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I quesiti sul decreto 81: la formazione pregressa per le attrezzature

I quesiti sul decreto 81: la formazione pregressa per le attrezzature
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: I quesiti sul decreto 81

09/04/2014

Un quesito sulla formazione pregressa per gli operatori di particolari attrezzature di lavoro con riferimento all’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012. A cura di Gerardo Porreca.

Bari, 9 Apr – La risposta a un quesito sulla formazione pregressa per gli operatori di particolari attrezzature di lavoro con riferimento all’ Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).

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Quesito
Con riferimento alle indicazioni fornite nella risposta al quesito pubblicato sul quotidiano del 19/3/2014 e relativo alla abilitazione degli operatori di attrezzature particolari di cui all’Accordo Stato-Regioni del 22/2/2012, gli operatori che alla data del 12/3/2013 erano già incaricati per l’utilizzo di tali attrezzature devono comunque frequentare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore  dell’Accordo i corsi di abilitazione specifici o possono limitarsi alla frequenza di un corso di aggiornamento così come indicato nel punto 9 dell’Accordo medesimo?
 
Risposta
Il lettore nel quesito fa riferimento alla formazione già svolta prima della data di entrata in vigore che l’Accordo raggiunto il 22/2/2012 in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome (di seguito più semplicemente Accordo Stato-Regioni) riconosce agli operatori delle particolari attrezzature di lavoro in esso indicate e la richiesta di chiarimenti ci induce ad integrare ed a completare le indicazioni già fornite nella risposta al quesito pubblicato su questo stesso sito nel quotidiano del 19/3/2014.
 
Si ribadisce, in premessa, che tutti gli operatori delle attrezzature indicate nell’Accordo citato incaricati successivamente alla data del 12/3/2013, data della sua entrata in vigore, devono, ai sensi dell’art. 73 comma 4 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., avere ricevuta e ricevere da parte del datore di lavoro un apposito addestramento, secondo le modalità ed i criteri indicati appunto nel citato Accordo del 22/2/2012, addestramento che, così come già detto, lo scrivente preferisce definire più opportunamente, a differenza di quanto si legge nel D. Lgs. n. 81/2008, come “abilitazione” proprio per differenziarlo dall’addestramento che comunemente il datore di lavoro deve impartire per l’utilizzo in generale di tutte le altre attrezzature di lavoro.
 
(...)
 
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Rispondi Autore: Maurizio Aurigi - likes: 0
09/04/2014 (07:14:23)
L'entrata in vigore dell'accordo citato è stata posticipata al 22 Marzo 2015 art. 45 bis decreto del fare DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69

