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Sulla responsabilità del RSPP per infortunio da errato DVR

Sulla responsabilità del RSPP per infortunio da errato DVR
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

01/04/2019

Il RSPP risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, degli eventi dannosi derivati dalla mancata segnalazione di situazioni di rischio che abbiano indotto lo stesso a omettere l’adozione delle doverose misure precauzionali.

In una recentissima sentenza la Corte di Cassazione ha confermata quella che è ormai una posizione consolidata per quanto riguarda la individuazione della responsabilità o meno della figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione per un infortunio accaduto nell’azienda nella quale lo stesso svolge la propria attività. E’ pacificamente configurabile, ha ribadito in merito la suprema Corte, la colpa professionale specifica del RSPP in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sia pure in cooperazione con quella del datore di lavoro, ogni qual volta un infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, così come era stato sostenuto dalla stessa Sezione IV in una precedente sentenza, la n. 16134 del 18/03/2010, Santoro.

 

La stessa Corte suprema ha richiamato altresì la sentenza n. 2814 del 21/12/2010, Di Mascio della Sezione IV nella quale era stato sostenuto analogamente che il RSPP risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, degli eventi dannosi derivati dai suoi suggerimenti sbagliati o dalla mancata segnalazione di situazioni di rischio, dovuti ad imperizia, negligenza, inosservanza di leggi o discipline, che abbiano indotto il datore di lavoro ad omettere l'adozione di misure prevenzionali doverose e ha richiamato ancora quanto indicato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri  secondo la quale il RSPP, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all'occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri.

 

Alla luce di tutti gli indirizzi sopraindicati la Corte di Cassazione, nel caso della sentenza in esame, ha ritenuta corretta l'argomentazione del Tribunale che aveva ritenuto responsabile un RSPP per avere sottovalutato un rischio che ha poi portato ad un infortunio e per non avere segnalato lo stesso al datore di lavoro onde consentirgli di eliminarlo e ha pertanto rigettato il ricorso dallo stesso presentato.

 

Il fatto e l’iter giudiziario

Il ricorso per cassazione e le motivazioni

Le decisioni della Corte di Cassazione

 

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Il fatto e l’iter giudiziario

Il Tribunale ha condannato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ( RSPP) di una azienda alla pena di € 2.000 di multa perché ritenuto responsabile del reato di lesioni personali colpose cagionate a un lavoratore infortunatosi nello stabilimento presso il quale il RSPP stesso prestava la propria attività. Il lavoratore era stato colpito da alcune travi metalliche (lunghe m. 8,90 e dal peso di kg. 74 cadauna), cadute dalle forche di un carrello elevatore sulle quali erano state caricate, nel mentre un suo collega, alla guida del carrello stesso, stava compiendo una manovra e nell’infortunio il lavoratore aveva riportato delle lesioni alla mano sinistra dovute a schiacciamento.

 

Il Tribunale ha accertato la violazione della prescrizione di cui all'art. 71, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 81/2008, per non avere il datore di lavoro messo a disposizione dei lavoratori un'attrezzatura di lavoro adeguata al lavoro da svolgere, visto che il carrello elevatore utilizzato era inadeguato e privo di misure di sicurezza per il tipo di travi movimentate: essendo la larghezza massima delle forche pari a 78 cm, a fronte di travi lunghe 8,90 m per cui l’uso del carrello elevatore non poteva garantire la loro stabilità le quali erano scivolate in quanto non perfettamente bilanciate. Il datore di lavoro si era successivamente dotato di un accessorio specifico per il sollevamento di barre di acciaio con portata di 2000 kg.

 

Il Tribunale aveva addebitato al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di non avere indicato nel documento di valutazione dei rischi (DVR) tutti gli elementi di rischio per ciascuna attrezzatura. Lo stesso avrebbe dovuto segnalare infatti «che laddove ci si trovi in presenza di travi di una lunghezza piuttosto che un'altra, si doveva usare un carrello piuttosto che un altro e, nel caso specifico, che il carrello utilizzato non era adeguato ai movimento di travi di quella lunghezza se non con l'utilizzo di elementi aggiuntivi quale la forca di sollevamento successivamente acquistata dall'azienda».

