Asseverazione MOG: quali requisiti per gli organismi paritetici asseveratori?
Dopo aver affrontato i temi connessi al futuro Accordo Unico sulla formazione e alla qualificazione dei soggetti formatori, l’avvocato Rolando Dubini si sofferma su un altro tema delicato, quello dell’asseverazione dei modelli organizzativi (MOG). Si fa, in particolare, riferimento a quel processo con cui un organismo paritetico – con riferimento a quanto contenuto nell’articolo 51, comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008 - dichiara di aver esaminato la corretta adozione e l’efficace attuazione da parte dell’impresa richiedente di un modello di organizzazione e gestione della sicurezza (art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008).
In questo primo contributo – dal titolo “Asseverazione dei modelli di gestione e qualificazione degli organismi paritetici Quali requisiti per gli organismi paritetici asseveratori?” - Rolando Dubini presenta alcune proposte sulla qualificazione di questi organismi ‘costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale’ (art. 2, D.Lgs. 81/2008).
Nel secondo contributo, che pubblicheremo nei prossimi giorni, l’avvocato entrerà, invece, più nel dettaglio sull’asseverazione come opportunità di miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Asseverazione dei modelli di gestione e qualificazione degli organismi paritetici. Quali requisiti per gli organismi paritetici asseveratori?
“Il profilo relativo all’individuazione dei ‘genuini’ organismi paritetici (vale a dire, quelli che rispondono alla definizione del d.lgs. n. 81/2008 e che possono dunque esercitare le prerogative e le funzioni che il decreto 81 gli assegna) merita, stante il proliferare spesso incontrollato degli stessi, qualche precisazione … La valorizzazione dell’importanza dei modelli di organizzazione e di gestione, cruciali nella in una concezione della sicurezza di tipo organizzativo che innerva il D.Lgs. n. 81/2008, passa necessariamente per la parallela valorizzazione di strumenti, quali il supporto della pariteticità, che il medesimo D.Lgs. n. 81 ha messo in campo per renderli credibili ed efficienti” (Paolo Pascucci - Definizione, ruolo e funzioni dei “genuini” organismi paritetici in materia di salute e sicurezza sul lavoro)
Continuando la riflessione sul tema della qualità e qualificazione dei soggetti che a vario titolo svolgono un ruolo nella tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dopo aver proposto alcuni ipotesi di vincoli per garantire la qualità e la qualificazione dei soggetti formatori in vista del nuovo accordo unico sulla formazione obbligatoria in sede di Stato-Regioni (nel mio precedente articolo “ Considerazioni per un nuovo Accordo Unico sulla formazione”), analoghe considerazioni possono essere fatte anche per la qualificazione degli organismi paritetici che svolgono, tra l’altro, l'importante ruolo istituzionale (in quanto previsto dalla legge) di soggetto asseveratore dei Modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro ( MOG-SSL) 231, come previsto dal comma 3-bis dell'’articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2008.
Quali requisiti per gli organismi paritetici asseveratori - Indipendenza, imparzialità e competenze dei verificatori
L'asseverazione, proprio perché è una valutazione che può avere effetti normativi importanti per il sistema pubblico della tutela e per le aziende, deve essere garantita da organismi in possesso di tutti i requisiti indispensabili per poter certificare efficacemente un Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
In materia di formazione obbligatoria ho fatto presente l’esigenza di estendere gli obblighi di certificazione anche alle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori e agli organismi paritetici, superando l’anacronistica individuazione di soggetti ope legis, che ha dato l’opportunità a sindacati ed enti fittizi/non rappresentativi di promuovere attività e servizi alle aziende non conformi ai criteri di legge o di scarso valore effettivo.
La stessa cosa dovrebbe valere anche per lo svolgimento delle attività di asseverazione, prevedendo obblighi equivalenti dal punto di vista della garanzia della qualità dell’ente asseveratore. Vero è che se l’ente si accredita alla regione competente per la formazione, dovrà essere in possesso di requisiti che lo qualificano in senso utile anche per quel che riguarda l’ attività di asseverazione.
