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Coronavirus e tutela contro gli infortuni e le malattie professionali

Coronavirus e tutela contro gli infortuni e le malattie professionali

Autore:

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

15/04/2020

La questione dell’indennizzabilità da parte dell’Inail delle conseguenze dell’infezione da Coronavirus: l'inquadramento della fattispecie “infortunio-malattia e l’ambito soggettivo delle categorie protette. Di Luigi La Peccerella.

Coronavirus e tutela contro gli infortuni e le malattie professionali

La questione dell’indennizzabilità da parte dell’Inail delle conseguenze dell’infezione da Coronavirus: l'inquadramento della fattispecie “infortunio-malattia e l’ambito soggettivo delle categorie protette. Di Luigi La Peccerella.

Ospitiamo l'articolo di Luigi La Peccerella "Infezione da coronavirus e tutela contro gli infortuni e le malattie professionali", pubblicato su Diritto della sicurezza sul lavoro, Rivista dell'Osservatorio Olympus.

 

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Infezione da coronavirus e tutela contro gli infortuni e le malattie professionali

1. Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

L’art. 42, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, dispone che «Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato.

Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro».

La disposizione ha l’indubbio merito di avere introdotto un elemento di chiarezza, eliminando ogni dubbio in ordine alla ripartizione di competenze tra l’Inail e l’Inps riguardo all’indennizzo dovuto a ristoro del periodo di astensione dal lavoro imposto dall’accertato stato di infezione da coronavirus.

Per quanto riguarda l’indennizzabilità, da parte dell’Inail, delle conseguenze lesive dell’integrità psicofisica causate dall’infezione da coronavirus, la disposizione non ha carattere innovativo o costitutivo del diritto all’indennizzo, essendo lo stesso già previsto dal d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive integrazioni e modificazioni.

 

2. L’occasione di lavoro

Si premette che nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali la distinzione tra le due tipologie di eventi lesivi tutelati non è fondata sulle caratteristiche delle conseguenze patologiche causate dall’attività lavorativa, ma è, invece, riferita alla diversa azione dell’agente causale.

L’infortunio, infatti, è caratterizzato dalla “causa violenta”, cioè dall’azione concentrata nel tempo dell’agente causale, mentre la malattia professionale è caratterizzata dall’azione di un agente patogeno prolungata nel tempo.

Una broncopatia, ad esempio, è da inquadrare come infortunio sul lavoro se causata da una inalazione massiva di anidride solforosa in un determinato e ben definito momento, mentre è da inquadrare come malattia professionale se causata da esposizione allo stesso agente patogeno non particolarmente concentrata, ma prolungata nel tempo.

Nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l’azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell’organismo umano, ne determinino l’alterazione dell’equilibrio anatomo- fisiologico, costituisce causa violenta, anche quando i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo.

Pur quando, come spesso accade, non sia possibile acquisire la prova certa della specifica “causa violenta” che ha determinato l’infezione microbica o virale, il rapporto tra l’infezione e l’attività lavorativa può essere dimostrato anche mediante presunzioni semplici basate sulle conoscenze scientifiche, su dati statistici, sul tipo di infezione contratta dall’interessato, sulle caratteristiche dell’ambiente lavorativo, sulle mansioni cui lo stesso era addetto, ecc.

L’infezione da agenti microbici o virali è, più specificamente, qualificata come malattia-infortunio, nel senso che alla stessa, fermo restando l’inquadramento tra gli infortuni sul lavoro, si applicano i medesimi criteri probatori in vigore per l’accertamento dell’esposizione a rischio e del nesso di causalità vigenti per le malattie professionali.

Anche la sindrome da infezione da Sars-COV-2 (Covid-19) si qualifica come infortunio sul lavoro (malattia–infortunio). In questi casi, infatti, come già premesso, la causa virulenta è equiparata a quella violenta, atteso che l’azione traumatica coincide con il contatto e la penetrazione nell’organismo dell’agente patogeno. Il rischio di infezione da Sars-COV-2 (Covid-19) è, in sé e per sé considerato, un rischio “generico”, essendovi esposta la generalità dei cittadini.

Detto rischio, tuttavia, può risultare “aggravato”, fino a divenire “specifico”, in relazione a determinate tipologie di attività lavorativa o a specifiche condizioni della stessa.

