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Decreto 81: le riflessioni sul decreto correttivo

Lo schema di decreto correttivo del Testo Unico della sicurezza sul lavoro prevede modifiche importanti e sostanziali. Alcune analisi, spunti e riflessioni per il dibattito. A cura di Rocco Vitale, presidente Aifos.

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Il governo ha approvato lo schema di decreto correttivo del Testo Unico della Sicurezza di cui al D. Lgs. 81/08 che prevede modifiche importanti e sostanziali alla disciplina della sicurezza sul lavoro. Dovrà essere discusso dalle parti sociali, Conferenza Stato Regioni, Commissioni parlamentari prima di essere adottato dal Governo. Alcune analisi, spunti e riflessioni per il dibattito.
 
di Rocco Vitale, presidente dell’Aifos 
 
 
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Dopo qualche rinvio tecnico dei mesi scorsi, per impossibilità applicativa di alcune norme, vede la luce la proposta del governo di revisione e modifica del D. Lgs. 81/08. Non si tratta di una novità ma, piuttosto, di una messa a punto dell’attuale decreto elaborato ed approvato in tutta fretta (ma è stato un bene, altrimenti saremmo ancora nel campo delle ipotesi) e all’ultimo minuto prima dello scioglimento del parlamento.
La proposta avanzata, prima di tutto, tende a risolvere difficoltà operative che rendono necessarie alcune modifiche nonché alcuni errori, e non pochi, materiali, di trascrizioni, rinvii e collegamenti ad altre norme.
Ma l’occasione è stata anche quella per fare il punto sulla sicurezza sul lavoro avanzando nuove proposte migliorative e correttive.
Prima di tutto vogliamo sottolineare come il ministro Sacconi, nella conferenza stampa di presentazione della proposta, abbia molto insistito sull’impianto legislativo che deve passare dall’approccio delle regole al conseguimento degli obiettivi.  Non è sufficiente l’adempimento degli obiettivi dettata dagli obblighi formali ma per il raggiungimento di quanto è sostanzialmente sicurezza sul lavoro.
 
Tra le principali novità proposte si segnalano, in sintesi:
 
Ruolo delle parti sociali
Viene ribadito il ruolo centrale della bilateralità e l’importanza del dialogo con le parti sociali che nella sicurezza sul lavoro significa dare maggior spazio ai Comitati Paritetici ed ai Rappresentanti dei lavoratori.  Si precisa che la collaborazione “può essere effettuata”con gli organismi paritetici ed il libretto del cittadino verrà adottato “se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni”. Che significa che si attende un vero e proprio chiarimento da parte della Conferenza Stato regioni che unifichi la materia.
Sempre agli organismi paritetici vengono date più possibilità di svolgimento di attività formative nonché l’utilizzo dei fondi interprofessionali. Viene introdotto un aspetto importante che riguarda il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori che “svolge le funzioni di cui all’articolo 9 della legge 30 maggio 1970, n. 300 applicando in modo coerente ed unitario il ruolo della rappresentanza sindacale all’interno dell’azienda con il RLS: senza duplicazioni e confusioni di ruolo. Viene inoltre chiarito cosa deve fare quando i lavoratori non eleggono il proprio Rappresentante.
Una novità riguarda i cosiddetti “volontari” cui andrà garantita la sicurezza sul lavoro con applicazione delle norme previste per i lavoratori autonomi.
 
Le attività dell’Inail
Alcune semplificazione amministrative relative all’Inail riguardano la comunicazione del nominativo dei RLS non più ogni anno ma solo in caso di elezione e poi successive modifiche.
Viene potenziato il servizio dell’Inail relativo alla riabilitazione delle vittime degli infortuni affinché i lavoratori e le loro famiglie non vengano lasciati a se stessi. In questo quadro sono previsti maggiori accordi con l’ANMIL e la collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale con lo scopo di diminuire il contenzioso con l’Inail ed accelerare l’iter delle pratiche.
 
Controllo e ispezioni
Le ispezioni saranno incentivate a partire dalle realtà a rischio che vanno dal sommerso al lavoro nero, dai cantieri abusivi al controllo sul caporalato, dalla tutela della salute e sicurezza alle violazioni sostanziali.
Vi sono aziende, ha affermato il Ministro Sacconi, dove vi è un controllo sociale mentre altre sono completamente al “buio” e dove ci sono la gran parte delle violazioni. Per cui le visite ispettive devono essere mirate agli obiettivi da raggiungere e non solo al controllo formale dei documenti.
A nostro avviso è ancora carente la parte relativa al coordinamento degli enti deputati alle ispezioni: basti pensare che oltre agli ispettori delle ASL, cui si aggiungono quelli delle Direzioni Provinciali del Lavoro, le ispezioni possono essere svolte dai Vigili del Fuoco, dai Carabinieri, dai Vigili urbani. Si tratta di tanti, molti ispettori che, però, agendo per ciascuna singola amministrazione sono pochi.
Pensare ad una Agenzia o ad un serio coordinamento  sul territorio che accorpi tutti i compiti relativi alle ispezioni dovrà prima o poi essere affrontato.
 
