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Il disegno di legge sulla semplificazione della sicurezza sul lavoro

Il disegno di legge sulla semplificazione della sicurezza sul lavoro
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Normativa

01/09/2016

E ci risiamo con le semplificazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Di Gerardo Porreca.


Quando fu emanato il D.L. 21/6/2013 n. 69, meglio conosciuto come decreto del fare,  poi convertito con la legge 9/8/2013 n. 98, con il quale il Governo ha maturato l’intenzione di semplificare le norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro ho avuto modo di esprimere delle perplessità, che tuttora permangono, sul programma di volere apportare delle modifiche che indicate inizialmente come formali sono risultate poi tra l’altro essere in gran parte sostanziali, ad alcune disposizioni di legge in tale materia per il rischio al quale si andava in contro di abbassare il livello di sicurezza nei luoghi di lavoro. Ora in data 19/07/2016 il Presidente della Commissione Lavoro del Senato, Maurizio Sacconi, ha depositato in Senato un disegno di legge, firmato anche dalla senatrice Serenella Fucksia, con lo scopo di riordinare e di semplificare ancor di più il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i..

 

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Sono tante le novità previste dal disegno di legge (DDL) e fra le più rilevanti si riscontrano:

 - una riduzione drastica della struttura del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che dagli attuali 306 articoli e 51 allegati passerebbe a 22 articoli e 5 allegati;

 - il riconoscimento di un ruolo dei medici del lavoro e di altri professionisti esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, inseriti in appositi elenchi da istituire, di supporto alle funzioni pubbliche con la possibilità di certificare, sotto la propria responsabilità, la correttezza delle misure di prevenzione e protezione adottate dai datori di lavoro;

 - la revisione, in tema di responsabilità, della colpa dei datori di lavoro che andrebbe ritenuta “colpa di organizzazione” con la conseguenza che tale responsabilità verrebbe meno ove i datori di lavoro stessi dimostrino di aver provveduto a organizzare l’azienda in modo corretto rispetto alle esigenze di tutela della salute e della sicurezza dei propri lavoratori. Secondo il DDL in altre parole i datori di lavoro che dimostrino il proprio diligente comportamento con l’adozione e l’efficace attuazione della normativa, con un’esimente che ricorda tanto quella della responsabilità amministrativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001 contenuta nell’art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008, “non possono rispondere penalmente in caso di infortunio che sia derivato da grave negligenza del dirigente, del preposto o del lavoratore”;

- il riconoscimento della non responsabilità dei datori di lavoro se gli stessi hanno ottemperato ai propri obblighi e se l'evento dannoso per il lavoratore sia risultato dovuto a “circostanze a lui estranee, eccezionali e imprevedibili, o a eventi eccezionali, le cui conseguenze non sarebbero state comunque inevitabili, nonostante il datore di lavoro si sia comportato in modo diligente”;

- la limitazione dell’intervento degli organi di vigilanza e della magistratura ai soli casi in cui la certificazione fatta dai professionisti venga resa in modo fraudolento, con grave colpa professionale, o per mezzo di false dichiarazioni. Il DDL prevede comunque, per evitare problemi nel passaggio tra i due diversi "modelli" di gestione della salute e sicurezza, un periodo transitorio di tre anni nel quale aldatore di lavoro è consentito anche di dimostrare di avere, in tutto o in parte, adempiuto ai propri obblighi del D. Lgs n. 81/2008;

- la previsione di incentivi economici per l’adozione e l’attuazione delle misure organizzative di prevenzione e protezione dai rischi, demandando al Ministero del Lavoro ed all’INAIL il compito di individuare modalità e termini per la fruizione di “sensibili” sgravi sui premi assicurativi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

 

Che dire dunque di questo disegno di legge? In realtà non si sa da dove cominciare per farne un commento. Lo stesso contiene alcuni punti positivi ma anche tanti altri la cui realizzazione appare alquanto utopistica e a volte azzardata. Il progetto infatti di ridurre il D. Lgs. n. 81/2008, che come è noto ha subìto già numerose integrazioni e che tuttora ha bisogno ancora di ulteriori interventi di chiarimento per una sua corretta applicazione (è stata istituita per questa finalità una Commissione per gli interpelli), a soli 22 articoli e 5 allegati sembra abbastanza ambizioso ma in realtà è in pratica assolutamente irrealizzabile a meno che non si vuole distruggere l’intero sistema di prevenzione previsto dalle direttive europee.

