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Imparare dagli errori: quando non si valutano le interferenze

Imparare dagli errori: quando non si valutano le interferenze
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Imparare dagli errori

20/07/2017

Esempi di infortuni professionali dovuti ad una cattiva gestione delle interferenze nel mondo del lavoro. Infortuni nella logistica e nella manutenzione antincendio. Le dinamiche degli incidenti e la rilevazione dei rischi interferenti.

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Brescia, 20 Lug – Più volte i nostri articoli si sono soffermati sul delicato tema della gestione e della valutazione delle interferenze nei luoghi di lavoro, interferenze che sono spesso la causa dell’elevato rischio infortunistico che si riscontra nel mondo degli appalti.

La valutazione dei rischi da interferenze è, infatti, quella valutazione che deve essere svolta per rilevare i rischi nuovi che derivano dal sovrapporsi di diverse attività.

 

E con questa puntata continuiamo il viaggio della rubrica “ Imparare dagli errori”, dedicata all’analisi degli infortuni e delle buone prassi per evitarli, attraverso i tanti problemi dovuti ai rischi interferenti tra attività diverse o, a volte, dovuti anche a “interferenze” che ci possono essere, in una stessa attività, tra mezzi diversi o tra mezzi e persone.

 

I casi presentati – che riguardano in particolare le interferenze tra diverse attività - sono tratti, come sempre, dalle schede di INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.

 

I casi

Il primo caso riguarda un infortunio che avviene in attività di logistica.

L’infortunio avviene all’ingresso del capannone di carico/scarico di una logistica, in prossimità della ribalta, pedana mobile che, azionata elettricamente mediante pulsante a rilascio, viene sollevata e riabbassata al fine di posizionarla, con la sua parte più esterna, sul pianale del mezzo accostato.

Un lavoratore, dipendente di una cooperativa operante presso la logistica, anziché restare nella sua postazione di attesa, si muove sulla ribalta osservando la manovra di avvicinamento e di stazionamento del mezzo. Resta schiacciato tra il cassone mobile del mezzo in retromarcia e lo stipite in muratura della porta a rullo, aperta.

Si rileva che “nessuno dei datori di lavoro delle parti in causa ha valutato i rischi relativi alla gestione delle ribalte e alle operazioni svolte in prossimità delle stesse. Di conseguenza non sono state predisposte procedure volte ad evitare le interferenze e valide come misura di prevenzione e protezione, e ai soggetti che hanno rapporti contrattuali a vario titolo con la logistica non sono state perciò fornite informazioni di sorta”.

 

Il secondo caso riguarda un infortunio che si è verificato nella manutenzione delle attrezzature antincendio.

A seguito della stipula di un contratto di manutenzione delle attrezzature antincendio, un lavoratore è incaricato della manutenzione degli evacuatori di fumo e di calore posti sulla copertura dell’azienda committente. Alcuni giorni prima dell’infortunio questi effettua, alla presenza di un dipendente della ditta committente, un sopralluogo preliminare sul posto, per verificare le lavorazioni da svolgere. Redige un rapporto di lavoro per informare il suo datore di lavoro che sono presenti tre evacuatori non ispezionabili da terra ma dal tetto.

Successivamente l’infortunato si reca presso l’azienda committente, esegue insieme ad un collega le manutenzioni all’interno dell’edificio. Una volta completato il lavoro all’interno informa un dipendente dell’azienda committente che si sarebbe recato sul tetto.

Sale sulla copertura, costituita da travi portanti pedonabili con una larghezza di circa 30 cm e da pannelli non pedonabili e, transitando sulle travi portanti e non sui pannelli, raggiunge l’evacuatore. Ad un certo punto inciampa, sfonda il pannello di copertura non portante e cade a terra da un’altezza di circa 7 metri riportando un trauma cranico.

Dagli accertamenti è risultato che:

- l’impresa committente non ha redatto il Documento di valutazione dei rischi da interferenza per mezzo del quale avrebbe dovuto informare la ditta appaltatrice dei rischi della sua copertura;

- il datore di lavoro dell’infortunato non ha eseguito la valutazione dei rischi in relazione ai lavori da svolgersi sui tetti;

- sulla copertura non erano presenti apprestamenti di sicurezza né per il rischio di caduta dal bordo dell’edificio né per il rischio di sfondamento;

- il lavoratore non era stato adeguatamente formato ed addestrato per i lavori in quota e non indossava DPI anticaduta.

 

La prevenzione

Per favorire la prevenzione degli infortuni che avvengono per le interferenze tra attività diverse riprendiamo brevemente alcune indicazioni tratte da una scheda per la gestione delle interferenze negli appalti presente nelle Linee d’Indirizzo per l’implementazione dei Sistemi di gestione per la salute e sicurezza Sgsl-Gatef (Gas, Acqua, Teleriscaldamento, Elettricità, Servizi funerari). Linee d’indirizzo che, come già raccontato in un articolo del nostro giornale,  hanno lo scopo di fornire indicazioni operative per strutturare un  sistema organico di gestione utile a garantire miglioramenti nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

 

Nella scheda “ Il rischio infortunio da interferenza delle lavorazioni in appalto” (Allegato D.4) si ricorda innanzitutto che l’interferenza si può intendere, in questo caso, come “sovrapposizione e/o contiguità fisica, temporale o produttiva, tra attività di lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi”. E la scheda vuole “definire una metodologia per identificare in modo puntuale e sistematico i rischi da interferenza con imprese appaltatrici o lavoratori autonomi all’interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che sussista la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo”. Sono definiti, inoltre, i criteri e le modalità organizzative “per gestire, controllare, prevenire e minimizzare il rischio infortuni derivante da interferenza delle lavorazioni in appalto”.

 

Riprendiamo l’elenco delle azioni proposte, un elenco che può risultare utile anche alle aziende che non implementano sistemi di gestione:

1. “identificare sistematicamente i pericoli e i rischi da interferenza, prendendo in considerazione: i rischi trasversali e le interferenze ad essi associate; le sovrapposizioni e/o contiguità fisiche di tempo e produttive delle attività svolte da lavoratori dipendenti lavorative di da datori di lavoro diversi; gli ambienti, le macchine, le attrezzature, le sostanze, i materiali utilizzati;

2. valutare i rischi da interferenza in collaborazione e con la cooperazione delle singole ditte appaltatrici o lavoratori autonomi, con l’obiettivo di assicurare che i terzi, che operano per conto dell’Azienda, in un segmento del suo processo produttivo ed operativo, condividano ed applichino, nello svolgimento delle loro attività, i principi fondamentali di salvaguardia della sicurezza e della salute delle persone così come definite dal SGSL;

3. assegnare ai rischi valutati un ordine di priorità in funzione della specificità del contesto lavorativo e definire le relative priorità di intervento;

4. definire ed implementare specifiche procedure per la qualifica degli appaltatori/fornitori;

5. identificare le misure atte a prevenire, eliminare e/o mitigare i rischi;

6. individuare gli indicatori di prestazione;

7. individuare le risorse umane, strumentali ed economiche per attuare le misure di cui sopra;

8. implementare le misure stabilite e mettere in atto un efficace controllo operativo”.

 

Concludiamo segnalando che la scheda, con riferimento a quanto richiesto dal sistema di gestione, individua e indica tutti i vari ruoli e responsabilità correlati all’identificazione dei rischi interferenti e all’elaborazione e attuazione delle misure di prevenzione correlate.

 

 

 

Sito web di INFOR.MO.: abbiamo presentato le schede numero 1986 e 4137 (archivio incidenti 2002/2015).

 

 

Tiziano Menduto



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