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Società di capitali: servizio di prevenzione e medico competente

Società di capitali: servizio di prevenzione e medico competente
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: RSPP, ASPP

10/06/2016

Un intervento si sofferma sulle specificità normative riguardo ai servizi di prevenzione e protezione dai rischi e ai medici competenti nelle organizzazioni complesse, ad esempio nei casi di aziende con più unità produttive o di gruppi d’imprese.

Urbino, 10 Giu –  Non è sempre facile comprendere come la normativa sulla tutela della salute e sicurezza si applichi alle organizzazioni complesse e si articoli in relazione alla dimensione aziendale. Quali sono, ad esempio, le specificità normative riguardo al servizio di prevenzione e protezione e al medico competente nelle organizzazioni complesse?

Per rispondere in parte a questa domanda ci soffermiamo su un intervento di Chiara Lazzari (Ricercatrice di Diritto del lavoro nell’ Università di Urbino Carlo Bo) al convegno di studi su «La sicurezza sul lavoro nella galassia delle società di capitali» che si è tenuto nell’Università di Urbino il 14 novembre 2014. Un intervento raccolto, insieme agli altri atti del convegno, nel Working Paper, pubblicato da  Olympus nel mese di dicembre 2015, dal titolo “ La sicurezza sul lavoro nella galassia delle società di capitali - Atti del Convegno di Studi - Urbino - 14 novembre 2014” e a cura di Piera Campanella e Paolo Pascucci (professori ordinari di Diritto del lavoro nell’Università di Urbino Carlo Bo).

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L’intervento di Chiara Lazzari – intitolato “Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi ed il medico competente” – si è tenuto durante il secondo Focus del convegno dal titolo “Problematiche applicative del d.lgs. n. 81/2008 nelle società e nei gruppi di imprese”.
 
L’intervento ricorda innanzitutto che in ragione delle “peculiarità delle organizzazioni complesse”, il d.lgs. n. 81/2008 “ammette – con una previsione innovativa e di sicura rilevanza quale l’art. 31, comma 8 – l’istituzione, in presenza di aziende con più unità produttive, di un unico servizio di prevenzione e protezione dai rischi (d’ora in poi: SPP)”. In questo modo “nelle imprese di maggiori dimensioni, che possono anche assumere la forma di società di capitali, al datore di lavoro è consentito scegliere se organizzare il SPP a livello di singola unità produttiva o – specie nei casi di difficile valutazione dell’autonomia finanziaria e tecnico-funzionale di quest’ultima – di azienda” (art. 31, comma 1: …il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all’interno della azienda o della unità produttiva...)
 
E – continua la relatrice – “analoga possibilità è riconosciuta nell’ipotesi dei ‘gruppi di imprese’”. E questo malgrado siano assenti definizioni e precisazioni sulle caratteristiche dei gruppi. Sembra tuttavia ragionevole “ritenere che la formula in questione possa innanzitutto riferirsi – beninteso ai fini dell’applicazione dell’art. 31, comma 8, d.lgs. 81/2008 – alle società controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c.”.
Ricordiamo che l’art. 2359 c.c. indica che ‘sono considerate società controllate: 1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; 2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati’.
 
Inoltre al di fuori del fenomeno societario, “potrebbe ipotizzarsi il caso di imprese, per l’appunto non organizzate in forma di società, connesse da vincoli negoziali (come, ad esempio, quelli derivanti dalla conclusione di contratti d’appalto o di somministrazione ovvero di rete, oppure dalla costituzione di consorzi) e da un’interazione operativa tale da giustificare l’istituzione di un unico SPP. Ciò, però,  purché – e l’osservazione sembra valere altresì per le aggregazioni societarie ai sensi della normativa codicistica –, le attività svolte siano di analoga specie o comunque tecnicamente e funzionalmente collegate, al fine di evitare che, in presenza di rischi troppo eterogenei, l’adozione dello stesso modello organizzativo possa compromettere la finalità preventiva del servizio”.
 
L’intervento si sofferma sulla locuzione ‘funzionalmente collegate’: la materia della sicurezza sul lavoro si avvale spesso “a fini definitori di canoni funzionalistici: valga per tutti l’esempio delle nozioni di datore di lavoro e lavoratore contenute nel d.lgs. n. 81/2008, con cui si individuano i due poli della relazione di sicurezza ricorrendo essenzialmente a criteri di tipo sostanziale-funzionale, ritenuti maggiormente idonei di quelli giuridico-formali rispetto alle finalità di tutela perseguite dall’ordinamento”.
 
