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Il nolo a caldo e il rischio sismico nel DVR

Il nolo a caldo e il rischio sismico nel DVR
Carmelo G. Catanoso

Autore: Carmelo G. Catanoso

Categoria: Coordinatori

25/01/2019

A distanza di più di dieci anni dall’entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008, rimangono aperte molte discussioni su diversi punti controversi.

 

Il nolo a caldo

Continuando quanto già iniziato con il precedente articolo ( Sicurezza cantieri: rischio di deriva dell’attività di CSP/CSE), proviamo a chiarire altri aspetti applicativi, oggetto di continue discussioni tra gli addetti ai lavori.

Un primo argomento, spesso oggetto di accese discussioni anche sui social tematici, riguarda il nolo a caldo di attrezzature di lavoro.

 

In genere, l’oggetto delle discussioni verte su due aspetti: 1) come riconoscere un vero “nolo a caldo” e 2) come si deve comportare il CSE.

Innanzi tutto, va chiarito che il nolo più essere “a freddo” e “a caldo”. Con il primo viene locata la sola attrezzatura di lavoro che, ovviamente, deve essere perfettamente rispondente alle norme di legge e regolamentari vigenti ad essa applicabili; con il secondo oltre all’attrezzatura di lavoro, il locatore mette a disposizione dell'imprenditore anche un proprio dipendente con una specifica e documentata competenza (informazione, addestramento e formazione) nel suo utilizzo.

 

Il nolo a caldo è un istituto contrattuale che ha per oggetto la concessione in uso di una attrezzatura di lavoro e la prestazione lavorativa di un operatore specializzato, indispensabile per la conduzione/utilizzo dell'attrezzatura stessa.

Nel caso di nolo a caldo, è necessario analizzare approfonditamente la prestazione del lavoratore incaricato dell’utilizzo dell’attrezzatura nel cantiere, al fine di stabilire se il contratto è legittimamente di nolo a caldo o, invece, è da considerarsi di subappalto. Infatti, nelle due situazioni, l’approccio del CSE cambia significativamente.

 

Per spiegare al meglio i concetti, usiamo un esempio e cioè l’utilizzo di una Piattaforma di Lavoro Elevabile (PLE) in un cantiere dove si eseguono lavori edili o d’ingegneria civile.

In un effettivo nolo a caldo di una PLE, il noleggiatore non risulta obbligato al raggiungimento di uno scopo specifico in quanto si limita esclusivamente a mettere a disposizione l'attrezzatura di lavoro e l’addetto al suo utilizzo, non riscontrandosi alcuna attività autonoma per l'esecuzione del lavoro la cui organizzazione rimane sempre nelle mani dell'impresa che deve eseguire il lavoro (Impresa affidataria).

 

Viceversa, se l’operatore dell’attrezzatura non entra a far parte dell’organizzazione dell’impresa esecutrice e non agisce in posizione subordinata come semplice conduttore della PLE incaricato di sollevare in altezza l'addetto all'intervento ma gli viene affidata una lavorazione prevista dall'appalto che esegue direttamente con la PLE (ad esempio posa grondaia) ed in piena autonomia, allora il contratto di nolo a caldo non è tale ed è da considerarsi un vero e proprio contratto di subappalto mascherato e l’impresa che effettua il nolo è un'impresa esecutrice, così come definita all'art. 89 comma 1 lett. i-bis del D. Lgs. n° 81/2008. In questo secondo caso, il CSE dovrà trattare questa impresa alla stregua delle altre imprese esecutrici presenti in cantiere (verifica idoneità POS, ecc.).

 

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Allo scopo, fino a quando la prestazione lavorativa dell'operatore è accessoria rispetto alla messa a disposizione dell’attrezzatura (PLE), il fatto che l’art. 105 comma 2 del D. Lgs. n° 50/2016 (Codice Appalti) preveda che i noli a caldo costituiscano “subappalto” << … se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare>>, non deve trarre in inganno. Infatti, ci si sta muovendo nell’alveo della normativa prevenzionale in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e, quindi, fino a quando la prestazione lavorativa dell'operatore è accessoria rispetto alla messa a disposizione dell’attrezzatura (PLE), nel senso che l’operatore si limita a far funzionare la macchina e soggiace agli ordini dell’impresa incaricata di eseguire il lavoro appaltato dal committente (impresa affidataria), il contratto di noleggio a caldo non può essere assimilato al contratto di subappalto e l'azienda noleggiatrice non è qualificabile come impresa esecutricee cioè impresa che "esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali" (definizione dell'art. 89 comma 1 lett. i-bis del D. Lgs. n° 81/2008).

