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Scontrini da conservare

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sicurezza delle persone

16/11/2006

Avviata dal Ministero dello Sviluppo economico una campagna informativa sulle garanzie postvendita. Come fare valere i propri diritti.

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Uno scontrino fiscale con “superpoteri” è stato scelto come testimonial dal Ministero dello Sviluppo economico per una campagna informativa sulle garanzie postvendita per i beni di consumo.

Alcune schede, un video e una pubblicazione vogliono chiarire ai consumatori le regole della garanzia post vendita, in particolare le novità introdotte dal D.Lgs. 24/2002 e dal Codice del Consumo (D.Lgs.206/2005).
Per prima cosa è precisato che ogni bene di consumo mobile, anche usato, è tutelato da una garanzia lunga due anni (con due mesi aggiuntivi, qualora il difetto si manifesti negli ultimi giorni di validità della garanzia legale).

Al fine di denunciare eventuali difetti del prodotto comprato è necessario conservare lo scontrino (o la fattura), per poterlo esibire, come prova, in caso di reclamo.
Nel caso in cui lo scontrino venga smarrito, è possibile presentare altri documenti che attestino l'acquisto: il tagliando dell'assegno, la cedola della carta di credito, lo scontrino del bancomat.

Una piccola obiezione sullo slogan del manifesto presente sul sito del Ministero: “Chiedi lo scontrino, sarà la tua garanzia”.
Visti gli obblighi di emissione di scontrino (o di fattura), a prescindere dalle richieste del cliente, è più corretto lo slogan presentato nel video della campagna: “Conserva lo scontrino, sarà la tua garanzia”…

Le regole della garanzia postvendita, esempi e ulteriori informazioni su come esercitare i propri diritti sono stati pubblicati sul sito web della campagna.
Alcune delle indicazioni del Ministero.
La garanzia si applica se il prodotto acquistato non funziona o funziona male, oppure è diverso da quello ordinato o descritto dalla pubblicità.

Se il difetto si manifesta entro i primi sei mesi dall’acquisto, si presuppone che il difetto fosse già difettoso alla consegna. Qualora il venditore non fosse d’accordo, dovrà essere lui a dimostrare l’originaria integrità del prodotto.
Se il difetto si manifesta dopo i primi sei mesi, sarà il consumatore a doverne dimostrare l’esistenza, indicando la data in cui l’ha riscontrato.

La garanzia si applica anche nei casi di permuta (per esempio, il computer cambiato con un altro equivalente), somministrazione (per esempio, consegna periodica di acqua minerale a domicilio), appalto e contratto d'opera (per esempio,la riparazione di un autoveicolo).
 
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