Tutto quanto sopra premesso, si ritiene che, con riferimento alla predetta sindrome da infezione da Sars-COV-2 (Covid-19), la presunzione di origine professionale possa ritenersi sussistente nelle seguenti fattispecie:

1) operatori sanitari: gli operatori sanitari sono soggetti ad un elevato rischio di contagio, in considerazione del contatto ravvicinato con il paziente al quale viene erogata la prestazione professionale. La predetta presunzione risulta non suscettibile di prova contraria considerata la rilevante probabilità che gli operatori sanitari siano venuti in contatto con soggetti infetti asintomatici o paucosintomatici. A fronte di detta elevata probabilità anche la prova, più o meno certa, di contatti con soggetti potenzialmente contagiosi avvenuti al di fuori dell’ambiente di lavoro non è sufficiente a superare la presunzione semplice di origine professionale;

2) lavoratori la cui attività comporta contatti con il pubblico: per tali soggetti la presunzione di origine professionale potrebbe essere superata dalla prova, pressoché impossibile, che il contatto utile per la trasmissione dell'agente patogeno sia stato privo di efficacia per la sistematica e costante adozione della “distanza sociale” o di efficaci mezzi di separazione tra il lavoratore e il pubblico, o ancora per la concreta impossibilità della trasmissione virale tramite contatto con superficie infette, etc.;

3) lavoratori diversi dagli operatori sanitari e da quelli con frequenti contatti con il pubblico e che abbiano avuto contatti con un collega di lavoro positivo/infetto o sintomatico. In questo caso l’origine professionale dell’infezione deve essere ritenuta provata in presenza di fonte di contagio accertata. La presunzione può essere superata soltanto dalla prova certa della mancanza di contatti efficaci alla trasmissione del contagio o dalla incompatibilità dei tempi di latenza tra il dedotto contatto e l’insorgenza della sintomatologia clinicamente evidente;

4) lavoratori che abbiano contratto l’infezione da coronavirus per avere utilizzato mezzi di trasporto pubblico. Anche in questo caso, considerata la maggiore intensità e frequenza del contatto sociale riscontrabile nei mezzi di trasporto pubblico, una volta comprovata la necessitata utilizzazione degli stessi per finalità lavorative, non sembra possa escludersi l’applicabilità della presunzione semplice di origine professionale, considerato il carattere pandemico e ubiquitario dell’infezione de qua, ufficialmente dichiarato dall’O.M.S., e l’elevata probabilità di una rilevante numerosità di soggetti infetti asintomatici o paucosintomatici che fa passare in secondo piano le differenze di concentrazione epidemiologica nei diversi territori delle persone con accertata infezione da coronavirus. I criteri della ragionevolezza e della coerenza sistematica impongono che per gli infortuni in itinere diversi da quelli consistenti nell’aver contrato l’infezione da coronavirus a causa dell’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, cioè di quelli “normalmente” causati dalla circolazione stradale comportanti menomazioni dell’integrità psicofisica conseguenti all’evento traumatico, sia precisato che l’utilizzo del mezzo di trasporto privato, fino alla cessazione dell’attuale situazione di emergenza, sia, comunque, da considerare necessitato, perché costituente comportamento conforme a quelli suggeriti dalle competenti autorità per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19.

 

3. Le categorie tutelate

In merito alle categorie di lavoratori che hanno diritto alla tutela Inail, il d.l. n. 18/2020 non ha introdotto alcuna innovazione. In assenza di interventi correttivi, l’Inail sarà costretto ad applicare l’art. 5 del d.lgs. n. 38/2000. Il suddetto articolo definisce i lavoratori parasubordinati, oggetto della tutela, individuandoli mediante riferimento all’art. 49, comma 1, lett. a, del testo unico delle imposte sul reddito, ora art. 50, comma 1, lett. c-bis, che dispone l’assimilazione, ai fini fiscali, del reddito prodotto dalle attività di collaborazione coordinata e continuativa ivi elencate a quello da lavoro subordinato.

La disposizione sopra richiamata, peraltro, esclude la predetta assimilazione quando la collaborazione coordinata e continuativa abbia ad oggetto l’esercizio dell’arte o professione. Non rientrano, pertanto, nell’ambito soggettivo della tutela, ad esempio, i medici e gli infermieri professionali che prestano la propria attività con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Ho più volte sottolineato la patente incostituzionalità di una disposizione che, a parità di rischio, discrimina i lavoratori in ragione di una disciplina dettata a fini fiscali .