 

Ovviamente, l'impresa noleggiatrice, oltre agli obblighi comuni a tutte le imprese, è in particolare soggetta agli adempimenti degli obblighi di cui agli art. 17 e 28 (DVR), 23 (Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori), 72 (Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso) e 37-73 (Informazione, formazione e addestramento).

 

Non essendo qualificabile come “impresa esecutrice”, questa non ha l’obbligo di redazione del POS per lo specifico cantiere in cui è chiamata ad intervenire con il proprio operatore. Naturalmente la lavorazione che comporta l'uso della PLE da parte del personale dell'impresa affidataria deve essere prevista nel POS di quest'ultima ed il CSE dovrà verificare che ciò sia stato concretamente previsto.

 

La persona dell'impresa esecutrice che viene sollevata sul cestello comandato dal dipendente del noleggiatore non è qualificabile come "operatore" (art. 69 comma 1, lett. e) del D. Lgs. n° 81/2008) e, a differenza di questi, non è soggetto all'obbligo formativo previsto dall'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 per l'uso delle attrezzature di lavoro (PLE, nel caso specifico); ovviamente, oltre alla formazione prevista dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, è persona soggetta alla formazione e all’addestramento previsto per i DPI di III categoria.

Per spiegare in concreto come quanto sopra deve essere concretamente applicato in cantiere, utilizziamo un esempio.

 

Se su una villetta a due piani fuori terra si dovesse rifare una porzione del tetto e sostituire le grondaie ed altre opere di lattoneria, ci si troverà con almeno due o tre imprese. Ovviamente, scatterà l’obbligo di nomina di CSP/CSE, redazione del POS per le imprese esecutrici e quant’altro previsto, in particolare, dal Capo I del Titolo IV.

Essendo previsti lavori in quota in un ambiente in cui non sarà realizzabile un ponteggio, il CSP saprà che, per sostituire le grondaie ed effettuare altre opere di lattoneria, si impiegherà anche una PLE.

 

Pertanto, tenendo conto delle particolarità del contesto dove si dovrà operare, nel PSC dovrà definire le “regole” che dovranno essere rispettate per eliminare o ridurre i rischi nell’uso della PLE: verifica portanza piano d’appoggio, individuazione aree di posizionamento, segnalazioni a terra ed inibizione transito durante lavori, max sbraccio, interferenze con linee aeree, interferenze con veicoli/pedoni, interferenze non eliminabili con altre lavorazioni ecc., ecc..

Queste informazioni contenute nel PSC riguardo le attività da svolgere con l’uso della PLE, dovranno essere fatte proprie dall’impresa esecutrice che impiegherà la citata attrezzatura. Nel POS dell’impresa, pertanto, dovranno essere indicate, oltre ai rischi propri dei lavori con PLE, le modalità operative con cui l’impresa esecutrice recepirà le previsioni del PSC. A questo punto l’impresa esecutrice, per portare in quota il proprio lattoniere, potrebbe noleggiare a freddo la PLE, avendo un suo operatore in possesso dei requisiti formativi espressamente previsti per l’uso di questa attrezzatura oppure effettuare il “nolo a caldo”.

 

Nel momento in cui, in un cantiere edile o d’ingegneria civile, si è di fronte ad un vero “nolo a caldo” che soddisfa tutti i requisiti previsti, l’operatore del noleggiante che fa funzionare la PLE, non opera con alcuna autonomia ma esegue le direttive dell’impresa esecutrice e cioè viene, in concreto, operativamente “inglobato” nell’organizzazione dell’impresa esecutrice.

Ora, come detto prima, da una parte abbiamo un PSC che ha definito le “regole” da applicare per evitare i rischi derivanti dal particolare contesto in cui si andrà ad operare (area lavori, organizzazione lavori, lavorazione ed interferenze) e dall’altra abbiamo un POS che ha recepito le previsioni del PSC ed ha analizzato i rischi propri e definito le conseguenti misure di prevenzione e protezione (sempre se la verifica d’idoneità è stata fatta correttamente dal CSE).

Cosa rimane di “scoperto”?

