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Indicazioni per la sorveglianza sanitaria nel settore calzaturiero

Indicazioni per la sorveglianza sanitaria nel settore calzaturiero

Suggerimenti e modelli operativi per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ai fattori di rischio del comparto produttivo calzaturiero. Agenti chimici e cancerogeni, sovraccarico biomeccanico, movimentazione, rumore e videoterminali.

Vigevano, 10 Lug – La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti è definibile come insieme di atti medici finalizzati alla tutela della salute e alla sicurezza (nella sua componente sanitaria) dei lavoratori, in relazione ai fattori di rischio professionali ed alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, ed alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica. Ed è lo stesso D.Lgs. 81/2008 a indicare che il medico competente “programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati”.
 
Ad affrontare il tema della sorveglianza sanitaria, con riferimento al settore calzaturiero, è un intervento al convegno “ Salute e sicurezza nelle attività calzaturiere” che si è tenuto l’11 marzo 2010 a Vigevano (PV) e i cui atti sono stati pubblicati sul numero di gennaio/marzo 2012 del  Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia.

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In “Indicazioni operative per le attività calzaturiere: sorveglianza sanitaria” - a cura di Massimo Ferrari ( Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Sanità Pubblica, Neuroscienze, Medicina Sperimentale e Forense, Sezione di Medicina del Lavoro - Fondazione S. Maugeri IRCCS) e Roberto Vignola (UOC PSAL, Dipartimento di Prevenzione Medico, ASL della Provincia di Pavia) – si sottolinea come la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a fattori di rischio professionale si configuri come attività di tipo preventivo secondario e consti di atti medici correlati al rischio valutato.
Con riferimento ai rischi professionali nell’industria calzaturiera sono considerati, in sintesi e a scopo orientativo, possibili modelli operativi standardizzati e validati per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a diversi fattori di rischio.
 
I principali fattori di rischio per la salute dei lavoratori nel comparto produttivo calzaturiero sono correlati:
- “con l’impiego di adesivi e solventi a base di idrocarburi volatili, sia alifatici che aromatici, specie in giunteria, montaggio e fondo;
- con l’impiego di prodotti di finitura, coloranti, vernici, appretti;
- con l’esposizione a polveri di cuoio in operazioni di smerigliatura, cardatura, carteggiatura, e altre operazioni;
- con l’ esposizione a rumore (per esempio nell’impiego di frese, cucitrici, ribattitrici, pianta tacchi);
- con l’effettuazione di movimenti ripetitivi degli arti superiori (per esempio nelle attività di cucitura, taglio, confezionamento);
- con l’esposizione a vibrazioni del sistema mano braccio (impiego di ribattitrici, cucitrici e altre macchine);
- con il mantenimento di posture inadeguate (per esempio nella cucitura a macchina, in assenza di adeguati punti di appoggio per gli avambracci);
- con l’utilizzo di videoterminali (per esempio per progettazione tipo CAD nella fase di modelleria)”.
 
È evidente che, in relazione a particolari ambienti di lavoro della industria calzaturiera, “potrà ampliarsi lo spettro delle tipologie di fattori di rischio presenti (agenti irritanti, agenti sensibilizzanti, agenti cancerogeni, agenti fisici o anche biologici…), da identificare e valutare con attenzione evitando una applicazione rigida e automatica di protocolli pre-elaborati”. Tuttavia “non si dovranno sottovalutare fattori di rischio più aspecifici e pervasivi (esempio: movimentazione manuale dei carichi, per attività di trasporto e magazzinaggio, o utilizzo di videoterminali, per attività negli uffici)”.
 
Rimandando i lettori ad una lettura integrale dell’intervento, riportiamo alcune delle indicazioni degli autori relative alla sorveglianza sanitaria.
 
In relazione agli agenti chimici un protocollo di sorveglianza sanitaria “dovrà essere predisposto dal medico competente dopo aver analizzato tutti i dati disponibili relativi all’ambiente di lavoro ed alla valutazione del rischio (schede di sicurezza per definire la composizione dei materiali impiegati, accertamenti ambientali per avere informazioni sull’entità dell’esposizione, sopralluoghi nei luoghi di lavoro per considerare, fra l’altro, le modalità espositive).  In occasione della visita preventiva può essere proposta una verifica dello stato di salute, con accertamenti ematochimici di routine (esame emocromocitometrico, formula leucocitaria, transaminasi, creatininemia, esame delle urine…) anche per avere a disposizione una sorta di ‘punto zero’ prima dell’inizio dell’esposizione lavorativa. Successivamente, in occasione delle visite mediche periodiche, si potrà ricorrere ad accertamenti sanitari più specifici”. Nell’intervento ci si sofferma anche sulla sorveglianza sanitaria per esposizione a solventi organici e sulle attività di monitoraggio biologico.
 
