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I quesiti sul decreto 81: il caso dei familiari-dipendenti

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: I quesiti sul decreto 81

20/10/2010

Sugli obblighi delle imprese familiari in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Come ci si comporta in caso di familiari inquadrati contrattualmente come dipendenti? A cura di G. Porreca.

 
Commento a cura di G. Porreca.
 
Quesito
Per le imprese familiari trova applicazione l'art. 21 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ai sensi dell'art. 3 dello stesso decreto legislativo. Questo vuol dire che tale articolo si applica per una piccola attività nella quale oltre al datore di lavoro vi sono, supponiamo, uno o due parenti dello stesso come ad esempio la moglie ed i figli. Ma che succede se questi sono inquadrati  contrattualmente come dipendenti? Continua a trovare applicazione ancora solo l'art. 21?


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Risposta
L’art. 3 relativo al campo di applicazione del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, stabilisce al comma 12, così come modificato dal decreto correttivo 3/8/2009 n. 106, che “nei confronti dei componenti dell’ impresa familiare di cui all’art. 230-bis del codice civile, dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21”.
 
Secondo l’art. 21 del D. Lgs. n. 81/2008, a sua volta, che contiene appunto le disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’art. 230-bis del codice civile oltre che relative ai lavoratori autonomi:
 
  “1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
    a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
    b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
    c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
  2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
    a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
    b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.”. 
 
C’è da precisare a tal punto che secondo il succitato articolo 230-bis del codice civile si intende per impresa familiare una impresa nella quale prestano attività lavorativa in maniera abituale il coniuge del titolare nonché i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado dello stesso i quali vengono considerati collaboratori familiari. I collaboratori familiari dell’imprenditore proprio in virtù della loro posizione non assumono la veste di lavoratori subordinati e viene esclusa che la loro attività possa essere considerata lavoro dipendente. Il rapporto che viene a costituirsi in una impresa familiare fra il titolare ed i suoi componenti è un rapporto tutto “sui generis” ed in esso in definitiva non si riscontrano le caratteristiche di un rapporto subordinato mancando oltre ad una effettiva subordinazione, l’obbligo del rispetto di un orario di lavoro ed una vera e propria retribuzione essendo il compenso costituito dalla loro partecipazione agli utili di impresa, secondo la qualità e la quantità dell’attività prestata.
 
Quindi è a carico dei componenti dell’impresa familiare così come sopra descritta che si applicano gli obblighi indicati nell’art. 21 del D. Lgs. n. 81/2008 e che, così come nello stesso indicato, si limitano all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale adeguati ai rischi corsi ed all’utilizzo di attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza sul lavoro nonché all’obbligo di munirsi di apposita tessera di riconoscimento qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto anche se non si ritiene di escludere l’obbligo indiretto di effettuare la valutazione dei rischi, necessaria e prodromica per determinare quale dispositivo di protezione individuale eventualmente utilizzare e far utilizzare durante l’attività dei componenti dell’impresa familiare.
 
Comunque è chiaro che se, invece, il titolare dell’’impresa familiare assume la veste di datore di lavoro nei confronti dei suoi componenti, i quali in tal caso vengono ad assumere quella di lavoratori, così come definiti dall’art. 2  comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008, che prestano la loro attività per conto dell’impresa con un vero e proprio rapporto di subordinazione, al titolare dell’impresa familiare, nella sua qualità di datore di lavoro e garante rispetto agli altri componenti, fanno capo  gli obblighi di adottare tutte le misure di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 fra i quali l’obbligo della valutazione dei rischi, della redazione del documento di valutazione dei rischi o dell’ autocertificazione, della nomina del medico competente, della formazione ed informazione dei componenti, della sorveglianza sanitaria, ecc.
 


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Rispondi Autore: stefano farina - likes: 0
20/10/2010 (09:58:38)
Buongiorno,
pur sottoscrivendo in generale quanto scritto dall'Ing. Porreca,
segnalo che dalla lettura della risposta data al quesito non emergono gli obblighi (in caso di cantieri temporanei o mobili) previsti dall'articolo 96 e che, a mio avviso, modificano parte di quanto indicato nell'ultimo paragrafo dell'intervento stesso, rendendo di fatto obbligatoria (sottolineo solo per i cantieri) la valutazione del rischio e la redazione del P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza)anche in caso di attivita' senza rapporto di subordinazione.

Stefano
Rispondi Autore: roberto - likes: 0
20/10/2010 (12:41:55)
ok; ma redigere il piano operativo di sicurezza, significa che i componenti dell'impresa familiare e i titolari delle imprese familiari operanti nel campo di applicazione del titolo IV, sono definibili lavoratori come quelli indicati all'articolo 2 comma 1 lettera a, e datori di lavoro come quelli indicati all'articolo 2 comma 1 lettera b? Di conseguenza scatterebbero gli obblighi imposti al datore di lavoro previsti dall'articolo 18. Questa conclusione a parere dello scrivente non appare così scontata. Mi piacerebbe conoscere il vostro parere in merito.
Saluti
Roberto

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