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Comparto edile: la documentazione da tenere in cantiere

Comparto edile: la documentazione da tenere in cantiere
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Documentazione

29/11/2013

Un elenco della documentazione da tenere in cantiere riporta informazioni sui documenti per pianificare in sicurezza delle attività o inerenti gli obblighi di trasmissione/comunicazione. Gli obblighi di carattere generale dell’impresa esecutrice.

Siracusa, 29 Nov – Per migliorare la comprensione della normativa vigente, favorire l’accesso ai documenti e fornire informazioni sui vari adempimenti richiesti, il nostro quotidiano on-line per la sicurezza ha presentato in questi anni diversi elenchi riassuntivi e vere e proprie  liste di controllo relativi alla documentazione da produrre e custodire nei luoghi di lavoro.
 
Un Comitato Paritetico Territoriale che spesso presenta utili strumenti pratici per il comparto edile è il  C.P.T. di Siracusa, nato nel 1997 con accordo tra la Sezione Costruttori Edili dell’ANCE della provincia di Siracusa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori edili.
Il CPT siracusano ha realizzato anche un utile guida per adempiere agli obblighi di tipo documentale, aggiornata nel mese di aprile 2013, un “Elenco non esaustivo della documentazione da tenere in cantiere”.

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In questo elenco è riportata la:
- documentazione inerente la pianificazione in sicurezza dell’attività di cantiere;
- documentazione relativa ad obblighi di trasmissione/comunicazione.
Inoltre sono riportati gli obblighi di carattere generale dell’impresa esecutrice.
E viene presentata anche la documentazione necessaria relativa a:
- documenti di tipo amministrativo;
- documentazione relativa a macchine ed attrezzature;
- impianti elettrici, di messa a terra e protezione dalle scariche atmosferiche;
- sostanze pericolose.
Per ogni documento è presente la descrizione, i riferimenti normativi e la competenza.
 
A titolo esemplificativo riprendiamo quanto riportato in merito alla documentazione inerente la pianificazione in sicurezza dell’attività di cantiere:
 
- PSC - Piano di sicurezza e coordinamento ed eventuali modifiche e aggiornamenti a cura del CSE. “Per cantieri ricadenti nella casistica prevista dall’art. 90, commi 3 e 5 del D.Lgs. 81/08”. I contenuti minimi del PSC devono rispettare l’All. XV del D.Lgs. 81/08 (competenza: Committente);
- PSS - Piano sostitutivo di Sicurezza. “Da redigere in assenza di PSC solo per i lavori pubblici”.  (competenza: impresa);
- POS - Piano Operativo di Sicurezza “aggiornato con: verbali di consegna dei DPI; documenti attestanti la formazione ed informazione erogata ai lavoratori. Il POS deve essere redatto sia dall’impresa affidataria che dalle imprese esecutrici per i lavori di competenza [Art. 96, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 81/08]”. I contenuti minimi del POS devono rispettare l’All. XV, punto 3.2.1. del D.Lgs. 81/08 (competenza: impresa);
- Pi.M.U.S. - Piano di montaggio uso e smontaggio del ponteggio, con: “identificazione delle squadre addette al montaggio con relativi attestati di formazione abilitanti (contenuti dettati dall’Allegato XXI al D.Lgs. 81/08); disegni esecutivi contestualizzati del ponteggio o progetto con relazione di calcolo a firma di Ing. o Arch. abilitato (art. 133 del D.Lgs. 81/08); check list di controllo dei ponteggi metallici (All. XIX al D.Lgs. 81/08). La redazione del PiMUS è un obbligo a carico del DdL dell’impresa che monta e smonta i ponteggi. Nel caso in cui in questa attività concorrano più imprese potrà essere realizzato un solo PiMUS a firma dei DdL delle imprese interessate. In tal caso nel PiMUS saranno descritte le modalità di coordinamento tra le diverse imprese”. I contenuti minimi del PiMUS devono rispettare l’Allegato XXII del D.Lgs. 81/08 (competenza: impresa);
- Programma di demolizione (da integrare nel POS). “Viene redatto nel caso di opere di demolizione e contiene, oltre alla successione dei lavori, le scelte operative dell’impresa in relazione ai propri mezzi ed alla propria organizzazione” (competenza: impresa);
- Piano Antinfortunistico (integrabile nel POS). “Per realizzazione di strutture ad elementi prefabbricati in cemento armato e c.a. precompresso. Deve contenere: a) piano di lavoro con descrizione delle operazioni; b) procedure di sicurezza; c) la cronologia degli interventi nel caso di più imprese”. Riferimento: Circolare Min. Lav. e Prev. Soc. n. 13/82 (competenza: impresa);
- Piano di Lavoro per lavori di demolizione o rimozione dell’amianto. “Il Piano deve essere trasmesso all’ASP (Azienda sanitaria provinciale, ndr) almeno 30 gg. prima dell’inizio dei lavori. Contenuti specificati dall’art. 256, comma 4 del D.Lgs. 81/08” (competenza: impresa);
- Progetto di armature provvisorie per grandi opere comprensivo di disegni esecutivi redatti da ingegnere o architetto. “Centine per ponti ad arco o armature di coperture ad ampia luce e simili”. Rif.: Art. 142 del D.Lgs. 81/08 (competenza: impresa);
- Accordo Interaziendale o Piano di Coordinamento di gru interferenti. “Contenente anche precise istruzioni ed informazioni trasmesse ai manovratori addetti alle operazioni di movimentazione. Lettera circolare Min. Lav. 12/11/2004, prot. n. 22856” (competenza: impresa).
 