L’operatore del noleggiatore, già in possesso dei requisiti formativi previsti dalla legge (specifica abilitazione ai sensi dell’art. 73 comma 5 del D. Lgs. n° 81/2008) non è in possesso delle informazioni specifiche riguardanti le particolarità del contesto (con le relative regole da applicare) in cui sarà chiamato a manovrare la PLE per portare in quota il lattoniere.

Per compensare a questa obiettiva carenza, non c’è alcun bisogno di mettersi a redigere un DUVRI tra l’impresa esecutrice e il noleggiatore, visto anche che non sussiste contratto di appalto ma contratto di nolo a caldo. E’ sufficiente che l’operatore della PLE noleggiata a caldo sia messo al corrente da parte dell’impresa esecutrice delle regole da applicare nello specifico contesto in cui sarà chiamato ad operare con un’apposita attività informativa da effettuarsi prima dell’inizio dei lavori.

Questi sono gli aspetti sostanziali di cui il CSE dovrà preoccuparsi verificando che siano stati concretamente attuati.

 

La stessa Corte di Cassazione Penale sez. IV, con la sentenza n° 41791 del 30/10/2009, aveva ribadito che nel caso di nolo a caldo non si è di fronte ad un appalto e, quindi, grava a carico di chi utilizza la PLE, l’obbligo di garantire la sicurezza durante l’esecuzione del lavoro, in quanto nell’ambito della sua organizzazione del lavoro si era andato ad inserire il macchinario e l’operatore previsto dal contratto di nolo a caldo.

 

Pronunce analoghe le abbiamo con le già citate sentenze della Cassazione Penale sez. IV n° 34327 del 4 settembre 2009, con la n° 23604 del 5 giugno 2009 e con la n° 109/2012 (ed a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti) dove è espressamente affermato che nel caso di un nolo a caldo non grava alcun obbligo di coordinamento tra noleggiatore e noleggiante.

 

 

Il rischio sismico nel DVR

Altro argomento d’interesse per gli RSPP e che si ripresenta periodicamente nelle discussioni tra gli addetti ai lavori come un foruncolo sul sedere d’estate, è quello riguardante l’obbligo o meno di valutare il rischio sismico all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) previsto dagli artt. 17 e 28 del D. Lgs. n° 81/2008.

 

L’art. 28 comma 1 del D. Lgs. n° 81/2008 prevede:

<< 1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo>>.

 

Una superficiale lettura di questo comma farebbe supporre che l’oggetto della valutazione debbano essere anche tutti i rischi esogeni prevedibili ivi compreso il rischio sismico.

In effetti non è così.

Infatti, andando a leggere cosa il legislatore intenda per prevenzione, l’art. 2 comma 1 lett. n) la definisce come: <<Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionalinel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno>>.

Sempre all’art. 2 comma 1, lett. s) del D. Lgs. n° 81/2008, si trova questa definizione di rischio: <<Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione>>.

 

Infine, va ricordato che il Datore di Lavoro ha l'obbligo indelegabile di valutare tutti i rischi nella sua azienda o unità produttiva, ma per farlo, come previsto dall’art. 33 comma 3 del D. Lgs. n° 81/2008, deve utilizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP). Il SPP è definito sempre all’art. 2 comma 1 lett. l) come: <<Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionaliper i lavoratori.>>

 

Pertanto, quando l'art. 28 comma 1 parla di valutazione di tutti i rischi, il legislatore intende parlare di tutti i rischi professionali.

Va anche ricordato che il Rischio Professionale è il rischio che un lavoratore corre nell’espletamento della sua normale attività lavorativa nella specifica mansione presso la propria azienda.

 

Il rischio sismico, invece, non è un rischio professionale perché non è strettamente connesso al lavoro ma è, invece, sovrapponibile al rischio a cui è esposta la popolazione proprio perché è un rischio che interessa tutta la comunità e tutti gli edifici presenti sia civili che industriali.

Pertanto, non deve essere oggetto di valutazione ex art. 28 del D. Lgs. n° 81/2008.

Un ente di vigilanza, di conseguenza, non può contestare al datore di lavoro di un’azienda che il suo DVR non sia rispondente a quanto previsto dalla normativa vigente perché, non potendo escludere un terremoto in qualunque zona del nostro Paese, non sono state programmate azioni di miglioramento / adeguamento strutturale alle nuove norme tecniche, anche se la struttura che ospita i posti di lavoro è stata realizzata conformemente alle norme tecniche vigenti come risulta dalle evidenze progettuali, realizzative ed autorizzative ed è periodicamente sottoposta a verifiche per accertare il mantenimento dei requisiti di legge (stabilità, solidità, ecc.).

