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Decreto 81/08: sulla nuova definizione di responsabile dei lavori

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sanità e servizi sociali

07/10/2008

Approfondimento circa il Titolo IV "Cantieri temporanei o mobili" del Decreto legislativo 81/08 sulla nuova definizione di responsabile dei lavori. A cura della Direzione Sanità della Regione Piemonte.

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Riportiamo di seguito la prima parte di un approfondimento relativo al Titolo IV  "Cantieri temporanei o mobili" delD.Lgs. 81/08, pubblicato nel numero di agosto delBollettino Regionale sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro “Io scelgo la sicurezza” a cura della Direzione Sanità, Prevenzione Sanitaria ambienti di vita e di lavoro della Regione Piemonte.
 
 
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L’articolo è a cura di di M. Montrano e G. Porcellana (ASL TO3).
 
Il Titolo IV del Dlgs 81/08: Cantieri temporanei o mobili.
Prima Parte: la nuova definizione di responsabile dei lavori.
 
Nell’ambito del riassetto e riforma delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, operata con il D.lgs. 81/2008 in attuazione delle legge delega n. 123/2007, le prescrizioni di sicurezza da attuare nei cantieri temporanei o mobili sono quelle che hanno subito le maggiori innovazioni. Il nuovo provvedimento legislativo, che ha abrogato con l’art. 304 comma 1 lettera a) il D.lgs. 14/8/1996 n. 494, dedica ai cantieri temporanei o mobili l’intero capo I del titolo IV negli articoli che vanno dal n. 88 al n. 104. Volendo esaminare solo alcune delle principali modifiche introdotte e senza avere la pretesa di essere esaustivi, si ritiene di dover segnalare alcune criticità che emergono a una prima lettura del decreto.
 
Scorrendo velocemente il campo di applicazione (art. 88), che rimane sostanzialmente invariato rispetto alla precedente normativa, già l’articolo 89 (definizioni) introduce un primo elemento di novità sulla nuova definizione di responsabile dei lavori. Il legislatore, nel ribadire che tale soggetto è “incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell’esecuzione dell’opera”, ha intenzionalmente eliminato la locuzione “che può essere” che era presente nel D.lgs. 494/ 96 ed era stata introdotta dal D.lgs. 528/99, e la locuzione “della esecuzione”, precisando anche che “tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera”.
 
Nell’ambito degli appalti pubblici, di cui al del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori rimane il responsabile unico del procedimento. La nuova definizione modifica in maniera strutturale la funzione del responsabile dei lavori che, secondo la nuova impostazione, sembra essere una figura obbligatoria, almeno in alcuni ambiti. Per meglio chiarire tale concetto occorre effettuare una breve analisi storica della definizione di responsabile dei lavori. Come è noto, la prima versione del D.lgs. 494/96 stabiliva che il responsabile dei lavori era il “soggetto incaricato dal committente per la progettazione o per l’esecuzione o per il controllo dell’esecuzione dell’opera”. Tale definizione, all’alba dell'entrata in vigore del D.lgs. 494/96 (24/03/1997), portava a qualificare tale figura come obbligatoria. Solo pochi giorni prima della entrata in vigore del decreto, il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 41 del 18 marzo 2007, precisava che la designazione di un responsabile dei lavori era una facoltà e non un obbligo del committente “poiché gli adempimenti di cui agli articoli 3 e 11 (del D.lgs. 494/96 ndr) vengono posti indifferentemente a carico del committente o del responsabile dei lavori”. Se dubbio permaneva, questo veniva definitivamente chiarito grazie al D.lgs. 528/ 99 che, come già precedentemente indicato, introduceva la locuzione “che può essere”.
 
Ora, leggendo le nuove disposizioni legate al committente e al responsabile dei lavori, si nota che non tutti gli obblighi sono posti indifferentemente a carico di uno o dell’altro soggetto. In effetti, l’articolo 93 (Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori) pone obblighi (e responsabilità) al solo committente (primo comma) e al solo responsabile dei lavori (secondo comma). Inoltre, l’articolo 92 comma 1 lettera e) che stabilisce l’obbligo di segnalazione del coordinatore in fase di esecuzione, specifica che tale segnalazione, diversamente da quanto indicato dall’articolo 5 comma 1 lettera a) del D.lgs. 494/96, deve essere fatta “al committente e al responsabile dei lavori”. Da tale analisi emerge, quindi, che il legislatore ha ritenuto che, in alcuni ambiti, la presenza del responsabile dei lavori sia obbligatoria e necessaria, in altri, e specificatamente là dove gli adempimenti vengono posti indifferentemente a carico del committente o del responsabile dei lavori, lascia al committente la scelta di conferire un incarico o meno al responsabile dei lavori per lo svolgimento di tali adempimenti. Occorre però prestare attenzione: il conferimento di tale incarico non esonera il Committente delle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 90 (redazione del PSC e del fascicolo), 92 comma 1 lettera e) (obblighi di segnalazione del coordinatore in fase di esecuzione) e 99 (notifica preliminare). Tale lettura non scioglie, comunque, un nodo essenziale. Se è vero, come è vero, che il responsabile dei lavori “coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera”, il legislatore non indica quale progettista e quale direttore dei lavori sono interessati da tale definizione. È noto, infatti, che nell’ambito di un cantiere temporaneo o mobile vi può essere il progettista architettonico e il progettista strutturale, così come può essere presente il direttore dei lavori architettonico e il direttore dei lavori delle strutture in cemento armato.
 
In relazione alle incompatibilità già previste dal D.lgs. 494/96, con il D.lgs. 81/2008 viene specificato che il ruolo di coordinatore in fase di esecuzione dei lavori, oltre a non poter essere svolto dal datore delle imprese esecutrici (divieto già previsto nel D.lgs. 494/ 1996), non può essere svolto neanche da un dipendente delle imprese stesse né dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione designato. Si deve dare atto che il legislatore ha voluto meglio individuare le clausole di incompatibilità ma, al tempo stesso, si fa rilevare che si poteva estendere in modo chiaro e palese tale incompatibilità anche agli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione non dipendenti del datore di lavoro. Anche sul termine “dipendente” andrebbe fatta chiarezza alla luce delle nuove prestazioni di lavoro atipico previste dalla cosiddetta Legge Biagi.
 
Nei prossimi giorni pubblicheremo la seconda parte dell’articolo dedicata alla definizione e agli obblighi dell’impresa affidataria, alla nomina dei coordinatori per la sicurezza e agli obblighi del committente.
 

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