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La sicurezza del lavoratore autonomo nel settore edile

La sicurezza del lavoratore autonomo nel settore edile

Un vademecum si sofferma sulla figura e sugli obblighi di sicurezza del lavoratore autonomo in edilizia. Il carattere autonomo del lavoro, l’idoneità tecnico-professionale, le misure di prevenzione, i diritti e i doveri secondo il D.Lgs. 81/2008.


Siena, 30 Apr – Un interessante documento sui lavoratori autonomi, presentato in un convegno a Siena nel gennaio del 2012 e realizzato dal CNA di Siena insieme alla Cassa Edile CERT, al CTP della Toscana e al DTL di Siena, ricorda che numerosi soggetti che in passato “hanno usufruito e sfruttato il cosiddetto lavoro sommerso, oggi si avvalgono di forme di ‘pseudo-artigianato’, utili, sostanzialmente, a mascherare, in maniera più o meno abile, rapporti lavorativi che, invece, in tutto e per tutto, risultano essere riconducibili alle prestazioni subordinate”. Infatti, si legge nella presentazione del documento, “attualmente nel nostro Paese si osserva una crescente frammentazione del tessuto produttivo con un numero sempre maggiore di piccole e piccolissime imprese e di lavoratori autonomi che, nel settore edile, costituiscono gran parte della forza lavoro” e questi ultimi “sono spesso inquadrati solo formalmente come autonomi ma in realtà inseriti di fatto come dipendenti all’interno dell’organizzazione del cantiere, anelli deboli di una catena di appalti e subappalti che diluiscono le responsabilità nella esasperata ricerca del contenimento dei costi”.
 


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Proprio per prestare particolare attenzione a questa realtà sociale e a questa categoria di lavoratori, presentiamo brevemente questo documento dal titolo “Vademecum. Il lavoratore autonomo in edilizia”, a cura dell’Ing. Danilo Giovanni Maria De Filippo (Unità Operativa Vigilanza Tecnica Servizio Ispezioni sul Lavoro, Direzione Territoriale del Lavoro di Siena).
 
Il documento ricorda che il lavoro autonomo viene definito dall’art. 2222 del Codice civile.
 
Il lavoratore autonomo è “colui che si obbliga a compiere un’opera o un servizio con lavoro proprio e senza vincoli di subordinazione con il committente”. E nel lavoro autonomo “l’oggetto della prestazione non consiste quindi in un ‘facere’ cioè nella messa a disposizione di energie lavorative che saranno utilizzate secondo le direttive del datore di lavoro, come avviene invece nel lavoro subordinato, ma consiste nella produzione, con mezzi propri e piena autonoma organizzazione, di un opus. Il lavoratore autonomo assume quindi una obbligazione di risultato, garantendo il raggiungimento di determinati obiettivi con piena discrezionalità in merito ai tempi, luoghi e modalità della prestazione”. E quindi caratteristiche fondamentali quindi del lavoratore autonomo “sono l’autonomia della realizzazione del lavoro ed il rischio di impresa”.
 
Tuttavia se a “livello dottrinale” è possibile delimitare una demarcazione tra il lavoro autonomo ed altre tipologie contrattuali, “a volte appare difficile, nella pratica, individuare il carattere autonomo o meno del lavoro prestato, in considerazione del fatto che, soprattutto in alcuni settori come l’edilizia, l’attività può risultare particolarmente complessa o al contrario molto semplice e non necessitante di costanti direttive”. E in questo senso il lavoro dell’Ing. Danilo De Filippo, arricchito da un intervento di Giancarlo Nappi sul DURC per i lavoratori autonomi, può servire a meglio “definire e comprendere questa tipologia di lavoro che presenta innegabili particolarità e complessità”.
 
Il documento segnala poi che oggi il lavoratore autonomo in edilizia “non è più l’artigiano ‘mercenario’ che ha caratterizzato la piccola e media imprenditoria degli anni ‘70 e ’80. E in Italia il D.Lgs. 81/2008 ha “sostanzialmente chiuso un’epoca, stabilendo, in maniera definitiva, un ordinamento di responsabilità ed una gerarchia di garanzie che, in maniera più o meno implicita, tendono ad accreditare quei soggetti produttivi che, meglio strutturati, possono più proficuamente attuare le tutele di sicurezza e salute presso i luoghi di lavoro”.
 
Ci soffermiamo brevemente su alcuni obblighi del lavoratore autonomo.
 
Se i maggiori obblighi si addensano all’interno del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro - TUSL), in realtà gli adempimenti in capo ai lavoratori autonomi “attraversano in maniera trasversale” l’intero Testo Unico. E, a differenza di quanto ritenuto da molte fonti, “il lavoratore autonomo non è un soggetto che viene solo marginalmente interessato dalle misure prescrittive previste dal testo unico, ma, proprio nello spirito con cui il legislatore ha voluto graduare le responsabilità, queste appaiono attenuate per effetto della marginale incidenza di questa figura. Molti adempimenti riservati alle imprese, infatti, non incidono minimamente sulla figura dell’artigiano autonomo, anche in ovvia conseguenza del fatto che questo soggetto giuridico non possiede lavoratori dipendenti per i quali, invece, sarebbe tenuto ad attuare le comuni misure di tutela previste dalla legge”.
 