La perpetuazione di una siffatta discriminazione determinerebbe un ingiustificabile vuoto di tutela, proprio in danno di coloro che oggi sono esposti in prima linea nel contrasto alla diffusione del contagio e nella cura di coloro che hanno contratto l’infezione.

Sarebbero, quindi, esclusi dalla tutela tutti i medici di base e tutti gli altri medici e infermieri che prestano la loro attività con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ivi compresi i 200 medici specialisti e 100 infermieri che l’Inail, ai sensi dell’art. 10 del d.l. n. 18/2020, è autorizzato ad acquisire, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, proprio per contrastare l’emergenza causata dall’infezione da coronavirus.

Rimarrebbero esclusi, altresì, non pochi operatori sanitari che, senza essere titolari di un sottostante rapporto di lavoro subordinato, hanno risposto all’appello della Protezione civile e dato la disponibilità a prestare la propria opera presso strutture sanitarie in condizione di criticità per la particolare intensità del contagio.

Si auspica che il legislatore voglia scongiurare la sopra segnalata palese iniquità con un intervento di carattere sistematico e strutturale disponendo l’abrogazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 38/2000 e la modifica dell’art. 4, comma 1, n. 1, del d.P.R. n. 1124/1965, aggiungendo dopo le parole «opera manuale retribuita» le parole «o prestano attività lavorativa coordinata e continuativa».

Con l’abrogazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 38/2000 verrebbe anche eliminato il regime contributivo dallo stesso dettato, in forza del quale un terzo del relativo onere è attualmente posto a carico del lavoratore.

Si sottolinea, infine, che la paventata iniqua discriminazione non sarebbe evitata neppure laddove fosse approvata la proposta di equiparare gli operatori sanitari che abbiano contratto o contrarranno l’infezione da coronavirus alle vittime del dovere.

Ciò non soltanto perché la speciale elargizione prevista dalla vigente legislazione in favore delle vittime del dovere offre una tutela molto meno intensa di quella contro gli infortuni e le malattie professionali.

Occorre anche considerare che detta elargizione si fonda su presupposti e risponde a finalità diversi da quelli posti a base della tutela antinfortunistica, sicché è con quest’ultima cumulabile.

Permarrebbe, pertanto, la disparità di trattamento tra gli operatori sanitari titolari di un rapporto di lavoro subordinato, che avrebbero legittimamente diritto ad ambedue le tutele, e quelli che, in ragione di una diversa qualificazione giuridica del rapporto, avrebbero diritto esclusivamente alla speciale elargizione prevista per le vittime del dovere.

 

 

Luigi La Peccerella - Infezione da coronavirus e tutela contro gli infortuni e le malattie professionali - Diritto della sicurezza sul lavoro, Rivista dell'Osservatorio Olympus (pdf)

 


