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Sulle responsabilità per la caduta di una torre durante uno spettacolo

Sulle responsabilità per la caduta di una torre durante uno spettacolo
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

17/03/2014

Per il crollo di una torre durante uno spettacolo dovuto alle avverse condizioni atmosferiche è ritenuto responsabile il fabbricante per non avere fornite istruzioni per il montaggio e sulla necessità di controventature. A cura di G. Porreca.

 
Il commento
 
Una sentenza questa che ben si inquadra in un tema di attualità quale quello della problematica della applicazione delle disposizioni del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., riguardante i cantieri temporanei o mobili, al  montaggio e smontaggio dei palchi e delle strutture in genere allestite ed utilizzate durante gli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali per la soluzione della quale il legislatore ha di recente prevista l’ emanazione di un apposito decreto da emanarsi da parte del Ministero del Lavoro e della Salute che tenga conto delle particolari esigenze che emergono nell’ambito delle attività di allestimento delle strutture medesime.
 
Il caso in esame riguarda il crollo di una torre (cosiddetta “americana”) installata in un teatro all’aperto caduta durante uno spettacolo musicale a causa di un improvviso temporale, crollo per il quale è stato ritenuto responsabile il fabbricante della struttura per non avere fornito delle opportune istruzioni sul montaggio della stessa e per non avere altresì indicato nelle istruzioni la necessità di dotare la torre di opportune controventature e ancoraggi aggiuntivi nel caso che venisse installata all’aperto al fine di garantire una sufficiente stabilità per fronteggiare eventuali avverse condizioni atmosferiche ed eventuali particolari sollecitazioni dinamiche quali quelle dovute al vento.

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Formazione dei lavoratori - rischi specifici (art. 136 c. 8 D. Lgs. 81/2008, allegato XXI)

Il caso e l’iter giudiziario
 
Il Tribunale ha ritenuto il responsabile legale di una società che aveva realizzata e fornita una torre, cosiddetta “americana” nonché il responsabile legale della ditta utilizzatrice colpevoli del delitto di lesioni colpose commesse, con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro in pregiudizio di due persone e li ha condannati, riconosciute ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, alla pena (condonata) di un anno di reclusione ciascuno, nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore delle costituite parti civili, alle quali sono state assegnate provvisionali di vario importo.
 
 In fatto, era accaduto che in un teatro all'aperto, durante uno spettacolo musicale, a causa di un improvviso temporale, era stata sospesa la manifestazione e, mentre il pubblico sì allontanava e venivano ritirati gli strumenti musicali, una forte raffica di vento aveva provocato la caduta di una torre, composta da due montanti e da una traversa sulla quale erano stati collocati i proiettori di scena. La torre è precipitata sul palco ed ha investito le due persone una titolare e l’altra dipendente di una ditta proprietaria di un pianoforte che stavano portando via con l'ausilio di un trattorino. A causa dell'incidente i due hanno riportato lesioni vertebrali dalle quali sono derivate malattie di durata superiore ai quaranta giorni.
 
Secondo l'accusa condivisa dal Tribunale, il legale rappresentante della società che aveva realizzato e fornito la torre alla ditta che doveva utilizzarla, della quale era responsabile l’altro imputato, aveva per colpa generica e specifica, quest'ultima individuata nella violazione dell'art. 6 comma 3 del D. Lgs n. 626/1994, cooperato nella produzione dell'evento, avendo fornito la predetta torre senza le relative istruzioni di montaggio in cui si facesse esplicito riferimento alla necessità, nel caso di utilizzazione all'aperto, di dotare il manufatto, oltre che di controventature poste alla base dei tralicci, di ulteriori solidi ancoraggi (cavi di controventatura infissi al suolo) che ne garantissero la stabilità anche in presenza di sollecitazioni dinamiche, come quelle causate dal vento.
 
La Corte d'Appello, su impugnazione proposta dai due imputati, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto a due mesi di reclusione la pena inflitta dal primo giudice confermando, nel resto, la sentenza impugnata.
 
Il ricorso in Cassazione e le motivazioni
 
Avverso al decisione della Corte di Appello il legale rappresentante della ditta fabbricante ha fatto ricorso in cassazione adducendo alcune motivazioni. Ha innanzi tutto sostenuto il ricorrente che vi fosse stato da parte della Corte di Appello una erronea applicazione dell’articolo 6 comma 3 del D. Lgs. n. 626/1994 in quanto esso non era un produttore di macchinari, impianti o altri mezzi tecnici che comportassero l'obbligo delle istruzioni previste dalla disposizione di legge contestata e la struttura realizzata e venduta all’utente non si poteva definire quale macchinario o impianto o strumento tecnico nel senso inteso dalla citata normativa per cui non si poteva in definitiva sostenere la violazione dell’art. 6 comma 3 del richiamato D. Lgs.. Erroneamente anche i giudici del merito, secondo il ricorrente, avevano ritenuto che lo stesso, in quanto costruttore di macchinari, avesse l'obbligo di fornire, al momento della vendita dei prodotti dallo stesso fabbricati, istruzioni agli acquirenti e di fornire, altresì, le controventature necessarie per tenere conto dell’azione del vento nel caso di installazione della torre all’aperto.
 
