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Il Consulente in materia di sicurezza nelle sentenze di Cassazione

Il Consulente in materia di sicurezza nelle sentenze di Cassazione
Anna Guardavilla

Autore: Anna Guardavilla

Categoria: Sentenze commentate

04/02/2016

Le responsabilità penali e civili del consulente esterno per la valutazione dei rischi e per le analisi preliminari ad essa, la delega data al consulente, il ruolo dirigenziale svolto di fatto per ingerenza nell’organizzazione. Di Anna Guardavilla.

Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione sono presenti alcune sentenze che hanno ad oggetto il ruolo e le responsabilità del consulente esterno in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Senza pretese di esaustività, se ne illustrano di seguito alcune che sono state selezionate in quanto rappresentative dei principali - ma anche in questo caso non esclusivi - ambiti di potenziale responsabilità in cui può incorrere il consulente esterno in caso di infortunio o malattia professionale.


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Il consulente esterno e la valutazione dei rischi
 
Cassazione Penale, Sez. IV, 14 agosto 2012 n. 32748 rigetta il ricorso del PM avverso una sentenza del Tribunale di Asti che aveva assolto una datrice di lavoro di una s.n.c. e un consulente esterno dal reato di lesioni personali colpose gravi per una malattia professionale (nella specie sinovite ipertrofica stenosante dei tendini flessori di alcune dita della mano destra) contratta da una lavoratrice.
 
In particolare, “il Tribunale rileva che, segnatamente al consulente, si è contestato di avere, su incarico del datore di lavoro, eseguito una erronea valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nelle postazioni, - tra l’altro a causa dell’errata valutazione dei tempi di recupero, e dell’omessa valutazione delle operazioni di pulizia, operazioni sicuramente ad elevato rischio - e perciò di avere omesso di suggerire al datore di lavoro le misure di prevenzione da adottare, affermando tra l’altro la non necessità di interventi migliorativi di riprogettazione del posto di lavoro.
Le valutazioni del consulente, che si assume abbiano sottostimato il rischio cui era esposta la lavoratrice, sono espresse in una prima relazione del 2004 cui è seguita altra….”.
 
Ma il consulente è stato assolto in quanto “lo stesso consulente del P.M. ha riconosciuto che nel 2004, all’epoca in cui venne effettuata dall’imputato la prima valutazione del rischio aziendale, il metodo ufficiale OCRA, di cui si avvalse il consulente, non prescriveva ancora di valutare nella stima del rischio anche i lavori di pulizia, cioè quelli cui era stata adibita la [lavoratrice]”.
 
Il PM ricorre solo avverso l’assoluzione della datrice di lavoro.
La Corte dichiara inammissibile tale ricorso in quanto conteneva una contestazione aggiuntiva ed in quanto la datrice di lavoro, “rivolgendosi ad un consulente esterno, non ha fatto altro che affidarsi alla valutazione dei rischi, effettuata da quest’ultimo, apparsa in un primo tempo erronea per l’omessa valutazione delle attività lavorative cui era adibita la dipendente, ma poi assolutamente corretta alla luce del contenuto riportato dalle tabelle OCRA dell’epoca, vale a dire del 2004, anche se da tale omessa valutazione sono derivate le lesioni alla [lavoratrice] riscontrate all’inizio del 2006 con aggravamento tra luglio e settembre dello stesso anno.”
 
 
Il consulente esterno e le analisi preliminari e propedeutiche alla valutazione dei rischi
 
InCassazione Civile, Sezione Lavoro, 26 giugno 2009 n.15050 la Corte si è pronunciata sulle responsabilità di un consulente aziendale per la sicurezza sul lavoro incaricato - da parte della società datrice di lavoro di un lavoratore poi infortunatosi - di redigere una analisi (e quindi una relazione) preliminare sullo stato dei macchinari esistenti in azienda, propedeutica alla valutazione dei rischi che sarebbe stata poi elaborata dalla committente stessa.
In particolare la società di consulenza aveva preso in esame, tra i vari macchinari e le varie attrezzature presenti nell’azienda committente, anche la (sicurezza della) cesoia utilizzata dal lavoratore al momento dell’infortunio, “senza rilevare nulla in merito all’esigenza di una protezione laterale, rilievi invece mossi, nella relazione presentata alla committente, per altri macchinari, per i quali aveva fatto cenno all’importanza di approntare opere di adeguamento”.
 
