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RLS e RLST: un accordo applicativo per le aziende artigiane

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Lavoratori

22/09/2011

Siglata la stesura definitiva dell’Accordo applicativo del D.Lgs. 81/2008 del 28 giugno 2011 in merito alle attribuzioni di RLS e RLST e agli assetti degli organismi paritetici nel settore artigiano.

 
Roma, 22 Sett – Nella rubrica “I quesiti sul decreto 81” PuntoSicuro da diversi anni offre chiarimenti in merito alla corretta applicazione e interpretazione del Decreto legislativo 81/2008. Chiarimenti che spesso portano i nostri lettori a inserire negli articoli commenti e approfondimenti che ci aiutano nel nostro lavoro informativo.
 
In merito alla recente risposta relativa alla nomina, come RLS, di un socio lavoratore amministratore di una società, segnaliamo la sottoscrizione in data 13 settembre 2011 della “Stesura definitiva dell’Accordo applicativo del D.Lgs. 81/2008 e smi del 28 giugno 2011”.
L'accordo siglato – sostituisce l’Accordo del 3 settembre 1996 per l'applicazione del D.Lgs. 626/94 in materia di salute e sicurezza sul lavoro - deriva da un’intesa tra Cgil, Cisl, Uil e le Associazioni artigiane e definisce le modalità di utilizzo e gestione delle risorse per l’ RLS, l’RLST e per la formazione alla sicurezza.
 
L’intesa parte dalla considerazione che “il sistema produttivo può contare su un tessuto di aziende artigiane e di piccole imprese che assicurano un notevole apporto di ricchezza e di occupazione, di cui, a partire dall'ambito locale, si avvantaggia l'intero Paese”. E le “Parti concordano sulla necessità di dotare il sistema della Rappresentanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di un Accordo in grado di regolare le relazioni sindacali, gli assetti degli organismi paritetici e le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.
 
Vediamo alcuni punti di questo accordo, nella versione definitiva del 13 settembre, che si applica alle “imprese aderenti a Confartigianato, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e/o che applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle Parti firmatarie del presente Accordo”.
 
 
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Intanto con questo accordo si allarga la rappresentanza degli RLS ( Rappresentanti dei Lavoratori sulla Sicurezza) che verranno di norma eletti anche nelle aziende sotto i 15 dipendenti (articolo 2).  
Le Parti firmatarie valutano che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 81/2008 e smi, operante nel sistema della bilateralità artigiana (Organismi paritetici) è la “forma di rappresentanza più adeguata alle realtà imprenditoriali del comparto artigiano e in tal senso sono impegnate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata”.
E nell’ambito dell’esercizio dei “diritti dei lavoratori in merito all’individuazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui agli artt. 47 e 48 le Parti firmatarie concordano che la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale venga istituita in tutte le imprese che occupano fino a 15 lavoratori”.
Nelle imprese che occupano oltre i 15 lavoratori “il Rappresentante per la sicurezza territoriale opera qualora non sia stato eletto un rappresentante per la sicurezza aziendale”.
Si sottolinea poi che “non sono eleggibili come Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, né elettori, i soci di Società, gli associati in partecipazione e i collaboratori familiari”.
 
L’accordo stabilisce anche la tempistica per l’individuazione degli RLST che dovrebbe portare alla loro istituzione entro tre mesi e mezzo dalla definitiva sottoscrizione dell’Accordo. Ad esempio entro 90 giorni, dalla stipula dell’Accordo nazionale dovranno essere definiti i Protocolli attuativi a livello regionale, in particolare il numero degli RLST afferenti a ciascuna provincia dovrà essere individuato congiuntamente dalle parti ed indicato nei Protocolli regionali.
 
Inoltre le informazioni e la documentazione aziendale che la legislazione prevede venga messa a disposizione del RLS (inerente alla “valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze ed i preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali”,…) dovrà essere trasmessa per conoscenza presso la sede degli Organismi paritetici insieme ai risultati finali delle valutazioni del rischio che sarà documentata attraverso schede predisposte dall’Opna (Organismo Paritetico Nazionale dell'Artigianato) in collaborazione con gli Opra (Organismi Paritetici Regionali dell'Artigianato), nel rispetto dei contenuti di cui agli art. 28 e 29 del D. Lgs. 81/2008 e smi.
 
