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Rischio stress: il medico competente e la sorveglianza sanitaria

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sanità e servizi sociali

13/06/2012

Il ruolo del medico competente e della sorveglianza sanitaria nella gestione del rischio stress lavoro correlato. La sorveglianza sanitaria è obbligatoria? Qual è il ruolo del medico competente? Che criteri utilizzare per i giudizi di idoneità?

 
 
Brescia, 13 Giu – In precedenti articoli abbiamo più volte sottolineato l’importanza nelle aziende del ruolo del medico competente, principale riferimento per la tutela della salute del lavoratore. Ruolo che diventa ancor più importante per rischi relativamente “recenti” (almeno in relazione all’attenzione delle aziende) o di difficile gestione come il rischio stress lavoro correlato.
 
Informazioni sul ruolo del medico competente e sulla sorveglianza sanitaria, in relazione a questo rischio, si possono trovare nel documento del Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro “ Stress lavoro-correlato. Indicazioni per la corretta gestione del rischio e per l’attività di vigilanza alla luce della lettera circolare del 18 novembre 2010 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, documento nato per supportare le aziende nella gestione del rischio da stress correlato al lavoro.
 

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La prima domanda a cui dà risposta il Coordinamento tecnico interregionale è relativa all’eventuale obbligo di sorveglianza sanitaria per lo stress lavoro correlato.
Ad oggi – risponde chiaramente il documento – “nell’ambito delle disposizioni normative vigenti non esiste una previsione esplicita di obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti al rischio da stress lavoro-correlato. La sorveglianza sanitaria, infatti, non costituisce una misura d’elezione per tale tipo di rischio, dovendo invece privilegiare gli opportuni interventi sull’organizzazione del lavoro rivolti a ridurre o limitare il rischio”.
Senza dimenticare, tuttavia, che sono sempre possibili le visite mediche su richiesta del lavoratore, come previsto dall’art. 41 del Decreto legislativo 81/2008.
 
E dunque quale può essere il ruolo del medico competente in relazione a questo rischio?
Innanzitutto nelle aziende in cui è presente, il medico competente “oltre ad effettuare le visite mediche a richiesta dei lavoratori, deve collaborare con il datore di lavoro alla valutazione anche del rischio da stress lavoro-correlato e alla predisposizione delle misure di tutela”, come previsto dall’art. 25 del D.Lgs. 81/2008.
Collaborazione che collaborazione consiste in:
- partecipare al team di valutazione per l’identificazione dei gruppi omogenei;
- fornire i dati di propria competenza relativamente agli eventi sentinella;
- partecipare al team di valutazione per la compilazione delle check list osservazionali;
- applicare eventuali strumenti di valutazione approfondita del rischio (es. questionari) se in possesso di adeguata formazione;
- contribuire all’individuazione delle misure correttive, in particolare per i fattori organizzativi stressogeni che sono maggiormente collegati ad aspetti biologici (es. ritmi e turni di lavoro);
- partecipare alla gestione dei casi individuali che dovessero emergere sia come visite a richiesta, sia con altre modalità, secondo le procedure stabilite dall’azienda;
- partecipare ad iniziative aziendali di promozione della salute rispetto a patologie correlate allo stress, con particolare attenzione alle differenze di genere e di età, nell’ottica della responsabilità sociale dell’impresa”.
Il documento ricorda la distinzione tra tre diversi piani di attività:
- “raccolta, ai fini della valutazione preliminare del rischio, di alcuni eventi sentinella (richieste di visite, segnalazioni di lamentele…);
- valutazione delle condizioni di ipersuscettibilità individuale, ai fini dell’espressione del giudizio di idoneità;
- eventuale raccolta e valutazione epidemiologica di disturbi e segni clinici stress-correlati, ai fini della valutazione approfondita del rischio”.
 
Abbiamo ricordato la possibilità dei lavoratori di richiedere visite mediche.
Come vanno gestite tali visite?
Intanto “tutte le richieste da parte dei lavoratori di visita medica straordinaria, anche se apparentemente non correlate allo stress da lavoro, costituiscono eventi sentinella che devono essere presi in considerazione per la valutazione del rischio e a tal fine devono essere registrate”.
In relazione alle eventuali visite richieste per motivi connessi allo stress lavoro-correlato il medico competente “deve valutare l’idoneità lavorativa ed esprimere il conseguente giudizio, al pari di tutte le altre visite, allo scopo di tutelare con misure individuali il lavoratore ipersuscettibile”. Se poi “emergono elementi che configurano una disfunzione dell’organizzazione del lavoro, il medico competente deve segnalarli al datore di lavoro per la revisione della valutazione del rischio relativa alla specifica situazione lavorativa e l’adozione di idonee misure correttive”.
 
