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I quesiti sul decreto 81: la sicurezza dei lavoratori atipici

 
Bari, 6 Lug - Sulla sicurezza dei lavoratori somministrati e sulla individuazione delle responsabilità in caso di infortunio. A cura di G. Porreca.
 
Quesito
Sono il RSPP interno di una Agenzia per il lavoro che ha varie filiali e che è particolarmente attenta alle problematiche della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Per quanto concerne i lavoratori ad essa subordinati provvedo personalmente a fare controlli,  formazione etc. Il problema si pone invece per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori somministrati in quanto è sempre molto difficile entrare nel merito delle aziende utilizzatrici.
Quali sono gli obblighi di sicurezza che ha l’Agenzia nei confronti dei lavoratori somministrati? Esistono altre norme oltre alle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008? In caso di infortunio occorso a un lavoratore somministrato in che modo risponde l’Agenzia?
 

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Risposta
Il quesito formulato ci induce a focalizzare l’attenzione su di un argomento del quale non si parla molto e cioè sull’applicazione delle disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nei confronti dei lavoratori somministrati di cui agli articolo 20 e seguenti del D. Lgs. 10/9/2003 n. 276 e s.m.i., meglio conosciuta come legge Biagi, e sulla individuazione del garante di sicurezza nei confronti di tali figure.
 
La definizione di lavoratore somministrato si può ricavare appunto dal suddetto decreto legislativo dalla lettura del quale discende che per lavoratore somministrato si intende un lavoratore che, assunto da una Agenzia per il lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro, individuata come somministratore, viene avviato al lavoro presso un’azienda che viene individuata come utilizzatore.
 
La somministrazione di lavoro, che in pratica ha sostituito il cosiddetto rapporto di lavoro interinale introdotto precedentemente con la legge n. 196/1997, meglio conosciuta come riforma Treu, è caratterizzata in sostanza da due diversi contratti uno di lavoro concluso tra somministratore e lavoratore  e l’altro di somministrazione stipulato fra somministratore ed utilizzatore. E’ come se il lavoratore somministrato avesse in pratica due datori di lavoro uno che lo ha assunto e lo ha avviato a destinazione e l’altro che lo riceve nella propria azienda e lo inserisce nella propria organizzazione di lavoro. E’ chiaro quindi che in tal caso sorge spontanea la domanda del lettore su chi è responsabile degli obblighi di sicurezza nei confronti di tale lavoratore e soprattutto su chi risponde delle eventuali violazioni in materia di sicurezza sul lavoro che venissero riscontrate dagli organi di vigilanza e di un eventuale infortunio del quale tale lavoratore può rimanere vittima nel corso della sua prestazione di lavoro.
 
La materia in argomento è regolata dall’art. 23 del citato D. Lgs n. 276/2003 riportante la “Tutela del prestatore di lavoro esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà” il quale al comma 5 così recita:
“5. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. L'utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi”.
 
Il citato art. 23 comma 5 del D. Lgs. n. 276/2003 non ha fatto altro quindi che ripartire gli obblighi di sicurezza tra somministratore ed utilizzatore  nel senso che il somministratore è tenuto ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi con le attività produttive in generale, nonché a formare ed addestrare i medesimi all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale sono stati assunti, in conformità delle disposizioni di legge di cui al D. Lgs. n. 81/2008, salvo la possibilità che il legislatore, in considerazione delle possibili difficoltà incontro alle quali può andare il somministratore, ha introdotto di poter porre tali obblighi a carico dell’utilizzatore previa indicazione esplicita nel contratto di somministrazione.
 
Il comma 5 dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 276/2003 è stato successivamente richiamato nel comma 5 dell’art. 3 contenente il campo di applicazione del D. Lgs. n. 81/2008, il quale ha fissato e ribadito sostanzialmente, nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro, gli obblighi di prevenzione e protezione nei confronti di prestatori di lavoro. Secondo lo stesso comma 5, infatti:
 
“5. Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell'utilizzatore”.
 
Alla luce di quanto sopra indicato quindi risulta abbastanza scontata la risposta al quesito formulato in merito alla individuazione del soggetto obbligato alla tutela dei lavoratori somministrati essendo lo stesso in pratica individuato nell’utilizzatore il quale, a partire dal momento in cui ha a propria disposizione il lavoratore somministrato lo deve considerare equiparato ai suoi lavoratori subordinati e deve ottemperare nei suoi confronti a tutti gli adempimenti di sicurezza che il D. Lgs. n. 81/2008 prevede a favore dei lavoratori subordinati (informazione per i rischi presenti nella propria azienda, formazione per l’utilizzo di particolari attrezzature, fornitura dei DPI necessari, eventuale sorveglianza sanitaria, ecc.). Per quanto riguarda in particolare l’informazione e la formazione l’utilizzatore è tenuto comunque, se necessario, ad integrarle considerato che il somministratore ha fornito solo un’informazione e formazione di base e che non poteva essere a conoscenza dei rischi particolari e delle particolari attrezzature presenti nell’azienda di destinazione.
 
In merito, infine, alla individuazione delle responsabilità per un eventuale infortunio che dovesse accadere al lavoratore somministrato nell’ambito dell’azienda dell’utilizzatore, essendo in genere la responsabilità di un evento dannoso da addebitare a chi, avendo assunto nella organizzazione di lavoro una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori subordinati o ad esso equiparati, non si è attivato ad adottare le necessarie misure di sicurezza che avrebbero potuto impedire l’evento lesivo, fosse esso un infortunio o una malattia professionale, la responsabilità dell’accaduto, si ripete, è da addebitare sostanzialmente al datore di lavoro dell’azienda utilizzatrice o a chi per lui potendo al massimo il somministratore essere chiamato a rispondere in concorso per solidarietà solo nel caso che nell’ambito delle indagini venisse accertato che l’accaduto fosse da ricollegarsi direttamente agli obblighi di informazione e formazione posti dal legislatore a carico del somministratore e dallo stesso non trasferiti all’utilizzatore con il contratto di somministrazione.
 
 


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