Da parte loro gli RLST dovranno:
- predisporre un “programma di lavoro e di attività periodico che sarà trasmesso agli Opta (Organismi Paritetici Territoriale dell’Artigianato, ndr) almeno 30 gg. prima della sua attuazione” e relazionare “periodicamente sull’attività svolta con l’ausilio di appositi moduli, predisposti dall’Opna in collaborazione con gli Opra”;
- in caso di accesso in azienda al di fuori della programmazione prevista, “comunicare per scritto alla componente datoriale dell’Opta, con un preavviso di 6 gg., le aziende interessate”; - esercitare il loro mandato in “via continuativa ed esclusiva”, ma “nel caso in cui per carenza di risorse non sia possibile garantire il tempo pieno del RLST, le Parti definiranno a livello regionale, in deroga al presente Accordo, i tempi dell’attività utilizzando le risorse dedicate, comunicandolo all’Opna”.
 
Riguardo agli RLS ricordiamo che l’accordo prevede che, per l'espletamento del ruolo previsto dal D.Lgs 81/2008, al rappresentante per la sicurezza “vengono riconosciuti permessi retribuiti pari a 40 ore annue. Vengono imputate a tale monte-ore le ore autorizzate per l'espletamento degli adempimenti previsti all'art. 50, comma 1, lett. a), h), m),o) del Testo Unico.
Inoltre vengono imputate a questo stesso monte-ore “le attività inerenti alle funzioni svolte al di fuori dell'azienda; l'utilizzo di tali permessi deve essere comunicato al datore di lavoro con almeno 48 ore di preavviso, fatti salvi i casi di forza maggiore, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttivo-organizzative dell'impresa”.
L'RLS – che riceve su richiesta copia del documento di valutazione dei rischi ove previsto e del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze e ogni sua modificazione - ha “diritto ad accedere ai dati relativi ai costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti da interferenze delle lavorazioni che dovranno specificatamente essere indicati nel Duvri. Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, il rappresentante è tenuto a fare un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto industriale”.
 
Per concludere ricordiamo che l'accordo, che prevede anche lo stanziamento di maggiori risorse per le attività di prevenzione, formazione e gestione della sicurezza, riporta specifiche indicazioni ai fini della costituzione della rete degli organismi paritetici e della loro efficacia ed efficienza.
In particolare l’Opna e gli Opra devono collaborare per definire criteri e modalità unitarie nel Sistema della pariteticità artigiana per concretizzare alcune specifiche attribuzioni che l’art. 51 del D. Lgs. 81/2008 attribuisce a tali organismi, ad esempio con riferimento all’attuazione della “ collaborazione” in materia di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
 
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 
 
 


