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Il libretto formativo del cittadino

Il Libretto Formativo è uno strumento di documentazione trasparente e formalizzata di dati, informazioni, certificazioni, utilizzabile dall'individuo nel suo percorso di apprendimento, crescita e mobilità professionale. Le caratteristiche e le utilità.

Roma, 21 Gen – Con i termini lifelong e lifewide learning si fa riferimento alla possibilità, alla necessità per ciascun cittadino di potersi formare, di poter valorizzare le proprie esperienze e poter apprendere in modo continuo esercitando i propri diritti di cittadinanza e di sviluppo professionale.
Di questo tema e con riferimento specifico al libretto formativo del cittadino, strumento fondamentale per la trasparenza dell'apprendimento e per un’adeguata gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, si parla in un intervento che si è tenuto al seminario del 25 giugno 2012 “ Il ‘Patentino’ ovvero l’abilitazione all’utilizzo delle attrezzature speciali”. Il seminario - organizzato dalla Commissione Sicurezza dell’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma in collaborazione la Pianeta Sicurezza S.r.l. - aveva lo scopo di dare informazioni  sulla sicurezza delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari. Attrezzature per le quali il nuovo accordo Stato-Regioni prevede una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici.
 
In “Il libretto formativo del cittadino”, a cura dell’Ing. Maurizio Bella, vengono innanzitutto indicati alcuni  necessari riferimenti normativi relativi al libretto:
- Accordo Stato Regioni del 18 febbraio 2000: è indicato il Libretto Formativo come strumento per documentare il curriculum formativo e le competenze acquisite;
- Decreto Min. Lav. Prev. Soc. n. 174/2001 del 31 maggio 2001 sul sistema di certificazione delle competenze nella formazione professionale: “si ribadisce che nel Libretto Formativo del Cittadino devono essere riportate le certificazioni delle competenze effettuate”;
- D. L.vo n. 276 del 10/9/2003: “fornisce una definizione del Libretto Formativo del Cittadino, rendendo operativa la finalità di valorizzare le competenze individuali e l’esperienza professionale”;
- Accordo Quadro Stato-Regioni del 28 ottobre2004, (Conf. Unif. art. 8 del D.L.vo n. 281 28/8/1997): “Libretto formativo del cittadino quale dispositivo per la raccolta di documentazione e certificazioni”;
- Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 15/12/2004;
- Decreto Min. Lav. Polit. Soc e M.I.U.R. del 10 ottobre 2005 “con il quale è stato adottato il modello standard del Libretto Formativo nazionale”.
 
Il Libretto Formativo come “strumento di documentazione trasparente e formalizzata di dati, informazioni, certificazioni, utilizzabile dall'individuo nel suo percorso di apprendimento, crescita e mobilità professionale” può avere diverse funzioni.
È una “carta d'identità per muoversi sia sul territorio nazionale, sia attraverso le diverse esperienze di apprendimento e lavoro, permette di affrontare percorsi formativi e lavorativi differenziati, di “sapersi orientare e muovere nella vita e nel lavoro”.
In particolare il Libretto può essere considerato il corrispettivo italiano di Europass, cioè del “passaporto delle qualifiche e delle competenze che favorisce la ‘portabilità’ delle stesse in Europa”.
 
Il relatore sottolinea che in uno scenario “caratterizzato sempre più dall’economia della conoscenza”, il libretto può essere una “fondamentale opportunità di apprendimento per tutti i soggetti che operano, nel territorio nazionale” a livello di “singoli individui, imprese ed istituzioni”.
Si fa riferimento poi al “principio di cumulabilità valido nella formazione per tutto l’arco della vita (Longlife Learning)”, alla “tematica relativa all’individuazione, valutazione certificazione e riconoscimento delle competenze e dei crediti formativi nell’ambito del sistema integrato della formazione, istruzione e lavoro”. Nonché al processo di “progressiva integrazione e di graduale connessione tra:
 - i sistemi dell’istruzione,
- i sistemi della formazione professionale,
- i sistemi delle politiche attive del lavoro”.
L’intervento fa riferimento anche al tema della “tracciabilità e spendibilità delle competenze acquisite dal cittadino e dal lavoratore nei diversi ambiti in cui avvengano i processi di apprendimento (formali, non formali o informali)”.

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Con queste condizioni – continua il relatore – “risulta attuabile la mobilità riconosciuta al cittadino di muoversi orizzontalmente e verticalmente, tra diversi sistemi (istruzione, formazione e lavoro), tra diverse filiere all’interno dei sistemi (obbligo formativo, apprendistato, istruzione tecnica superiore ecc.).  Viene insomma “riconosciuta la spendibilità dei crediti via via maturati, quale che sia il sistema in cui sono stati acquisiti”.
 
Il Libretto formativo si distingue poi da:
- “Portfolio delle competenze: strumento di uscita dal Sistema dell’istruzione;
-scheda anagrafico-professionale, di natura amministrativa, costituendo il supporto informativo nell’erogazione di servizi da parte dei soggetti competenti in materia di servizi al lavoro, come definiti dal D.Lgs. 297/2002, e la base per lo scambio di informazioni nell’ambito della Borsa continua nazionale del lavoro; per favorire l'incontro domanda-offerta di lavoro;
 - curriculum vitae europeo, strumento di trasparenza completamente ‘autogestito’ dalla persona, che ne resta l’unica responsabile (con un valore sociale dello stesso limitato).
 