 

L’affidare a medici e a professionisti interni ed esterni la certificazione della regolarità delle condizioni di sicurezza nell’ambito delle aziende sembra più una sorta di scaricabarile ed un tentativo di deresponsabilizzare in parte il datore di lavoro che in fondo è e rimane il primo garante della sicurezza nei luoghi di lavoro, e di addossare in pratica delle sue responsabilità alle figure intermedie aziendali (dirigenti, preposti e gli stessi lavoratori) e alle figure professionali interne o esterne dei certificatori i quali, nel caso di infortuni e di malattie professionali legati a specifiche carenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, risponderebbero in primis per avere certificato come idonee le condizioni di sicurezza che non erano tali. Appare un po’ eccessivo, infatti, ridurre o eliminare le responsabilità del datore di lavoro solo se questi dimostra di avere posto in essere tutte le misure organizzative idonee rispetto alle esigenze di tutela dei propri lavoratori dipendenti e bisognerebbe vedere anche cosa ne pensano in merito i giuristi e i gestori della giustizia penale.

 

Discutibile sembra inoltre il volere rivedere o più propriamente il volere abolire l’istituto della “prescrizione” di cui al D. Lgs. n. 758/1994 attualmente vigente, istituto che è risultato essere necessario per garantirsi dell’applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, e impensabile sarebbe l’obiettivo di volere valorizzare invece oltre modo l’istituto della “disposizione” da parte degli organi di vigilanza fino al punto addirittura assurdamente di penalizzare non più le inadempienze alle norme di sicurezza stesse, come ora avviene, ma l’inottemperanza alle “disposizioni” dettate dagli ispettori. Con l’introduzione di un sistema del genere e lasciate che ve lo dica uno che nel campo della vigilanza ispettiva ha operato per decenni si correrebbe il rischio in sostanza che i datori di lavoro, considerata la nota carenza della vigilanza pubblica e l’esiguità delle strutture ispettive, non sarebbero incentivati ad adottare gli interventi di sicurezza necessari in quanto per essi sarebbe più conveniente e più comodo aspettare gli eventuali provvedimenti degli organi di vigilanza, che nei loro interventi dovrebbero fornire, secondo le intenzioni del DDL, tutte le indicazioni indispensabili (anche questo difficilmente realizzabile), piuttosto che adottare nei luoghi di lavoro delle misure di prevenzione che casomai sono urgenti e indifferibili. Se tale disegno di legge fosse attuato si passerebbe in sostanza da un sistema fondato sul controllo pubblico e diretto sul campo delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro ad un sistema di autocontrollo, di autocertificazioni e di dichiarazioni di parte con i risultati che si possono facilmente immaginare. Basti pensare a quanto è accaduto con il sistema delle autocertificazioni della valutazione dei rischi che per fortuna ora è stato abrogato.

 

Dalla lettura del disegno di legge emerge altresì una contraddizione fra il programma di volere depauperare il D. Lgs. n. 81/2008 delle specifiche indicazioni tecniche in esso contenute, falcidiandolo così come previsto, e l’obiettivo di affidare ai professionisti certificatori l’onere di asseverare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro il quale richiede al contrario la necessità di riferimenti più specifici, più tecnici e più particolari. E’ di insegnamento del resto l’esperienza fatta nel campo dell’antincendio nel quale si è riscontrato che da quando si è voluto affidare a professionisti il controllo della prevenzione incendi nei luoghi di lavoro si è assistito ad un notevole incremento di norme tecniche specifiche necessarie per dare agli stessi un sicuro riferimento per lo svolgimento della loro attività.

 

Di positivo nel DDL si riscontra, invece, l’intenzione di prevedere incentivi economici per l’adozione e l’attuazione delle misure organizzative di prevenzione e protezione dai rischi, ma poi si va a scoprire che è un obiettivo atavico già previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e mai messo in atto, e di demandare al Ministero del Lavoro ed all’INAIL il compito di individuare le modalità e i termini per la fruizione di “sensibili” sgravi sui premi assicurativi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

 

E’ vero infine che, per quanto si può leggere nell’articolo 20 del DDL, la semplificazione riguarderebbe per il momento solo il Titolo I del D. Lgs. n. 81/2008 in quanto lo stesso decreto prevede degli interventi legislativi per l’abrogazione e la sostituzione degli altri Titoli, ma se tanto mi dà tanto e se pensiamo ai “tempi biblici” necessari per l’approvazione in Italia delle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro non c’è da aspettarsi proprio niente di buono. Sarebbe proprio opportuno quindi, ma neanche questo sarebbe una novità, che questo DDL rimanga nei cassetti del Parlamento.

