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Sulla verifica tecnico-professionale da parte del committente DDL
Commento a cura di G. Porreca.
Viene ribadito in questa sentenza un principio che discende dall’ex articolo 7 del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626 attualmente sostituito con l’art. 26 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, e cioè che il datore di lavoro committente deve prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche di prevenzione adottate possano causare rischi per la sicurezza e la salute oltre che dei lavoratori dipendenti anche di tutti coloro che vengono a trovarsi legalmente nei luoghi di lavoro. Le disposizioni prevenzionali, infatti, sono da considerare emanate, secondo la suprema Corte, nell’interesse di tutti e anche quindi degli estranei al rapporto di lavoro occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo a prescindere quindi dal rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa.
Il caso
La Corte di Appello, concedendo il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, ha confermata la sentenza di condanna emessa dal Tribunale nei confronti del dirigente e di un funzionario di una Amministrazione pubblica tratti a giudizio per rispondere del reato di omicidio colposo perché in cooperazione fra loro, dovendo effettuare il trasferimento di 20 travi, 10 tavole e 45 listoni di abete di m. 4 di lunghezza ciascuno e del peso complessivo di 9 quintali fino ad un sito archeologico di proprietà dell’Amministrazione di appartenenza lungo una strada sterrata boschiva ed in pendenza, avevano affidata l'esecuzione del lavoro ad "factotum" dell’Amministrazione senza verificarne il possesso della necessaria idoneità tecnico-professionale ed avevano pertanto consentito, per colpa generica consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e per colpa specifica consistita nella violazione degli obblighi imposti dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 626/1994, che il lavoratore effettuasse il suddetto trasferimento utilizzando inadeguatamente la sua moto agricola su cui caricava l'intero tavolato, poggiandone una estremità sulla sponda metallica saldata artigianalmente sul cassone dietro il posto di guida, cagionando quindi il cedimento della sponda medesima e la caduta del tavolato contro il lavoratore stesso che veniva travolto e decedeva per le gravissime lesioni cervicali e per asfissia da compressione.
Il ricorso e le decisioni della Corte di Cassazione
Avverso la decisione della Corte d’Appello hanno proposto ricorso entrambi gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori lamentando una erronea applicazione dell’articolo 7 del D. Lgs. n. 626/1994 per quanto riguarda la valutazione della idoneità tecnica e professionale del lavoratore infortunato. I ricorsi non sono stati accolti dalla Corte di Cassazione in quanto infondati. La stessa, conformemente ai giudici di primo e secondo grado, ha invece ritenuto che fosse stato correttamente applicato l’articolo 7 del D. Lgs. n. 626/1994 ed ha ritenuto altresì la decisione dei giudici di merito conforme ai principi più volte enunciati dalla Corte di Cassazione medesima. Secondo quest’ultima, infatti, “in materia di normativa antinfortunistica, il datore di lavoro è titolare di una posizione di garanzia e di controllo della integrità fisica anche dei lavoratori dipendenti dell'appaltatore e dei lavoratori autonomi operanti nell'impresa poiché ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 7 è tenuto tra l'altro a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione ed a fornire alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro”.
Nel caso in esame, ha proseguito la Sez. IV, entrambe le sentenze di merito, contrariamente a quanto sostenuto dagli imputati, avevano chiarito che l'attività di trasporto posta in essere dal lavoratore dovesse qualificarsi, esulando dalle prestazioni previste dal contratto concluso con la pubblica Amministrazione dalla quale dipendeva, come contratto d'opera ai sensi dell'articolo 2222 c.c.. La stessa ha inoltre precisato che “in materia di normativa antinfortunistica, l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro si estende anche ai soggetti che, nell'impresa, hanno prestato la loro opera in via autonoma” ed inoltre “se è indiscutibile, infatti, che il lavoratore autonomo ha l'obbligo di munirsi dei presidi antinfortunistici connessi all'attività autonomamente prestata, è altrettanto indiscutibile che sono a carico del datore di lavoro, che si avvale di un lavoratore della prestazione autonoma, da un lato, l'obbligo di garantire le condizioni di sicurezza dell'ambiente di lavoro ove detta opera viene prestata, e, dall'altro, quello di fornire attrezzature adeguate e rispondenti alla vigente normativa di sicurezza nonché di informare il prestatore d'opera dei rischi specifici esistenti sul luogo di lavoro”.
”E’ di decisivo rilievo, in particolare”, ha proseguito la Sez. IV, “il disposto dell'articolo 2087 c.c., in forza del quale, il datore di lavoro, anche al di là delle disposizioni specifiche, è comunque costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale di quanti prestano la loro opera nell'impresa, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall'articolo 40 c.p., comma 2”. “Tale obbligo” ha sostenuto ancora la suprema Corte, “è di così ampia portata che non può distinguersi, al riguardo, che si tratti di un lavoratore subordinato, di un soggetto a questi equiparato (cfr. Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 3, comma 2) o, anche, di persona estranea all'ambito imprenditoriale, purché sia ravvisabile il nesso causale tra l'infortunio e la violazione della disciplina sugli obblighi di sicurezza”.
La Corte di Cassazione ha quindi concluso ribadendo che “secondo un assunto pacifico e condivisibile, le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori possano subire danni nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono là dove vi sono macchine che, se non munite dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi” ed ha fatto presente infine che quanto sopra detto è da “desumere dal Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4, comma 5, lettera n), che, ponendo la regola di condotta in forza della quale il datore di lavoro ‘prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno’, dimostra che le disposizioni prevenzionali sono da considerare emanate nell'interesse di tutti, anche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell'impresa”.
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