Uno tra i primi riferimenti al lavoratore autonomo è contenuto all’art. 20 del TUSL riguardo l’obbligo di esporre, in regime d’appalto e subappalto, l’apposito tesserino di riconoscimento.
 
Nel successivo art.21 vengono poi delineate importanti precisazioni per i lavoratori autonomi: sono obbligati ad utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di legge ed a munirsi di dispositivi di protezione individuale al pari degli altri lavoratori. E tali soggetti, con riferimento ai rischi specifici delle attività svolte, hanno ‘facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro’.
Dunque “all’interno del cantiere, con altri soggetti, i lavoratori autonomi non sono obbligati, salvo risponderne poi penalmente nel caso si dovesse verificare un evento infortunistico a questi imputabile, né a frequentare corsi di formazione professionale né a sottoporsi a specifici controlli sanitari”. Tuttavia tale facoltà sarà certamente in futuro “limitata dal Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che creerà, ineluttabilmente, precisi indici di scelta dei soggetti autorizzati a partecipare alle lavorazioni”.
 
Arriviamo all’art.90 comma 9 del Titolo IV, specifico per l’edilizia, dove “si legge che la committenza dei lavori (pubblica o privata) deve verificare, anche nei confronti dei lavoratori autonomi, l’idoneità tecnico-professionale secondo specifici contenuti”.
Inoltre l’art. 94 (Obblighi dei lavoratori autonomi), sempre del TUSL, si limita a indicare che ‘i lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente Decreto Legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza’.
Il documento segnala che questo precetto normativo, “oltre a sancire l’assoluto rispetto che il lavoratore autonomo deve, ovviamente, al CSE, in realtà, mediante l’evidente richiamo ai più ampi contenuti di legge, contiene in sé una complessa serie di obbligazioni previste in numerosi articoli del Testo Unico” (art.90, art.92, art.100, artt.124, 138, 152, art.160, ...).
E dunque il lavoratore autonomo “quale soggetto partecipante alla realizzazione dell’opera, è comunque chiamato al pieno coinvolgimento nel progetto di sicurezza del cantiere e, dunque, a volte anche più di altri, risponde personalmente nel caso attui comportamenti considerati lesivi ai principi di tutela antinfortunistica”.
 
Concludiamo ricordando che riguardo all’ idoneità tecnico-professionale del lavoratore autonomo, gli indicatori più utili a verificarla sono tutti “contenuti all’interno della definizione di questo soggetto produttivo. Egli è, infatti, una persona fisica munita di adeguata esperienza professionale, attraverso la quale riesce a contribuire, senza dover ricevere specifiche indicazioni da nessun’altro soggetto, alla realizzazione dell’opera, limitatamente al ruolo assegnatogli. Per poter ottemperare alla funzione descritta, il lavoratore autonomo deve, altresì, dimostrare di possedere alcuni titoli indispensabili, indicati all’allegato XVII del d.lgs. n.81/08: iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto per cui è stato chiamato a fornire il proprio contributo; specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali utilizzate; elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; documento unico di regolarità contributiva in corso di validità”. E laddove l’artigiano “venga chiamato a prestare la propria professionalità per lavori specialistici sottoposti a specifiche restrizioni, dovrà esibire anche gli attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria”.
 
L’indice del documento:
 
Presentazioni
Prefazione
Introduzione
Il lavoratore autonomo - Definizione e giurisprudenza
Gli obblighi del lavoratore autonomo
Idoneità tecnico-professionale del lavoratore autonomo
Rapporti di lavoro e gli indicatori di autonomia
Forme di collaborazione e associazione tra lavoratori autonomi .
Consorzio e società consortili tra lavoratori autonomi
La società cooperativa di lavoratori autonomi
Raggruppamenti temporanei d’impresa
Il lavoratore autonomo “datore di lavoro”
Il DURC per i lavoratori autonomi
L’impresa familiare
L’impresa artigiana edile con dipendenti
Gli obblighi dell’impresa artigiana “esecutrice”
Idoneità tecnico-professionale dell'impresa esecutrice
L’impresa artigiana “affidataria”
Idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria
Estratto normativo riferito al lavoratore autonomo .
Prontuario delle principali violazioni del lavoratore autonomo
Lavoratori autonomi, attività in cantiere
 
 
 
CNA Siena, CERT, CTP della Toscana, DPL Siena, “ Vademecum. Il lavoratore autonomo in edilizia”, a cura dell’Ing. Danilo Giovanni Maria De Filippo - Unità Operativa Vigilanza Tecnica Servizio Ispezioni sul Lavoro, Direzione Territoriale del Lavoro di Siena (formato PDF, 1.61 MB).
 
 
 
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