 

Gerardo Porreca

 

Senato della Repubblica, Disegno di legge d'iniziativa dei Sen. Maurizio SACCONI, Serenella FUCKSIA “ Disposizioni per il miglioramento sostanziale della salute e sicurezza dei lavoratori” (formato PDF, 438 kB).




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Rispondi Autore: Sotto stress - likes: 0
01/09/2016 (05:25:24)
Speriamo in una vera ed efficace semplificazione dell'attuale testo normativo. Anche troppi Documenti e troppe verifiche possono nuocere alla salute di chi opera in questo settore......
Rispondi Autore: Pietro Temante - likes: 0
01/09/2016 (08:34:44)
L'istituto della certificazione delle aziende da parte dei professionisti favorirà soltanto i datori di lavoro avvezzi ai pezzotti (falsi) e che considerano la prevenzione solo un costo fisso. Sarà la fine della cultura in materia della Sicureza sul lavoro, della tutela dei lavoratori e delle figure professionali oneste.
Rispondi Autore: Marco Colombo - likes: 0
01/09/2016 (09:56:26)
Io ritengo che prima di procedere ad una semplificazione non del tutto razionale come questa, occorrerebbe sistemare quel divario che ancora abbiamo con il resto dell'UE, a cominciare dal banale numero unico 112, attivo solo in Lombardia e in alcune province del Lazio, quando è da oltre 12 anni che ci saremmo dovuti adeguare. Fino a che in Italia si continua a fare gli intellettuali, i filosofi e non a fare i pratici, resteremo anni luce dietro agli altri... va bene comunque semplificare un mattone ma passare da 300 articoli a 22 è pura follia suicida
Rispondi Autore: Vito Brozzi - likes: 0
01/09/2016 (10:04:47)
Condivido perfettamente l’iniziativa dei Sen. Maurizio SACCONI, Serenella FUCKSIA “ Disposizioni per il miglioramento sostanziale della salute e sicurezza dei lavoratori” volte a rivedere l’attuale Unico Testo Normativo per una semplificazione e adeguamento all’attuale organizzazione del mondo del lavoro.
Ritengo però che l’attuale disegno di legge presentato sia deficitario, in quanto non interviene in modo organico sull’intera struttura, ma si limita ad interventi localizzati. (i recenti fatti, ai quali mi unisco al dolore per le vittime dell’ultimo sisma, ci ha dimostrato che interventi localizzati alle volte possono essere dannosi, mentre interventi organici sull’intera struttura sono nella maggior parte dei casi risolutivi).
Ritengo che le attuali conoscenze possedute dalla nostra società, ci consentano di ridisegnare un nuovo Testo Unico per la Salute e la Sicurezza nelle attività lavorative, siano esse di beni e servizi (non solo per i lavoratori ma per tutti gli attori) ossia un Unico Testo Normativo, ridisegnato allo stato attuale, evitando così di prevedere dei sistemi ormai non più in uso.

Sicuramente il sistema di Prevenzione e Protezione contenuto in questo nuovo Testo Unico dovrebbe dividere le attività in tre categorie di Rischio:

Attività a Rischio Basso:
RSPP direttamente Datore di Lavoro il quale per poter svolgere l’attività deve dimostrare di essere stato formato e costantemente aggiornato. Dopo aver dimostrato di possedere la formazione necessaria può avvalersi anche di professionisti consulenti.

Attività a Rischio non Basso:
Datore di lavoro per svolgere la propria attività deve essere formato sui rischi specifici dell’attività.
RSPP: persona in possesso dei requisiti di legge Diploma, Laurea Breve e Laurea Magistrale) con opportuna formazione.
In questo caso La figura individuata (RSPP) redige il documento ne certifica l’idoneità delle misure individuate e lo trasmette al D.L. per gli opportuni adempimenti.