Il Libretto Formativo, in formato cartaceo ed elettronico e “pensato per essere fruibile e gestibile da diversi soggetti, viene gestito e rilasciato a cura delle Regioni e Province Autonome nell'ambito delle loro esclusive competenze in materia di formazione professionale e certificazione delle competenze”.
Il Libretto è stato introdotto in via sperimentale in alcune Regioni: la “sperimentazione è stata svolta nel biennio 2006/2007 con modalità di applicazione differenziate nelle singole Regioni, ma secondo un piano di lavoro comune e condiviso coordinato dall’Isfol”.
 
Il relatore presenta poi un modello di Libretto – che vi invitiamo a visionare nel documento agli atti - articolato in due sezioni di diversa ampiezza e composizione:
-prima sezione: “riguarda le principali informazioni personali connesse ai dati anagrafici, le diverse tipologie di esperienze lavorative/professionali, i titoli di studio e di formazione professionale conseguiti e le diverse esperienze formative conseguite”; 
-seconda sezione: “dedicata alla descrizione della persona mediante il linguaggio delle competenze, onde formalizzare il patrimonio di competenze e conoscenze acquisito nei diversi contesti di vita e di lavoro. Il format rende ragione della attuale parzialità dello strumento e, di conseguenza, ne restituisce evidenza. In assenza di un sistema nazionale di standard minimi per la descrizione, il riconoscimento e la certificazione delle competenze, il quadro ricostruito mediante un percorso assistito dovrà evidenziare:
- quali competenze hanno già avuto una validazione, in quanto presupposto di titoli e certificazioni in uscita a percorsi formativi formali, e
- quali conoscenze, invece, non hanno ancora ricevuto alcuna forma di validazione, riconoscimento, certificazione, pur emergendo quale componente importante della personalità”.
 
È evidente che per le competenze descritte, “devono essere indicate le evidenze: che supportano tale descrizione; che ne comprovano il possesso. Se non sono disponibili documenti di supporto è possibile o non registrare la competenza o registrarla indicando ‘autodichiarazione’. Per quanto concerne le competenze non certificate in ambito formativo, le evidenze a supporto, almeno in fase transitoria, non avendo un uguale livello di ‘certezza condivisa’ assumeranno un ‘valore’ diverso rispetto a quelle costituite da certificazioni (ovvero quelle la cui certezza è data da un sistema di regole condivise)”.
 
Il relatore si sofferma nel dettaglio sulle varie tipologie di documenti (titoli di istruzione e formazione rilasciati dal MIUR o dalle Regioni, certificazioni e attestazioni formative, documenti rilasciati in ambito professionale o lavorativo, altra documentazione).
 
L’intervento indica che il Libretto è “utile e fruibile dal mercato del lavoro e dal sistema dell'education, ma è primariamente uno strumento di valorizzazione della persona, che volontariamente sceglie di utilizzarlo, nonché riconoscibile dalle istituzioni per la garanzia e la tutela dei soggetti”.
 
Per concludere sono riportate le utilità più rilevanti del Libretto Formativo:
-per il mercato del lavoro e per il sistema delle imprese: il Libretto rappresenta uno strumento di informazione, finalizzato a: “evidenziare in modo omogeneo ed attendibile il percorso formativo e professionale del soggetto, dando visibilità al patrimonio complessivo della persona e ai suoi punti di forza; facilitare la riconoscibilità di professionalità e competenze individuali all'interno di un percorso di inserimento (ad esempio nei contratti di apprendistato) e mobilità lavorativa (ad esempio nelle varie forme di contratto flessibile)”;
-utilità per la persona: il Libretto formativo rappresenta uno “strumento di comunicazione che risponde a tre obiettivi principali: fornire informazioni sul soggetto e sul suo curriculum di apprendimento formale, non formale e informale, per la ricerca di un lavoro, per la mobilità professionale e per il passaggio da un sistema formativo all'altro; rendere riconoscibili e trasparenti le competenze comunque acquisite e sostenere in questo modo l'occupabilità e lo sviluppo professionale; aiutare gli individui a mantenere consapevolezza del proprio bagaglio culturale e professionale anche al fine di orientare le scelte e i progetti futuri”;
-utilità per le istituzioni: il Libretto formativo rappresenta uno “strumento di garanzia finalizzato a: formalizzare e definire standard minimi di un servizio utile alla concreta valorizzazione delle esperienze e competenze della singola persona espresse in un quadro sintetico in funzione di una loro migliore spendibilità; garantire - anche in una dimensione europea - la trasparenza e la leggibilità delle informazioni e dei dati formativi e professionali della persona, anche attraverso la condivisione di un linguaggio istituzionale delle competenze; garantire la visibilità delle competenze e delle esperienze maturate dagli individui in una logica di mobilità geografica e professionale e di apprendimento su tutto l'arco della vita”.
 
 
 
Il libretto formativo del cittadino”, a cura dell’Ing. Maurizio Bella, intervento al seminario formativo “Il ‘Patentino’ ovvero l’abilitazione all’utilizzo delle attrezzature speciali” (formato PDF, 480 kB).
 
Modello di Libretto Formativo del cittadino”, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (formato PDF, 142 kB).
 
 
 
Tiziano Menduto


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Rispondi Autore: Felice Zico - likes: 0
22/08/2016 (12:49:09)
Salve, il medico di lavoro ha fatto una denuncia all'INAIL per malattia professionale (acufene), ho fatto domanda c/o INAIL, sono stato convocato per la visita, ma chiedono il libretto di lavoro, che io sappia il libretto di lavoro non si usa più o meglio non viene più timbrato dal collocamento, eventualmente come lo si richiede? Potrebbe andar bene anche l'estratto conto contributivo INPS? o come riportato in questo articolo bisogna richiedere il "libretto formativo del cittadino" c/o il centro per l'impiego? Grazie

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