Lasorveglianza sanitaria di lavoratori esposti a stress lavoro-correlato, per quanto non obbligatoria, può essere comunque “legittimamente attuata dal datore di lavoro, come misura di prevenzione secondaria, quando la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, in relazione all’obbligo di affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza” (art. 18,  D.Lgs. 81/2008).
Ad esempio nel caso del rischio stress lavoro correlato “l’opportunità di attivare la sorveglianza sanitaria si può configurare quando, al termine dell’intero percorso di valutazione del rischio (valutazione preliminare, azioni correttive, valutazione approfondita, ulteriori misure di miglioramento) permane una condizione ineliminabile di stress potenzialmente dannosa”.
 
Il documento offre poi alcune informazioni relative al protocollo per la sorveglianza sanitaria e ai criteri per i giudizi di idoneità.
“Alla luce delle attuali conoscenze non appare opportuno inserire nella sorveglianza sanitaria indicatori di effetto subclinici (dosaggi ormonali) che non hanno un significato specifico. Utile invece ricorrere alla rilevazioni di disturbi o patologie stress-correlate, attraverso strumenti standardizzati di raccolta anamnestica, supportati, se del caso, da riscontri documentali o da accertamenti clinico-strumentali”.
Quando poi si riscontrino effetti negativi sulla salute dei lavoratori riferibili a condizioni di stress correlato all’attività lavorativa, “devono essere prioritariamente adottate misure correttive idonee a ridurre efficacemente il livello di rischio, evitando di medicalizzare gli interventi di prevenzione”.
In particolare “occorre evitare di far ricadere sul lavoratore, in termini di giudizio di idoneità, le conseguenza dell’inadeguatezza dell’organizzazione del lavoro”: è “l’organizzazione a non essere idonea e non il lavoratore”.
 
Il documento ricorda che esistono lavoratori ipersuscettibili al rischio stress lavoro correlato. Indicando che le condizioni di ipersuscettibilità sono “generalmente legate all’esistenza di patologie per le quali è noto che lo stress costituisce un fattore causale o aggravante”, viene infine proposta una tabella tratta da un documento di consenso della SIMLII del 2006 e relativa a disturbi e stati patologici correlabili a situazioni di stress:
- “disturbi dell’apparato cardiocircolatorio (ipertensione arteriosa, cardiopatia ischemica);
- disturbi gastrointestinali (alterazioni della funzione intestinale, ulcera peptica, pirosi, colite);
- disturbi dell’apparato riproduttivo (alterazioni del ritmo mestruale, amenorree);
- disturbi della sfera sessuale (impotenza, calo del desiderio);
- disturbi dell’apparato muscoloscheletrico (mialgie, dolori muscolo tensivi);
- disturbi dermatologici (arrossamenti, prurito, sudorazione, dermatiti, orticaria, psoriasi);
- disturbi del sonno (insonnia, incubi notturni, spossatezza al risveglio);
- disturbi neurologici (cefalee);
- disturbi psicologici - sfera emotivo/affettiva e intellettiva (ansia, depressione, attacchi di panico, irritabilità, apatia, crisi di pianto, disturbi della memoria, difficoltà di concentrazione)”.
 
 
Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, “ Stress lavoro-correlato. Indicazioni per la corretta gestione del rischio e per l’attività di vigilanza alla luce della lettera circolare del 18 novembre 2010 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, gruppo di lavoro interregionale coordinato da Fulvio d’Orsi (formato PDF, 335 kB).
 
 
Tiziano Menduto


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Rispondi Autore: MORANDO SERGIO - likes: 0
13/06/2012 (09:38:53)
Oh.. positivo, sia per i lavoratori che per i datori di lavoro, in particolare per i lavoratori con la possibilità di richiedere ulteriori visite mediche come da legge 81/2008, " ma" tutto viene vanificato "quando" si lavora con i contratti precari interinali, che oltre a produrre intenso stress producono di conseguenza danni : patrimoniali, esistenziali e morali continui non solo ad i Lavoratori precari che spesso e volentieri poi si lascia a casa in disoccupazione forzata obbligata, ma i danni sono anche moltiplicate ad intere famiglie dei precari stessi! compreso lo stress ! E si continua a violare le leggi 81/2008 - 626/94 con visite mediche "quando" fatte..non per le vere qualifiche realmente volute ed ordinate dalle maestranze clienti..delle ditte interinali, e senza fare neppure i corsi sulle sicurezze per le reali qualifiche o nulla del tutto ! la cosa continua con compiacenze delle stesse ditte interinali e loro clienti ! Pertanto le visite mediche "quando" sono fatte non sono neppure reali delle vere qualifiche ! Aggirando così anche i D.P.I. (costano..)e di conseguenza..non si avranno malattie professionali..relative.
Sergio Morando
Rispondi Autore: Dave - likes: 0
07/12/2023 (13:36:48)
Buongiorno. Cerco medico specialista in zona Vicenza per una perizia per stress da lavoro correlato. Attendo gentilmente vostre. Grazie

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