Attività a rischio di incidente rilevante:
Datore di lavoro (o Dirigente delegato) per svolgere la propria attività deve essere formato sui rischi specifici dell’attività.
RSPP: persona in possesso dei requisiti di legge (Lauree Magistrali) con opportuna formazione.
In questo caso La figura individuata (RSPP) redige il documento ne certifica l’idoneità delle misure individuate e lo trasmette al D.L. per gli opportuni adempimenti.
Per questo tipo di attività è necessaria la presenza di una commissione che certifica periodicamente lo stato di sicurezza dell’attività.
Rispondi Autore: Massimo Tedone - likes: 0
01/09/2016 (10:11:10)
Concordo con quanto esposto dall'Ing. Porreca, è vero che la normativa sulla sicurezza andrebbe semplificata ma, come già espresso nella comunity, il TU è tranquillamente applicabile in qualunque situazione; dall'abitazione all'azienda nucleare, questo perchè è una norma sulla sicurezza, ma di carattere generale e che deve essere interpretata e applicata in ogni dove.
Personalmente non sono innamorato del TU anche se in questi anni è stato oggetto di modifiche e chiarimenti vari ed è diventato un poco più "commestibile". Se voglio trovare una grossa pecca è l'abrogazione dei DPR 547/55 e 164/56, veri decreti tecnici che noi abbiamo buttato mentre altri li usano comodamente.
Ma poi, con tutti i problemi che ha il ns. Paese, perchè si deve pensare a una norma così insipida e priva di fondamento?
Ci si troverebbe a dover emanare qualche migliaia di norme per ogni comparto, lavoro, mansione, casistiche di vario tipo, senza escludere la grande possibilità di veder crescere in modo esponenziale il lavoro sommerso; tanto, se il D.L. dimostra in qualche modo di aver fatto tutto il possibile ..... e poi si vedrà come, LUI sarà immune da ogni colpa, ovvero tutte le colpe cadranno sui singoli? Bella trovata.
Una domanda On. Sacconi & C.: "nelle definizioni sparisce il ruolo dell'RSPP che viene sostituito dall'Addetto alla prevenzione, che è un esterno con specifica qualificazione"; quindi un consulente. Questo vuol dire che i molti soldi che le imprese hanno speso per corsi di vario genere (Moduli ABC, ecc) e successivi aggiornamenti non servono più a nulla, perchè la figura dell'RSPP interno sparisce?!? Bella trovata Onorevoli signori, ora capisco perchè si permette che l'ex Com. Schettino vada dalla ns. futura intellighentia a spiegare la sicurezza in mabito marittimo .... mah! siamo proprio un paese molto strano.
E siamo sicuri che le certificazioni, relazioni e quant'altro, magari redatti da un "esperto" esterno superpagato, siano veramente efficaci o meglio non servano ad altro se non al solito scaricabarile?!? Beh, On. Sacconi & C. questo lo dovrete spiegare Voi e non solo alle imprese.
Rispondi Autore: pri 1961 - likes: 0
01/09/2016 (10:11:16)
Essendo norme di recepimento, penso che l'italia se lo modifica così radicalmente incorrerebbe nell'ennesima infrazione
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0
01/09/2016 (12:36:43)
Vediamo cosa ne pensa il governo,e il parlamento sovrano. Per il momento limitiamoci ad applicare con intelligenza le leggi vigenti. La semplificazione in italia è una pietosa bugia, ogni provvedimentod i semplificazione è sempre stato più complicato delle norme che ha sostituito. Guardate ad esempio la proposta di modifica dell'articolo 70 della Costituzione: qualcosa di assolutamente illeggibile. Mi pare che l'intento del disegno di legge sia manomettere le tutele per la sicurezza e la salute ignorando il valore supremo del diritto alla salute. Piuttosto si diano indicazioni univoche sulla formazione, intesa come attestati e obblighi di segnalazione a enti e Asl, e non con l'attuale caos che rende la formazione un enigma.
Rispondi Autore: martin - likes: 0
01/09/2016 (13:00:47)
Noi italiani si sa amiamo complicarci la vita difatti secondo il sole 24 ore:
"Ogni giorno in Italia vengono scritte 21 pagine di nuovi provvedimenti normativi. Se tutti insieme (leggi, decreti legge, decreti legislativi e leggi regionali approvati nel 2014) venissero raccolti in un unico libro, il testo complessivo sarebbe composto da oltre 14,2 milioni di caratteri battuti su carta, articolati in migliaia di commi e articoli."
Io sono per la semplificazione, poche regole, semplici e facilmente applicabili ed infine pene certe.
Parto dall'assunto che se un operaio si fa male o muore è un danno per il datore di lavoro.
Un danno perchè deve trovare un altro operaio,qualora il lavoratore sia morto o, aspettare per diversi giorni o mesi per la sua completa riabilitazione.
Pensiamo ad esempio ai manutentori, è un lavoratore altamente formato destinato ad operare in condizioni di alto rischio.
inoltre la nostra realtà imprenditoriale è composta da piccole e medie aziende , tante volte oltre al datore di lavoro e ad una segretaria ci sono 2/3 lavoratori.
Concordo comunque che l’affidare a medici e a professionisti interni ed esterni la certificazione della regolarità delle condizioni di sicurezza nell’ambito delle aziende sembra più una sorta di scaricabarile ed un tentativo di deresponsabilizzare in parte il datore di lavoro che in fondo è e rimane il primo garante della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il DVR ne è un esempio lampante.