 

Il Datore di Lavoro, va ricordato, è sempre soggetto agli obblighi degli articoli 63 e 64 ed allegato IV p. 1.1.1 e, pertanto, deve procedere periodicamente alla verifica dello stato della struttura che ospita il suo personale.

Se a seguito di queste verifiche periodiche affidate a personale specializzato, vi fossero palesi segnali di degrado / instabilità delle strutture, allora è necessario intervenire per mantenere l'ambiente di lavoro sicuro.

 

Questa, però, è un’attività di controllo operativo che prevede l’attuazione di misure di mantenimento degli standard minimi per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e che, se non rispettate, la normativa vigente sanziona pesantemente.

Ovviamente, il datore di lavoro può decidere di intervenire significativamente sulla propria struttura migliorando la risposta ad un eventuale sisma e/o adeguandola alle norme tecniche attualmente vigenti.

Questa, però, con le attuali norme prevenzionali vigenti, è un’opportunità ma non un obbligo.

Quindi un ente di vigilanza non può dare un’interpretazione “personale” facendo rientrare il rischio sismico tra i rischi professionali e né, tantomeno, contestare la mancanza, nel programma per il miglioramento nel tempo del livello di sicurezza, degli interventi di adeguamento alle nuove NTC.

 

Se così fosse, qualunque tipo di rischio esogeno dovrebbe rientrare tra quelli da analizzare nel DVR individuando le conseguenti misure da adottare pur essendo nella concreta impossibilità di individuare la probabilità del suo verificarsi.

Né, tantomeno, deve essere presa come una “verità processuale assoluta” l’unica condanna nota (ma solo in primo grado di giudizio) del datore di lavoro e del RSPP per il crollo di un capannone a seguito del terremoto dell’Emilia e la contestuale assoluzione del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore della struttura realizzata ante 2003.

 

Questo perché si tratta di una delle tante sentenze di primo grado che, su fatti eclatanti e oggetto delle attenzioni dei massmedia, vengono emesse con il principale obiettivo di creare un precedente. Un esempio di questo tipo è il caso Thyssen dove, in primo grado, fu riconosciuto l’omicidio volontario con dolo eventuale salvo poi vedere tutto rigettato in Appello e Cassazione ma con la conseguenza di impiegare due anni in più per giungere ad un verdetto definitivo.

Comunque, se passasse l’idea di valutare anche tutti i rischi esogeni, allora non si dovrebbero adeguare alle nuove NTC solo i capannoni industriali di tutto il Paese ma anche tutte le altre strutture che ospitano luoghi di lavoro e ciò senza distinzione alcuna tra, ad esempio, i lavoratori in un capannone di un’azienda metalmeccanica del bergamasco ed i lavoratori dell’Agenzia delle Entrate della sede di Roma oppure quelli di un centro commerciale di Palermo.

Cosa fattibile, non c’è dubbio, ma in un arco di tempo di molti anni, con l’emanazione di appositi provvedimenti legislativi e con una serie di agevolazioni fiscali che ne rendano concretamente possibile l’attuazione.

 

In conclusione, la “valutazione” del datore di lavoro consiste nell’accertarsi che la struttura che ospita i lavoratori sia conforme alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della sua realizzazione e così quanto in essa contenuto (impianti, scaffalature, soppalchi, ecc.) mantenendo il tutto in perfetta efficienza.

 

In concreto, però, non c’è alcuna valutazione da fare.

Questo perché ci sono dei requisiti di legge predefiniti che devono essere tassativamente rispettati e che costituiscono, essi stessi, le misure di prevenzione da attuare in quanto:

  • il verificarsi di un evento sismico non è legato alla mansione espletata ed alla relativa attività lavorativa (a meno che non si sia un vulcanologo che opera anche sulle pendici dell’Etna o dello Stromboli);
  • il datore di lavoro non ha alcuna possibilità di incidere sulla probabilità del suo manifestarsi.

 

Quindi, trattandosi di un evento, in genere, catastrofico, non essendoci un riferimento normativo che dica se fare qualcosa e cosa fare, la soglia di accettabilità del rischio è impossibile da determinarsi.