 

Il ricorso per cassazione e le motivazioni

L’imputato, attraverso il proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale adducendo delle motivazioni. Come principale motivo lo stesso ha sostenuto che il RSPP non può rivestire una posizione di garanzia nella misura in cui la stessa non è prevista dalla legge essendo i destinatari delle norme antinfortunistiche i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti e i lavoratori per cui lo stesso non ha assunto alcuna posizione di garanzia essendo privo di poteri gestionali né potendo mai sostituirsi al datore di lavoro negli obblighi prevenzionistici posti a suo carico.

 

Secondo il ricorrente, inoltre, come seconda motivazione, il giudice ha omesso di valutare l'assorbenza del comportamento del lavoratore nel nesso di causa che ha condotto all'evento lesivo. E’ risultato infatti che le travi sono scivolate in avanti e sono cadute solo quelle legate con nastro adesivo mentre, per le modalità corrette di imbracatura, era previsto l’uso di catene, funi e brache per cui il lavoratore aveva, di fatto, rimosso il presidio di sicurezza previsto, costituendo tale comportamento causa assorbente e costitutiva del rischio per come attualizzatosi.

 

Le decisioni della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’imputato. Con riferimento al primo motivo di ricorso, riguardante la posizione del RSPP con riferimento agli obblighi di sicurezza sul lavoro, la suprema Corte ha precisato che “la più avveduta giurisprudenza della Corte regolatrice ritiene ormai pacificamente configurabile, nella materia della prevenzione degli infortuni sul lavoro, la colpa professionale specifica del RSPP - in cooperazione con quella del datore di lavoro - ogni qual volta l'infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare”. “Al riguardo è stato più volte ribadito”, ha così proseguito la Sez. IV, “che il RSPP risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, degli eventi dannosi derivati dai suoi suggerimenti sbagliati o dalla mancata segnalazione di situazioni di rischio, dovuti ad imperizia, negligenza, inosservanza di leggi o discipline, che abbiano indotto il secondo ad omettere l'adozione di misure prevenzionali doverose”. “Ciò sul presupposto che tale figura, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all'occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri”.

 

La Corte di Cassazione ha quindi ritenuta corretta in diritto l'argomentazione del Tribunale, il quale aveva individuato la posizione di responsabilità del RSPP nella sostanziale sottovalutazione del rischio riconducibile all'utilizzo di un carrello elevatore inadeguato per la movimentazione di travi aventi lunghezza eccessiva rispetto alla larghezza della forca di sollevamento utilizzata. In tal senso la violazione dei doveri di prevenzione e di informazione facenti carico al RSPP è stata ricollegata alla omessa indicazione al datore di lavoro delle specifiche misure prevenzionali da adottare in relazione alla lavorazione in questione, stante la palese inadeguatezza del macchinario utilizzato e la semplice risoluzione del problema mediante l'utilizzo di elementi aggiuntivi quale la forca di sollevamento successivamente acquistata dall'azienda. E' stato quindi razionalmente considerato, ha precisato la Sez. IV, che il RSPP si era reso corresponsabile con il datore di lavoro della violazione della normativa prevenzionistica che imponeva di rendere conforme il carrello elevatore ai requisiti di sicurezza, e che tale inadempimento aveva concretizzato proprio il rischio che la misura prevenzionistica omessa avrebbe dovuto impedire. 

 

Anche il secondo motivo è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione. La stessa ha ricordato che il comportamento colposo del lavoratore non interrompe, di per sé, il nesso causale ove sia accertato che la condotta omissiva colposa del prevenuto abbia comunque contribuito alla concretizzazione del rischio che si sarebbe potuto evitare mediante l'adozione della misura prevenzionistica omessa.