Le decisioni della Corte di Cassazione
 
Il ricorso è stato ritenuto dalla Corte di Cassazione infondato. Ha fatto osservare innanzitutto la suprema Corte che, con riferimento alla riconducibilità del caso in esame nell'ambito della previsione normativa di cui all'art. 6 comma 3 del D. Lgs n. 626/1994, nessuna lamentela era stata presentata dal ricorrente davanti alla Corte d'Appello avendo lo stesso in quella sede solo contestato l'accusa di avere fabbricato e venduto impianti non dotati di dispositivi di protezione e quindi avendo implicitamente ammesso che la struttura in questione fosse un vero e proprio impianto nei termini intesi dalla norma sopra richiamata. “Ciò, del resto, non par dubbio”, ha infatti sostenuto la Sez. IV,”ove si consideri che il termine ‘impianto’ ricomprende qualsiasi struttura che si renda necessaria allo svolgimento di qualsivoglia attività” e che comunque non può negarsi che “la condotta dell'imputato è stata comunque certamente caratterizzata da imperizia, imprudenza e negligenza, atteso che la fornitura di una struttura come quella in oggetto non poteva non essere accompagnata dalla consegna di specifiche istruzioni ed indicazioni concernenti le modalità di installazione della stessa”. “Il montaggio di una torre, destinata a sostenere in sospensione attrezzature e/o persone, costituita da tralicci verticali e da una traversa orizzontale”, ha inoltre sostenuto la suprema Corte, “non poteva prescindere dall'indicazione, da parte del fabbricante, di precise istruzioni, anche e specialmente di quelle concernenti il rispetto di norme di sicurezza volte ad evitare possibili incidenti”.
 
Al venditore della struttura, ha quindi proseguito la Sez. IV, incombeva l'obbligo dì individuare i possibili rischi connessi con la destinazione della stessa ed il suo posizionamento, tenendo anche conto dell'altezza della struttura, nonché l’obbligo di indicare compiutamente gli interventi ritenuti necessari ai fini della sicurezza, individuazioni ed indicazioni che avrebbero dovuto esser fornite all'acquirente attraverso la predisposizione e la consegna di un libretto di istruzioni nel quale avrebbero dovuto prevedersi le modalità di installazione del manufatto, diverse ovviamente secondo l'utilizzo dello stesso ed il suo posizionamento in aree interne o esterne. Né l’imputato, peraltro, ha proseguito la suprema Corte, poteva eludere le proprie responsabilità sostenendo che la destinazione e la collocazione della torre non era nota ed era questione riguardante solo l'installatore in quanto, in realtà, la predisposizione di un manuale di istruzioni prescinde dalle concrete e diversificate utilizzazioni dell'impianto che, proprio perché sconosciute al fabbricante, imponevano una specifica previsione delle diverse modalità di utilizzo e l'indicazione di precise istruzioni al riguardo.
 
La suprema Corte ha fatto osservare, inoltre, che nella circostanza erano stati forniti dal fabbricante solo dei semplici depiants illustrativi contenenti calcoli riferiti alla struttura statica lasciando invece agli utilizzatori il compito di avvalersi di tecnici specializzati per la determinazione delle modalità d'impiego e per la valutazione della necessità di utilizzare elementi stabilizzanti suppletivi. Spettava invece al fabbricante, ha sostenuto ancora la suprema Corte, di eseguire le necessarie valutazioni tecniche in previsione dell'uso del manufatto anche in area esterna senza pretendere di attribuire a tecnici esterni, non compiutamente edotti delle capacità di resistenza della struttura, il compito d'individuare elementi stabilizzanti della stessa. Era, infatti, il fabbricante obbligato ad individuare tali elementi ed a rapportarli anche al montaggio della struttura in luogo aperto, eventualità certo prevedibile in vista del diversificato impiego al quale tal genere di manufatto è destinato,  laddove avrebbe dovuto evidentemente ricorrersi a più accurati ancoraggi per garantire la stabilità della struttura esposta agli eventi atmosferici.
 
Lo stesso imputato, del resto, ha così concluso la Sez. IV, dopo l'incidente ha preso coscienza del problema ed ha incaricato il proprio tecnico di redigere delle istruzioni che prevedessero la necessità di controventare con tiranti fissati al suolo la torre in questione nel caso di un utilizzo della stessa in luogo aperto.
 
 
 
 
 

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Rispondi Autore: carmelocatanoso - likes: 0
17/03/2014 (07:21:43)
Se fosse stato applicato, in questo caso, il Titolo IV con la nomina del CSP/CSE. la redazione del PSC, ecc., in concreto, l'unica cosa che sarebbe cambiata è il numero di inquisiti e condannati senza risolvere alcunché visto che la causa primaria era un difetto d'installazione.

Questo tipo di attività, come avviene nel resto della UE, rimane nell'ambito della gestione concordata tra organizzatore dell'evento e installatori.
In nessun Paese della UE, si è pensato o si sta pensando di estendere la direttiva cantieri 92/57/CEE agli spettacoli.

L'estensione del titolo IV al futuro concerto dei Rolling Stone a Roma, è una grande sciocchezza che, in concreto, non porterà a nulla se non un aumento dei soggetti potenzialmente perseguibili come il CSE che, come noto, nella realtà conta come il due di coppe come la briscola a bastoni.

L'unico vantaggio l'avranno le compagnie assicurative che avranno la possibilità di avere un'altra assicurazione (quella del CSE) che concorrerà a risarcire il danno in caso di grave infortunio.

Per chi volesse sapere come gestiscono il problema in Inghilterra, basta andare sul sito istituzionale di Health & safety Executive (HSE) e digitare sul motore di ricerca "temporary demountable structures".

Rispondi Autore: Pier Giorgio Confente - likes: 0
17/03/2014 (08:26:38)
La sentenza dimentica che la struttura è stata probabilmente visionata dalla Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza per i pubblici spettacoli che vede al suo interno un ingegnere specialista in strutture ed un ingegnere dei VV.F.
Questi in sede di sopralluogo non si sono accorti che i calcoli non comprendevano le sollecitazioni dovute alla azione del vento?
Nel nostro paese i controllori sono molti ma che efficacia hanno i controlli?
Saluti da un membro di Commissione Provinciale di Vigilanza di Verona

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