Rispondi Autore: Sergio Pagano - likes: 0
01/09/2016 (15:05:03)
Condivido in toto quanto esposto dal collega Porreca relativamente al presunto voler semplificare la materia Sicurezza sul lavoro con questa proposta, che appare tanto incongrua ed intempestiva quanto fuori obiettivo.
E' indecente che professionisti esterni siano chiamati a certificare ciò che lo Stato non può, non sa, ed in alcuni casi non vuole, verificare, e tutto non certo con il fine di migliorare la sicurezza.
C'è chi non conosce, perchè non ne ha diretta conoscenza, il mondo del lavoro e dell'industria in particolare, ma si perita di legiferare al proposito, proponendo presunti sistemi e modalità innovative che sono uno sberleffo a cent'anni di progresso e cultura della sicurezza, che forse saranno vicine ad una cultura anglosassone, esclusivamente danaro dipendente, che è ben diversa dalla nostra, antropocentrica e tutelante.
Se invece di inventare cose delle quali s'avverte punto necessità ci si concentrasse su aspetti ed aspettative più serie ed impellenti, con ogni probabilità si riuscirebbe a progredire un po'. Con un po' di lavoro (sic!) si possono migliorare tanti aspetti: perchè non cominciare ad emanare i decreti attuativi promessi e mai emanati, correggere le storture storiche, eliminare le vecchie leggi oramai sorpassaste (partendo dai Regi Decreti)?
Se davvero vi fosse volontà di riformare e semplificare, basterebbe prendere i cahiers de dolèances che in questi anni i tecnici hanno accunulato.
Risultato: il legislatore fa (per metà) il suo lavoro, il tecnico deve fare per due.
Rispondi Autore: Sergio Pagano - likes: 0
01/09/2016 (15:25:28)
Condivido in toto quanto esposto dal collega Porreca relativamente al presunto voler semplificare la materia Sicurezza sul lavoro con questa proposta, che appare tanto incongrua ed intempestiva quanto fuori obiettivo.
E' indecente che professionisti esterni siano chiamati a certificare ciò che lo Stato non può, non sa, ed in alcuni casi non vuole, verificare, e tutto non certo con il fine di migliorare la sicurezza.
C'è chi non conosce, perchè non ne ha diretta conoscenza, il mondo del lavoro e dell'industria in particolare, ma si perita di legiferare al proposito, proponendo presunti sistemi e modalità innovative che sono uno sberleffo a cent'anni di progresso e cultura della sicurezza, che forse saranno vicine ad una cultura anglosassone, esclusivamente danaro dipendente, che è ben diversa dalla nostra, antropocentrica e tutelante.
Se invece di inventare cose delle quali s'avverte punto necessità ci si concentrasse su aspetti ed aspettative più serie ed impellenti, con ogni probabilità si riuscirebbe a progredire un po'. Con un po' di lavoro (sic!) si possono migliorare tanti aspetti: perchè non cominciare ad emanare i decreti attuativi promessi e mai emanati, correggere le storture storiche, eliminare le vecchie leggi oramai sorpassaste (partendo dai Regi Decreti)?
Se davvero vi fosse volontà di riformare e semplificare, basterebbe prendere i cahiers de dolèances che in questi anni i tecnici hanno accunulato.
Risultato: il legislatore fa (per metà) il suo lavoro, il tecnico deve fare per due.
Rispondi Autore: Sergio Pagano - likes: 0
01/09/2016 (15:55:12)
Condivido in toto quanto esposto dal collega Porreca relativamente al presunto voler semplificare la materia Sicurezza sul lavoro con questa proposta, che appare tanto incongrua ed intempestiva quanto fuori obiettivo.
E' indecente che professionisti esterni siano chiamati a certificare ciò che lo Stato non può, non sa, ed in alcuni casi non vuole, verificare, e tutto non certo con il fine di migliorare la sicurezza.
C'è chi non conosce, perchè non ne ha diretta conoscenza, il mondo del lavoro e dell'industria in particolare, ma si perita di legiferare al proposito, proponendo presunti sistemi e modalità innovative che sono uno sberleffo a cent'anni di progresso e cultura della sicurezza, che forse saranno vicine ad una cultura anglosassone, esclusivamente danaro dipendente, che è ben diversa dalla nostra, antropocentrica e tutelante.
Se invece di inventare cose delle quali s'avverte punto necessità ci si concentrasse su aspetti ed aspettative più serie ed impellenti, con ogni probabilità si riuscirebbe a progredire un po'. Con un po' di lavoro (sic!) si possono migliorare tanti aspetti: perchè non cominciare ad emanare i decreti attuativi promessi e mai emanati, correggere le storture storiche, eliminare le vecchie leggi oramai sorpassaste (partendo dai Regi Decreti)?
Se davvero vi fosse volontà di riformare e semplificare, basterebbe prendere i cahiers de dolèances che in questi anni i tecnici hanno accunulato.
Risultato: il legislatore fa (per metà) il suo lavoro, il tecnico deve fare per due.
Rispondi Autore: Giuseppe Scarpino - likes: 0
03/09/2016 (10:44:36)
Concordo con Dubini.
Che dire? In Italia le semplificazioni in realtà non semplificano nulla. Poi, specialmente quando dette proposte vengono riprese da chi da una vita tratta - ed ha trattato anche ai massimi livelli - questa materia ... visti i risultati invece di prendere coscienza e lasciar perdere ... no, si persevera ... Ma questo sarebbe una sciocchezza se non fosse putroppo che dietro questo continuo ciarlatare in nuovi disegni fi legge ci sta il Diritto alla Salute e Sicurezza delle persone che cercano di portare pane ai propri figli. So bene che il discorso sarebbe ben più ampio soprattutto se pensiamo al deficit di cultura della sicurezza che da noi manca, ma purtroppo non è più sopportabile che ci si aspetti qualcosa di buono da proposte del genere che si sommeranno agli infiniti modi di interpretare le norme. Non credo che questo sia l'approccio che servirebbe.
Rispondi Autore: Marco Carpinella - likes: 0
04/09/2016 (18:25:36)
Siccome il datore di lavoro risulta già sempre molto propenso ad attuare tutto ciò che la normativa prevede, soprattutto dal punto di vista della sicurezza effettiva dei lavoratori piuttosto che del mero adempimento amministrativo, è abbastanza ragionevole pensare a delle modifiche e/o stravolgimenti che lo spronino a farlo ancor di più.