 

Ebbene, ha così concluso la suprema Corte, nel caso in esame il Tribunale ha congruamente e logicamente individuata la misura prevenzionistica che avrebbe ragionevolmente impedito l'evento, vale a dire l'adozione di una forca avente larghezza adeguata al fine di consentire il corretto bilanciamento delle travi sollevate dal carrello elevatore, onde impedirne la caduta. Ne deriva che l'utilizzo da parte del lavoratore di nastro isolante (in luogo delle previste catene o funi) per l'imbracatura delle putrelle non avrebbe mai potuto costituire causa assorbente dell'infortunio, essendo stato accertato, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, che nel caso concreto il presidio di sicurezza corretto avrebbe dovuto essere costituito (anche e soprattutto) da un carrello elevatore munito di forche di larghezza adeguata, la cui mancanza ha avuto incidenza causale prevalente rispetto all'evento lesivo in disamina.

 

Gerardo Porreca

 

Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 11708 del 18/03/2019 (u.p. 21 dicembre 2018) - Pres. Izzo – Est. Ranaldi - P.M. Pratola - Ric. M.D.. - Il RSPP risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, degli eventi dannosi derivati dalla mancata segnalazione di situazioni di rischio che abbiano indotto lo stesso a omettere l’adozione delle doverose misure precauzionali.

 



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Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 1
01/04/2019 (07:28:32)
Premesso che bisognerebbe leggersi per bene la sentenza, volevo solo evidenziare che non è certamente il DVR l'unico possibile strumento che ha il RSPP per segnalare le problematiche, essendo un documento di esclusiva responsabilità del datore di lavoro, che decide cosa scrivere, come e quando, quand'anche lo avesse scritto materialmente l'RSPP (fotografando un determinato momento). Se un RSPP ha un problema o un rischio da segnalare, non deve certamente - in modo autonomo - revisionare un DVR, piuttosto provvede direttamente a segnalare al Datore di lavoro nel modo che ritiene più opportuno (ovviamente per iscritto).
Rispondi Autore: Riccardo - likes: 0
01/04/2019 (07:38:03)
A mio modesto parere, la sentenza va letta in altro modo. Non è stata scritta per suggerire all' RSPP come pararsi il fondoschiena, ma per far capire all'RSPP - ed al datore di lavoro - che esiste uno stretto legame di corresponsabilità nelle decisioni prese.
Se la smettessimo di formalizzare ed iniziassimo a fare, forse otterremmo di più.

Chi accetta il ruolo, come cita la sentenza,
"......ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all'occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori,"

Altrimenti fa altro.

Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 0
01/04/2019 (07:58:27)
Beh io non metto minimamente in discussione quanto detto, ma visto che si parla di responsabilità del RSPP e di errato DVR, ho solo precisato su tale aspetto come la penso. Sul resto non c'è altro da aggiungere, se l'RSPP ha avallato scelte errate e/o non ha segnalato problemi su rischi possibili da tale scelta, mi sembra chiaro il suo coinvolgimento per negligenza, imprudenza o imperizia.
Rispondi Autore: Dani Mass - likes: 1
01/04/2019 (08:18:09)
Ma siamo sinceri, quante volte il RSPP ha l'autonomia di riportare sul DVR la situazione reale dell'azienda? Mi pare poi che la caduta della trave sia stata frontale e non laterale, per cui, il suggerimento della corte siamo sicuri che avrebbe evitato l'incidente?
Rispondi Autore: Maria Cristina Motta - likes: 0
01/04/2019 (09:03:35)
Personalmente trovo la sentenza molto preoccupante!
In primis non si capisce bene la dinamica dell' infortunio. Siamo sicuri che assicurare il carico (non con il nastro adesivo) sia una soluzione peggiore che questa nuova forca? Il giudice ha comunque deciso che lo è, speriamo con sufficiente cognizione di causa nonostante la sua mancanza di formazione ed esperienza in campo tecnico ed una limitatissima conoscenza del campo di accadimento dell' evento. L' imbrago con catene era riportato nel DVR? ed altre cento domande che mi sorgono spontanee. ecc. ecc.

