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I quesiti sul decreto 81: il DUVRI per i lavori nei centri commerciali

Quesito

Nell’ambito di una ispezione di un grosso centro commerciale nel quale sono in corso dei lavori di allestimento di numerosi locali concessi in fitto e da destinare ad attività commerciali l’organo di vigilanza ha chiesto al gestore del centro di provvedere direttamente al coordinamento dei vari cantieri previsto dal Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008. È conforme tale richiesta alle disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro?

 

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Risposta

Nel quesito viene prospettato il caso un complesso di cantieri edili installati nell’area di un grosso centro commerciale per l’allestimento di locali e padiglioni concessi in fitto dal gestore del centro stesso e viene chiesto se è normale quanto richiesto dall’organo di vigilanza che nell’ambito di una ispezione ha prescritto che fosse il gestore stesso a coordinare le attività svolte nei vari cantieri installati. Premesso che appare alquanto singolare la richiesta fatta dall’organo di vigilanza vediamo di dare una risposta al quesito richiamando le disposizioni che ha fornito in merito il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 

Nel caso segnalato l’affittuario di ogni locale viene a essere il committente di un’opera edile ex art. 89 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e come tale ha dovuto o dovrà rispettare le disposizioni di cui all’articolo 90 e seguenti dello stesso decreto legislativo. Quindi avrà provveduto o dovrà provvedere a nominare un coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori, se sussistono le condizioni previste dallo stesso articolo 90, a far redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 dello stesso decreto, a scegliere le imprese a cui affidare l’esecuzione dei lavori, a effettuare la verifica della loro idoneità tecnico professionale e a verificare il possesso dei requisiti di cui all’Allegato XVII e ancora a trasmettere, ai sensi dell’articolo 99 dello stesso decreto, la notifica preliminare alla Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Territoriale del Lavoro competente, nonché a trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della stessa notifica preliminare e del documento unico di regolarità contributiva (Durc) oltre che a trasmettere la dichiarazione attestante l’avvenuta verifica di tutta la ulteriore documentazione prevista dallo stesso articolo 90.

 

 

(…)

 

La risposta completa è disponibile per gli abbonati in area riservata:

 

Ing. Gerardo Porreca - I quesiti sul decreto 81 - Sul coordinamento di alcuni cantieri edili allestiti nell’ambito di un centro commerciale.




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Rispondi Autore: Brunello Camparada - likes: 0
21/10/2020 (15:05:05)
L’argomento è stato trattato alcuni anni fa da un funzionario di una ATS lombarda durante un convegno. Alla domanda: come ci si regola nei cantieri, generalmente di grandi dimensioni, per la realizzazione di centri commerciali con numerosi esercizi commerciali? È ammesso che vi siano più committenti (un committente “principale” + i committenti dei singoli esercizi commerciali) i quali si riservano di designare propri responsabili dei lavori e propri coordinatori?, egli ha così risposto:
• il committente iniziale e cosiddetto “principale” (ossia il committente della parte più rilevante delle opere, degli esercizi commerciali al rustico, delle opere comuni) designa i due coordinatori (CSP e CSE) i quali rimangono tali anche per i singoli esercizi commerciali;
• il committente di cui sopra deve stipulare un accordo scritto con i committenti dei singoli esercizi commerciali teso ad impegnarli ad utilizzare gli stessi coordinatori di cui all’alinea precedente;
• date le dimensioni del cantiere e la numerosità degli esercizi commerciali, il CSE può essere affiancato da collaboratori (ossia, usando la terminologia dei lavori pubblici, da “ispettori di cantiere”) che operano in armonia con lui e che a lui rispondono. Nulla osta che tali collaboratori siano individuati dai committenti dei singoli esercizi commerciali, purché sia chiarito che essi, come detto sopra, rispondono all’unico CSE; detti collaboratori, se operano con decisioni proprie pur nell’ambito di indirizzi di massima ricevuti dal CSE, sono di fatto dei “preposti” (vedasi l’art. 299 del D. Lgs. 81/08) e sono responsabili delle decisioni prese.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
21/10/2020 (19:00:25)
La nomina del CSP e del CSE sottende ad un rapporto fiduciario tra il professionista e il committente.
Quindi, non si può imporre al singolo committente, come ad esempio, ad una catena di supermercati di rilevanza nazionale, il dover utilizzare obbligatoriamente tecnici designati da un altro soggetto e incaricare degli "aiutanti".

Poi, secondo il funzionario citato, "detti collaboratori, se operano con decisioni proprie pur nell’ambito di indirizzi di massima ricevuti dal CSE, sono di fatto dei “preposti” (vedasi l’art. 299 del D. Lgs. 81/08) e sono responsabili delle decisioni prese", è una colossale sciocchezza.
Qualificare un assistente del CSE (in possesso dei requisiti da coordinatore e la cui attività in cantiere a supporto del CSE è stata autorizzata dal committente) come PREPOSTO DI FATTO, proprio mi mancava.

Basterebbe andare a guardare cosa fanno altri Paesi in situazione analoghe.
In genere, le opzioni sono due:
1) tutti i committenti presenti nominano lo stesso CSE e questi, avvalendosi dei propri collaboratori, esercita le proprie funzioni oppure

2) ogni committente qualificabile come tale, nomina il proprio CSE e tutti questi partecipano ad un tavolo di regia (Comitato coordinamento sicurezza), in cui la gestione del cantiere è condotta in modo collegiale per quanto riguarda le attività organizzative comuni (accessi, vie di transito, ecc.) e quelle potenzialmente interferenti.

In Italia dobbiamo andare sempre a complicarci la vita con interpretazioni e visioni del mondo molto personali e, quasi sempre, frutto della mancanza di visione delle dinamiche organizzative, produttive e relazionali del mondo del lavoro.

Poi, volendo infierire, potrei anche dire che invece della italica trovata degli ispettori di cantiere (OO.PP.) aiutanti del CSE, si potrebbe far riferimento alla fonte primaria ..... che non è il D. Lgs. n° 81/2008 .... ma la direttiva 92/57/CEE (art. 3, comma 1) che prevede espressamente la nomina di uno o più coordinatori per la progettazione e uno o più coordinatori per l'esecuzione.
Pertanto, alla domanda, quanti CSE si possono nominare, la risposta non è "uno" ma "almeno uno".

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