Sulla sospensione del cantiere in caso di pericolo grave e imminente
Si fa sempre più stingente e incisiva la posizione della suprema Corte di Cassazione nei confronti della figura del coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili vista sempre più come il soggetto al quale è affidato il compito di svolgere una attività di “alta vigilanza” e di stretto controllo affinché nel cantiere sottoposto al suo coordinamento siano da parte delle imprese rispettate le disposizioni di sicurezza previste nel piano di sicurezza e di coordinamento e siano applicate scrupolosamente le procedure di lavoro a garanzia della incolumità dei lavoratori che operano nello stesso. Oggetto di questa lapidaria sentenza della suprema Corte è la mancata sospensione del cantiere di cui all’art. 92 comma 1 lett. f) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. da attuare nel caso in cui il coordinatore constati la presenza di un pericolo concreto e imminente costituito nella circostanza nel pericolo di caduta dall’alto dovuto alla presenza di un ponteggio irregolare e non rispondente alle specifiche disposizioni di sicurezza.
Si era già espressa la Corte di Cassazione in precedenza in merito dell’obbligo da parte del CSE di esercitare il potere di sospensione del cantiere e questa volta lo ha fatto nel decidere su di un ricorso avanzato da un coordinatore per l’esecuzione contravvenzionato per non avere sospeso il cantiere in ottemperanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. La suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso avanzato dal coordinatore, ha valutato che la presenza di un ponteggio che dista più di 20 cm dalla costruzione e avente parti accessibili privi delle necessarie protezioni contro la caduta dall’alto è un motivo più che sufficiente per adottare il provvedimento di sospensione fino alla verifica dell’avvenuto adeguamento alle disposizioni di legge non bastando quindi un semplice intervento di richiamo al rispetto delle regole.
Nulla rileva per il CSE, ha infatti specificatamente indicato la suprema Corte, richiamando una precedente sentenza, la n. 45862 del 14/09/2017 Sez. IV penale, l'avere dato disposizioni all'impresa in presenza di percezione del rischio di caduta dall'alto e ciò in forza della sua posizione di garanzia a cui spettano compiti di "alta vigilanza", consistenti, tra gli altri, nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori, e nella, conseguente, sospensione dei lavori in caso di un rischio concreto quale, come nel caso in esame, la caduta dall'alto.
Il caso, il ricorso per cassazione e le motivazioni
Il Tribunale ha condannato un coordinatore per la sicurezza alla pena di 3.500,00 euro di ammenda, perché ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all'art. 92 comma 1 lett. f) del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 per avere omesso di sospendere, in fase di esecuzione e in presenza di un pericolo grave ed imminente, le lavorazioni nel cantiere edile sottoposto al suo coordinamento fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti, a fronte della constatata situazione di pericolo grave e imminente (i ponteggi erano stati montati a più di 20 cm dalla costruzione, presenza di un rischio di caduta da un balconcino in assenza della installazione di una scala).
L’imputato ha presentato ricorso avverso la sentenza del Tribunale, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento in particolare per la violazione di legge in relazione all'erronea applicazione dell'art. 92 comma 1 lett. f) del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81, avendolo il Tribunale condannato in ragione della mera responsabilità di posizione, e in violazione del canone di valutazione della prova ex art. 192 cod.proc.pen..
Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione
Il ricorso è stato dalla Corte di Cassazione dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Con riferimento alla mancata sospensione dei lavori, nonostante l’esistenza di un pericolo grave e imminente legato alla presenza del ponteggio privo delle regolari protezioni, la Corte di Cassazione ha messo in evidenza come dagli accertamenti era emerso che il coordinatore avendo rilevato delle irregolarità sul ponteggio si era limitato ad invitare le imprese a completarne la installazione in modo regolare e non aveva invece provveduto a sospendere immediatamente i lavori, “a nulla rilevando, in presenza di percezione del rischio di caduta dall'alto, l'avere dato disposizioni all'impresa e ciò in forza della posizione di garanzia di coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori svolti in un cantiere edile a cui spettano compiti di ‘alta vigilanza’, consistenti - tra gli altri - nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori, e della, conseguente, sospensione dei lavori in caso di rischio concreto di un evento quale era, nel caso concreto, la caduta dall'alto”.
Il ricorrente, in conclusione, a seguito della inammissibilità del ricorso, è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. e a versare altresì la somma, determinata in via equitativa, di 2.000,00 euro in favore della Cassa delle Ammende
Gerardo Porreca
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