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Industria chimica e SGSL: la valutazione delle prestazioni

Industria chimica e SGSL: la valutazione delle prestazioni
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: SGSL, MOG, dlgs 231/01

23/05/2016

Le linee di indirizzo per l’applicazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza per l’industria chimica si soffermano sulla fase di valutazione delle prestazioni. Il monitoraggio dei punti critici, gli audit e il riesame della direzione.

Roma, 23 Mag – L’adozione di un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro (SGSL) in un’azienda presuppone diverse fasi e processi, dalla pianificazione degli obiettivi fino agli aspetti più operativi, di attuazione del sistema. E non può mancare una fase di valutazione delle prestazioni, in cui l’azienda identifica e mantiene attive procedure per “monitorare e misurare in modo sistematico le prestazioni aziendali in termini di salute e sicurezza; gli esiti di tale monitoraggio consentono di valutare le prestazioni aziendali e di comunicarne l’andamento alla direzione anche al fine di una discussione in sede di riesame”.

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A parlare in questi termini della fase di valutazione delle prestazioni, con particolare riferimento ai sistemi di gestione nel comparto chimico, è il documento “ Linee di Indirizzo per l’applicazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per l’industria chimica”. Un documento che è il risultato della collaborazione tra Inail Contarp, Federchimica, Filctem, Femca, Uiltec, Certiquality e Henkel italia e che PuntoSicuro ha già affrontato nei mesi scorsi con riferimento alla politica aziendale, alla fase di pianificazione e al controllo operativo, lo strumento tecnico ed organizzativo con cui l’impresa dà attuazione puntuale a quanto pianificato.
 
Il documento sottolinea che l’ adozione del SGSL presuppone anche il controllo delle prestazioni “ottenute per effetto dell’attuazione e del mantenimento del sistema secondo gli obiettivi previsti dai programmi aziendali come definiti a valle della politica e della conseguente pianificazione”. Ed è dunque necessario, su base documentata, “misurare e monitorare le prestazioni ad esempio attraverso:
- i dati relativi a incidenti e infortuni;
- i dati relativi a non conformità, azioni preventive e correttive;
- la registrazione delle attività connesse alla gestione operativa di salute e sicurezza, nonché i risultati ottenuti;
- l’effettuazione degli audit necessari”.
 
E sulla base degli elementi che emergono, vengono poi definite le “caratteristiche e i punti critici da controllare nei processi e nelle attività lavorative”. È infatti solo attraverso un adeguato monitoraggio dei punti critici che è possibile “tenere sotto controllo il sistema ed aumentare la capacità dell’impresa di stabilire strategie ed obiettivi operativi sempre più efficaci e migliorativi delle prestazioni”.
 
Dopo aver riportato un programma di monitoraggio, il documento segnala che qualora le attività di misurazione e monitoraggio vengano effettuate tramite apparecchi e strumenti questi “devono essere controllati, tarati e sottoposti a manutenzione regolare e pianificata, considerando:
- il metodo di misurazione (validato o meno);
- la tecnica di campionamento;
- il rispetto degli standard applicabili;
- la dimensione del campione;
- l’accuratezza e precisione;
- l’analisi statistica dei dati”.
E il programma per la taratura e manutenzione “deve essere definito tenendo presente i seguenti fattori:
- le raccomandazioni del produttore;
- la sensibilità e criticità dell’attrezzatura;
- l’esperienza nell’uso”.
Si ricorda poi che tutte le attività di monitoraggio “vanno registrate e tali registrazioni devono essere conservate”. E “a monte e a valle delle attività di monitoraggio e delle misurazioni, è necessario costruire una serie di indicatori di prestazioni” che devono servire per “guidare il miglioramento delle prestazioni del sistema di gestione”.
 
