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Modifiche al decreto 81: Servizio di prevenzione e organi di vigilanza

Modifiche al decreto 81: Servizio di prevenzione e organi di vigilanza
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: RSPP, ASPP

26/11/2013

Un intervento si sofferma sulle semplificazioni correlate al decreto del fare: il riassunto delle modifiche al decreto 81. Focus sull’istituzione del Servizio di prevenzione e protezione e sulle notifiche e comunicazioni agli organi di vigilanza.

 
Taranto, 26 Nov – È evidente che siamo in un periodo di grandi sviluppi e cambiamenti della normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Cambiamenti che spesso vengono giustificati con le esigenze di semplificazione di vari adempimenti necessari.
 
In questa fase sono più che mai necessari seminari e convegni per conoscere e riflettere sui cambiamenti, per comprenderne la portata, per poterli a nostra volta comunicare.
 
Per diffondere la conoscenza delle più recenti modifiche in materia di salute e sicurezza, si è tenuto a Taranto l’11 ottobre 2013 il convegno "Semplificazione - Standardizzazione - Formazione - Abilitazione: novità e aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro". Un convegno - organizzato dall'Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza ( AIAS) e patrocinato dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Taranto – che aveva l'obiettivo di fornire a RSPP/ASPP, Coordinatori nei cantieri temporanei o mobili, datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori e RLS/RLST, un aggiornamento sulla normativa sulla tutela di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.
 
Riguardo al convegno, presentiamo oggi un intervento dell’Ing. Gerardo Porreca – coordinatore AIAS di Bari e collaboratore di PuntoSicuro – dal titolo “Semplificazioni negli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
 

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Nell’intervento Porreca ricorda innanzitutto il percorso del D.Lgs. 81/2008, sia con riferimento alle molte modifiche apportate dal D.Lgs. 106/2009 (le modifiche e integrazioni hanno riguardato 146 articoli su 306 e 38 allegati su 51) che alla decretazione applicativa emanata e da emanare.
 
Arrivando al tema della “semplificazione”, l’intervento indica che il Consiglio dei Ministri, con lo slogan “più sicurezza e meno carte”, ha approvato nella seduta del 16 ottobre 2012 “un disegno di legge contenente un pacchetto di semplificazioni formali in materia di salute e di sicurezza sul lavoro”.
 
Arriviamo infine al Decreto legge 69/2013 (il “ Decreto del fare”), entrato in vigore il 22 giugno 2013 e convertito con modificazioni con la legge n. 98 del 9 agosto 2013, entrata in vigore il 21 agosto 2013.
 
Porreca riassume tutte le modifiche e integrazioni che il DL 69/2013 e la legge 98/2013 hanno portato al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.:
- Art. 3 sul campo di applicazione
- Art. 6 sull’attività della Commissione consultiva permanente
- Art. 26 sugli obblighi connessi ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione
- Art. 27 sul sistema di qualificazione delle imprese
- Art. 29 sulle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
- Art. 31 sul servizio di prevenzione e protezione
- Art. 32 sulle capacità e requisiti professionali degli ASPP e RSPP
- Art. 37 sulla formazione dei lavoratori, dirigenti, preposti e RLS
- Art. 67 sulle notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio
- Art. 71 sulle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
- Art. 73 sulla formazione e addestramento nell’uso delle attrezzature di lavoro
- Art. 88 sul campo di applicazione del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008
- Art. 104 sull’elaborazione del POS, del PSC e del fascicolo dell’opera
- Art. 225 sull’elaborazione del POS, del PSC e del fascicolo dell’opera
- Art. 240 sulla comunicazione per eventi che espongono ad agenti chimici
- Art. 250 sulla notifica per lavori che espongono al rischio amianto
- Art. 277 sulle misure nel caso di eventi che espongono ad agenti biologici
 
Senza dimenticare che vi sono anche modifiche ad altre disposizioni di legge:
- Art. 131 del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163 sulla redazione del PSS
- Art. 54 del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124
- Art. 56 del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124
 
L’intervento entra nel dettaglio di tutte le nuove semplificazioni degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ma noi ci soffermiamo oggi su alcune delle modifiche su cui i media si sono meno soffermati in questi mesi.
 
Ad esempio le modifiche relative ai compiti della Commissione Consultiva Permanente (art. 6)
 
Riguardo alla modifica dell’art. 6 del D. Lgs. n. 81/2008, la lettera g) del comma 8 dell’art. 6 del D. Lgs. n. 81/2008 è sostituita dalla seguente in base alla quale la Commissione consultiva è chiamata a:
 
g) discutere in ordine ai criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 27.
Il sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
 
Il passaggio, come fa notare il relatore, è dunque dal compito di “definire” a quello di “discutere in ordine a...”.
 
Un'altra modifica, che non ha avuto molta risonanza mediatica, è quella che riguarda l’istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 31)
 
Nell’articolo 31 relativo al Servizio di Prevenzione e Protezione la modifica è relativa alla significativa aggiunta del termine “prioritariamente”.
Così diventa il primo comma dell’articolo 31:
 
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.
(...)
 
Ricordiamo che l'articolo 34 riguarda la possibilità di svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del SPP.
 
Altre modifiche riguardano le notifiche agli organi di vigilanza (art. 67).
 
In particolare l’art. 67 (notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio) del D. Lgs. 81/2008 “è stato sostituito con un altro articolo nel quale sono indicati gli elementi informativi che devono essere comunicati all’organo di vigilanza competente per territorio nel caso di costruzione e realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e ristrutturazioni di quelli esistenti”.
 
Modifiche a vari articoli del Testo Unico riguardano poi anche gli obblighi di comunicazione agli organi di vigilanza (art. 225, 240, 250 e 277).
 
In particolare è stata inserita “la possibilità di effettuare in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro le comunicazioni di cui agli:
- art. 225: comunicazione del superamento dei valori limite di esposizione professionale ad agenti chimici;
- art. 240: comunicazione di eventi che possono comportare una esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni;
- art. 250: notifica di lavori che possono comportare una esposizione dei lavoratori all’amianto;
- art. 277: comunicazione di un incidente che può provocare la dispersione nell’ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4”.
 
Concludiamo riportando anche alcune brevi indicazioni relative alle modifiche al D.P.R. 30/6/1965 n. 1124 e s.m.i., il Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali:
- “Art. 54: sarà abrogato a decorrere dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di realizzazione del SINP;
- Art. 56 i commi 1 e 2:
A decorrere dal 1° gennaio 2014, l’INAIL trasmette telematicamente, mediante il SINP, alle autorità di P.S., alle ASL, alle autorità portuali, marittime e consolari, alle DTL e ai corrispondenti uffici della Regione siciliana e delle P.A. di Trento e di Bolzano competenti per territorio i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni
Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla presa visione, mediante accesso alla banca dati INAIL, dei dati relativi alle denunce di infortuni di cui al primo comma, la direzione territoriale del lavoro settore ispezione del lavoro procede, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell’INAIL, ad un’inchiesta sull’infortunio”.
 
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto

 


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Rispondi Autore: Francesco Fumei - likes: 0
10/08/2015 (15:00:29)
Buon pomeriggio. Un collega infortunatosi nell'azienda dove lavoro ha ricevuto un prognosi di 4 giorni comprensiva del giorno di lavoro: deve essere denunciato all'INAIL? Secondo il sito INAIL NO, anche se esiste l'articolo 53 del DPR 1124/65 che parla di prognosi di 3 giorni, senza escludere quello in cui si è verificato l'evento.
Grazie
Francesco Fumei

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