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Lombardia: definita la formazione obbligatoria per chi somministra alimenti e bevande
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Formazione diviene in Lombardia sinonimo di sicurezza. Tra le iniziative per garantire un elevato livello di sicurezza alimentare e una maggiore tutela dei consumatori, la legge regionale 24 dicembre 2003, n. 30 prevede che l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato alla frequenza di un corso professionale specifico sulla somministrazione.
Ora la Giunta Regionale ha approvato le delibera che fissa le modalità e i tempi dei corsi.
La DGR n. VII/18139 del 9.07.2004 prevede che i corsi per la somministrazione di alimenti e bevande vengano organizzati dai soggetti accreditati ai sensi dell'art. 5 della DGR del 23.05.2003 nella macrotipologia della formazione superiore e della formazione continua e permanente.
I corsi sono finalizzati principalmente a fornire competenze di base relative alla sicurezza alimentare e al valore organolettico dei prodotti oggetto di manipolazione e di trasformazione. La formazione sarà finalizzata inoltre alla corretta informazione del consumatore e a fornire agli operatori le conoscenze necessarie affinché la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sia effettuata nel rispetto delle condizioni e delle norme igienico-sanitarie a tutela della salute dei consumatori.
I programmi prevedono anche la trattazione di temi quali rintracciabilità dei prodotti alimentari, conoscenze di base al fine della valorizzazione e promozione della cultura enogastronomia e delle produzioni tipiche della Regione, gestione amministrativa dell’attività commerciale, responsabilità previste dalle norme del settore e dalla legislazione penale afferente il comparto del Commercio.
La DGR n. VII/18139 del 9.07.2004 prevede che i corsi abbiano durata di 120 ore, ma sono previsti crediti formativi per gli operatori commerciali già abilitati alla vendita dei prodotti alimentari o alla somministrazione di alimenti e bevande.
In particolare gli operatori già abilitati alla vendita dei prodotti del settore alimentare che intendano acquisire anche l'abilitazione alla somministrazione, dovranno frequentare un corso ad hoc di 30 ore, di cui 15 ore nelle materie concernenti la legislazione a tutela dei consumatori e 15 ore nella merceologia specifica per la somministrazione.
Gli operatori già abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande che intendano acquisire anche l'abilitazione alla vendita dei prodotti alimentari, dovranno frequentare un corso di 30 ore, di cui 15 ore nelle materie concernenti la legislazione a tutela dei consumatori e 15 ore nelle materie relative al settore merceologico alimentare.
La DGR citata dispone inoltre che sono esentati dalla frequenza del corso professionale previsto dall'articolo 6, comma 1 della l.r. n. 30 del 2003 coloro in possesso di una delle seguenti laureee:
medicina e veterinaria, farmacia, scienze dell'alimentazione, biologia, agraria, laurea breve o specialistica attinente alla trasformazione dei prodotti alimentari o alla ristorazione.
Esentati anche coloro che sono in possesso diplomi di maturità e diplomi triennali di istruzione professionale (oppure di diplomi e attestati di qualifica rilasciati dalle Regioni a conclusione di percorsi di durata non inferiore al biennio) attinenti la conservazione, la trasformazione, la manipolazione e la somministrazione di alimenti e bevande.
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Formazione diviene in Lombardia sinonimo di sicurezza. Tra le iniziative per garantire un elevato livello di sicurezza alimentare e una maggiore tutela dei consumatori, la legge regionale 24 dicembre 2003, n. 30 prevede che l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato alla frequenza di un corso professionale specifico sulla somministrazione.
Ora la Giunta Regionale ha approvato le delibera che fissa le modalità e i tempi dei corsi.
La DGR n. VII/18139 del 9.07.2004 prevede che i corsi per la somministrazione di alimenti e bevande vengano organizzati dai soggetti accreditati ai sensi dell'art. 5 della DGR del 23.05.2003 nella macrotipologia della formazione superiore e della formazione continua e permanente.
I corsi sono finalizzati principalmente a fornire competenze di base relative alla sicurezza alimentare e al valore organolettico dei prodotti oggetto di manipolazione e di trasformazione. La formazione sarà finalizzata inoltre alla corretta informazione del consumatore e a fornire agli operatori le conoscenze necessarie affinché la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sia effettuata nel rispetto delle condizioni e delle norme igienico-sanitarie a tutela della salute dei consumatori.
I programmi prevedono anche la trattazione di temi quali rintracciabilità dei prodotti alimentari, conoscenze di base al fine della valorizzazione e promozione della cultura enogastronomia e delle produzioni tipiche della Regione, gestione amministrativa dell’attività commerciale, responsabilità previste dalle norme del settore e dalla legislazione penale afferente il comparto del Commercio.
La DGR n. VII/18139 del 9.07.2004 prevede che i corsi abbiano durata di 120 ore, ma sono previsti crediti formativi per gli operatori commerciali già abilitati alla vendita dei prodotti alimentari o alla somministrazione di alimenti e bevande.
In particolare gli operatori già abilitati alla vendita dei prodotti del settore alimentare che intendano acquisire anche l'abilitazione alla somministrazione, dovranno frequentare un corso ad hoc di 30 ore, di cui 15 ore nelle materie concernenti la legislazione a tutela dei consumatori e 15 ore nella merceologia specifica per la somministrazione.
Gli operatori già abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande che intendano acquisire anche l'abilitazione alla vendita dei prodotti alimentari, dovranno frequentare un corso di 30 ore, di cui 15 ore nelle materie concernenti la legislazione a tutela dei consumatori e 15 ore nelle materie relative al settore merceologico alimentare.
La DGR citata dispone inoltre che sono esentati dalla frequenza del corso professionale previsto dall'articolo 6, comma 1 della l.r. n. 30 del 2003 coloro in possesso di una delle seguenti laureee:
medicina e veterinaria, farmacia, scienze dell'alimentazione, biologia, agraria, laurea breve o specialistica attinente alla trasformazione dei prodotti alimentari o alla ristorazione.
Esentati anche coloro che sono in possesso diplomi di maturità e diplomi triennali di istruzione professionale (oppure di diplomi e attestati di qualifica rilasciati dalle Regioni a conclusione di percorsi di durata non inferiore al biennio) attinenti la conservazione, la trasformazione, la manipolazione e la somministrazione di alimenti e bevande.
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