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Riunioni periodiche: consigli, temi da trattare e modelli di verbale

Riunioni periodiche: consigli, temi da trattare e modelli di verbale
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: RLS

08/11/2016

Alcuni interventi si soffermano sulle riunioni periodiche, sul ruolo degli RLS e su quanto riportato nella normativa. I temi da affrontare, la preparazione dell’incontro, i risultati di un questionario e uno schema di verbale della riunione.


Milano, 8 Nov – In un precedente articolo di PuntoSicuro abbiamo ricordato come la riunione periodica, un adempimento importante per la gestione dei rischi e a cui si fa riferimento nel Decreto legislativo 81/2008 (art. 35), possa essere a volte un’esperienza scoraggiante. Ad esempio perché non viene convocata, perché mancano importanti interlocutori, perché non si riescono ad affrontare i temi rilevanti, …



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Per parlare ancora di riunione periodica, in relazione al ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), e dare utili indicazioni per farla diventare un’esperienza incoraggiante e, specialmente, utile, torniamo a presentare il seminario “Il ruolo degli RLS nella riunione periodica” che si è tenuto a Milano il 29 giugno 2016 presso il “ Centro per la Cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita”.  

 

Ci soffermiamo in particolare sull’intervento/documento “Riunione periodica: alcuni consigli”, a cura di Giorgio Ortolani ( Filcams-Cgil), che ricorda agli RLS chedi solito è “a fine anno che vengono convocate le riunioni periodiche”, riunioni a cui devono partecipare obbligatoriamente: “datore di lavoro o suo delegato, RSPP, Medico Competente (ove previsto) rappresentante/i lavoratori per la sicurezza”. Tuttavia “nulla vieta che possano parteciparvi altre figure”.

 

Si sottolinea che per queste riunioni “prepararsi prima è indispensabile”: infatti gli RLS “partecipano alle riunioni non solo per ascoltare, ma per portare la voce dei lavoratori”. 

 

Si ricorda poi che il comma 2 dell’art 35 recita: ‘Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:

a) il documento di valutazione dei rischi;

b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;

c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;

d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute’.

 

E l’intervento affronta tutti e quattro i punti riportati nel comma e, rivolto agli RLS, indica:

 

a) valutazione dei rischi: “se non è ancora stata consegnata copia del DVR si richiede che ciò venga fatto magari inviando lettera prima della riunione” (nell’intervento sono riportate anche indicazioni per visualizzare elementi giurisprudenziali sul tema). “Se non ve la consegnano, fate mettere a verbale che a vostro parere è stato violato art 18 comma 1 lettera o) del Dlgvo 81/08”. Inoltre il documento ricorda che la riunione, o altra riunione specifica, dovrebbe affrontare anche il tema della valutazione del rischio stress lavoro correlato;

 

b) infortuni e malattie professionali: “l’andamento degli infortuni, delle malattie professionali e i risultati della sorveglianza sanitaria vengono spesso trattati in modo superficiale e senza alcuna documentazione scritta”. Il relatore ricorda che l’art 25 comma 1 lettera i) recita: ‘il medico competente comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori’. È dunque bene verificare “se le scadenze delle visite periodiche previste nel protocollo di sorveglianza sanitaria sono rispettate”;

 

c) dispositivi di protezione individuale: “sui DPI va verificato prima della riunione se i lavoratori sono stati informati su tutti i DPI indicati nel DVR e se sono stati formati al loro uso. Inoltre se hanno ricevuto precise informazioni: sulla loro sostituzione quando sono usurati (art 77 co 4 lett.a), sulla pulizia degli stessi DPI di uso collettivo (art 77 co 4 lett. d), sulle procedure aziendali per la sostituzione dei DPI quando questi non sono adatti al lavoratore (art 76 co 2);

 

d) formazione: “spesso non se ne parla o ci sono diciture del tipo ‘il responsabile del SPP comunica che l’azienda ha informato e formato oppure ha in progetto di informare e formare il personale’. I RLS devono intervenire su tempi, modi e programmi della formazione cosi come previsto dalla norma”. Si ricorda che al RSPP “spetta proporre (proporre non disporre) i programmi di formazione” (art 33 D.Lgs. 81/2008)”.

 

Viene poi sottolineato che l’art 28 indica che la valutazione dei rischideve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro’. Si invita dunque a tener conto anche del genere, dell’ età dei lavoratori, nel fare il DVR. E il riferimento alla tipologia contrattuale è uno strumento in più per aumentare l’attenzione allo “sterminato mondo di lavoratori precari o meno garantiti che lavorano al nostro fianco”.

Si ricorda poi che il DVR ‘può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato’ (art. 28, comma 2).

 

Per concludere questo excursus sul tema delle riunioni periodiche, segnaliamo che tra gli atti del seminario è presente anche un questionario che l’ ATS Milano ha proposto ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sulla gestione della riunione periodica e i dati elaborati relativi ai risultati.

 

Riportiamo infine, come inserito tra i documenti del seminario, uno Schema di verbale della riunione periodica proposto dall’ ATS di Bergamo e condiviso nella Commissione Provinciale ex art.7 D.Lgs. 81/2008.

 

 

Riunione periodica: alcuni consigli”, a cura di Giorgio Ortolani (Filcams-Cgil), intervento/documentorelativo al convegno “Il ruolo degli RLS nella riunione periodica” (formato PDF, 156 kB).

 

ATS Milano, “ Questionario per i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sulla gestione della riunione periodica” (formato PDF, 166 kB).

 

ATS Milano, “ I risultati relativi al questionario”, prima elaborazione (formato PDF, 2.29 MB).

 

ATS Bergamo “ Schema di verbale della riunione periodica per la prevenzione e protezione dai rischi (Art. 35 D. Lgs. 81/2008)” (formato DOC, 72 kB).

 

 

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro su ruolo, compiti e responsabilità degli RLS

 

 

Tiziano Menduto



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Rispondi Autore: Federico Trolese - likes: 1
08/11/2016 (06:36:39)
Da ricordate inoltre quanto definito nel comma 3 dell'art. 35 del testo unico:
3. Nel corso della riunione possono essere individuati:
a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione.
Sono tutti argomenti e momenti di incontro che spesso vengono disattesi, ma che risultano di notevole importanza in una organizzazione aziendale, a prescindere se ha attivo un sistema di gestione integrato o meno.

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