Pertanto, il rischio sismico non entra a far parte della valutazione dei rischi ma va gestito all’interno delle procedure d’emergenza.

 

Procedure d’emergenza che, in caso di sisma, devono prevedere:

  • i comportamenti da adottare in caso di terremoto;
  • i percorsi di esodo da seguire tali da ridurre il rischio derivante da crolli di elementi strutturali e non;
  • l’individuazione delle “aree sicure” dove recarsi e trovare riparo;
  • la diffusione delle informazioni pertinenti a tutto il personale;
  • le modalità di gestione dell’emergenza sismica da parte del personale preposto;
  • le esercitazioni periodiche da effettuare.

 

 

Carmelo G. Catanoso

Ingegnere Consulente di Direzione

 

 


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Pubblica un commento

Rispondi Autore: Paolo Trentarossi - likes: 0
25/01/2019 (09:15:51)
Preciso, prezioso e chiaro come sempre.Grazie
Rispondi Autore: Alessandro Delena - likes: 1
25/01/2019 (12:18:40)
Carmelo complimenti per la chiara disamina di questi due aspetti, che spesso determinano dubbi soprattutto con i colleghi che si approcciano alla materia. Utilissima la "linea guida" da seguire da parte del CSE per la verifica in caso di nolo a caldo, in particolare il riferimento a porre attenzione che ci sia effettivamente stata informazione da parte dell'impresa esecutrice nei confronti dell'operatore.
Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 0
25/01/2019 (12:29:25)
Grazie Carmelo, chiarissimo. Condivido ogni parola.
Giorgio.
Rispondi Autore: Alessandro Mazzei - likes: 0
25/01/2019 (12:43:38)
Semplice, chiaro ed esaustivo come sempre, grazie!
Rispondi Autore: ANTONIO FODERARO - likes: 0
26/01/2019 (12:51:21)
Grande articolo!
Rispondi Autore: Enrico Lavini - likes: 0
26/01/2019 (17:07:58)
Relativamente al rischio sismico esprimo forti dubbi su quanto riportato nell'articolo anche perché facendo riferimento a quanto riportato pubblicamente in rete sulla sentenza Tecopress...Sei mesi al titolare e alla responsabile della sicurezza: > ... >. Visto il precedente come RSPP ritengo che la vulnerabilità sismica dell'edificio sia una valutazione molto importante
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
26/01/2019 (17:11:49)
Il riferimento alla sentenza di primo grado è stata citata. Altri casi, in altri tribunali sono stati archiviati. Vedremo che dirà l'Appello e la Cassazione. Sta di fatto che il rischio sismico non è un rischio professionale.
Rispondi Autore: Gianluigi Maccabiani - likes: 0
30/01/2019 (23:25:54)
L'autore dell'articolo ha anche scritto un commento ad un mio vecchio approfondimento pubblicato su ingegneri.info e ripreso con copia-incolla sul portale Punto Sicuro ( https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/luoghi-di-lavoro-C-48/luoghi-di-lavoro-la-valutazione-della-sicurezza-del-fabbricato-AR-15196/#commenti ). Non che mi dispiaccia, ci mancherebbe, però la fonte resta ingegneri.info. Perciò, ho risposto anch’io.
In particolare, nella prima parte l'articolo tende a escludere dall’insieme dei "rischi professionali" propriamente detti il rischio sismico legato alla sicurezza degli ambienti di lavoro, se non ho capito male.
Nella seconda parte, invece, l'approfondimento esclude la necessità di valutare il rischio sismico invocando le usuali motivazioni secondo le quali l'evento sismico non sarebbe prevedibile, il datore di lavoro non potrebbe fare nulla contro il suo manifestarsi, ogni abitazione, ufficio e luogo pubblico dovrebbero essere assoggettati verifica, eccetera, eccetera.

