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L’obbligo del committente di richiamare l’appaltatore al rispetto delle norme

L’obbligo del committente di richiamare l’appaltatore al rispetto delle norme
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

11/12/2017

Il committente è titolare di una posizione di garanzia autonoma rispetto a quella del datore di lavoro, anche se ad essa subordinata, e ha l’obbligo, in assenza ictu oculi di misure di prevenzione, di richiamare l’appaltatore al rispetto delle norme.


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Dà una risposta questa sentenza della Corte di Cassazione ad una domanda che ci si è sempre posta e sulla quale si è avuto modo di avere risposte discordanti dai vari operatori esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. E’ tenuto il committente a intervenire nel cantiere installato per la realizzazione di una sua opera nel caso che riscontri delle vistose ed evidenti carenze in materia di sicurezza sul lavoro? La stessa sentenza dà risposta, altresì, ad un altro quesito e cioè quello sulla opportunità o meno che il committente, anche in assenza dell’obbligo di farlo, si serva di figure competenti, quale quella del coordinatore per la sicurezza prevista dal D. Lgs. n. 81/2008, considerato che a suo carico grava comunque l’obbligo della organizzazione del cantiere che è stato installato per la realizzazione della sua opera.

 

Il committente, ha confermato la suprema Corte quanto già affermato dai giudici di merito, ha comunque l’obbligo di programmazione e di vigilanza sulla corretta adozione delle misure di sicurezza previste dalla legge che gli impongono, in assenza delle principali e delle più basilari regole prevenzionali rilevabile ictu oculi, quale l’utilizzo di impalcature prive di parapetti e fasce fermapiedi e con piani di appoggio irregolari, l’obbligo di richiamare l’appaltatore  al rispetto delle norme antinfortunistiche pretendendone l’applicazione e di adoperarsi, se è il caso, per la eliminazione delle fonti di rischio anche mediante i poteri inibitori nascenti dalla posizione contrattuale di cui è titolare, riscontrandosi in una sua eventuale inerzia una sua condotta colposa.

 

Il fatto, l’iter giudiziario e il ricorso in cassazione.

La Corte di Appello ha confermata la decisione del Tribunale con la quale una committente, proprietaria di un fabbricato condominiale, era stata riconosciuta colpevole del reato di omicidio colposo ai danni di un prestatore d'opera al quale erano stati affidati, unitamente a un comproprietario, alcuni lavori edili tra cui l'opera di tinteggiatura esterna del fabbricato stesso. Il prestatore d’opera era precipitato dalla impalcatura, dallo stesso predisposta, a causa della inidoneità della struttura. Il giudice territoriale, esclusi in capo alla committente profili di colpa specifica, pure separatamente contestati, per non avere nominato un coordinatore, o comunque un responsabile tecnico che dirigesse e controllasse gli interventi edili appaltati, in quanto tale obbligo non andava riferito al tipo di cantiere in cui operava l’infortunato, ravvisava comunque in capo alla ricorrente un addebito di colpa generica omissiva "in vigilando" per non avere adeguatamente controllata e, conseguentemente, considerata  la manifesta precarietà e la instabilità dell'impalcatura predisposta dal prestatore d'opera che si presentava costituita da tavole e lamiere e priva di parapetti e fermapiedi.

 

La Corte di Appello aveva evidenziato che i committenti, a fronte di tale macroscopica e facilmente individuabile instabilità dell'opera provvisionale, avrebbero dovuto richiamare l'appaltatore al rispetto dell'osservanza della corretta posa in opera e dell'uso dei presidi di sicurezza, assumendo sotto questo profilo una posizione di garanzia che ne determinava la responsabilità dell'infortunio subito dal lavoratore, in quanto collegato al mancato rispetto degli obblighi di controllo di cui sopra, da cui discendeva anche l'obbligo di richiamare il prestatore affinché venissero eliminate le fonti di rischio per i lavoratori.

 

Avverso la suddetta sentenza la committente ha proposto ricorso in cassazione lamentando una violazione di legge in relazione agli art. 3 e 6 del D. Lgs 626/94 sostenendo che le misure generali di tutela hanno come destinatario il datore di lavoro per cui non poteva ritenersi esigibile da parte del committente, soprattutto se soggetto privato e privo di specifiche competenze tecniche, di verificare la concreta adozione di cautele antinfortunistiche da parte dell'appaltatore tanto da esigerne la applicazione sul posto di lavoro in assenza di una specifica previsione normativa. Né era possibile, ha sostenuto ancora la committente, ravvisare una sua generica negligenza o imprudenza in presenza di un incarico affidato a un singolo lavoratore autonomo che operava in autonomia imprenditoriale assumendo i rischi del proprio operato.

 

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione.

