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Regione Sicilia: la manutenzione sulle coperture in sicurezza

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

31/10/2012

Pubblicato il decreto della Regione Sicilia sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto nell’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture. L’elaborato tecnico delle coperture e i percorsi di accesso.


Palermo, 31 Ott – Preso atto dei diversi incidenti, spesso mortali, che avvengono nei lavori sulle coperture e della necessità di prevenirli con adeguati interventi di prevenzione, la Regione Sicilia ha emanato il 5 settembre 2012 il decreto dell’Assessorato della saluteNorme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza”.
Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (GURS) il 5 ottobre e che entrerà dunque in vigore - secondo quanto indicato all’articolo 11 (“trenta giorni dalla pubblicazione  nella Gazzetta”) - il prossimo 5 novembre.
 
Il decreto ha l’obiettivo di dettare le norme per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare “nella progettazione e realizzazione di interventi per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza”.
 

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L’articolo 2 riporta l’ambito di applicazione.
Il decreto si applica:
- a tutti gli interventi di nuove costruzioni e ristrutturazioni, così come definiti dall’art. 36 della legge regionale n. 71/78 e dagli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 37/85, “nonché alle manutenzioni e installazioni di impianti tecnici, telematici, fotovoltaici, qualora tali interventi riguardino le coperture” (come definito nel successivo articolo 3);
- a tutti gli interventi “eseguiti su edifici, di nuova costruzione o già esistenti, per i quali è necessario presentare richiesta di permesso di costruire o dichiarazione di inizio attività c.d. DIA (dal 31 luglio 2010 segnalazione certificata di inizio attività c.d. SCIA, art. 19 L. 241/90), qualora tali interventi riguardino le coperture” (come definite all’art.3);
- agli interventi edilizi “da eseguire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 D.P.R. n. 380/01 o come varianti in corso d’opera che comportano modifiche alle strutture portanti della copertura, escluse le varianti di assestamento di cui art. 22, comma 2, D.P.R. n. 380/01”.
Sono invece esclusi “gli interventi edilizi da eseguire senza alcun titolo abilitativo” e le disposizioni non si applicano alle istanze per il “rilascio dei titoli abilitativi o per le varianti ai medesimi, relative alle coperture, che siano state presentate prima dell’entrata in vigore del presente decreto”.
  
Particolarmente rilevante nel decreto è l’articolo 4 che prevede l’istituzione e l’obbligo di presentazione dell’elaborato tecnico delle coperture.
 
In particolare, come indicato nel decreto, l’elaborato tecnico:
– “integra il fascicolo dell’opera, di cui all’art. 91, comma 1, lettera b) e all’allegato XVI del D.
 Lgs. n. 81/08;
– è redatto da un professionista abilitato, con documentata esperienza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e abilitato allo svolgimento del ruolo di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e la realizzazione dell’opera, ex articoli 91 e 92 del D. Lgs. n. 81/08, o al ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ex articolo 32 del D. Lgs. n. 81/08;
– è presentato all’Amministrazione competente all’atto di presentazione della documentazione per la richiesta di cui all’art. 5;
– è aggiornato durante il corso dei lavori e completato entro la fine dei lavori”.
 
Inoltre l’elaborato tecnico delle coperture, anche in relazione ai vari adempimenti descritti all’articolo 5, deve avere i seguenti contenuti ed allegati:
a) “elaborati grafici in scala adeguata in cui sono indicate le caratteristiche e l’ubicazione dei percorsi, degli accessi, degli elementi protettivi per il transito e l’ esecuzione dei lavori sulle coperture;
b) relazione tecnica illustrativa delle soluzioni progettuali, nella quale sia evidenziato in modo puntuale il rispetto delle misure di prevenzione e protezione” (articolo 7). “Nel caso di adozione di misure di prevenzione e protezione di tipo provvisorio la relazione deve esplicitare le motivazioni che impediscono l’adozione di misure di tipo permanente, nonché le caratteristiche delle soluzioni alternative previste nel progetto;
c) planimetria in scala adeguata della copertura, evidenziando il punto di accesso e la presenza di eventuali dispositivi per l’accesso o di protezione collettiva, specificando per ciascuno di essi la classe di appartenenza ed il numero massimo, presunto, di utilizzatori contemporanei;
d) relazione di calcolo redatta da un professionista abilitato, contenente la verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura alle azioni trasmesse dagli ancoraggi e il progetto del relativo sistema di fissaggio, ovvero attestazione del professionista che tali elementi sono parte integrante del calcolo esecutivo degli elementi strutturali;
e) certificazione del produttore di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto eventualmente installati, secondo le norme UNI vigenti;
f) dichiarazione di conformità dell’installatore riguardante la corretta installazione di eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, in cui sia indicato il rispetto delle norme di buona tecnica, delle indicazioni del produttore e dei contenuti di cui alle lettere b) e c);
g) manuale d’uso degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati, con eventuale documentazione fotografica;
h) programma e registro di manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio, delle linee di ancoraggio e/o dei ganci di sicurezza da tetto installati, volti a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza”.
 
Per concludere la presentazione del decreto ci soffermiamo su quanto indicato in relazione ai percorsi di accesso alla copertura (art.8).
 
Tali percorsi “possono essere interni o esterni e tali da consentire il passaggio di operatori, dei loro utensili da lavoro e di materiali in condizioni di sicurezza”.
Lungo l’intero sviluppo dei percorsi di accesso alle coperture “è necessario:
- che gli ostacoli fissi, che per ragioni tecniche non possono essere eliminati, siano chiaramente segnalati e, se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo;
- che sia previsto un dimensionamento in relazione ai carichi di esercizio, tenendo conto dei prevedibili ingombri di materiali ed utensili da trasportare, con una larghezza non inferiore a 0,60 metri per il solo transito dell’operatore”.
 
Inoltre è necessario che:
- “i percorsi orizzontali abbiano i lati prospicienti il vuoto protetti contro il rischio di caduta dall’alto;
- i percorsi verticali siano prioritariamente realizzati con scale fisse a gradini a sviluppo rettilineo”.
 
Infine per i percorsi non permanenti “devono essere individuate posizioni e spazi in grado di ospitare le soluzioni prescelte”. Si ricorda che i percorsi non permanenti “si realizzano tramite: a) scale opportunamente vincolate alla zona di sbarco;
b) apparecchi di sollevamento certificati anche per il trasferimento di persone in quota;
c) apprestamenti”.
 
Il decreto riporta indicazioni anche per l’accesso alla coperture (art.9) e per il transito e l’esecuzione dei lavori sulla copertura (art.10).
 
 
 
 
RTM
 
 


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