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Interpello: la sorveglianza sanitaria nelle attività in smart working

Interpello: la sorveglianza sanitaria nelle attività in smart working
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Interpelli

08/02/2023

La Commissione interpelli risponde al seguente quesito: il datore di lavoro può nominare medici competenti ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori in smart working? Le premesse, la normativa e le risposte.

Roma, 8 Feb – I tanti mutamenti organizzativi nel mondo del lavoro connessi all’evoluzione della tecnologia e della digitalizzazione, notevolmente accelerati e diffusi negli anni delle emergenze pandemiche relative al virus SARS-CoV-2, possono portare con sé anche dubbi e incertezze relative all’applicazione di normative che raramente riescono a stare al passo dei cambiamenti.

 

E sicuramente uno di questi mutamenti che richiede un’oculata interpretazione della normativa riguarda il grande aumento delle attività svolte in smart working - in “ lavoro agile”, se vogliamo utilizzare i termini presenti nella legge n. 81/2017 - o in telelavoro.

 

Ad occuparsi di queste tematiche era già intervenuta nel 2021 la Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali (Divisione V) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con un Interpello ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. n. 124/2004 recante “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30”. Si tratta dell’ Interpello n. 3/2021 che aveva per oggetto “Collocamento obbligatorio: esclusione dalla base di computo dei lavoratori in smart working”.

 

Ma ancora, su questo tema, non era stati forniti pareri della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, istituita dall’art. 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

 

A dare qualche informazione su come interpretare la normativa, in materia di salute e sicurezza, in relazione alle attività in smart working, interviene l’Interpello n. 1/2023 pubblicato il primo febbraio 2023 e approvato nella seduta della Commissione del 26 gennaio 2023. Interpello che ha per oggetto “Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito alla ‘nomina del medico competente in relazione ai lavoratori in smart working’. Seduta della Commissione del 26 gennaio 2023”.

 

 

Nel presentarlo ci soffermiamo sui seguenti argomenti:


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Il quesito dell’interpello 1/2023 sulla nomina del medico competente

L’Interpello n. 1/2023 risponde ad una istanza di interpello della Confcommercio - Imprese per l'Italia che chiede il parere della Commissione Interpelli in merito alla: «(…) possibilità, per il datore di lavoro, di continuare attivamente, nonostante il periodo pandemico e in relazione all’utilizzo sempre maggiore del “lavoro agile”, ai sensi della L. 22 maggio 2017 n. 81, le attività di sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In particolare, al fine di garantire adeguate condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro anche nei confronti di lavoratori videoterminalisti che operano in smart working e che si trovano, attualmente, a svolgere attività lavorativa presso il proprio domicilio o, comunque, in luoghi anche molto lontani dalla propria sede di lavoro, si richiede se sia possibile, per il datore di lavoro (come pare, anche alla luce dell’attuale situazione pandemica e, in ogni caso, stante il massivo utilizzo del “lavoro agile”) individuare, con una apposita nomina, medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti, vicini al luogo ove gli stessi dipendenti ora continuano ad operare in regime di smart working, specificamente individuati per apposite aree territoriali (provincie e/o regioni) e appositamente nominati esclusivamente per tali aree e per le tipologie di lavoratori operanti da tali aree».

 

Dunque si vuole sapere, con l’istanza di interpello, se è possibile nominare “medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati” che siano più vicini ai lavoratori che operano in attività di lavoro agile, ad esempio senza obbligarli a recarsi presso la sede di lavoro in relazione alle attività normate dall’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008.

 

Le premesse della Commissione Interpelli

Per fornire il suo parere la Commissione Interpelli fa alcune premesse normative con particolare riferimento a quanto indicato nel decreto legislativo n. 81/2008 e nella legge n. 81/2017.

 

La Commissione premette che:

- l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lettera h), definisce il “medico competente” come: “medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto”; la lettera m) dello stesso comma definisce la “sorveglianza sanitaria” come: “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”; la lettera t) definisce “unità produttiva": “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”;

- l’articolo 3, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Campo di applicazione” al comma 10 prevede che: “A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui all'Accordo-Quadro Europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le Direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali”;

- l’articolo 18, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, al comma 1, lettera a), pone, in capo al datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 del citato decreto (e ai dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite), l’obbligo di “nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo”;

- lo stesso articolo 18, comma 2, stabilisce che “Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza”;

- l’articolo 25, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del medico competente”, al comma 1, lettera a) stabilisce che il medico competente: “collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale”, inoltre la lettera b) dello stesso comma prevede che il medico competente “programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati”;

- l’articolo 39, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Svolgimento dell’attività di medico competente” al comma 6, prevede che: “Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento”;

- l’articolo 22, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” dispone che: “Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro”.

 

L’interpello 1/2023: la risposta della Commissione Interpelli

Veniamo ora alla risposta della Commissione Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) e in relazione alla nomina del medico competente per i lavoratori in smart working.

 

La Commissione ritiene che, “ai sensi dell’art. 39 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, il datore di lavoro possa nominare più medici competenti, individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento, per particolari esigenze organizzative nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi di imprese nonché qualora emerga la necessità in relazione alla valutazione dei rischi. Pertanto, la nomina di più medici competenti, a parere di questa Commissione, non può che essere ricondotta nell’ambito della suddetta previsione normativa”.

 

Resta fermo che – continua l’interpello – “qualora trovi applicazione la citata disposizione, ogni medico competente, verrà ad assumere tutti gli obblighi e le responsabilità in materia ai sensi della normativa vigente”. E conclude che, in linea generale, “si osserva che dovrà essere cura del datore di lavoro rielaborare il documento di valutazione dei rischi nei casi di cui all’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo, n. 81 del 2008”.    

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 1/2023 del 26 gennaio 2023, pubblicato il 1° febbraio 2023 con risposta al quesito della Confcommercio - Imprese per l'Italia – oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito alla “nomina del medico competente in relazione ai lavoratori in smart working”. Seduta della Commissione del 26 gennaio 2023.

 


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