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Guariniello: la sentenza Thyssenkrupp e il futuro del dolo eventuale

Guariniello: la sentenza Thyssenkrupp e il futuro del dolo eventuale
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Interviste e inchieste

14/05/2014

Per comprendere la sentenza e approfondire alcune tematiche emerse abbiamo intervistato il sostituto procuratore Raffaele Guariniello. La rimodulazione delle pene, i rischi di prescrizione, la responsabilità amministrativa e il dolo eventuale.

Torino, 14 Mag – In relazione alla  sentenza della Corte di Cassazione del 24 aprile 2014 relativa al processo Thyssenkrupp non tutto è chiaro. E forse non tutto sarebbe chiarito dalla futura pubblicazione delle motivazioni relative alla sentenza che, come sappiamo, ha annullato le condanne con rinvio ad un nuovo dibattimento per ridefinire le pene.
Sentenza che, pur confermando la responsabilità dei sei imputati per omicidio colposo, ha escluso definitivamente le  ipotesi di omicidio volontario.
 
Non si capisce innanzitutto come guardare alla sentenza. Se con gli occhi dei familiari che, come descritto nell’ articolo di Rolando Dubini, hanno duramente contestato una sentenza che comunque procrastina l’applicazione delle pene per gli imputati. Di chi ha addirittura parlato di rischio prescrizione. O di alcuni commentatori che guardano ad altri aspetti: la conferma delle responsabilità, la possibilità nel futuro dibattimento di un aumento delle pene e i cambiamenti nella giurisprudenza relativamente al riconoscimento del  dolo eventuale.
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Per dissipare alcuni di questi dubbi abbiamo intervistato uno dei protagonisti del processo Thyssenkrupp, il sostituto procuratore Raffaele Guariniello, coordinatore del pool di magistrati della Procura di Torino specializzato nei problemi relativi alla sicurezza sul lavoro e alla tutela del consumatore e pubblico ministero nel processo.
 
Ne abbiamo approfittato anche per capire quali potrebbero essere le conseguenze della sentenza sul processo Eternit e le novità nell’attività della Procura in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
 
Come sempre diamo ai nostri lettori la possibilità di leggere l'intervista trascritta o di ascoltarla.
 
 
  
 
Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto
 
 
Quella del 24 aprile è una sentenza che ha sollevato diverse contestazioni specialmente tra i familiari dei sette operai morti ma che ha tuttavia accolto una parte delle vostre tesi sostenute nel ricorso... Accoglimento che vi permetterebbe di proporre - al nuovo processo d’Appello richiesto dalla Cassazione per rideterminare le pene – anche pene più severe per gli imputati...

Raffaele Guariniello: Dal dispositivo (della sentenza, ndr) che noi abbiamo, si capisce che la Corte d’Assise d’Appello dovrà rideterminare le pene per ciascuno dei tre reati per cui la condanna è resa ormai definitiva e irrevocabile. D’altra parte viene ad essere riconosciuta l’autonomia del reato di disastro rispetto al reato di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche e questo accoglie la nostra impostazione che invece non era stata accolta in grado d’Appello dalla prima corte. E ciò può influire sulla determinazione delle pene: invece di un solo reato ce ne saranno due distinti.

Inizialmente il reato di disastro colposo era stato assorbito in quello di rimozione dolosa di cautele antinfortunistiche...

RG: Sì, era stato assorbito... Noi invece avevamo sostenuto che invece erano reati autonomi e la Corte di Cassazione ci ha dato ragione... Questo è il motivo per cui noi chiederemo un aumento della pena.
 
Si è parlato in questi giorni tuttavia del principio del divieto della ‘reformatio in peius’ secondo cui sarà possibile la rimodulazione delle singole pene, ma il cumulo totale delle pene non potrà essere superiore alla condanna pronunciata al termine del processo di secondo grado...
 
RG: No, noi sosterremo che non ha nessuna valenza. Essendo stato accolto il nostro ricorso sull’assorbimento, abbiamo due reati autonomi, bisognerà rideterminare la pena per ciascuno.
 
Dopo la sentenza sono state espresse della preoccupazioni di rischio di prescrizione di uno dei reati...
 