Il documento poi si sofferma su due specifici aspetti:
- la valutazione del rispetto delle prescrizioni cogenti e volontarie: il rispetto delle prescrizioni di legge è infatti un “requisito inderogabile per il mantenimento di un sistema di gestione della salute e sicurezza; inoltre ne costituiscono una parte essenziale tutte le disposizioni ed i requisiti di carattere volontario che rispecchiano la politica e gli obiettivi del sistema”;
- audit interni (o anche verifiche ispettive interne): sono uno dei “mezzi chiave per stabilire la conformità dell’operato ed il rispetto delle specifiche organizzative, tecniche e procedurali, compresa la conformità ai requisiti normativi e regolamentari, alle politiche interne adottate, alla pianificazione definita per migliorare il sistema di gestione”. E deve essere preparato un piano per assicurare che “l’intero sistema venga controllato periodicamente”. Si indica poi che sebbene “si possa capire molto circa l’efficace funzionalità del sistema tramite lo studio della documentazione e l’effettuazione di interviste a personale selezionato, è importante effettuare la verifica anche ‘in campo’ osservando i comportamenti, valutando l’adeguatezza delle scelte, esaminando apparecchiature, macchine, controllando i sistemi, ecc.”. Infine i risultati e le osservazioni della verifica ispettiva interna “devono essere registrati e comunicati al fine di essere sottoposti a valutazione critica, correzione (ove necessario) e discussi in sede di riesame”.
 
Veniamo dunque al riesame della direzione.
 
Infatti il sistema di gestione deve essere periodicamente riesaminato dalla direzione aziendale per “assicurare che:
- sia efficace e adeguato per le attività aziendali;
- sia efficace ed adeguato nel raggiungimento degli obiettivi della politica dell’impresa;
- sia oggetto di miglioramento continuo in conformità alla politica e agli obiettivi dell’impresa.
La frequenza di riesame deve essere decisa dall’impresa, deve fare parte del normale processo di pianificazione ed è strettamente correlata con le dimensioni e con la complessità delle attività aziendali. Imprese di piccole e medie dimensioni possono effettuarlo una volta all’anno; organizzazioni di grandi dimensioni possono richiedere riesami più frequenti”. Senza dimenticare che direzione può attivare queste riunioni “anche a seguito di eventi specifici (ad esempio, nuove normative, modifiche organizzative, danni, incidenti) o per approfondire aspetti specifici del sistema”.
 
Si indica poi che il riesame della direzione deve “incentivare il processo di miglioramento continuo attraverso alcune azioni specifiche come:
- individuare aree di miglioramento del sistema;
- stabilire obiettivi sempre più prestazionali;
- stabilire programmi di formazione;
- incoraggiare una comunicazione aperta;
- sostenere lo spirito di gruppo;
- riconoscere e premiare risultati e successi”.
E le revisioni periodiche devono essere supportate da analisi di dettaglio sulle funzionalità dell’impresa (ad esempio, acquisti, produzione, controllo)”.
 
Se il riesame della direzione rappresenta la “conclusione essenziale nel processo ciclico della gestione aziendale”, ricordiamo infine che l'organizzazione deve migliorare continuamente “l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di gestione anche attraverso l’attuazione e il mantenimento di procedure per analizzare gli incidenti, i quasi incidenti e le non conformità e per intraprendere le azioni correttive e di miglioramento”.
Infatti nell’ipotesi in cui vengano rilevate delle non conformità – con riferimento alle modifiche nelle attività, non conformità di processo ravvisate a seguito di monitoraggi, incidenti, infortuni o mancati infortuni, rapporti di audit, rapporti sulle emergenze, segnalazioni, osservazioni emerse in sede di riesame, ... - devono “essere definite azioni correttive, preventive e le opportunità di miglioramento”. E l’efficacia dell’azione correttiva “deve essere verificata e deve essere valutata l’opportunità della sua estensione anche alle altre aree/processi ove sia applicabile”.
 
 
INAIL, “ Linee di Indirizzo per l’applicazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per l’industria chimica”, documento elaborato da Inail Contarp, Federchimica, Filctem – Cgil, Femca – Cisl, Uiltec – Uil, Certiquality e Henkel italia e approvato con Determinazione del Presidente dell’Inail n. 84 del 24 marzo 2015 (formato PDF, 647 kB).
 
 
 
 
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RTM
 
 
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