La cosa che però trovo preoccupante è che su questa linea, ad ogni infortunio potremmo associare una mancanza del DVR; a posteriori risulta facilissimo!

Non voglio addentrarmi in considerazioni in merito al diritto ecc, ma semplicemente dico che è giusto stigmatizzare in qualche modo i DVR privi di contenuto, copia incolla ecc. che non danno alcun contributo al miglioramento della sicurezza di una attività ma ritengo eccessivo associare l' RSPP ad ogni presunta o effettiva attribuzione di colpa della catena gerarchica.
Rispondi Autore: Dani Mass - likes: 1
01/04/2019 (09:10:30)
Cristina Motta, un colpevole bisogna sempre trovarlo, in questo caso meglio se due!!!!
Comunque condivido appieno le sue riflessioni.
Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 1
01/04/2019 (12:16:14)
Bisogna sempre stare attenti quando si parla di sentenze. Bisognerebbe leggere bene le motivazioni, capire come l'RSPP si è difeso, quale coinvolgimento reale abbia avuto in tutta questa faccenda. Tornando al DVR io vado anche oltre, al di là dell'inutilità operativa di un documento privo di contenuto, copia incolla, ecc., non è nemmeno vero che un DVR fatto benissimo sia indice di zero infortuni. Insomma non è il DVR che salva il lavoratore, ma quello che realmente è predisposto in azienda in termini di prevenzione e mi sembra lapalissiano. Altresì, l'obbligo giuridico del DVR è a capo del datore di lavoro non certo del RSPP, così come non è certo obbligo del RSPP aggiornarlo ogni qual volta lui ritenga necessario o utile farlo se non passando prima da una decisione del datore di lavoro. Con questo voglio dire che condannare un RSPP perché il DVR è errato può tanto trovare una giusta motivazione che assolutamente no. Quello che è certo, è che l'RSPP provvede dinamicamente nel suo ruolo a segnalare pericoli, valutare i rischi possibili e suggerire soluzioni al DDL, e questo non può passare in modo esclusivo per tramite di un documento che fotografa un certo momento dell'azienda. Voglio quindi immaginare che questo RSPP sia stato condannato NON perchè il DVR fosse carente, ma perché non ha svolto diligentemente il suo ruolo da cui il DVR è l'ultima pedina del processo che ha portato all'infortunio.
Rispondi Autore: Alberto Rosso - likes: 0
01/04/2019 (12:32:51)
Pongo uno spunto di riflessione: RSPP consulente esterno, quindi non continuamente in azienda, chi ci da la certezza che non fosse un'operazione occasionale e che il datore di lavoro, come soventissimo accade, abbia fatto le cose senza prima avvertirlo? Mi pare una situazione diffusissima, dalla quale l'RSPP non ha modo "di difensersi"
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 1
01/04/2019 (22:21:09)
La colpa degli imputati è resa evidentissima da questo passaggio della sentenza: "Il datore di lavoro si era successivamente dotato di un accessorio specifico per il sollevamento di barre di acciaio con portata di 2000 kg.". È stato fatto dopo quel che poteva essere suggerito e fatto, assai agevolmente, Prim.
Rispondi Autore: Cristian Capuani - likes: 0
01/04/2019 (22:54:22)
Che la colpa dell'imputato sia "resa evidentissima" dal fatto di aver acquistato successivamente l'accessorio a me sembra una forzatura almeno in termini generali.
Nel merito dello specifico accadimento, come hanno detto altri, bisognerebbe sapere molto di più circa la frequenza e le modalità abituali di quella operazione.
Rimanendo però su un ragionamento generale, sostenere che prendere una misura perché un fatto non si ripeta sia "evidenza" di colpa risente parecchio di quella che N. N. Taleb chiama "fallacia narrativa" nel ricostruire i fatti.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 1
02/04/2019 (12:13:35)
Nessuna fallacia narrativa, ma elementari attrezzi dello specialista del diritto, non della letteratura o dell'ingegneria. Ciò che è prevedibile è prevenibile. Se gli upg della Asl contestano alcune violazioni con verbale di prescrizione subito dopo un infortunio, correlando all'evento illecito le carenze riscontrate, rimediare le carenze è una sorta di azione autoincriminante. Il nesso eziologico, il rapporto di causa ed effetto tra violazione ed è confermato dal rimedio attuato tardivamente, che viceversa poteva tranquillamente essere attuato tempestivamente e preventivamente.
Rispondi Autore: Capuani Cristian - likes: 0
02/04/2019 (12:20:15)
"Ciò che è prevedibile è prevenibile"