Per quanto riguarda la prima parte dell'articolo, noi sappiamo bene che la necessità di verificare la stabilità e solidità dei luoghi di lavoro è stabilita nell'articolo 63, con il richiamo diretto all'allegato IV. Il testo dell'approfondimento fa riferimento all'articolo 33, il quale articolo, sempre secondo l’approfondimento, individua un legame stretto tra i “rischi professionali” e “i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione”, come se tutto ciò che non riguarda i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione non costituirebbe un “rischio” da valutare; tuttavia, paradossalmente, è lo stesso art. 33 che riporta, al comma 1, lettera “a”: . L’obiezione è infondata: si tratta infatti del "mutamento" delle condizioni rispetto all'agibilità e al certificato di collaudo. Se il livello di rischio si modifica durante la vita della costruzione, allora il datore di lavoro è tenuto a rivolgere la sua attenzione ai nuovi livelli di rischio, così come indicati necessariamente nel Dlgs 81/2008 e nel DVR aziendale. Due sono i principali mutamenti intervenuti: 1) a seguito del terremoto emiliano è stata ufficializzata con una legge dello stato (L 122/2012) la vulnerabilità dovuta alle carenze nei collegamenti; 2) nel corso degli anni la classificazione sismica dei territori a subito modifiche in base a nuovi studi e conoscenze.

“Il datore di lavoro, va ricordato, è sempre soggetto agli obblighi degli articoli 63 e 64 ed allegato IV p. 1.1.1 e, pertanto, deve procedere periodicamente alla verifica dello stato della struttura che ospita il suo personale. se a seguito di queste verifiche periodiche affidate a personale specializzato, vi fossero palesi segnali di degrado/instabilità delle strutture, allora è necessario intervenire per mantenere l'ambiente di lavoro sicuro“.
• Se l’accertamento del mantenimento dei requisiti di legge comprende anche il tener conto delle nuove classificazioni sismiche e dei nuovi studi e conoscenze, aggiornando quindi la valutazione della sicurezza nei confronti di tutte le azioni ambientali conosciute (oppure, in via semplificata, conducendo preliminarmente la valutazione del rischio sismico), allora sì, questa frase è corretta.

“Se così fosse, qualunque tipo di rischio esogeno dovrebbe rientrare tra quelli da analizzare nel DVR individuando le conseguenti misure da adottare pur essendo nella concreta impossibilità di individuare la probabilità del suo verificarsi“.
• E invece c’è proprio una legge dello stato (DM 14/01/2018, norme tecniche per le costruzioni) che stabilisce matematicamente (seppur convenzionalmente) la “probabilità del verificarsi” di quegli eventi sismici che provocano il superamento di livelli di sicurezza prestabiliti, in funzione principalmente dello stato limite di salvaguardia della vita umana. Questa affermazione rientra infatti nel caso dell’obiezione 2: >.
L’obiezione è infondata: non si tratta di eventi incontrollabili e imprevedibili ma di fenomeni che possono essere studiati e valutati con i metodi di calcolo codificati dalle leggi vigenti. Il terremoto ha una scala di intensità: quello di cui ci si deve preoccupare nel DVR è quello che riguarda la “salvaguardia della vita delle persone" e che ha (per definizione) la probabilità di accadimento superiore al 10% in 50 anni per quel determinato sito sul territorio italiano, e che ricade tra quelli che pur "poco probabili" (10%
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
31/01/2019 (00:06:00)
Maccabiani,
Può dire e scrivere quello che reputa più opportuno sulla base delle sue competenze.
Sta di fatto che non può confondere i rischi professionali che sono oggetto del DVR con il rischio sismico che NON È un rischio professionale in quanto non è connesso al lavoro ed è sovrapponibile a quello a cui è esposta la popolazione.
La legge 122/2012 aveva un preciso campo dì applicazione limitato ai territori interessati dal sisma, vista che la classificazione era palesemente errata essendosi dimenticati il sisma avvenuto in quell'area nella seconda metà del XVI secolo.

Se il legislatore l'avesse voluto, avrebbe esteso l'obbligo dì adeguamento a tutto il resto del nostro Paese.
Cosa che non è stata fatta per i motivi che ho citato.

Poi, come scritto nell'articolo, non è pensabile che il datore di lavoro si debba occupare di rischi la cui origine non è da lui controllabile trattandoli nel DVR. Oppure bisogna dare retta alla sua tesi quando afferma nel suo post che un evento sismico è "controllabile".

Naturalmente, sarebbe auspicabile che tutti i luoghi di lavoro fossero adeguati alle nuove NCT e non certo solo i capannoni.

Solo che, ad oggi, a prescindere da cosa ne dica e scriva lei, tale obbligo non sussiste come non sussiste l'obbligo di trattare il rischio sismico, come per tutti gli altri rischi esogeni, all'interno del DVR.