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Rispondi Autore: Armando Sborgia - likes: 0
22/09/2011 (07:18:23)
Buon Giorno, se ho ben capito tutte le piccole aziende sotto 15 dipendenti saranno obbligate a nominare un RLST anche in presenza di un RLS formato ed informato ?
Inoltre i soci lavoratori non possono essere eletti quali RLS?
una azienda che è composta da due soci lavoratori, facciamo l'esempio di una SNC, si troverà costretta a pagare una parcella per un RLST che viene a controllare le documentazioni e che probabilmente non sarà disponibile per mettere una firma su di un documento in tempi brevi, come invece di norma è necessario ad un'azienda per poter lavorare ai normali ritmi dei nostri giorni?
Questo comporta che anche un'azienda come la mia, che si occupa di consulenze per la sicurezza ed è composta da 3 soci sarà soggetta alle visite ispettive degli RLST?
è incredibile come in un momento delicato come questo si costringano le aziende a spendere ancora più soldi del normale e ad allungare i tempi burocratici già biblici...
Rispondi Autore: Tiziano Menduto - likes: 0
22/09/2011 (08:57:08)
Riporto per chiarezza quanto dice l'accordo in merito alle imprese che hanno già un RLS.
“Nell’ambito dell’esercizio dei diritti dei lavoratori, in merito all’individuazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui agli artt. 47 e 48, le Parti firmatarie concordano che la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale venga istituita in tutte le imprese che occupano fino a 15 lavoratori.In tali imprese qualora siano stati istituiti e regolarmente formati ai sensi dell’art. 37 comma 12 del D.Lgs. 81/2008 e smi, entro la data del presente Accordo, i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, gli stessi operano fino al termine del rispettivo mandato e sono rieleggibili solo qualora le parti sociali di riferimento concordino la prosecuzione del Rls aziendale. Nelle imprese che occupano oltre i 15 lavoratori, il Rappresentante per la sicurezza territoriale opera qualora non sia stato eletto un rappresentante per la sicurezza aziendale”.
Rispondi Autore: Sacco G. - likes: 0
22/09/2011 (09:50:55)
Anch'io ho alcune perplessità.
1) Se all'entrata in vigore dell'Accordo è presente per aziende sotto i 15 lavoratori il RLS questo mantiene la sua carica fino alla scadenza ma "sono rieleggibili solo qualora le parti sociali di riferimento concordino la prosecuzione del RLS aziendale": le parti sociali di riferimento chi sono? Sindacati, organizzazione di categoria?
In questo caso l'Accordo quindi può obbligare a far cessare il ruolo del RLS (interno) giunto a naturale scadenza e imporre il RLS-T?
2) Secondo me, l'accordo lede il diritto dei lavoratori di scegliersi un RLS interno; infatti concordo che se l'azienda ne è sprovvista venga imposto il RLS-T. Se i lavoratori però poi vogliono optare per il RLS non possono più farlo?
3) I soci di Società non sono eleggibili come RLS? Questa affermazione è in contraddizione con l'81. Chi ha ragione?
Rispondi Autore: Sacco G. - likes: 0
22/09/2011 (10:15:55)
Anch'io ho alcune perplessità.
1) Se all'entrata in vigore dell'Accordo è presente per aziende sotto i 15 lavoratori il RLS questo mantiene la sua carica fino alla scadenza ma "sono rieleggibili solo qualora le parti sociali di riferimento concordino la prosecuzione del RLS aziendale": le parti sociali di riferimento chi sono? Sindacati, organizzazione di categoria?
In questo caso l'Accordo quindi può obbligare a far cessare il ruolo del RLS (interno) giunto a naturale scadenza e imporre il RLS-T?
2) Secondo me, l'accordo lede il diritto dei lavoratori di scegliersi un RLS interno; infatti concordo che se l'azienda ne è sprovvista venga imposto il RLS-T. Se i lavoratori però poi vogliono optare per il RLS non possono più farlo?
3) I soci di Società non sono eleggibili come RLS? Questa affermazione è in contraddizione con l'81. Chi ha ragione?
Rispondi Autore: Armando Sborgia - likes: 0
22/09/2011 (13:15:06)
"Riporto per chiarezza quanto dice l'accordo in merito alle imprese che hanno già un RLS.
“Nell’ambito dell’esercizio dei diritti dei lavoratori, in merito all’individuazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui agli artt. 47 e 48, le Parti firmatarie concordano che la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale venga istituita in tutte le imprese che occupano fino a 15 lavoratori.In tali imprese qualora siano stati istituiti e regolarmente formati ai sensi dell’art. 37 comma 12 del D.Lgs. 81/2008 e smi, entro la data del presente Accordo, i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, gli stessi operano fino al termine del rispettivo mandato e sono rieleggibili solo qualora le parti sociali di riferimento concordino la prosecuzione del Rls aziendale. Nelle imprese che occupano oltre i 15 lavoratori, il Rappresentante per la sicurezza territoriale opera qualora non sia stato eletto un rappresentante per la sicurezza aziendale”."

Direi che la situazione è molto nebulosa e nel frattempo come dobbiamo comportarci con le aziende con cui ci rapportiamo tutti i giorni???

la domanda fondamentale credo che sia:
si possono interpellare direttamente i sindacati regionali/provinciali per avere delle risposte???
grazie ancora per il tempo dedicatomi

Rispondi Autore: luana ascenzi - likes: 0
21/05/2012 (20:18:54)
Vediamo alcuni punti di questo accordo, nella versione definitiva del 13 settembre, che si applica alle “imprese aderenti a Confartigianato, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e/o che applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle Parti firmatarie del presente Accordo
Ma se la mia attivita' non è iscritto al CNA CASARTIGIANATI ETC puo' eleggere un rls interno?

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