Nel ricorrere in Cassazione, la società di consulenza faceva presente che ad essa “era stato affidato  solo l’incarico di redigere una relazione preliminare, e il semplice perfezionamento del contratto non era sufficiente per affermare la sua responsabilità” e che è “il datore di lavoro [colui che] è, in base alla normativa sulla sicurezza, tenuto a compiere la valutazione dei rischi”.
 
La Corte rigetta il ricorso in quanto “la critica che svolge la ricorrente in ordine alla definizione dell’oggetto dell’accordo, se cioè l’incarico fosse limitato ad una “analisi preliminare” sullo stato dei macchinari esistenti in azienda sotto il profilo della sicurezza degli ambienti di lavoro, ovvero dovesse comprendere anche la consulenza per la redazione del “documento sulla sicurezza” che fa carico all’azienda a termini della denunciata normativa del 1994 [ora D.Lgs.81/08, n.d.r.], non ha rilevanza”.
Questo perché - prosegue la Cassazione - “l’indagine svolta dalla società era estesa […] a tutti i macchinari, compresa la cesoia cui era addetto l’infortunato, senza che per tale attrezzatura la [Società di consulenza] avesse mosso alcun appunto circa l’esigenza di una protezione laterale, mentre aveva fatto cenno di approntare opere di adeguamento per la sicurezza di altri impianti, come del resto la stessa ricorrente ammette nel presente ricorso”.
 
Pertanto, conclude la sentenza, “nessuna incidenza può avere ai fini della responsabilità della società ricorrente per l’inadempimento dell’obbligazione a suo carico, consistente nella segnalazione alla committente dei macchinari esistenti in azienda, non conformi alla normativa di sicurezza, la circostanza che non era stata redatta la relazione di sicurezza con la valutazione dei rischi e che questo compito facesse carico all’azienda datrice di lavoro, dovendo anzi rilevarsi che detti ulteriori adempimenti previsti dal denunciato d.lgs. n. 626 del 1994 [ora D.Lgs.81/08, n.d.r.] presuppongono l’analisi della sicurezza dei macchinari e dell’ambiente di lavoro.”
 
 
Quando il consulente esterno è qualificabile dirigente di fatto
 
Con la sentenza Cassazione Penale, Sez. IV, 1° giugno 2007 n. 21585, l’imputato è stato condannato per “omicidio colposo, per avere - nella qualità di consulente esterno, nominato per coordinare e dirigere le opere necessarie alla costruzione e messa in funzione di un nuovo impianto di forgia di laminati di acciaio all’interno della s.p.a. …, come tale dotato di poteri autonomi di gestione delle attività connesse all’incarico affidatogli, ivi compreso quello di impartire direttamente ordini anche al personale della s.p.a., senza l’intermediazione dei dirigenti o dei capireparto di detta società, per colpa e in violazione delle norme antinfortunistiche, impartito l’ordine di rimuovere una parte delle gabbie di protezione della scala verticale, utilizzata da I.C., dipendente della s.p.a, per accedere alla cabina di comando installata sulla gru ove operava, ed omesso di adottare provvedimenti per vietarne l’accesso, in tal modo dando causa alla caduta dall’alto ed al decesso di detto dipendente.”
 
L’imputato ricorre in Cassazione adducendo, tra le varie argomentazioni, anche quella secondo cui egli “rivestiva soltanto il ruolo di consulente tecnico esterno all’organigramma della società, come da contratto stipulato […], all’interno del cui ruolo, quindi, non potevano riconnettersi poteri di ingerenza, né tantomeno di sovraordinazione, nell’organizzazione del lavoro e nella sicurezza del relativo ambiente, queste essendo rimesse ai dirigenti ed ai capi della società predetta.”
 