Ribadisco che non mi riferisco al fatto specifico, ma se mi risponde così è evidente che il mio riferimento a Taleb non è stato colto in merito alla "fallacia narrativa".

Qualsiasi cosa diventa prevedibile dopo che è avvenuta ed è semplice ricostruire un albero degli eventi più o meno plausibile.

Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 1
02/04/2019 (16:53:58)
Pensare che nelle aule di tribunale di inventino correlazioni su rischi placidamente ignorati in azienda: questa si che è una fallacia narrativa. La sentenza in esame è di una semplicità sconcertante, come la maggior parte dei procedimenti penali in materia di infortuni. Questa cosa del movimentare alla carlona tubi è fattispecie ultranota in Cassazione e in alcune aziende.
Rispondi Autore: Capuani Cristian - likes: 0
02/04/2019 (17:15:34)
Ho sottineato più volte che non mi riferivo al caso specifico.
Volevo semplicemente sottolineare che la sua affermazione secondo la quale prendere una misura per far in modo che non si ripeta un incidente sia una chiara manifestazione di colpevolezza, è perlomeno generalizzate.
E prima di continuare ad affermare le sue ragioni, la prego di verificare cosa intendesse Taleb con "Fallacia narrativa" che ho sempre usato tra virgolette ed in riferimento a Taleb stesso.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
02/04/2019 (17:46:53)
Ciò che è prevedibile è prevenibile non è una mia affermazione, ma quella di un illustre magistrato specializzato in Sicurezza sul lavoro Walter Saresella desunto dalla giurisprudenza della Cassazione: in uno dei tanti casi concreti come quello della sentenza in esame l’infortunio è occorso durante una fase ordinaria di lavoro
.. “Anche se può assumersi come possibile che allo stesso possa aver concorso una manovra erronea del lavoratore deve escludersi, secondo la logica comune, che nel caso in esame una tale manovra possa considerarsi avulsa dalle mansioni lavorative svolte, abnorme e, pertanto, imprevedibile da parte del soggetto tenuto alla garanzia. Esattamente al contrario dell’assunto trattasi, invece, di una lesione fisica occorsa nell’esercizio e a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa, come tale del tutto prevedibile e prevenibile” Cass. pen. n. 48228/2012.
Rispondi Autore: fausto pane - likes: 0
03/04/2019 (11:49:25)
L'RSPP"......ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all'occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori,".
Insomma, un personal trainer.
Al di là dell'ironia, qualche considerazione: 'diligentemente': cos'è la 'diligenza'? Dove inizia, dove finisce la diligenza ed inizia l'ingerenza?
'collaborare': cum e labor - 'lavorare insieme a'; e se l'altro (DdL) non intende lavorare insieme a te, RSPP?
'Individuare i rischi dell'attività': e se le attività non sono svolte come hai scritto nel DVR, devi anche valutare tutti i rischi delle attività che potrebbero essere svolte al di fuori delle procedure standard, per poi individuare gli interventi mitiganti per operazioni diciamo, illegali?
'Opportune indicazioni tecniche': glielo dico o glielo scrivo? Una risposta di un DdL 'illuminato': la pago per lavorare, non per scrivermi le mail!
Ho disdetto il contratto...
'Disincentivando': Come? Lo dico al PM? Mi pare decisamente velleitaria, la richiesta.
'Economicamente più convenienti': il DdL decide di risparmiare, e se io non dimostro che l'ho 'disincentivato' sono correo.
Mestiere bellissimo quello dell'RSPP, ma quanta ansia e sconforto...
Se è prevedibile che un RSPP sia condannato, come prevenirlo?
Saluti a tutti.
Fausto Pane