In conclusione, se passasse la sua visione, dovremmo sospendere subito tutte le attività lavorative che sono eseguite all'interno dì strutture costruite in conformità alle precedenti "regole".
Non mi sembra una strada percorribile.
Rispondi Autore: Enrico Lavini - likes: 0
03/02/2019 (14:24:21)
Più rileggo l'art.63 comma 1 in riferimento soprattutto al rimando all'Allegato VI punto 1.1.1 e più mi convinco che il rischio sismico è fondamentale anche perché la rispondenza alle caratteristiche ambientali per me rimane un chiaro riferimento alle zonizzazioni del territorio, tra cui sicuramente la mappatura sismica che chiaramente si aggiorna in funzione degli eventi sismici ad oggi non scientificamente prevedibili
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 1
04/02/2019 (08:07:03)
Ognuno di noi si costruisce le sue convinzioni che,in genere, sono basate sulle proprieconoscenze esperienziali.
In questo caso, però, dobbiamo attenersi alla Legge.
Il D. Lgs. N. 81/2008 si occupa dei rischi professionali.
Il sisma, come le alluvioni, le valanghe e gli altri rischi esogeni, per i motivi spiegati sono considerati dalla Legge, rischi che non si generano nell'ambito della sfera di gestione e controllo del datore di lavoro e,quindi, possono essere trattati solo nell'ambito della gestione dell'emergenza.
Quanto previsto dall'art.63 va visto nell'ottica che ho spiegato nell'articolo.
Poi sono il primo a dire che, come datore di lavoro, mi preoccuperei di garantire, intervenendo sulle strutture, la sicurezza del mio personale e la continuità della mia attività.
Questa scelta, però, è una opportunità e non un obbligo.
Rispondi Autore: STEFANO CACCIANIGA - likes: 0
18/02/2019 (18:02:15)
Buonasera a tutti,
articolo chiaro sul nolo a caldo e assolutamente condivisibile nella disamina di quello che un CSE dovrebbe valutare per una corretta gestione di tale "istituto".
Unico dubbio che spesso mi trovo a derimere nei cantiere è quello legato al fatto che, nell'esempio citato, un operatore formato all'uso della PLE possa portare a bordo un soggetto diverso (in questo caso un addetto dell'impresa interessata) senza che sia in possesso della formazione specifica sull'uso della PLE stessa ma solo quello per DPI di III cat. In questo caso mancherebbero tutte le informazioni che un operatore di PLE ha, non solo legate alla "conduzione" (ad es. dove legarsi come comportarsi durante il lavoro in quota, il divieto di sbarco dal cestello ecc..). E' sicuramente formato sull'uso di imbragatura e cordino su come procedere su coperture con linee, ma è sicuramente carente di alcune informazioni necessaria ad operare su tali attrezzature e che vengono invece fornite col corso specifico. In questo caso parrebbe necessario quantomeno che il datore di lavoro fornisse informazioni aggiuntive a tale addetto che dovrà accedere alla piattaforma e che ne venga lasciata traccia. Mi farebbe piacere anche avere Vs. parere su un esempio applicato al nolo a caldo di un escavatore che dovrà eseguire lavori di scavo, caso più complesso visto che in questo caso l'operatore partecipa alla lavorazione con un certo grado di autonomia operativa. In questo caso a mio avviso il problema del presunto subappalto mascherato appare più evidente.
Stefano
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
18/02/2019 (18:21:13)
Diciamo che se il corso per i DPI III categoria è stato fatto bene tenendo conto del settore ove opera il lavoratore, gli avranno spiegato come comportarsi quando usa un dispositivo anticaduta su una PLE.
Rispondi Autore: Moreno Carotta - likes: 0
17/04/2019 (13:24:21)
Buongiorno, condivido l'analisi relativa al nolo a caldo, tuttavia se per le PLE risulta semplice capire dove abbiamo nolo o subappalto, la stessa cosa non si può applicare ad un'autogru (dove non è previsto far salire un mio operatore assieme al manovratore). In questo ultimo caso qual è la discriminante che differenzia il nolo a caldo dal subappalto (es. nolo a caldo di autogru per sollevamento elementi prefabbricati)?
Rispondi Autore: luca fiocco - likes: 0
02/05/2019 (01:26:16)
salve vorrei chiedere un parere, una ditta che ha partecipato ad una gara di cui non risulta aggiudicataria può noleggiare a caldo o a freddo essendo l'importo dei lavori inferiore al 2% e quindi non costituisce subappalto che è vietato?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
29/02/2020 (11:00:50)
Tutti i rischi vanno valutati, nessuno escluso. Non esiste alcuna definizione di "rischio professionale" nel D.Lgs. n. 81/2008. Invece il dettato dell'art. 28 è chiarissimo, TUTTO i rischi vanno valutati, inclusi rischi chiarante esogeni come la presenza di ordigni bellici in edilizia, le differenze di genere, il rischio rapina (che nessuno nega sia da valutare dove probabile) e aggressione, tutti i rischi dei lavoratori viaggianti, il rischio sismico (molte Asl lo pretendono, giustamente), il rischio epidemia per le mansioni più esposte, ecc. ecc
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
11/04/2020 (12:39:06)
Solo i RISCHI PROFESSIONALI che rientrano sotto il controllo del datore di lavoro in quanto generati dalla propria organizzazione del lavoro.
Il "Tutti i rischi", sono TUTTI I RISCHI PROFESSIONALI e non altri.
Basta leggersi la fonte primaria che è la direttiva europea 89/391/CEE.
Quindi quanto afferma Dubini è solo una sua visione.
Rispondi Autore: simone - likes: 0
03/05/2020 (16:24:28)
ok
Rispondi Autore: simone - likes: 0
03/05/2020 (16:29:38)
due questioni:
1) nel mio caso siamo impresa esecutrice ed appaltante, e ci avvaliamo del nostro personale e di più imprese tra cui il noleggio a caldo. Da quanto leggo nell'esempio non è necessario ricevere il POS da parte della ditta di noleggio, ma solo informare l'operatore della PLE.
A questo proposito chiedo se informare significhi semplicemente prendere visione dei rischi del PSC/DUVRI o sarebbe meglio far firmare un apposito verbale di coordinamento in cantiere.
2) nel pSC viene richiesta la "verifica portanza piano d’appoggio" ma come verificare concretamente e su chi cade l'onere della verifica? la responsabilità può essere demandata in toto alla ditta di noleggio ed al suo operatore, o è richiesta verifica diretta dell'impresa esecutrice/appaltante?
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
04/05/2020 (10:43:25)
Buongiorno Simone.