L’art. 31, comma 8, continua poi affermando che i datori di lavoro “possono rivolgersi alla struttura unitaria per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile”. Ma tale precisazione “appare tutt’altro che chiara, tanto che, secondo un’opinione, essa lascerebbe pensare alla necessità di organizzare in ogni caso un SPP per ogni unità produttiva o impresa del gruppo”. E secondo tale linea interpretativa si può arrivare alla conclusione secondo cui “i datori di lavoro delle singole unità produttive o imprese, anziché procedere direttamente, secondo i principi generali, alla designazione del RSPP ed alla costituzione del servizio a livello locale, potrebbero rivolgersi, per ricevere assistenza in relazione a tali adempimenti, alla struttura centralizzata, a cui, pertanto, sarebbe da riconoscere una posizione sovraordinata rispetto ai servizi periferici, oltre che funzioni di impulso e coordinamento dei medesimi in ordine alle politiche di sicurezza aziendale. L’interpretazione appare sicuramente apprezzabile, nella misura in cui l’ istituzione del SPP unico consentirebbe allo stesso di assumere un ruolo di guida tanto nella programmazione delle politiche aziendali di prevenzione, quanto nella loro attuazione uniforme a livello decentrato, ad esempio attraverso la predisposizione  di linee guida o di atti di indirizzo 15, verosimilmente da condividere nell’ambito della riunione periodica di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 81/2008”.
Tuttavia questa interpretazione “non convince del tutto”, perché “alla norma parrebbe sottesa una finalità di semplificazione che mal si concilia con la duplicazione di servizi (in sede centralizzata e locale), e connessi responsabili, presupposta da tale opzione”. E si ricorda che “in ragione delle rilevanti conseguenze” che deriverebbero, “l’assegnazione, alla nuova struttura, di un ruolo siffatto avrebbe verosimilmente richiesto almeno una qualche attenzione, da parte del legislatore, ai compiti specifici – ed aggiuntivi rispetto a quelli usuali – ad essa riconosciuti, di cui, invece, non v’è traccia”.
 
E quest’ultima osservazione – continua la relatrice - pare trovare conferma anche “considerando la disposizione che consente al datore di lavoro, nei casi di aziende con più unità produttive o di gruppi d’imprese (nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità), di nominare più medici competenti, individuandone tra essi uno con funzioni di coordinamento (art. 39, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008)”.
E in realtà in un confronto con quanto previsto in tema di SPP la normativa sembra realizzare un “processo di segno inverso”. Se in tema di SPP al datore “è concessa la possibilità di centralizzare il servizio, anziché procedere ad una sua ‘moltiplicazione’; qui, all’opposto, gli si consente di designare più medici, attribuendo ad uno di essi un ruolo di coordinamento, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza”. E questa scelta potrebbe dare un argomento ulteriore per concludere – “a proposito del dibattito in ordine alle funzioni da assegnare al SPP unico, se, cioè, sostitutive dei singoli SPP od integrative dei medesimi, in un’ottica, per l’appunto, di coordinamento degli stessi – che, laddove il legislatore ha voluto seguire quest’ultima opzione, lo ha esplicitamente detto”, come nell’ipotesi relativa ai medici competenti.
 
In definitiva “sembrerebbe più plausibile ritenere che il legislatore” abbia voluto ribadire  che, nei casi individuati dall’art. 31, comma 8, “gli adempimenti relativi alla costituzione ed al funzionamento del SPP possono essere assolti tramite il ricorso al servizio unico, chiamato, in questa prospettiva, a svolgere in via sostitutiva le funzioni tipiche delle strutture che, altrimenti, si sarebbero dovute costituire a livello periferico”.
E in quest’ottica, parrebbe muoversi anche l’interpretazione ministeriale (con riferimento ad una risposta del Ministero del Lavoro ad un quesito del 30 marzo 2010) per la quale ‘nel caso di gruppi di imprese non solo è ammessa la facoltà ai vari datori di lavoro di delegare alla società capogruppo  il compito di istituire il servizio di prevenzione e protezione ma anche la possibilità, per tutte le aziende collegate, di utilizzare tale servizio istituito da uno dei datori di lavoro delle aziende appartenenti al gruppo stesso’, ferma restando, tuttavia, ‘anche in tali ipotesi, la necessità di rispettare le previsioni di cui ai commi 6 (con riferimento alla necessità di istituire un servizio di prevenzione e protezione interno a ciascuna struttura di riferimento ove ricorrano le condizioni ivi indicate) e comma 7 dell’articolo 31’.
 
Finiamo l’articolo invitando alla lettura integrale dell’intervento che riporta, in conclusione, anche alcune riflessioni relative alla posizione ministeriale come espressa nel 2010.
 
Riflessioni in cui si sottolinea, ad esempio, che “vale il principio generale per cui il servizio deve risultare comunque adeguato rispetto alle caratteristiche dell’azienda ed ai rischi presenti (arg. specialmente dall’art. 31, comma 2), così da garantire l’effettività dello svolgimento delle funzioni istituzionali ad esso attribuite dall’art. 33”. Il che – ferma restando la sua unicità a livello centrale – “potrebbe rendere necessaria un’articolazione interna del medesimo”. Un’articolazione in grado di assicurare, “da un lato, la conoscenza diretta delle diverse realtà aziendali o delle singole unità produttive, le quali possono anche essere topograficamente dislocate in luoghi differenti; e, dall’altro, una circolazione delle informazioni relative alle potenzialità rischiose delle stesse, utile in un’ottica di coordinamento”.
 
 
 
Olympus - Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro, “ La sicurezza sul lavoro nella galassia delle società di capitali - Atti del Convegno di Studi - Urbino - 14 novembre 2014”, a cura di Piera Campanella e Paolo Pascucci - professori ordinari di Diritto del lavoro nell’Università di Urbino Carlo Bo - Working Paper di Olympus 44/2015 inserito nel sito di Olympus il 31 dicembre 2015 (formato PDF, 2.56 MB).
 
 
Tiziano Menduto
 
 
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Rispondi Autore: AL - likes: 0
22/06/2016 (11:00:37)
Articolo veramente interessante.

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