alla luce delle ricadute del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Registration Evaluation Authorisation Restriction of Chemicals - REACH), del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Classification Labelling Packaging - CLP) e del Regolamento (UE) n. 453/2010 (recante modifiche all’Allegato II del Regolamento CE 1907/2006 e concernente le disposizioni sulle schede di dati di sicurezza).
 
 
RTM
 



[1] Specific Target Organ Toxicity, ndr



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
 

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Rispondi Autore: matteo di tizio immagine like - likes: 0
30/09/2014 (10:57:07)
Ottime indicazioni, mi chiedo però quale sia il motivo di bloccare la visione di un documento che può essere consultato gratuitamente sul sito del ministero.
Rispondi Autore: maurone immagine like - likes: 0
30/09/2014 (11:10:33)
infatti ciascuno è libero di andarselo a cercare in rete. semplicemente qui è più comodo e io pago volentieri una piccola quota per sostenere il servizio e avere la comodità di poter disporre qui dei documenti che mi interessano e anche gli altri servizi aggiuntivi.

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