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D.lgs. 81/08: qual e' il ruolo delle Regioni?

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Associazioni

17/03/2010

Le politiche delle Regioni in relazione al Testo Unico e alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Competenza legislativa, funzioni di controllo, Coordinamento Tecnico e Comitati Regionali di Coordinamento.

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Dal 20 al 21 gennaio 2010 si è svolto a Firenze, il Seminario Formativo “DLGS 9 Aprile 2008 n. 81 modificato con DLGS 5 agosto 2009 n. 106: Aspetti giuridici, tecnici e organizzativi”.

Di questo incontro PuntoSicuro ha già fornito una dettagliata sintesi relativi agli obiettivi e agli interventi, ma vogliamo approfondire uno dei temi toccati nel seminario: le politiche regionali.



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Per farlo presentiamo la relazione, e il documento allegato agli atti del seminario, dal titolo “La salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: le politiche delle Regioni nel Nuovo Testo Unico” a cura dell’Ing. Marco Masi (Regione Toscana – Settore Ricerca, Sviluppo e tutela nel lavoro), coordinatore del Comitato Tecnico delle Regioni e Province Autonome.

L’intervento di Marco Masi parte dalla constatazione del ruolo fondamentale delle Regioni nel dare attuazione alla legislazione nazionale sulla sicurezza sul lavoro e nel realizzare idonee politiche di collaborazione. Collaborazione ad esempio nell’individuare linee guida e buone prassi e nell’attuare gli obblighi previsti dalla normativa (riguardo al Decreto legislativo 81/2008 ha tuttavia sottolineato la necessità di procedere celermente con l’approvazione dei decreti attuativi).
 
Le Regioni possono “integrare, completare e declinare efficacemente sui vari territori” le nuove prospettive di prevenzione del Testo Unico “contribuendo a creare livelli sempre più alti di integrazione e collaborazione interistituzionale, in un confronto aperto e costante con le forze sociali, le Istituzioni e il mondo scientifico ed accademico”.

L’autore ricorda che “la legge costituzionale n. 3/2001, nel modificare il Titolo V della Costituzione, ha inserito nel comma 3 dell’art. 117 la “tutela e sicurezza del lavoro” quale materia assegnata alla competenza legislativa concorrente delle regioni, intendendosi per tale una potestà legislativa da esercitare nel pieno rispetto dei principi fondamentali dettati dalla legge dello Stato”.
Insomma alle Regioni è affidato un importante ruolo di affiancamento dello Stato “al fine precipuo di adattare, in quanto più vicine alle istanze dei lavoratori e delle imprese, i provvedimenti normativi alle specifiche esigenze territoriali”.

Per permettere un “ruolo attivo di partecipazione al livello della legislazione statale, attraverso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, che dia concreta affermazione al principio della “leale collaborazione” inserito nel comma 2 del modificato art.120 della Costituzione”, il sistema delle Regioni e Province Autonome si avvale di un Coordinamento Tecnico, la cui responsabilità è affidata alla Regione Toscana.
Questo Coordinamento Tecnico è “organizzato per gruppi di lavoro permanenti e temporanei che svolgono una attività di supporto alla Conferenza delle Regioni ed al coordinamento degli Assessori alla Sanità della Commissione Salute” con elaborazione, ad esempio, di “posizioni unitarie per l’istruttoria di pareri in sede di Conferenza Stato-Regioni sui documenti concernenti l’area della prevenzione nei luoghi di lavoro”.
Il Coordinamento rappresenta inoltre un “momento di incontro e confronto per favorire la circolazione delle diverse esperienze regionali, agevolare l’uniformità dei comportamenti degli operatori, ma anche un sistema strutturato per promuovere lo sviluppo di iniziative e di programmi comuni di attività nel rispetto delle diverse autonomie”.

Un secondo elemento di collaborazione Stato-Regione è relativo invece all’adattamento, “attraverso la normativa regionale, della norma dello Stato al contesto economico e produttivo dei territori, soprattutto sotto il profilo dell’affermazione della cultura della prevenzione che passa attraverso interventi di formazione ed informazione dei lavoratori e di sensibilizzazione delle imprese con la previsione di un sistema premiale delle cosiddette imprese virtuose”.