I relatori ricordano che la consistenza del rischio attuale di neoplasie professionali nel comparto calzaturiero “appare ad oggi difficilmente valutabile in quanto i dati disponibili sono raccolti da fonti non sistematiche e non in contesti epidemiologici formali”.
In particolare “è stato inizialmente osservato un incremento dell’insorgenza di tumori della vescica nei lavoratori calzaturieri. S’ipotizza che i prodotti responsabili siano i coloranti azoici presenti in pellami, cuoio, materiali sintetici, nei prodotti di finissaggio e guarnitura, e le amine aromatiche impiegate come antiossidanti o antiinvecchianti della gomma. A differenza degli scorsi decenni oggi risulta fortunatamente molto più raro il riscontro di noti agenti cancerogeni e mutageni nel comparto calzaturiero”.
Oggi le attività di prevenzione di neoplasie professionali in questo settore sono primariamente giustificate “dalla correlazione tra l’esposizione a polveri di cuoio e una aumentata incidenza di neoplasie maligne della cavità nasale e dei seni paranasali.  Al fine di identificare precocemente carcinomi rinosinusali in lavoratori esposti assume un ruolo fondamentale l’accuratezza dell’esame clinico, seguito, sulla base della valutazione caso per caso del medico competente, dall’effettuazione della endoscopia nasale con biopsia”.
 
Riguardo al rumore la sorveglianza sanitaria, “secondo canoni consolidati di buona prassi in Medicina del lavoro, include anzitutto una visita preventiva integrata da un esame otoscopico e da una esame della funzione uditiva (audiometria) per accertare l’assenza di controindicazioni al lavoro specifico ai fini della valutazione dell’idoneità dei lavoratori. Le visite mediche periodiche, ancora integrate dall’esame della funzione uditiva, vengono effettuate per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità”. 
 
L’intervento sottolinea che i disturbi e le patologie muscolo-scheletriche da sovraccarico biomeccanico dell’arto superiore correlati con il lavoro “sono dal punto di vista eziologico e fisiopatogenetico un complesso gruppo di alterazioni, a carico di sistemi ed apparati osteoarticolari, muscolotendinei, nervoso e vascolare che possono essere causati o aggravati dal sovraccarico biomeccanico lavorativo dell’arto superiore”. In particolare i fattori di rischio occupazionali – “la cui presenza porterà i lavoratori ad una valutazione da parte del medico competente” -  sono “i movimenti con elevata ripetitività, alta frequenza e velocità di azione, uso di forza, posizioni incongrue, compressioni di strutture anatomiche, tempi di recupero insufficienti, vibrazioni, strumenti di lavoro non ergonomici, esposizione a freddo, lavoro a ritmi vincolati, stress psicosociale.  La sorveglianza sanitaria consisterà nel raccogliere ed usare informazioni al fine di valutare, modificare, progettare interventi medici ed ergonomici con l’obiettivo di procedere ad una valutazione delle condizioni di salute dei lavoratori e di legare questa stima alle caratteristiche dell’esposizione”.
Si segnala inoltre che l’utilizzo di strumenti “che trasmettono vibrazioni meccaniche a carico del sistema mano-braccio-spalla concorrono a determinare possibili alterazioni osteomioarticolari e neuro vascolari nell’arto superiore”. In occasione della visita medica preventiva “il medico competente dovrà porre particolare attenzione a tutte quelle condizioni patologiche pre-esistenti che possono essere aggravate dall’esposizione a vibrazioni mano-braccio-spalla”.
 
In merito alla movimentazione manuale dei carichi, in occasione delle visite mediche preventive “dovrebbe essere effettuato uno screening per quelle alterazioni del rachide, anche di origine non lavorativa, la cui presenza potrebbe essere di per se incompatibile con la specifica condizione di lavoro, anche per livelli di esposizione relativamente sicuri per la maggior parte degli individui. Le visite periodiche, con periodicità correlata all’indice di rischio, dovrebbero permettere di individuare precoci alterazioni a carico di strutture osteo-mio-articolari e neuro-vascolari onde prevenire lesioni del rachide, soprattutto del tratto dorso-lombare”.
 
Infine concludiamo questa sommaria e non esaustiva presentazione delle indicazioni per la sorveglianza sanitaria nel  settore calzaturiero, con alcune indicazioni per i rischi correlati all’uso di videoterminali.
 
La sorveglianza sanitaria “dei lavoratori addetti a videoterminali è prevista dall’art.176 del D.Lgs. 81/2008, con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi e ai rischi per l’apparato muscolo scheletrico”.   
In particolare la visita preventiva “è destinata a identificare affezioni a carico dell’occhio e della vista che possano rendere il soggetto ipersuscettibile a effetti avversi correlabili con l’utilizzo di apparecchiature munite di videoterminale (in particolare allo sviluppo di astenopia occupazionale), a disturbi a carico del sistema muscoloscheletrico (in particolare del rachide cervicale e lombare) e a manifestazioni connesse con abnorme affaticamento fisico e mentale; essa comprende un esame degli occhi e della vista, effettuati dal medico competente, ma può essere integrata da esami specialistici qualora il medico competente lo ritenga opportuno”.
  
 
 
Indicazioni operative per le attività calzaturiere: sorveglianza sanitaria”, a cura di Massimo Ferrari (Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Sanità Pubblica, Neuroscienze, Medicina Sperimentale e Forense, Sezione di Medicina del Lavoro - Fondazione S. Maugeri IRCCS) e Roberto Vignola (UOC PSAL, Dipartimento di Prevenzione Medico, ASL della Provincia di Pavia), in Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, volume XXXIV - N. 1 - gennaio/marzo 2012 (formato PDF, 76 kB).
 
 
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