1) Prendere visione dei rischi del contesto dove opererà con la PLE e, essendo in Italia, anche la firma su un documento in cui sono elencate le misure illustrate all'operatore.

2) la compatibilità dell'uso della PLE nello specifico caso, in funzione della portanza del piano di appoggio, doveva essere già prevista nel PSC: se ammetto l'uso della PLE, allora devo, come CSP e poi da CSE, essermi accertato che l'uso di questa sia compatibile con le caratteristiche geomeccaniche del terreno dove sarà utilizzata. Avendo però accettato il PSC ed essendo questo un documento contrattuale, l'onere di tale verifica è passato a voi quale impresa affidataria.
E' consigliabile, pertanto, informarsi preventivamente riguardo le caratteristiche tecniche della PLE (tipologia, peso, ingombro, ecc.) e verificare, in funzioni delle aree dove sarà usata, la sua compatibilità con le caratteristiche del piano di appoggio.
Rispondi Autore: Nikolin Kodheli - likes: 0
04/05/2020 (15:25:10)
Grazie Ing. Catanoso per questo articolo (che leggo solo ora e condivido totalmente) chiaro e utile per la professione.
Rispondi Autore: simone - likes: 0
08/05/2020 (12:07:10)
buongiorno ancora, sempre a proposito di noli a caldo mi sono imbattuto in un caso che sembra anche comune.
A è la stazione appaltante ed esecutrice
B è la ditta che mette a disposizione i mezzi (noleggiante)
A stipula un contratto a richiesta con B di (ad esempio) di 10k di durata un anno per il noleggio a richiesta dei mezzi, da usare nei vari lavori di manutenzione che affronta nel proprio cantiere.

A questo punto immagino che essendo un contratto vero e proprio, cadono tutti i discorsi sulle soglie del 2% e sia necessario chiedere Pos specifico per ogni intervento.
E' pur vero che pur avendo un contratto contenitore, in ogni "chiamata" la ditta B rimane comunque assoggettata alle direttive di A per lo specifico intervento.
Come interpretare in questi casi?

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