Un terzo livello di collaborazione è relativo alla programmazione e coordinamento che avvengono “attraverso gli appositi comitati regionali, di tutti gli interventi nella materia della tutela della salute e della sicurezza nonché il necessario raccordo con le competenze assegnate agli organismi statali”.
L’autore ricorda che una “importante occasione per le Regioni nella gestione concreta della salute e della sicurezza e di avvicinamento della politica dello Stato alle realtà locali è rappresentata dai Comitati regionali di coordinamento (già previsti dall’art. 27 del d.lgs. n. 626/1994) istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007”, con il compito primario di realizzare una programmazione coordinata di interventi uniformi e di creare il necessario raccordo sia con il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro che con la Commissione consultiva permanente”.
Si ricorda inoltre che per rafforzare la cooperazione tra gli Organi di vigilanza, “presso ogni Comitato regionale di coordinamento è istituito un ufficio operativo composto da rappresentanti degli organi di vigilanza che pianifica il coordinamento delle rispettive attività, individuando le priorità a livello territoriale”.

Infine non meno importante in questo sistema integrato di prevenzione è l’istituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), che ha lo “scopo di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate”.

Il documento ricorda poi che in data 1 agosto 2007 è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il “Patto per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” che “costituisce ancora oggi un documento di straordinaria importanza che impegna Regioni, Province Autonome e Ministeri, nella realizzazione di azioni dirette alla salvaguardia della salute e della sicurezza del ‘cittadino che lavora’”.
Tale patto garantisce, “attraverso il coordinamento strategico di tutti i soggetti istituzionali impegnati sul fronte della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, un apporto qualificato, anche di consulenza preventiva”, che permetta di identificare le misure di prevenzione più idonee degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Il documento si occupa anche delle funzioni di controllo esercitate dalla pubblica amministrazione in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dell’assetto organizzativo delle strutture ad esse deputate.
Riguardo a questi aspetti si sottolinea che l’art. 13 del decreto 81/2008 ha “sostanzialmente ribadito l’attuale ripartizione esistente tra i vari organismi prevista dall’ art. 23 del D.Lgs. 626/94, prevedendo peraltro la possibilità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, di un ampliamento delle funzioni degli organi ispettivi del Ministero del lavoro”.
Viene tuttavia puntualizzato che la “vigilanza è esercitata nel rispetto del coordinamento esercitato dal Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, previsto dall’art. 5 e dai Comitati regionali di coordinamento, previsti dall’art. 7”.
Ed è prevista l’assoluta incompatibilità, “a qualsiasi titolo e in qualunque parte del territorio nazionale, tra funzioni di vigilanza e di consulenza, ma, diversamente dalla disciplina precedente, l’incompatibilità si estende a tutto il personale degli uffici che svolgono attività di vigilanza”.

L’intervento si conclude ribadendo che l’evoluzione della società e “della percezione della salute da parte dei cittadini” porta nuove responsabilità alle Istituzioni centrali, alle Regioni, “attraverso le quali si realizza la massima integrazione tra organizzazione sanitaria e territorio”.
Di fronte alle forme nuove del lavoro, all’ingresso e alla rilevanza di nuove categorie di lavoratori, ai processi di decentramento ed esternalizzazione di interi cicli produttivi, è richiesta “un’opera di costante monitoraggio e nuovi strumenti di analisi e conseguentemente nuove metodologie di intervento coordinato”.
Su questi temi e relativamente alle attività formative e informative – “finalizzate alla costruzione di una reale cultura che permei il mondo del lavoro ma anche della scuola e dell’Università” - le Regioni e le Province autonome possono dare molto rendendo effettivo quel “sistema integrato della prevenzione” che deve essere un “riferimento davvero utile per le lavoratrici e i lavoratori del nostro Paese”.



Seminario Formativo “DLGS 9 Aprile 2008 n. 81 modificato con DLGS 5 agosto 2009 n. 106: Aspetti giuridici, tecnici e organizzativi”:“La salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: le politiche delle Regioni nel Nuovo Testo Unico”, Marco Masi, Regione Toscana – Settore Ricerca, Sviluppo e tutela nel lavoro Coordinatore del Comitato Tecnico delle Regioni e Province Autonome (formato PDF, 151 kB).



Tiziano Menduto
 



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