Il ricorso viene giudicato inammissibile dalla Corte, la quale ribadisce che “l’ingerenza di fatto nell’organizzazione del lavoro della società ponevano il predetto, in forza del principio di sostanzialità, a svolgere le funzioni di dirigente di fatto, sia pure nell’ambito dell’intervento straordinario connesso alla realizzazione e messa in attività del nuovo impianto, come tale destinatario delle norme antinfortunistiche.”
 
La sentenza richiama così il “principio giuridico secondo cui, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato automaticamente tenuto […] ad attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre e ad esigere che esse siano rispettate, a nulla rilevando che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati dallo stesso obbligo per un diverso e autonomo titolo.”
 
La delega di funzioni conferita a un consulente esterno
 
InCassazione Penale, Sez. IV, 27 febbraio 2008 n. 8620, è stata confermata la condanna (per il reato di lesioni personali colpose) di un “consulente esterno delegato all’applicazione della normativa antinfortunistica”, il quale “veniva ritenuto responsabile di non avere dotato di efficace protezione la macchina calandra alla quale era addetto il lavoratore.”
 
Va subito chiarito che l’imputato è stato condannato in qualità di delegato del datore di lavoro; infatti “al S., consulente esterno, era stata conferita dalla società procura affinché provvedesse a predisporre un piano di sicurezza aziendale, controllasse il rispetto della normativa ambientale ed antinfortunistica e verificasse “l’efficienza dei dispositivi di sicurezza installati”.”
Infatti il ricorrente “avrebbe dovuto ispezionare con regolarità i macchinari […], ma su quella macchina, installata nell’aprile 2000, S. non aveva effettuato ispezione alcuna”. Al contrario, “l’imputato aveva, anzi, riferito di essersi limitato a sporadici accessi sul luogo di lavoro e di non essere stato neppure a conoscenza della presenza di quella macchina.”
Nel caso di specie, peraltro, “erano stati delegati anche compiti indelegabili, il che tuttavia “non travolgeva la validità e l’efficacia dell’atto institorio”, ma la “limitava agli obblighi delegabili”, tra i quali era ben individuato quello di “controllare, esigere e verificare l’efficienza dei dispositivi di sicurezza installati”, obbligo che implicava la necessità di attivarsi per ispezionare regolarmente i macchinari in uso”.
Allorché si trova ad effettuare una valutazione in ordine alla validità della delega, la Corte ricorda che “sotto il profilo soggettivo, l’imputato era persona “qualificata” che svolgeva da anni l’attività di consulente della società per la prevenzione incendi e per le emissioni atmosferiche.” 
E’ di grande interesse il passaggio finale della sentenza, in cui la Cassazione sottolinea che il fatto “che il datore di lavoro possa legittimamente ricorrere alla delega conferendola a soggetti esterni all’impresa è principio comunemente affermato anche in giurisprudenza (v. ad esempio Cass. 3, 8 febbraio 1991, Bortolozzi).”
 
 
Anna Guardavilla
Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro
 
 
 
 
 
 
 


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Rispondi Autore: L.R. - likes: 0
04/02/2016 (08:28:02)
La consulenza aziendale è utile come consulenza! cioè fare l’uso sporadico di queste conoscenze tecniche per migliorare la qualità della sicurezza in azienda, avere un secondo parere e cosi via dicendo.
Non son assolutamente d’accordo con la figura tecnica, RSPP esterno, che assume la responsabilità di più di una azienda a rischio medio o elevato. Questi professionisti non sono capace di gestire il numero di aziende che hanno.
Sono necessarie regole chiare e un limite massimo di aziende per fare consulenze!
Rispondi Autore: maurizio cappai rspp - likes: 0
04/02/2016 (21:48:25)
Egregio collega,
potrei essere d'accordo con te solo nel caso fosse possibile vivere facendo il RSPP esterno per un paio di aziende l'anno... dati i compensi che elargiscono le aziende. Forse avresti dovuto scrivere: "...Questi professionisti sono costretti a gestire le aziende che hanno" .

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