Dott. Agr. Maurizio Aurigi
Rispondi Autore: Ernesto Cavassa - likes: 0
09/04/2014 (07:40:57)
A completamento dell'info fornita dal Dott. Agr. Maurizio Aurigi, si precisa che l'entrata in vigore dell'accordo al 22/03/15 è relativa alle macchine agricole. L'entrata in vigore per le atre attrezzature rimane al 12/03/13.
Qui di seguito il testo dell'art. 45 bis
«Art. 45-bis. - (Abilitazione all'uso di macchine agricole). - 1. Al comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione".
2. Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo 22 febbraio 2012, n. 53, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è differito al 22 marzo 2015».
Rispondi Autore: Maurizio Aurigi - likes: 0
09/04/2014 (07:58:48)
Mi scuso effettivamente la proroga è per le macchine agricole come recita il decreto anche se tutte le macchine dell'accordo sono macchine agricole se sono utilizzate nell'azienda agricola (almeno questa è la mia interpretazione).
Evidentemente se non ci troviamo in una azienda agricola non esiste proroga.
Settore dalle mille proroghe quello agricolo....
Dott. Agr. Maurizio
Rispondi Autore: Gianluca Gabellini - likes: 0
09/04/2014 (11:06:42)
L'analisi dell'ing. Porreca è chiarissima ma mi sorge un dubbio relativamente ai corsi integrativi da svolgere entro il 12/03/2015 per chi ha già effettuato corsi abilitanti all'uso delle attrezzature di lavoro: basta seguire il modulo di aggiornamento di almeno 4 ore come indicato al punto 9 dell'Accordo stato regioni del 22/02/2012 o occorre integrare entro questa data il corso con le ore mancanti? Faccio un esempio:
un mulettista che nel 2009 ha seguito un corso per carrello elevatore a forche frontali di 4 ore (regolarmente documentato da registro del corso comprensivo di firme, orari, ecc) deve entro il 12/03/2015 fare solo 4 ore di aggiornamento oppure 8 ore di corso di integrazione per raggiungere il monte ore di 12 ore previsto dall'Accordo stato regioni stesso??
Grazie per l'attenzione.
Rispondi Autore: Gerardo Porreca - likes: 0
15/04/2014 (12:34:22)
La giusta osservazione di Gianluca Gabellini merita particolare attenzione ed un opportuno chiarimento. Il caso dallo stesso prospettato rientra nella ipotesi di cui alla lettera b) del punto 9 dell’Accordo Stato-Regioni del 22/2/2012 il quale, con riferimento alla formazione pregressa, dopo avere precisato che la stessa deve essere stata comunque composta di un modulo teorico, di modulo pratico e di una verifica finale dell’apprendimento, fa riferimento ad una durata della formazione pregressa inferiore a quella prevista dagli Allegati dell’Accordo senza però precisare di quanto inferiore e, ad integrazione della formazione già svolta, richiede perché sia riconosciuta la qualificazione, la frequenza di un modulo di aggiornamento di cui al punto 6 dell’Accordo di durata minima di 4 ore di cui almeno tre ore relative agli argomenti dei moduli pratici.
La risposta quindi, per quello che si può leggere nell’ipotesi di cui alla lettera b) del Punto 9, è che, indipendentemente dalla durata della formazione pregressa, è sufficiente integrare la stessa con la frequenza del corso di aggiornamento sopra indicato. Quanto appena detto solleva ovviamente delle perplessità, come quella avanzata dal lettore, potendosi ad esempio verificare in effetti il caso di operatori che, pur avendo frequentato corsi di formazione di poche o pochissime ore, si possono qualificare con un corso di aggiornamento di 4 ore con una durata di formazione complessiva quindi non corrispondente a quella richiesta dagli Allegati all’Accordo. A tal punto però è necessario far presente che la formazione in esame è di natura operativa e serve ad abilitare alla conduzione di attrezzature di lavoro particolari ed è necessario porre in evidenza altresì che il Punto 6 dell’Accordo del 22/2/2012, con riferimento alla durata dei corsi di aggiornamento, parla di una durata minima complessiva di 4 ore delle quali 3 ore almeno dedicate ai moduli pratici.
Da quanto sopra detto si deduce quindi che il soggetto formatore, in applicazione del Punto 9 dell’Accordo, prima dell’avviamento dell’operatore alla frequenza del corso di integrazione è tenuto, al fine di determinare la durata complessiva da far svolgere all’operatore sia nella parte teorica che nella parte tecnica, a verificare lo stato di apprendimento dallo stesso già raggiunto e a decidere altresì se e di quanto incrementare le ore di formazione. In generale, infatti, gli Accordi sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro fissano le durate minime dei corsi lasciando ai singoli soggetti obbligati di valutare la sufficienza delle durate medesime in relazione alle esigenze dell’azienda e suggeriscono comunque di adeguarle fino a renderle congrue. Sarà poi cura del soggetto formatore, nella fase della verifica dell’apprendimento, valutare se la formazione acquisita richiede una ulteriore integrazione o se essa si può ritenere sufficiente per rilasciare l’attestato che, non si dimentichi, serve a certificare l’effettiva capacità dell’operatore a condurre la particolare attrezzatura di lavoro.

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