Sorveglianza sanitaria
Viene abrogato l’adempimento a carico del medico competente di trasmettere il rapporto annuale alle ASL (però si sottolinea come tale termine scadeva il 31 marzo!).  Viene reintrodotto e, pertanto cancellato, il divieto delle visite mediche preassuntive.
Il divieto di svolgere attività di consulenza sarà limitato solo a chi svolge personalmente compiti ispettivi.
 
Valutazione dei rischi e buone prassi
Viene confermata la centralità del Documento della Valutazione dei rischi quale strumento principale della prevenzione della sicurezza sul lavoro. 
L’attuazione delle norme tecniche e di buona prassi nonché la certificazione di modelli di gestione ed organizzazione della sicurezza conferirà presunzione di conformità alle prescrizioni normative.
 
La valutazione dello “stress lavoro correlato” dovrà seguire le regole prefissate dalla Commissione Consultiva ed il datore di lavoro dovrà dare uno specifico peso anche alla tipologia contrattuale, anche in relazione al fatto che i lavoratori a termine o flessibili hanno una minore conoscenza del luogo di lavoro.
Viene annullato il requisito della “Data certa”, che tanta confusione ed incertezza hanno creato e da pochi osservato, sul Documento con la sottoscrizione da parte del datore di lavoro, RSPP, medico competente e dal Rappresentante dei lavoratori.
Il Documento unico (DUVRI) viene escluso nelle lavorazioni a rischio basso e/o di limitata durata.
 
Sanzioni
Si tratta della parte più dibattuta e discussa in quanto viene rivisitato tutto l’impianto sanzionatorio. Resta in vigore l’alternatività tra arresto e ammenda e viene introdotto un maggior ricorso alla prescrizione obbligatoria.
In estrema sintesi, a livello di sanzioni, sono state prese le norme previste dal precedente D. Lgs. 626/94 e sono state quasi raddoppiate. Che oggettivamente significa una diminuzione in termini di danaro delle norme attuali.
 
Il dibattito si aprirà e non mancheranno su questo aspetto proposte e polemiche. Una prima osservazione ci viene in mente ponendoci la domanda: “le attuali sanzioni quanti infortuni hanno impedito?”.
Alla data di fine marzo si contavano 258 morti sul lavoro e circa 258.000 infortuni sul lavoro. A livello statistico lo stesso numero presente prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 81/08 che ha inasprito le sanzioni. Anzi il dato conferma una tendenza, almeno nei primi tre mesi dell’anno, che non vede nessuna diminuzione degli infortuni mortali sul lavoro.
La complessità del fenomeno è vasta ma, sicuramente, le attuali sanzioni non sembra abbiano sortito l’effetto della riduzione del numero degli infortuni. 
 
La formazione
Il Ministro Sacconi ha riconosciuto come sia necessaria una migliore formazione della sicurezza sul lavoro ricordando come la gran parte degli incidenti sono di natura comportamentale e, quindi, serva sempre più maggior formazione ed informazione ai lavoratori a fronte di gravi ed evidenti carenze.
 
Su questo tema è anche intervenuto il segretario della CISL, Raffaele Bonanni, sostenendo che occorre “mettere in campo un meccanismo che serva a valorizzare il buon comportamento, con incentivi e premi, a chi agisce bene”. Si tratta di una presa di posizione chiara ed univoca che - come Aifos – siamo lieti di aver avanzato da tempo e che perseguiamo con grande determinazione. Nelle nostre attività, convegni, occasione di incontri ma, soprattutto quando possiamo nelle realtà aziendali abbiamo sempre valorizzato, nella formazione, la fase esperienziale che deve sempre più costituire il modello di una seria formazione sul lavoro affinché dalla verifica e dall’apprendimento si passi al vero e proprio cambiamento dei comportamenti.
 
Nei prossimi mesi la CIIP, cui Aifos aderisce, inizierà una attiva discussione e confronto con le parti sociali e gli organi istituzionali ai fini di portare il proprio contributo in questa fase, aperta, di dibattito sulla proposta governativa. Un dibattito che sarà non semplice e forse duro, anche all’interno del mondo sindacale, dove si prospettano atteggiamenti e soluzioni differenti.
 
Da parte nostra siamo convinti che sulla formazione deve essere speso qualche impegno maggiore che vada dalla qualificazione dei formatori a coloro che possono svolgere la formazione. Sempre più si assiste a docenti non qualificati ed a strutture formative improvvisate che svolgono corsi sulla sicurezza: fare un serio corso sulla sicurezza vuol dire, forse, poter salvare una vita umana. Non è come fare un corso di vendita o di inglese dove, se anche non ben fatto, non si crea nessun danno sociale.
 
La formazione sulla sicurezza è una cosa troppo seria per essere lasciata sola e senza certezze di serietà. La formazione deve divenire un parametro fondamentale nella valutazione dei rischi e, soprattutto, in una necessaria azione di monitoraggio che nella riunione periodica deve trovare una concreta applicazione e, analisi e verifica.

 

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