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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Rispondi Autore: Alfonso immagine like - likes: 0
15/04/2020 (09:45:15)
nel caso di un operatore sanitario che contrae il virus sul posto di lavoro tamponato ma lasciato a casa, seppur non ci siano i requisiti stabiliti dalle linee guida per l'isolamento domiciliare, e l'operatore contagia il Padre che decede per corona virus, l'INAIL oltre che l'operatore deve indennizzare anche il genitore scomparso?
Rispondi Autore: Patrick magini immagine like - likes: 0
15/04/2020 (12:11:38)
Ma chi è nelle liste protette con L articolo 68/69 ha diritto ha un sussidio?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini immagine like - likes: 0
16/04/2020 (08:43:48)
Un articolo eccellente e chiarificatore.
Rispondi Autore: Giannino immagine like - likes: 0
18/04/2020 (16:58:33)
Anche con questa pandemia, quando il lavoratore supera i 40 giorni di infortunio per Covid-19, il Medico certificatore ha l'obbligo di fare il Referto medico ai sensi dell’art. 365 c.p. .. rischio di lesioni gravissime da inviare all'ATS ?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini immagine like - likes: 0
18/04/2020 (19:18:38)
L'obbligo di referto non è mutato durante questa emergenza.
Rispondi Autore: Operatore sanitario immagine like - likes: 0
18/04/2020 (22:28:26)
Buona sera un covid positivo ( operatore sanitario) chi deve compilare certificato di mallatia -infortunio? Medico curante ho med.di lavoro .
Rispondi Autore: salvatore immagine like - likes: 0
06/05/2020 (12:33:17)
Operatore sanitario, positivo al covid, che riporta postumi ( dolori muscolari al rachide ) ha diritto ad un indennizzo da parte dell'inail?
Grazie.
Rispondi Autore: Gina immagine like - likes: 0
09/05/2020 (13:55:43)
Mi domando se un volontario della Croce Bianca, soccorritore sulle ambulanze, deceduto perché infettato dal Covid 19, non abbia diritto a nessun rimborso? O meglio alla sua famiglia a cui è venuto a marcare il maggior sostegno?
Rispondi Autore: Cammy immagine like - likes: 0
12/05/2020 (19:15:03)
Anche con questa pandemia, quando il lavoratore supera i 40 giorni di MALATTIA INPS(non infortunio INAIL)per Covid-19, il Medico certificatore ha l'obbligo di fare il Referto medico ai sensi dell’art. 365 c.p. .. rischio di lesioni gravissime da inviare all'ATS ?
Rispondi Autore: Priboi iuliana immagine like - likes: 0
13/05/2020 (14:56:07)
Lavoro in una casa di risposo con contratto addetta alle pulizie. il 27 marzo mi sono sentita male febbre e tt altro dal 30 o avuto la malattia fino al 6 aprile il 6 stesso la mattina stavo peggio arriva l ambulanza e vado in ospedale mi ricoverano perché ero positiva al covid 19 da Tivoli mi trasferi a policlinico Umberto 1 perciò ricoverata dal 6/4 al27 /4 il 27 mi dimettono con dismissione protetta e altri 14 gg di riposo ancora oggi sto acasa perché non sto bene il virus mi a creato vari problemi. Posso richiedere qualche diritto dal inail (o la malattia dal 30 /03 ancora oggi anzi fino al 26 maggio) grazie
Rispondi Autore: Milanesi Alessandro immagine like - likes: 0
14/05/2020 (11:31:49)
Buongiorno, sono un lavoratore autonomo con assicurazione privata per gli infortuni sul lavoro. Sono stato colpito dal Covid-19 (probabilmente venendo a contatto con persone infette durante incontri di lavoro) restando lontano da casa più di 60 giorni tra ospedale e quarantena. Quanto sopra mi ha fatto perdere una opportunità di lavoro di un anno concordata a Gennaio 2020. La domanda è: E' considerabile infortunio sul lavoro e quindi avere risarcimento dalla mia Assicurazione privata?. In attesa di cortese riscontro porgo cordiali saluti. A.Milanesi
Rispondi Autore: Elvis Kurti immagine like - likes: 0
25/02/2021 (20:03:25)
Buonasera, sono un lavoratore autonomo edile e verso regolarmente i contributi, sono stato colpito dal covid 19 e tra ricovero in ospedale e convalescenza a casa sono fermo da 2 mesi e non mi sento ancora in forma fisica per riprendere la continuità lavorativa, e volevo sapere se mi viene riconosciuto dal inail come malattia?
Rispondi Autore: flavio pettirossi immagine like - likes: 0
04/03/2021 (15:05:34)
Vorrei sapere se, contraendo il virus probabilmente durante lo svolgimento delle mie mansioni di lavoro di logistico funzione promoter contratto nazionale dei trasporto e spedizioni merci, può considerarsi infortunio sul lavoro?
Rispondi Autore: paola.mastrosimone immagine like - likes: 0
09/03/2021 (13:56:22)
in infermiere che ha contratto il covid nel posto di lavoro e da classificare come malattia professionale?
Rispondi Autore: Suergiu Efisio immagine like - likes: 0
21/05/2021 (15:23:04)
Buona sera ,sono Titolare di un Autofficcina Meccatronica ho
contratto il COVID nel posto di lavoro. positivo noto dalll'08/04/2021 ( tampone risultato positivo,seguito a domicilio dall'USCA di pertinenza. iniziato terapia senza benificio,
il 20-04 il ricovero in ospedale,Insufficenza respiratoria acuta in pz con
Polmonite Interstisziale SARS- COV-2.CORONAVIRUS ASSOCIATO.Tra ricovero in ospedale sono fermo quasi 2 mesi
e non mi sento ancora in forma fisica per riprendere la mia
continita' lavorativa.Vorrei sapere se l'INAIL lo classifica come infortunio sul lavoro.

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