Quasi non so perché mi sembro leggermente ironizzante.
Rispondi Autore: Paolo M.Crivelli - likes: 0
05/09/2016 (10:15:05)
Preferirei che il nuovo testo unico passare dalla logica prescrittiva a quella prestazionale, permettendo di individuare per ogni tipologia di rischio il livello prestazionale richiesto analogamente a quanto fatto con il Codice di prevenzione incendi. Il livello prestazionale minimo definito sarebbe collegato con il sistema di prevenzione e protezione cogente sanzionabile.
La certificazione dovrebbe essere utilizzata solo nella logica della normativa volontaria ISO-HLS per interventi extra-lege che sulla base della valutazione rischi-opportunita' "Risk Based Thinking" sarebbe finanziabile da INAIL o attraverso riduzioni fiscali. Naturalmente chi certifica dovrebbe a sua volta essere certificato (figura diversa dal RSPP) con formazione maggiorata anche nel campo dell'audit di parte terza.
Rispondi Autore: pietro ferrari - likes: 0
05/09/2016 (18:29:05)
Sbaglierò, ma continuo a ritenere che il vero obiettivo del DDL Sacconi-Fucksia non sia quello di approdare in aula.
Rilevo peraltro che -al di la della mai attuata previsione nel DLgs.81/08- già sono presenti incentivi economici (gestiti da INAIL), sia sotto forma di sgravi contributivi che di finanziamento annuale a progetti. Entrambi -mi assumo la responsabilità di quanto sostengo- piuttosto di manica larga.
Il problema anche qui, caro Porreca, è che a Sacconi piace farsi bello coi vestiti degli altri (..così ammorbidisco un'espressione di uso comune ben più colorita).
cordialmente

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