RG: No, non c’è nessun pericolo di prescrizione. No, perché esplicitamente nel dispositivo viene dichiarata la irrevocabilità di tutti quei capi di sentenze che stabiliscono la responsabilità penali degli imputati. E questo è un altro degli elementi molto positivi di questa sentenza. Con questa sentenza viene resa definitiva tutta la nostra impostazione che puntava a sottolineare che quell’evento non era un evento episodico, ma costituiva il frutto di una politica aziendale della sicurezza addebitabile al vertice supremo dell’impresa. Bisogna saper cogliere tutti gli aspetti positivi di questa sentenza che riconosce, ad esempio, che gli imputati hanno previsto l’evento e, d’altra parte, per quello che riguarda il dolo eventuale si è arrivati ad escluderlo sulla base di una interpretazione che le Sezioni Unite danno ma che è del tutto innovativa rispetto al passato. Perché in passato si è sempre ritenuto, ancora ultimamente con alcune sentenze di varie Sezioni della Cassazione, che per avere il dolo eventuale bastasse la accettazione del rischio del verificarsi dell’evento. Ora con una formula del tutto innovativa, che si desume dalla massima provvisoria elaborata dal presidente delle Sezioni Unite, non è più sufficiente l’accettazione del rischio del verificarsi dell’evento, ma occorre la adesione all’evento. Che è una formula del tutto nuova, insomma. In qualche modo questo caso ha fatto cambiare giurisprudenza alla Cassazione.
 
Questo renderà più difficile in futuro dimostrare il dolo eventuale.
 
RG: Praticamente credo che sarà molto difficile, ma non solo nella sicurezza sul lavoro, in qualsiasi campo, provare il dolo eventuale. Perché si sconfina, con questa formula, in quello che noi chiamiamo il dolo diretto.
 
Un altro aspetto della sentenza è il respingimento del ricorso della Thyssen come persona giuridica, immagino con riferimento al Decreto legislativo n. 231 del 2001.
 
RG: Sì, questa è un’altra cosa importantissima. Abbiamo la conferma di una responsabilità amministrativa. Quindi l’importanza dei modelli di organizzazione e di gestione, che siano realmente idonei. È il futuro della giurisprudenza in materia di sicurezza sul lavoro. Perché in futuro diventerà più importante questa responsabilità delle società rispetto alla stessa responsabilità penale delle persone fisiche.
 
Quali sono i tempi per il prossimo dibattimento?
 
RG: Mah, adesso ci sono i tempi per la presentazione delle motivazioni della Cassazione. Dopo di che poi si torna qua... La Corte d’Assise d’Appello dovrà solo discutere della pena, quindi un’udienza credo che basti e avanzi. Quindi i tempi non credo che i tempi non siano molto lunghi... In ogni caso è un aspetto positivo il fatto che ormai il processo è refrattario a qualsiasi prescrizione.
 
Tornando alla sentenza della Cassazione mi pare di aver capito che sia stata annullata una circostanza aggravante.
 
RG: Più che annullata, siccome hanno messo il disastro come reato autonomo non ci sta più nell’omissione dolosa di cautele antinfortunistiche. Se no, verrebbe valutato due volte...
 
Parliamo ora di altre sentenze. Riguardo alla Eternit quali sono i tempi per la sentenza della Corte di Cassazione?
 
RG: Il 24 novembre è fissata l’udienza.
 
E questa sentenza del 24 aprile potrebbe influire sul processo Eternit?
 
RG: Mah,... Sicuramente sull’autonomia del disastro rispetto all’omissione. Però insomma stiamo su un terreno un po’ diverso. Bisogna anche vedere cosa verrà scritto nella motivazione della sentenza Thyssenkrupp.
 
Concludiamo dando qualche informazione riguardo ad altri temi su cui secondo lei è utile soffermarsi, magari anche in relazione al vostro lavoro in Procura...
 
RG: Diciamo che l’attenzione in questo momento è molto puntata sulla responsabilità amministrativa degli enti. Stiamo preparando un protocollo operativo per le Asl in modo che si applichi molto più tassivamente di quanto non accada oggi nel paese. Dobbiamo puntare molto su questa responsabilità, anche sull’applicazione delle misure interdittive già nella fase delle indagini preliminari.
 
 

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Rispondi Autore: Raffaele Manca - likes: 0
22/12/2019 (10:48:05)
bisognerebbe spiegare alla gente la differenza tra accettare il rischio e la adesione al rischio .
Secondo me è molto risicata .

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