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Fitosanitari e sicurezza: la formazione per utilizzatori professionali

Fitosanitari e sicurezza: la formazione per utilizzatori professionali

Un intervento si sofferma sul Piano d'Azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Il D.Lgs. 150/2012, il decreto del 22 gennaio 2014 e il sistema di formazione per utilizzatori professionali, distributori e consulenti.

Lodi, 22 Giu – L’esigenza di garantire uno sviluppo sostenibile alla nostra società caratterizza le attività di molti settori produttivi e accresce la consapevolezza dei consumatori sulle tematiche ambientali. E il merito di questa rinnovata coscienza ecologica è “da attribuire all’azione costante del legislatore europeo, che attraverso il VI Programma di Azione per l’Ambiente (2002-2012) ha cercato di prendere in considerazione e normare tutti gli aspetti legati alla protezione dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile al fine di garantire una base comune per tutti i Paesi membri”. E in quest’ambito “si colloca anche l’azione promossa in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”.
 
Ad affermarlo e a presentare la normativa nazionale e il Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari è un intervento al convegno “ Salute e sicurezza in agricoltura e selvicoltura. Le prospettive. Il piano 2014-2018” che si è tenuto a Lodi l’8 settembre 2015.

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Nell’intervento “Prodotti Fitosanitari: la politica dei controlli”, a cura  dell’Ing. Mario Fargnoli  (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale dello sviluppo rurale - Ufficio DISR III), si presenta, ad esempio, il D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione  della  direttiva  2009/128/CE  che  istituisce  un  quadro  per  l'azione  comunitaria  ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”.
 
Il relatore indica che il D.Lgs. 150/2012 “non introduce una nuova disciplina in materia di uso di prodotti fitosanitari (già oggetto di precedenti atti legislativi, quali p.es. il D.P.R. 290/2001), ma la riorganizza secondo un approccio olistico improntato alla definizione di obiettivi minimi che devono essere garantiti in tutti settori che direttamente o indirettamente afferiscono all’uso di prodotti fitosanitari in azienda”. In particolare il quadro generale delineato dal decreto “coinvolge differenti discipline (e relativi impianti normativi), che vanno dalle pratiche agronomiche ambientali (p.es. Condizionalità), alla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), alla sicurezza delle macchine (Direttiva Macchine), alla tutela delle acque (Direttiva 2000/60/CE), ecc”.
 
Si segnala che la struttura del decreto “riprende, per quanto possibile, lo schema della direttiva 2009/128//CE attraverso un breve articolato, corredato da tre allegati” e le modalità di intervento che devono essere implementate sono “rimandate alla predisposizione di un Piano d’Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (art. 6), che ha il compito di definire gli obiettivi, le misure, le modalità e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità”. Inoltre si indica che lo schema proposto per l’applicazione di tali principi “segue un approccio di tipo gestionale, prevedendo un sistema di verifica e controllo dell’attuazione attraverso la definizione di una serie di indicatori di valutazione (art. 22, comma 1) da individuare nell’ambito del PAN, che si accordano con indicatori di rischio armonizzati (art. 22, comma 2) già previsti dalla direttiva”.
 
La relazione si sofferma poi sul Decreto 22 gennaio 2014 relativo all’adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.
 
Se l’intervento riporta varie indicazioni tratte dal Piano di azione nazionale, noi ci soffermiamo oggi sugli aspetti relativi alla sistema di formazione.
 
Si indica (A.1.1) che è “istituito un sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti”. Un sistema che riguarda sia la formazione di base che l'aggiornamento periodico.
In particolare le regioni e le province autonome “provvedono al rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti. I certificati di abilitazione sono validi per cinque anni e alla scadenza vengono rinnovati, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento. I certificati di abilitazione sono validi su tutto il territorio nazionale”.
 
E con riferimento ai “certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita” (A.1.2) è a decorrere dal 26 novembre 2015 che “il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari costituisce requisito obbligatorio per chiunque intenda acquistare e/o utilizzare i prodotti fitosanitari destinati a utilizzatori professionali”. E a decorrere dal 26 novembre 2015, il “certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari costituisce un requisito obbligatorio per la distribuzione sul mercato (all'ingrosso o al dettaglio) di tutti i prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori professionali. Per i prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali il venditore è tenuto a fornire informazioni sui rischi per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro uso”.
 
Veniamo brevemente ai “requisiti di accesso ai corsi di formazione per utilizzatore professionale e distributore” (A.1.4).
Il Piano riporta che i certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari “possono essere rilasciati a coloro che abbiano compiuto 18 anni. Possono partecipare ai corsi di formazione anche soggetti provenienti da regioni o province autonome differenti da quelle che hanno organizzato i corsi medesimi. L'esame per il rilascio del certificato di abilitazione deve comunque essere sostenuto nella regione o provincia autonoma in cui il soggetto ha seguito il corso di formazione”.
 
Quali sono i soggetti esentati dall'obbligo della frequenza ai corsi di formazione per utilizzatori professionali?
 
Sono esentati (A.1.7) dall'obbligo di frequenza del corso di formazione i “soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie. Ai fini dell'acquisizione della suddetta abilitazione, i soggetti interessati sono comunque tenuti a superare l'esame di abilitazione. Gli stessi soggetti sono tenuti, inoltre, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento ai fini del rinnovo dell'abilitazione”.
 
Veniamo infine alle “modalità di rinnovo dei certificati di abilitazione”.
 
In relazione agli utilizzatori professionali per ottenere il rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, i “soggetti interessati sono tenuti a partecipare a specifici corsi, o iniziative di aggiornamento. La relativa attività viene effettuata anche attraverso corsi basati su un sistema di crediti formativi da completare nell'arco dei 5 anni di validità dell'abilitazione. Al termine dei suddetti percorsi formativi verrà rilasciato ‘un attestato di aggiornamento’. I corsi di formazione propedeutici al rilascio delle abilitazioni devono avere una durata minima di 20 ore per gli utilizzatori professionali. I corsi di aggiornamento, necessari per rinnovare ogni 5 anni le medesime abilitazioni, devono avere una durata minima di 12 ore”.
 
 
Prodotti Fitosanitari: la politica dei controlli”, a cura  dell’Ing. Mario Fargnoli  - Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale dello sviluppo rurale - Ufficio DISR III, intervento al convegno “Salute e sicurezza in agricoltura e selvicoltura. Le prospettive. Il piano 2014-2018” (formato PDF, 1.37 MB).
 
 
Tiziano Menduto
 
 
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