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Un infortunio accaduto durante le operazioni di scarico di merci

Un infortunio accaduto durante le operazioni di scarico di merci
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

28/02/2022

Ritenuti responsabili per un infortunio mortale accaduto durante una operazione di scarico di merci il datore di lavoro per non avere adottate le misure di prevenzione e l’operatore di un carrello per non avere osservato alcuna cautela nella manovra.

In questa sentenza la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili i ricorsi presentati dal titolare di un esercizio commerciale e dall’operatore di un carrello elevatore condannati perché ritenuti responsabili, in quanto gestori del rischio concretizzatosi, per un infortunio mortale accaduto durante una operazione di scarico di alcune merci, il primo per l'assenza di qualsiasi previsione astratta sulla modalità dell’operazione in sicurezza e il secondo, ritenuto preposto di fatto, per non avere osservato alcuna cautela nella concreta manovra, pur essendo entrambi ben consapevoli non solo della frequentazione assidua della vittima nell'esercizio commerciale (che, secondo quanto emerso in istruttoria, era solito dare un aiuto in cambio di frutta e verdura), che della possibile intersecazione della manovra con soggetti terzi, dovendosi operare in uno spazio esterno all'esercizio medesimo.
 

Il fatto, l’iter giudiziario, il ricorso per cassazione e le motivazioni.

La Corte di Appello, ha confermata la sentenza emessa dal Tribunale che aveva condannato il titolare di un esercizio commerciale e il manovratore di un carrello elevatore, considerate le circostanze attenuanti generiche prevalenti alla contestata aggravante, alla pena di nove mesi di reclusione ciascuno, con sospensione condizionale della pena stessa subordinata al pagamento della provvisionale entro 90 giorni, con condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili da liquidarsi in separata sede, per i reati di cui agli artt. 110, 589 cod. pen., per avere cagionato la morte di una persona che frequentava l’esercizio commerciale e che, al momento dell’incidente, stava aiutando il carrellista nello scarico di un bancale di arance.

 

La colpa era consistita in imperizia, imprudenza, negligenza e inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e per non avere previsto e adottato idonee misure di sicurezza necessarie per lo scarico del bancale. Era successo, in particolare, che durante le operazioni di scarico, dopo aver infilato le forche del muletto negli appositi spazi del bancale, il carico, durante la manovra di sollevamento e arretramento del carrello, si era inclinato su di un lato, provocando la sua caduta a ridosso dell’infortunato, che al momento si era posizionato nelle vicinanze, e che aveva riportato così lesioni personali gravissime e successivo decesso.

 

Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello, ciascuno a mezzo del proprio difensore di fiducia. Il titolare della ditta, che ha chiesto l'annullamento della sentenza con ogni conseguente statuizione, si è lamentato perché la Corte distrettuale non si era confrontata con il proposto motivo di appello relativo alla sussistenza dei presidi di tutela per le operazioni di scarico presso il punto vendita e per il fatto che aveva sostenuto che mancasse una delimitazione dell'area di scarico e un divieto di avvicinamento alla stessa pur non essendo tale circostanza suffragata da alcun elemento. Non sarebbe stato inoltre indicato dalla Corte territoriale, secondo lo stesso, la norma che imporrebbe la presenza di delimitazioni per lo scarico di merce in un negozio di ortofrutta al dettaglio. Lo stesso ha inoltre messo in evidenza che il Tribunale aveva erroneamente parlato di transenne e operatività delle norme sui cantieri mobili e che la Corte distrettuale, pur riconoscendo l’errore, non aveva indicato comunque quale norma prevedesse le corrette operazioni di scarico della merce e come le stesse debbano eseguirsi in sicurezza, identificando, quindi, quale sia stata la violazione commessa. Era stata peraltro ignorata la sussistenza della limitazione per lo scarico autorizzata dal Comune.

 

Il titolare dell’esercizio, altresì, ha sottolineato che nella sentenza impugnata era stato errato il dato dell'altezza di 25 cm di ciascuna cassetta essendo invece l’altezza standard delle cassette di frutta di 8 cm per cui non sarebbe stata superata la misura massima consentita. Ha contestato, altresì, la sussistenza del nesso causale tra le presunte violazioni e l'infortunio, essendo stato il muletto utilizzato secondo le prescrizioni previste dal manuale d'uso nell'ambito di un'area di scarico delimitata e segnalata. Lo stesso ha ritenuto inoltre che la vittima avesse compiuto un gesto sconsiderato, entrando arbitrariamente nell'area delimitata per lo scarico, richiamando la sentenza della Cassazione n. 23147 del 17/4/2012, pubblicata e commentata dallo scrivente nell’articolo La sicurezza dei terzi che accedono ai luoghi di lavoro, sull'interruzione del nesso causale per l'eccezionalità della condotta.