Rispondi Autore: fabio grandini - likes: 0
04/04/2019 (05:14:17)
Ovviamente i commenti sono sempre a favore o contro una sentenza ed ognuno ha validi motivi per controbattere o commentare l'una o l'altra posizione. Quello che penso, nella mia modestissima esperienza, è che UNO dei problemi principali di questo Paese è che una Sentenza emessa per un caso SPECIFICO (tutto particolarmente svoltosi in un contesto altrettanto particolare), siccome è la Suprema Corte che la emana, "DIVENTI una quasi LEGGE", o meglio da' modo agli "inquisitori" successivi, di avere uno strumento per poter responsabilizzare uno o l'altro soggetto. Non credete che se il legislatore avesse voluto dare una PIENA CORRESPONSABILITA' all'RSPP avrebbe previsto delle Sanzioni a suo carico direttamente nel D.Lgs. 81/08 ? Come sempre accade in questo paese, per questa come per altre materie, mi pare più che ci si diletti in DUELLI DA AVVOCATI tanto per favoreggiare qualche categoria di persone (compresi gli avvocati). Non dico che l'RSPP non debba avere corresponsabilità, ma reputo che queste si fermino al rapporto con il Datore di Lavoro che eventualmente (guarda caso UNO DEI DUE OBBLIGHI INDEROGABILI imposti dal D.Lgs. 81/08) ha designato "erroneamente" l'RSPP. Per il resto possiamo anche parlare di "professionalità" di chi possa scegliere di fare questo "ingrato mestiere" con il Datore di Lavoro alto, bello, disponibile, comprensivo, attento alle problematiche di sicurezza, maniacale nella gestione della propria azienda, che gli riconosce anche un OTTIMO STIPENDIO, e buttare via le altre offerte, ma non sempre nella realtà dei fatti è così….. buon per COLORO che riescono a trovare quelle realtà ma per cortesia non facciamo troppo moralismo, perché allora la VERA SFIDA è proprio quella di assistere un Datore di Lavoro di una azienda di 15/20 persone al massimo, "in tutto e per tutto", a 250 Euro /mensili.
Rispondi Autore: Avv. Pasquale Morelli - likes: 0
08/04/2019 (12:03:28)
ho letto tutte le vostre osservazioni, sempre pertinenti. Ma su due aspetti occorre soffermare l'attenzione. Il primo è che il rspp risponde per colpa professionale, come tutti noi professionisti. Il secondo è che non sappiamo quale attività istruttoria sia stata condotta al dibattimento e quali atti di indagine vennero compiuti dalla Procura. Quesl che è successo durante il processo, non lo conosciamo nel dettaglio...sappiamo solo come è "andato a finire"!
Rispondi Autore: patrizio madaschi - likes: 0
08/04/2019 (13:11:09)
Faccio l'rspp in diverse aziende e ho già subito un processo in tale veste quindi ho potuto toccare con mano questa evenienza. La mia posizione è molto semplice: è avvenuto un infortunio; si poteva evitare; l'rspp non ha evidenziato questo rischio (vuoi nel dvr, vuoi in una comunicazione scritta, vuoi nell'ambito della riunione annuale per la sicurezza) al datore di lavoro (o quantomeno non è in grado di dimostrare di averlo fatto); l'RSPP paga per la sua imperizia, negligenza, incapacità, indolenza , chiamatela come volete, ma è giusto che paghi, non ci sono balle di alcun tipo. Secondo l'ovvio principio "chi sbaglia paga".
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 1
09/04/2019 (17:32:02)
Rspp condannato a 2000 euro di multa. Questo l'esito della sentenza, che è piuttosto trasparente se letta nel testo integrale.

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