Appare logico e doveroso prevedere per tutti gli organismi paritetici che intendono svolgere la funzione di soggetti asseveratori l'obbligo di possedere quelle certificazioni che si richiedono alle società che vogliono asseverare il MOG, per garantire la qualità, nel senso più ampio del termine, dei servizi erogati.
Innanzitutto credo doveroso prevedere l'obbligo del possesso di alcuni requisiti, quali, ad esempio:
- un proprio Modello di Organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e all'articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008;
- un sistema certificato di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, norma UNI ISO 45001;
- un sistema certificato di gestione della qualità, norma ISO 9001:2015;
- disponibilità di collaboratori in possesso della qualifica di Lead Auditor di 3° parte, per operare presso terzi in qualità di verificatore;
- un sistema certificato di gestione della sicurezza delle informazioni, norma UNI CEI EN ISO/IEC 27001.
Si tratta di requisiti minimi e indispensabili per garantire il rispetto del "principio di indipendenza, imparzialità e competenze dei verificatori" definito dalle norme UNI di riferimento. Non solo, perciò, una qualifica di soggetto asseveratore desunta dalle indicazioni di legge, ma una effettiva garanzia di qualità e competenza in relazione alle valutazioni effettuate dei MOG aziendali, a maggior tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro delle aziende che chiedono l’asseverazione dei loro MOG.
Va comunque segnalato che la norma UNI/PdR 22:2016 "Linee Guida per la procedura operativa per l'asseverazione dei modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza nelle aziende dei servizi ambientali territoriali" prevede specifici e ben definiti percorsi formativi per i verificatori: “Per assicurare il corretto svolgimento delle diverse attività previste dal processo di asseverazione, i membri del gruppo di verifica devono avere le seguenti caratteristiche:
- conoscenze avanzate in un ambito di lavoro o di studio che presuppongano una comprensione critica di teorie e principi nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro nel settore dell’igiene ambientale territoriale e dei sistemi di gestione;
- abilità avanzate che dimostrino padronanza e conoscenza alla risoluzione dei problemi complessi ed imprevedibili nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro nel settore dei servizi ambientali territoriali e dei sistemi di gestione;
- capacità di gestire attività o progetti tecnico/professionali complessi assumendo la responsabilità di decisioni nei contesti della salute e sicurezza sul lavoro nel settore dei servizi ambientali territoriali e dei sistemi di gestione;
- capacità di assumere la responsabilità di gestire un lavoro di squadra.
Inoltre, i soggetti che ricoprono il ruolo di verificatore nel processo di asseverazione devono avere, per quanto concerne l'ambito giuridico-tecnico:
- competenze in ambito di pianificazione della sicurezza attraverso lo studio e l’analisi della legislazione di base in materia di sicurezza e igiene sul lavoro; − comprovata esperienza di almeno quattro anni nel settore dell’igiene ambientale e del trattamento dei rifiuti urbani e speciali;
- capacità di individuazione, analisi e valutazione dei rischi e di elaborazione e pianificazione delle conseguenti misure di sicurezza;
- competenza sugli aspetti di igiene del lavoro e di quanto previsto in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
- competenza sui dispositivi di protezione individuale; − conoscenza di tutti i ruoli e relative responsabilità in materia di sicurezza, compresi quelli previsti dalla normativa sui lavori pubblici, e conoscenza del sistema sanzionatorio e dei controlli degli Organi di Vigilanza”.
Inoltre i verificatori devono aver superato il corso di formazione specificato nell'Appendice A [PERCORSO FORMATIVO PER VERIFICATORI PER L’ASSEVERAZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI DEL SETTORE DEI SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI].
La Prassi indicata prevede inoltre che “al fine di garantire l’assoluta imparzialità ed indipendenza del processo di asseverazione del modello di organizzazione e gestione, il verificatore e il responsabile del gruppo di verifica non possono essere prestatori di lavoro presso l’azienda asseverabile, inoltre devono dimostrare di non svolgere attività di assistenza tecnica o consulenza di qualsivoglia tipologia presso l’azienda richiedente l'asseverazione, di non averla svolta nei due anni precedenti e di impegnarsi a non svolgerla nei due anni successivi”.
Avv. Rolando Dubini, Foro di Milano, cassazionista
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