Rimandandovi alla lettura del documento originale, ci soffermiamo infine sugli obblighi di carattere generale dell’impresa esecutrice
 
- nomina del medico competente;
- nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) corredata dall’attestato di frequenza a specifico corso abilitante di cui all’art. 32 del D.Lgs. 81/08;
- nomina dell’addetto emergenza incendio corredata dall’attestato di frequenza a specifico corso abilitante di cui all’art. 37, comma 9 del D.Lgs. 81/08. I contenuti sono definiti dall’All. IX del D.M. 10 Marzo 1998;
- nomina dell’addetto al primo soccorso corredata dall’attestato di frequenza a specifico corso abilitante di cui all’art. 37, comma 9 del D.Lgs. 81/08. Contenuti definiti dall’art. 3 del D.M. 15 Luglio 2003, n. 388;
- Verbale di assemblea dei lavoratori per l’elezione dell’RLS ed attestato di frequenza a specifico corso di formazione previsto dall’art. 37, commi 10 e 11 del D.Lgs. 81/08. In caso di mancata elezione: Documentazione con la quale l’azienda dimostra di aver informato i propri lavoratori del loro diritto di eleggere il RLS;
- nomina del preposto di cantiere e attestato di frequenza ad un corso di formazione in materia di salute e sicurezza come previsto dall’art. 37, comma 7 del D.Lgs. 81/08;
- nomina preposto addetto alla sorveglianza dei ponteggiatori e attestato di frequenza a specifico corso abilitante di cui all’art. 136, comma 7 e con i contenuti previsti dall’All. XXI al D.Lgs. 81/08. Art. 136, comma 6 del D.Lgs. 81/08;
- attestati di formazione di base in materia di sicurezza dei lavoratori edili. Durata 16 ore per lavoratori al primo ingresso nel settore edile (art. 91 CCNL per l’edilizia). Durata 8 ore per tutti i lavoratori edili (art. 87 CCNL);
- Verbali di informazione aziendale trasmessa ai lavoratori;
- Verbali di consegna DPI ai lavoratori;
- giudizi di idoneità alla mansione relativi ai lavoratori impiegati redatti dal Medico Competente.
 
Ricordiamo per concludere che l’elenco prodotto dal C.P.T. di Siracusa è precedente all’entrata in vigore del Decreto del Fare-Legge n. 98/2013 e alle recenti modifiche al decreto 81.
 
Riportiamo alcuni articoli di PuntoSicuro sulle modifiche del Decreto del fare in materia di salute e sicurezza:
 
 
 
Comitato Paritetico Territoriale di Siracusa, “ Elenco non esaustivo della documentazione da tenere in cantiere”, documento aggiornato al 24 aprile 2013 (formato PDF, 124 kB).
 
 
RTM
 
 
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Rispondi Autore: Glauco Cozzi - likes: 0
19/11/2018 (20:10:28)
Ci sono molti articoli inerenti la documentazione obbligatoria da tenere in cantiere. In molti articoli viene citato il contratto di appalto, facendo riferimento al codice civile, al Codice Appalti e in ultimo all'art. 26 del T.U. Sinceramente a mio modesto avviso non viene espressamente richiamato l'obbligo di custodire in cantiere una copia del contratto in nessuno di questi tre casi. Potreste darmi il vostro parere?

Dott. ing. Glauco Cozzi

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