Il ricorso è stato rigettato dalla Corte di Cassazione. Con riferimento in particolare alle palesi violazioni di norme antinfortunistiche la suprema Corte ha precisato che la Corte di Appello aveva fatto derivare la carenza delle impalcature e del piano di appoggio dei lavoratori chiamati a lavorare in quota da elementi documentali, fotografici e dichiarativi (testimonianza del responsabile USL), peraltro non contestati specificamente dalla parte ricorrente, e che tali elementi non potevano comunque essere oggetto di apprezzamento e di valutazione da parte del giudice di legittimità. Al contempo il giudice territoriale aveva  opinato che una tale situazione di palese insicurezza per i lavoratori era risultata chiaramente percepibile ai committenti, proprietari dell'immobile da ristrutturare, in quanto la struttura che componeva l'impalcatura era carente di elementi essenziali, quali tavole fermapiedi, parapetti, aste e tiranti e controventatura, di agevole e immediata rappresentazione che attribuiva all'apparato delle impalcature una parvenza di instabilità e di approssimazione.

 

La stessa Corte territoriale aveva evidenziato altresì che i committenti erano titolari di una posizione di garanzia autonoma rispetto a quella del datore di lavoro, seppure ad essa subalterna in materia antinfortunistica, idonea a fondare la loro responsabilità per un episodio infortunistico occorso al lavoratore in caso di omesso controllo dell'adozione da parte dell'imprenditore, delle misure generali della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 626/94 (trasfuso, con ulteriori prescrizioni nell'art.15 del D. Lgs. n. 81/2008), per non avere segnalato al datore di lavoro le fonti di pericolo, ovvero per non avere preteso la loro eliminazione, attivando in difetto poteri inibitori o sostitutivi comunque dovuti.

 

Secondo la Sez. IV penale della Corte di Cassazione, quindi, le conclusioni alle quali era pervenuto il giudice territoriale, oltre che prive di contraddizioni e non illogiche, erano risultate coerenti con la giurisprudenza della suprema Corte che da un lato esclude che il committente sia gravato da obblighi in materia antinfortunistica con riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica da adottare in determinate lavorazioni, nonché nella utilizzazione di particolari tecniche lavorative o nella scelta o nell'uso di particolari macchinari e strumenti e dall'altro però non lo ritiene esonerato da obblighi prevenzionali, di carattere non specifico, come nella ipotesi di una caduta dall'alto di un operaio da un lucernaio o da un cornicione (sez.III, 25.2.2015, Cicuto, Rv. 262757; sez.IV, 28.11.2013, Schiano di Cola e altro, Rv. 259086).

A tale proposito, ha così proseguito la Sez IV, risulta evidente che, ammessa la responsabilità del committente per eventi infortunistici determinati dalla inosservanza della disciplina antinfortunistica, che fa carico primariamente al datore di lavoro, la stessa può essere estesa al committente laddove l'evento possa ritenersi causalmente collegato ad una omissione colposa, specificamente determinata, che risulti imputabile alla sfera di controllo dello stesso committente (sez. IV, 23.1.2014, Ramunno, Rv. 259286), specie nel caso in cui la mancata adozione o la inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini.

 

Orbene, ha così concluso la suprema Corte, i giudici di merito hanno fornito ampia, logica e condivisibile spiegazione delle ragioni fondanti la responsabilità della committente, gravata da obblighi di programmazione e di vigilanza sulla corretta adozione di misure di sicurezza, pure previsti dalla legge, che nel caso in specie non erano stati delegati a terze figure di garanzia, che le imponevano, a fronte della insipienza organizzativa e della eclatante evanescenza applicativa di basilari regole prevenzionali (impalcature prive di parapetti, tavole fermapiedi e in certi punti anche incomplete nel piano di appoggio) rilevabili ictu oculi, l'obbligo di richiamare l'appaltatore al rispetto della disciplina antinfortunistica, pretendendone l'applicazione e, se del caso, adoperarsi per la eliminazione delle fonti di rischio anche mediante i poteri inibitori nascenti dalla posizione contrattuale di cui era titolare (da ultimo cfr. sez. IV, 9.2.2016, Russo e altro, Rv. 266963), in tale inerzia risolvendosi la condotta colposa ad essa attribuita.

 

Gerardo Porreca

 

 

Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 50967 del 08 novembre 2017 (u.p. 5 luglio 2017) - Pres. Izzo – Est. Bellini – Ric. A.F..  - Il committente è titolare di una posizione di garanzia autonoma rispetto a quella del datore di lavoro, anche se ad essa subordinata, e ha l’obbligo, in assenza ictu oculi di misure di prevenzione, di richiamare l’appaltatore al rispetto delle norme.

 



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Rispondi Autore: Giuseppe Scarpino - likes: 0
16/12/2017 (07:48:02)
Personalmente condivisibile. Nessuno - io credo - può ritenersi a digiuno delle basilari norme antinfotunistiche ... cosi come specificato nella suddetta sentenza. Un po' di coscienza in più al di là delle carte forse non farebbe male alla SSL in generale.

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