 

L’operatore del carrello elevatore, da parte sua, ha evidenziato nel ricorso che l’infortunato era solito recarsi, con il compiacimento del titolare dell'attività, presso l'esercizio commerciale per aiutarlo, pur senza essere regolarmente assunto, nello svolgimento delle sue mansioni e ha sottolineata l'assenza da parte sua, di qualsiasi violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, da parte sua, con esclusione quindi di qualsiasi sua responsabilità, anche a titolo di colpa.

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Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione.

Le motivazioni addotte dai ricorrenti sono state ritenute dalla Corte di Cassazione manifestamente infondate per cui la stessa ha dichiarati inammissibili i ricorsi.

 

In relazione al motivo di ricorso proposto dal titolare dell’azienda la Sezione IV ha sottolineato che la Corte di Appello aveva correttamente e logicamente evidenziato la naturale prevedibilità dell'evento rispetto ad un lavoro da eseguirsi in elevazione con lo spostamento di un carico di notevole dimensione e che era certamente responsabilità degli imputati impedire che durante le operazioni altri soggetti potessero intervenire nell'area di scarico e durante le operazioni stesse. Evidentemente imprudente e negligente, in particolare, era apparso il comportamento del manovratore del carrello che durante l'esecuzione delle operazioni di scarico doveva accertarsi dell'assenza di persone nell'area di scarico e non consentire all’infortunato di essere presente nell'area di manovra.

 

L'uso del carrello elevatore, inoltre, e lo scarico di merci, da operarsi all'esterno dell'esercizio commerciale, andava effettuato, secondo la suprema Corte, nel rispetto delle regole cautelari previste dal D. Lgs n. 81/2008, dirette alla tutela non solo dei lavoratori ma anche di tutti coloro che possono entrare nello spazio di manovra né erano state adottate, comunque, le necessarie cautele per compiere la manovra in modo da evitare l'avvicinamento di terzi, intendendosi per tali quelle di natura antinfortunistica e non quelle previste dal codice della strada evocate dal ricorrente (cartello e strisce gialle), circostanze di fatto contestate nell'accusa.

 

Il riconoscimento della circostanza aggravante della violazione di norme antinfortunistiche. ha osservato altresì la suprema Corte, esula, del resto, come puntualmente messo in evidenza dai giudici, dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, atteso che le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa.

 

Con riferimento poi alle posizioni di garanzia dei ricorrenti incensurabile è stato considerato il ragionamento dei giudici del merito, che avevano attribuita la responsabilità dell'evento letale ad entrambi gli imputati, poiché entrambi erano gestori del rischio poi concretizzatosi, il primo per l'assenza di qualsiasi previsione astratta sulla modalità delle operazioni di scarico merci in sicurezza e il secondo per non avere osservato alcuna cautela nella concreta manovra; peraltro, tutti e due ben consapevoli non solo della frequentazione assidua della vittima nell'esercizio commerciale (che, secondo quanto emerso in istruttoria, era solito dare un aiuto in cambio di frutta e verdura), ma anche della possibile intersecazione di tale manovra con soggetti terzi, dovendosi operare in uno spazio esterno all'esercizio medesimo.

 

Esente da errori di diritto, infine, secondo la Cassazione è apparsa la sentenza impugnata laddove aveva esclusa la natura abnorme della condotta posta in essere dalla vittima, pur ritenuta imprudente e inserita nella sequenza causale, attesa l'assenza di qualsiasi prescrizione da parte degli imputati, funzionale ad evitare il pericolo di eventi quale quello verificatosi.

 

Essendo, in conclusione, i ricorsi inammissibili e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità la Corte di Cassazione ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento della somma di 3000 euro ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Gerardo Porreca

 

Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 3293 del 21 gennaio 2022 (u.p. 12 gennaio 2022) - Pres. Piccialli - Est. Pezzella - Ric. R.G. e M.F.. - Ritenuti responsabili per un infortunio mortale accaduto durante una operazione di scarico di merci il datore di lavoro per non avere adottate le misure di prevenzione e l’operatore di un carrello per non avere osservato alcuna cautela nella manovra.

 

Corte di Cassazione - Penale Sezione IV - Sentenza n. 23147 del 12 giugno 2012 (u. p. 17 aprile 2012) -  Pres. Sirena – Est. Piccialli – P.M. Geraci - Le norme antinfortunistiche non sono dettate  soltanto per la tutela dei lavoratori ma anche a tutela dei terzi che per una qualsiasi ragione dovessero accedere nei luoghi di lavoro ove vi sono macchine che possono essere causa di eventi dannosi.

 




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